Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3942
CASS
Sentenza 18 marzo 2002

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In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione non si verifichi, non è configurabile un inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con il contratto, giacché l'inadempimento contrattuale è verificabile solo in relazione ad un contratto efficace; ne consegue che , in tale ipotesi, non può farsi luogo a risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma, eventualmente, solo per inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 1358 cod. civ., norma che fa obbligo a ciascun contraente, in pendenza della condizione, di osservare i doveri di lealtà e correttezza in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente.

La competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che può essere effettuata nella città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata; ne consegue che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.

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  • 1Elementi accessori del contratto: la condizioneAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3942
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3942
Data del deposito : 18 marzo 2002

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