Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono impugnabili per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., ed in caso di motivazione del tutto mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi", anche per violazione della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e delle norme che regolano il processo, tra le quali quelle che disciplinano i poteri del giudice (nella specie, il potere di avvalersi di informazioni richieste a pubbliche amministrazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DEOR SS, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CLEMENTE GIOVANNI con studio in 84025 EBOLI (SA) VIALE AMENDOLA 84, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT RO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARTURO DE FELICE con studio in 84100 SALERNO CORSO GARIBALDI 23, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 212/98 del Giudice di pace di EBOLI, emessa il 18/04/98 e depositata il 22/04/98 (R.G. 826/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - Il giudice di pace di Eboli, con sentenza del 22.4.1998, ha accolto per metà la domanda proposta da GI IN ed ha condannato AN LLOR a pagare la somma di L. 678 mila, aumentata degli interessi legali.
La causa è stata decisa secondo equità.
La domanda era stata proposta per ottenere un risarcimento di danni.
Il giudice ha considerato che il comportamento del convenuto aveva concorso sia pure in parte a causare l'evento dannoso - la caduta di un palo, che sorreggeva un impianto di illuminazione e ripresa televisiva di un campo sportivo.
Una causa del danno poteva essere ravvisata nella forza del vento: non era infatti inusuale che, appunto per tale motivo, in quella stagione, nella zona, pali dell'illuminazione ed antenne subissero danni.
Ma la violenza del vento non aveva avuto i connotati di un fenomeno straordinario.
La caduta del palo andava allora addebitata anche a colpa del convenuto.
Egli non aveva usato le opportune cautele per evitare che, in caso di forte vento, il telone di plastica che distendeva su un suo adiacente terreno a copertura delle coltivazioni, potesse sollevarsi e finire, come aveva fatto, con l'attorcigliarsi contro quel palo, si da sottoporlo ad una tensione che l'avrebbe condotto a spezzarsi. 2. - Il convenuto AN LLOR ha proposto ricorso per cassazione.
GI IN ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene un motivo.
Il motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento oltre che difetti di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 114, 115 e 116 dello stesso codice ed all'art. 2051 cod. civ.). Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni rese dalle persone fatte interrogare come testimoni avevano dimostrato da un lato che i teli erano stati distesi a regola d'arte, dall'altro che v'era stata una tromba d'aria locale, un fenomeno cioè, che per non avere interessato un'area sufficientemente vasta non aveva richiamato l'attenzione degli organi preposti.
2. - Il motivo in parte è infondato e per altra parte è
inammissibile.
2.1 - Le ragioni che sorreggono la decisione impugnata sono in sostanza queste.
Il palo è caduto perché su di esso, oltre alla forza del vento, si è esercitata la tensione prodotta dal telo che vi si è andato ad avvolgere.
Il telo apparteneva all'attuale ricorrente.
La zona - secondo una nozione che nel luogo è di comune esperienza - è soggetta nella stagione a forti venti. Il fenomeno avutosi nell'occasione non è stato eccezionale - depongono in tal senso elementi di valutazione raccolti attraverso le informazioni richieste e fornite dalla pubblica amministrazione. Il proprietario del telo deve essere perciò considerato aver prodotto almeno in parte il danno col suo comportamento, perché il levarsi del vento che ha fatto volare via il telo non era una circostanza imprevedibile.
2.2 - La sentenza del giudice di pace, come ogni sentenza, deve essere motivata (art. 111 Cost.). Però, quando la causa è decisa, come nel caso, secondo equità, le ragioni della decisione di merito possono essere oggetto di impugnazione in questa sede per violazione non di norme di legge ordinaria, ma solo di norme cui neppure al legislatore è consentito derogare (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716). La decisione, tuttavia, deve essere stata assunta a conclusione di un processo, che si sia svolto nel rispetto delle norme che lo regolano (art. 311 cod. proc. civ.), tra le quali sono comprese quelle che disciplinano i poteri del giudice (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716). Orbene, il giudice di pace non ha fatto ricorso a nozioni di comune esperienza per giudicare se v'era stata o no una tromba d'aria: per questo si è avvalso di informazioni richieste a pubbliche amministrazioni.
Ha invece considerato di comune esperienza che nella zona e in quella stagione si levavano forti raffiche di vento. Ha quindi nel suo complesso correttamente esercitato il potere che è attribuito al giudice dagli artt. 113, secondo comma, e 213 cod. proc. civ.. Per il resto gli argomenti che sono a base della decisione di merito si compongono in un ragionamento che non presenta intrinseci vizi illogici e quindi da un punto di vista giuridico costituisce motivazione.
3. - Il ricorso è rigettato.
Il ricorrente è condannato a rimborsare all'altra parte le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 1.073.100=, delle quali L. 900.000 - per onorari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001