Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4223
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Sentenza 23 marzo 2001

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Le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono impugnabili per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., ed in caso di motivazione del tutto mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi", anche per violazione della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e delle norme che regolano il processo, tra le quali quelle che disciplinano i poteri del giudice (nella specie, il potere di avvalersi di informazioni richieste a pubbliche amministrazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4223
    Data del deposito : 23 marzo 2001

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