Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
A seguito della nuova formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenere sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, primo comma, numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - " -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. " -
Dott. LUIGI MACIOCE - " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CONSORZIO SPECIALE per la BONIFICA di ARNEO, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giustiniani 18, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pellegrino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Greco, per procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
AN VI
- intimato -
avverso le sentenze del giudice di pace di S. Pietro Vernotico del 19 dicembre 1997 n. 114/97 e del 10 agosto 1998 n. 74/98. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 16 ottobre 2000;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3 maggio 1997 NC ND ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di S. Pietro Vernotico il Consorzio dell'Arneo chiedendo che, previa dichiarazione di non assoggettabilità a contributi di alcuni immobili di sua proprietà, in quanto non ricevevano alcun beneficio diretto e specifico dalla opere eseguite o gestite dal convenuto, il consorzio stesso fosse condannato a restituire la somma di L. 68.552, riscossa a seguito di notifica di cartella esattoriale.
Costituendosi in giudizio il Consorzio ha eccepito l'incompetenza per materia e per valore del giudice di pace adito, perché la controversia in materia di contributi di bonifica avrebbe natura tributaria e perché, essendo contestata la capacità impositiva dell'ente, il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato con riferimento al valore dell'intero rapporto controverso. Con sentenza non definitiva del 19 dicembre 1997 il giudice di pace di S. Pietro Vernotico ha rigettata l'eccezione di incompetenza e con sentenza definitiva del 10 agosto 1998 ha accolto nel merito la domanda ritenendo che i beni dell'attore non ricevevano alcun beneficio immediato e diretto riferibile all'attività del Consorzio. Avverso entrambe le sentenze il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, 2^ comma c.p.c., degli articoli 862 e 864 c.c., degli articoli 21 e 59 del r.d. n. 215 del 1933, dell'art. 10,
commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 54 del 1980, lamentando che il giudice di pace abbia escluso la natura tributaria dei contributi consortili, in contrasto con l'orientamento espresso, anche di recente, dalle sezioni unite, e abbia escluso che la causa sia di valore indeterminato, per essere stato contestato non il credito vantato, ma il diritto stesso del consorzio al contributo. Con il secondo mezzo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il consorzio lamenta che il giudice di pace abbia escluso che i fondi di cui si tratta ricevano beneficio dalle opere consortili con motivazione apodittica, ritenendo che l'onere della prova della sussistenza di tale beneficio incombesse al ricorrente e tuttavia rigettando la richiesta di ammissione di prova testimoniale e di c.t.u. dallo stesso avanzata.
2. Rileva preliminarmente il collegio che il primo motivo di ricorso, diretto nei confronti della sentenza non definitiva dichiarativa della competenza del giudice adito è inammissibile perché il consorzio non ha formulato riserva di impugnazione nei modi e nei termini di cui all'art. 361 c.p.c.. Quanto al secondo motivo, diretto nei confronti della sentenza definitiva, deve rilevarsi che, risolvendo il contrasto insorto nell'ambito delle sezioni semplice, con sentenza n. 716 del 1999 le sezioni unite hanno affermato che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 2^ comma c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 1^ comma nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contradditorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 art. 360 cit. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 2^ comma c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost.. Alla stregua di tali principi il motivo di ricorso appare inammissibile perché il consorzio non deduce alcuno dei vizi per i quali è proponibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze di equità del giudice di pace.
Nulla sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001