Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
I limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità escludono la deducibilità della violazione o falsa applicazione di una legge ordinaria, come del vizio di motivazione che non integri gli estremi della motivazione inesistente o meramente apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 157, presso l'avvocato LUCCHESE ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 823/98 del Giudice di pace di BARI, depositata il 16/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lucchese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 aprile 1998, il Giudice di Pace di Bari ha respinto la domanda con cui AT LO aveva chiesto alla regione Puglia il pagamento dell'indennità compensativa di cui alle leggi reg. 15/1978 e 29/1982, oltrecché del Reg. CEE 797/1985: pur dichiarando, infatti, che costei avesse un diritto soggettivo perfetto a conseguirla, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, detto giudice ha ritenuto che, disposto dalla legge il trasferimento della relativa funzione dalla regione Puglia alla Comunità montana, il potere-dovere di concedere la chiesta indennità spettava a quest'ultima amministrazione con conseguente difetto di legittimazione passiva della Regione, peraltro rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza la LO ha proposto ricorso affidato ad un motivo.
La regione Puglia non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il ricorso proposto AT LO, denunciando violazione degli art. 22 della legge reg. Puglia 15 del 1978 e 4 della legge reg. Puglia 29 del 1982, si duole che il Giudice di pace abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia a concederle la chiesta indennità compensativa perché la relativa funzione sarebbe stata delegata alle Comunità montane, senza considerare: a) che proprio alla Regione la legge aveva conservato specifiche prerogative, quali la trasmissione alla stessa degli elenchi dei beneficiari nonché il dovere di accreditare i fondi occorrenti per l'espletamento della delega;
b)che era la stessa legge a stabilire che gli atti posti in essere dalle Comunità generano obbligazioni in capo alla Regione, peraltro tenuta al reperimento dei relativi fondi;
c)che oltre al finanziamento quest'ultimo ente conserva attribuzioni proprie, quali il potere di diffidare l'ente delegato, di revocare la delega e perfino di sostituirsi ad esso;
d)che d'altra parte, nessuna responsabilità è ravvisabile a carico delle Comunità montane se non nel caso che abbiano regolarmente ricevuto l'accreditamento e ciò malgrado fatto trascorrere inutilmente in termine assegnato dalla legge per il pagamento dell'indennizzo.
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice di pace, muovendo dalla premessa che la legge reg. Puglia 29 del 1982 abbia delegato alle Comunità Montane (art. 1) le funzioni concernenti la concessione dell'indennità compensativa di cui all'art. 20 della precedente legge reg. 15 del 1978, già devolute da questo provvedimento legislativo alla stessa Regione Puglia, e che dunque, per effetto della delegazione amministrativa intersoggettiva disposta dal legislatore regionale, le relative attribuzioni in merito all'indennità in questione siano state trasferite alle menzionate Comunità, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'ente regionale convenuto contro il quale era stata proposta dal ricorrente una domanda "per l'adempimento di una obbligazione di pagamento di cui non era gravato"; ed ha ritenuto che "il difetto di legittimazione passiva è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo".
In realtà dette affermazioni sono erronee perché la individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità compensativa in esame e, come tale abilitato a resistere alla domanda proposta dal soggetto cui essa è attribuita dalla legge reg. 15/1978 attiene alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio sostanziale controverso (sent. 3044/1983; 53/1981) e non alla legittimazione ad causam - intesa come il diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, favorevole contraria;
per cui la relativa questione essendo soggetta a tutte le limitazioni e le preclusioni previste dalle norme processuali, poteva essere esaminata dal giudice di pace soltanto se proposta dalla Regione Puglia convenuta mediante apposita eccezione;
e non era rilevabile di ufficio.
E tuttavia, la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non determina nullità assoluta della sentenza, ma vizio denunciabile con i normali mezzi di impugnazione, che, invece la LO non ha ritenuto di fare valere con il ricorso;
con il quale, invece, ha dedotto violazione delle ricordate norme regionali sostenendo che pur dopo la delegazione amministrativa di cui si è detto la regione Puglia aveva conservato poteri e prerogative tali da non perdere la titolarità passiva del rapporto obbligatorio inerente alla corresponsione dell'indennità compensativa, attribuitale dagli art. 20 e segg. della legge reg. Puglia 15/1978. Ed ha ridotto altresì espressamente la domanda nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., che colloca la relativa sentenza del giudice di pace nell'ambito dell'equità necessaria, rendendola in base al disposto del successivo art. 339, 2^ comma soltanto ricorribile per cassazione. Sennonché questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per CA, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, restando escluse le altre violazioni di legge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per CA (in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716; 3 maggio 1999 n. 4384; 20 marzo 1999 n.
2599). Nel caso concreto, invece, la ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice di pace non già per alcuna delle violazioni appena indicate, bensì per quella dell'art. 22 della legge reg. Puglia 15/78 e dell'art. 4 della successiva legge reg. 29/82, che non sono norme di rango costituzionale e neppure introducono o recepiscono principi generali dell'ordinamento, limitandosi, invece, a prederminare il procedimento per l'istruzione delle domande proposte per il conseguimento dell'indennità compensativa e per la relativa liquidazione nonché a disporre la delegazione amministrativa di cui si è detto a favore delle Comunità montane:
e, quindi, denuncia inammissibilmente un errore in iudicando consistito nel ritenere trasferito a questi ultimi enti la titolarità passiva del rapporto obbligatorio concernente il pagamento dell'indennità suddetta a favore dei soggetti beneficiari Per cui non essendo stato dedotto il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - il solo che poteva essere ragionevolmente denuncia in questa sede- il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va emessa in ordine al regolamento delle spese processuali in quanto la Regione Puglia, nei cui confronti l'esito della lite è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001