Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 2
In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione non si verifichi, non è configurabile un inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con il contratto, giacché l'inadempimento contrattuale è verificabile solo in relazione ad un contratto efficace; ne consegue che , in tale ipotesi, non può farsi luogo a risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma, eventualmente, solo per inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 1358 cod. civ., norma che fa obbligo a ciascun contraente, in pendenza della condizione, di osservare i doveri di lealtà e correttezza in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente.
La competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che può essere effettuata nella città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata; ne consegue che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.
Commentario • 1
- 1. Elementi accessori del contratto: la condizioneAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL CANCELLIERE03942 /02 M Richiesta copla studio dal Sig. per diritti € 6.6 18 MAR. 2002 DEL POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE INEFFICACIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRATTO Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - R.G.N. 8274/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - 17303/00 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron.3172 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 937 -Rel. Consigliere - Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 06/12/01 - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE _ SEN TENZA Richiesta copia studio DNK dal Sig. sul ricorso proposto da: его per diritti € AS NN IR, AS CA, AS IL 18 MAR. 2002 IL CANCELLIERE solo quest'ultimo difenso anche dall'avvocato GALGANO CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE FRANCESCO con procura speciale Dott. LAURINO Richiesta copia studio GE SEBASTIANO, in Catania, dal Sig.. rep.n.157972, del 26/4/01, per diritti € 6.20 elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 1.8 MAR 2009 IL CANCELLIERE 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difesi dall'avvocato ANTONINO MIRONE COSTARELLI, UFFICIO COPIE Richiesta cogia studio giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti € ها ricorrenti CANCELLIERE il 2-2005 --- contro 2001 ON PP, LI IO, elettivamente 1669 domiciliati in ROMA VIA E QUIRINO VISCONTI 103, presso -1- lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, difesi dagli avvocati LUIGI SEMINARA, DARIO SEMINARA, con procura a margine della memoria;
controricorrenti nonchè
contro
AL DI LB NA, AS CA AE, AS LV LU AR, AS ER, AS MO OS AR, AS LE;
intimati nonchè
contro
AS NN IR, AS CA, AS IL, quali eredi di RU CA, OI DI LB, AS CA, AS LV, AS AS MO e AS LE, quali ER, eredi di AS LL a sua volta erede di RU CA;
- intimati con integrazione del contraddittorio - e sul 2° ricorso n° 17303/00 proposto da: AL DI, AS CA, AS LV, AS ER, AS MO OS AR per questo difeso solo dall'avvocato TAFURI GAETANO per procura speciale Dott. FOIS nelGIOVANNI, VICE CONSOLATO D'ITALIA in LOCARNO, rep.n.58/2000, del -2- 26/7/00, AS LE, tutti quali eredi di AS LL, elettivamente indomiciliati ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difesi dagli avvocati GAETANO TAFURI, LUIGI TAFURI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
PP, LI IO, elettivamente ON domiciliato in ROMA VIA E QUIRINO VISCONTI 103, presso dell'avvocato ZINI, difeso ADOLFO lo studio dall'avvocato LUIGI SEMINARA, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
AS NN IR, AS IL, AS CA, LI IO;
- intimati nonchè
contro
AS NN IR, AS CA, AS IL quali eredi di RU CA;
OI DI LB, AS ER, AS MO, AS LE, quali eredi di AS LL a sua volta erede di RU CA. intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 163/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 02/03/00; -3- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Francesco GALGANO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di AS NN IR +1; udito l'Avvocato Gaetano TAFURI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di AL DI + altri;
anche per delega udito l'Avvocato Dario SEMINARA, dell'Avv. Luigi SEMINARA, depositata in udienza, difensore dei resistenti ON +1, che ha chiesto il rigetto del ricorso di AS NN IR + altri e il rigetto del ricorso di AL DI + altri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RU che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da AL + altri ed il rigetto del ricorso proposto da AS + altri. -4- Svolgimento del processo CO IU e FE AZ convenivano in giudizio SO AN SC, AS NN EN, AS LL, AS AR, AL UD, AS FranSC, AS AT, AS AR, AS SI e AS VA, deducendo che in data 8/6/1984 era stato tra loro stipulato un contratto preliminare di compravendita di un terreno sito nel comune di S. Agata Li Battiati di proprietà dei convenuti promittenti venditori. In tale contratto era stata prevista come condizione sospensiva dell'efficacia del negozio la circostanza della definitiva approvazione, entro il 31/5/1987, del nuovo strumento urbanistico del citato comune con l'inserimento in zona edificabile del terreno oggetto del preliminare. Precisavano gli istanti: che il 5/7/1990 era stato stipulato un nuovo contratto nel quale il termine utile per l'avveramento della condizione era stato spostato al 31/12/1993; che essi avevano corrisposto complessive £ 442.000.000; che il 22/12/1993 i conve- nuti avevano imputato loro presunti inadempimenti;
che tali asseriti ina- dempimenti erano comunque irrilevanti;
che avevano invitato i promittenti venditori a comunicare se l'evento dedotto in condizione si era o meno av- verato. Gli attori chiedevano, quindi, sentenza ex articolo 2932 c.c. ove rea- lizzatasi la condizione o, in caso contrario, la condanna dei promittenti alie- nanti a restituire la somma di 442 milioni di lire oltre accessori. I convenuti, costituitisi, contestavano le domande degli attori deducendo che l'art. 2 del preliminare aveva regolamentato la parte del corrispettivo in denaro in connessione ad un mutuo fondiario di originarie £ 290.000.000 di cui all'epoca del preliminare era stata pagata la prima rata mentre le altre tre erano scadute. Era stata quindi pattuito che il CO avrebbe versato la 3 somma necessaria a ripianare le rate scadute, con la precisazione che il mancato pagamento di una rata nei sei mesi dalla scadenza avrebbe consen- tito ai promittenti venditori di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. e di trattenere tutte le somme a qualsiasi titolo corrisposte. I convenuti espone- vano inoltre che gli attori avevano pagato solo una parte del debito scaduto relativo al mutuo, sicché essi con atto notificato il 22/12/1993 - avevano intimato la risoluzione del contratto in forza della detta clausola. Conclude- vano, pertanto, chiedendo il rigetto delle avverse domande nonché la dichia- razione che il preliminare si era risolto il 22/12/1993 per l'esercizio della clausola risolutiva espressa e che essi convenuti avevano diritto a ritenere, a titolo di penale, le somme corrisposte dagli attori, ovvero che il preliminare si era risolto per il mancato avveramento della condizione sospensiva e che le somme pretese dagli attori non erano loro dovute il quanto costituenti, per espromissione ed accollo, pagamento di debito proprio. In sede di precisazione delle conclusioni gli attori rinunciavano alla do- manda ex articolo 2932 c.c. ed insistevano nelle domande subordinate. Con sentenza 10/7/1998 il giudice istruttore presso l'adito tribunale di Catania, in funzione di giudice unico, rigettava le domande attrici e dichia- rava inammissibili quelle riconvenzionali dei convenuti. La sentenza veniva impugnata da CO IU e FE AZ. SO FranSC non si costituiva nel giudizio di secondo grado mentre tutti gli altri appellati resistevano al gravame e proponevano appello inci- dentale. Con sentenza 2/3/2000 la corte di appello di Catania, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava l'inefficacia del contratto preliminare 4 di compravendita stipulato dalle parti per il mancato avveramento della condizione sospensiva e condannava gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti della somma di £ 442.464.351 oltre interessi. Osser- vava la corte di merito: che, come era pacifico in fatto, non si era verificata la condizione sospensiva a cui era stata subordinata l'efficacia del contratto preliminare in questione;
che gli appellanti avevano pagato con ritardo le rate del mutuo stipulato dagli appellati, con ciò contravvenendo ad una spe- cifica obbligazione assunta con il contratto preliminare;
che, con atto notifi- cato il 22/12/1993, i promittenti venditori avevano manifestato agli appel- lanti di volersi avvalere della prevista clausola risolutiva espressa e di voler incamerare a titolo di penale le somme versate dai promissari acquirenti;
che la valutazione della condotta inadempiente degli appellanti, ai fini della ri- soluzione di diritto ex articolo 1456 c.c., doveva essere preceduta dall'affermazione positiva in ordine alla acquisita efficacia del contratto, la quale costituiva antecedente logico necessario della pronuncia di risoluzione del contratto medesimo potendosi dichiarare risoluto solo un contratto già efficace;
che nella specie il contratto non era divenuto efficace per il man- cato avveramento della condizione sospensiva, onde la condotta inadem- piente degli appellanti non poteva acquisire alcun rilievo ai fini della decla- ratoria di risoluzione del contratto posto che quest'ultimo era stato ineffica- ce "ab initio” e tale era divenuto in via definitiva alla data del 31/12/1993 per effetto del mancato avveramento dell'evento condizionante;
che in con- seguenza della declaratoria di inefficacia del contratto andavano ritenute prive di causa le prestazioni eseguite in dipendenza dello stesso e quindi i promittenti venditori andavano condannati a restituire le somme versate da- 5 gli appellanti a titolo di pagamento delle rate di mutuo che costituivano rate del prezzo di vendita;
che gli appellanti avevano pagato complessive £ 442.464.351; che su tale somma erano dovuti gli interessi convenzionali a decorrere dall'1/4/1994. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da AS NN EN, AS LL e AS AR con ricorso af- fidato a due motivi. CO IU e FE AZ hanno resistito con controricorso. La cassazione della citata sentenza è stata chiesta - con sepa- rato ed autonomo ricorso sorretto da due motivi - anche da AL UD, AS FranSC, AS AT, AS AR, AS SI e AS VA. A detto secondo ricorso hanno resistito con controricorso CO IU e FE AZ. Tutte le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 10/5/2001 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della liti- sconsorte necessaria SO FranSC. I ricorsi sono stati tempestivamente notificati ai detti eredi nessuno dei quali – in tale qualità - ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Hanno depositato ulteriori memorie i resi- stenti ed i ricorrenti incidentali. Sous state Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti a noma dell'articolo 335 c.p.c. trattandosi di impu- gnazioni proposte avverso la stessa sentenza. In relazione ai due ricorsi occorre osservare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per il principio dell'unicità del processo di im- pugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via inci- 6 dentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipendentemente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sé stante: tale modalità non è pe- rò essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni ( venti più venti ) risultante dal combinato di- sposto degli articoli 370 e 371 c.p.c. indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto ter- mine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel ca- so ( come nella specie ) in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale ( sentenze 2/4/2001 n. 4789; 25/8/1999 n. 8906; 23/6/1999 n. 6400; 7/4/1999 n. 3335 ). L'articolo 371 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità non si pone in contrasto con principi e norme costituzionali. Pertanto dei due ricorsi, proposti come impugnazioni autonome, quello di AS NN EN, AS LL e AS AR è stato notificato per primo per cui è da riguardare come principale, mentre l'altro di AL UD, AS FranSC, AS AT, AS AR, AS SI e AS VA ( tutti in proprio e non quali eredi di SA France- sca) si converte in ricorso incidentale e deve essere dichiarato inammissi- с bile in quanto proposto con atto notificato ai ricorrenti principali ed alle al- tre parti nell'agosto 2000, ossia ben oltre il termine di quaranta giorni dall'ultima notificazione del ricorso principale avvenuta il 12/4/2000. E' appena il caso di evidenziare infine che - dopo la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio agli eredi della litisconsorte necessaria Rus- 7 so FranSC - i detti eredi, nella qualità, non hanno proposto ricorso inci- dentale tardivo e non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legit- timità: non sono pertanto applicabili nella fattispecie in esame i principi ri- portati nella memoria difensiva dei ricorrenti incidentali con riferimento alle impugnazioni incidentali tardive proposte dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio nella cause inscindibili. Di conseguenza è precluso l'esame di tutte le censure, eccezioni e que- stioni prospettate dai ricorrenti incidentali ivi compresa quella - peraltro sviluppata per la prima volta solo con l'atto di integrazione del contradditto- rio - del tutto nuova concernente la nullità del giudizio di appello per essere stato notificato l'atto di gravame a SO FranSC presso il procuratore costituito in primo grado in data 17/10/1998 allorché la SO era deceduta da sei mesi (25/4/1998). In proposito bisogna notare che, secondo il fermo orientamento di questa Corte, la non integrità del contraddittorio per omessa citazione di un liti- sconsorte necessario, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche in quello di legittimità quando la relativa prova circa la sussistenza dei presupposti e degli elementi di fatto a fondamento di tale difetto di integrità del contrad- dittorio emergano "ex se" dagli atti del processo di merito, senza la neces- sità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate in sede di giudizio di cassazione nel quale è preclusa la produzione di nuovi docu- menti (tra le ultime, sentenze 17/1/2001 n. 593; 26/6/2000 n. 8689 ). In particolare tra i documenti che possono essere prodotti nel giudizio di cassa- zione, a norma dell'articolo 372 c.p.c., non rientrano quelli con cui la parte 8 voglia dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto di un litisconsorzio ne- cessario: la nullità della sentenza in relazione alla quale è consentita la pro- duzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione è da intendersi in senso stretto ed è quella che deriva da vizi della stessa pronuncia per man- canza di requisiti essenziali di sostanza e di forma e non anche quella origi- nata in [...] mediata e riflessa dai vizi del procedimento quale l'irregolare co- stituzione del rapporto processuale per cui non è ammissibile il deposito di un documento tendente a provare il presupposto di fatto di un litisconsorzio necessario non rilevato dal giudice del merito ( sentenze 16/3/1996 n. 2239; 22/6/1995 n. 7083; 16/4/1988 n. 3001 ). Nella specie non ricorre la suddetta condizione atteso che della circostan- za di fatto relativa alla morte della litisconsorte necessaria SO FranSC non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata né dalla lettura degli atti del processo di merito al cui esame questa Corte può procedere con poteri di - cognizione piena trattandosi di "error in procedendo" - risulta il decesso della SO prima della notifica dell'atto di appello e dopo la chiusura della discussione del giudizio di primo grado. La questione della nullità della no- tifica dell'atto di appello a SO FranSC presso il procuratore costituito in primo grado non è stata prospettata nel giudizio di appello da alcuna delle parti costituite nessuna della quali ha segnalato la morte della SO ed ha indicato i nominatativi degli eredi. Sempre in via preliminare deve infine essere rilevata l'infondatezza della tesi - sostenuta dai resistenti nella memoria ex articolo 378 c.p.c. - relativa ai denunciati vizi dell'atto di integrazione del contraddittorio come predi- sposto dai ricorrenti principali in quanto: a) non contenente nell'intestazione 9 le parole “atto di integrazione del contraddittorio" come imposto dall'articolo 371 bis c.p.c.; b) concepito come una mera ripetizione del ri- corso principale senza la formale "vocatio in ius"; c) notificato, per alcuni dei destinatari, da un ufficiale giudiziario incompetente;
d) notificato irri- tualmente a AS AR perché spedito a mezzo plico postale rice- vuto da un soggetto indicato solo come "conoscente". Al riguardo è sufficiente rispettivamente segnalare che: a) è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la mancanza delle parole "atto di integrazione del contraddittorio” nell'intestazione dell'atto non ne comporta la nullità (tra le tante, sentenza 6/8/1999 n. 8464); b) nell'atto, dopo la trascrizione del ricorso così come proposto contro il CO ed il FE, è stata richiamata l'ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 10/5/2001 con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SO FranSC o dei suoi eredi ai quali, singolarmente indicati, è stato poi notificato l'atto; c) la competenza a noti- ficare il ricorso per cassazione, come è noto, è promiscua nel senso che ap- partiene sia all'ufficiale giudiziario di Roma sia a quello del luogo in cui siede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: nella specie le notifiche sono state effettuate dall'ufficiale giudiziario di Catania, ossia del luogo del giudice "a quo" ( corte di appello di Catania ); d) la notificazione a AS AR è stata eseguita a norma dell'articolo 140 c.p.c.: tale notifica si perfeziona quando (come nel caso in esame ) l'ufficiale giudizia- rio, a completamento delle altre formalità, abbia spedito la raccomandata con la quale dà notizia degli estremi dell'atto, mentre è irrilevante l'effettiva 10 consegna di detta raccomandata al destinatario ( sentenze di questa Corte 20/11/2000 n. 14986; 17/6/1999 n. 6065; 29/4/1999 n. 4307 ). Con il primo motivo del ricorso principale AS NN EN, AS LL e AS AR denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 1353, 1357, 1360, 1456 e 2932 c.c., non- ché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto deci- sivo della controversia. Deducono i ricorrenti principali che l'evento condi- zionante previsto nel contratto preliminare in questione riguarda l'obbligo di stipulazione del contratto definitivo senza incidere sull'adempimento degli obblighi da eseguire durante la pendenza della condizione: i due profili sono indipendenti in quanto all'avveramento della condizione è subordinata solo la stipulazione del definitivo, mentre invece l'adempimento degli obblighi di pagamento dei debiti verso il creditore ipotecario discende - indipenden- dalla conclusione del contratto preli- temente dalla stipula del definitivo - minare. Nella specie, al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, il contratto si è risolto ipso iure in conseguenza del ricorso alla clausola ri- solutiva espressa prima della scadenza del termine previsto per l'avveramento della condizione, indipendentemente dall'avveramento o dal mancato avveramento della condizione stessa. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e fal- sa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 1322, 1359, 1362, 1363, 1366, 1371, 1456 e 2932 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. De- ducono i ricorrenti che l'indipendenza della clausola risolutiva rispetto all'evento condizionante emerge con evidenza ove si consideri la “comune 11 intenzione delle parti", canone interpretativo imposto dall'articolo 1362 c.c. e trascurato dalla corte di appello la quale non ha osservato le altre norme in tema di interpretazione del contratto. Ad avviso dei ricorrenti, se il giudice di appello avesse osservato i criteri interpretativi legali, sarebbe emersa la volontà comune delle parti per la quale: a) se la condizione si fosse avverata e se il contratto definitivo fosse stato concluso, il pagamento del mutuo sa- rebbe stato definitivamente accollato all'acquirente, unico interessato al pa- gamento e all'estinzione del mutuo;
b) se il contratto definitivo non fosse stato concluso, anche per il mancato avveramento della condizione, i pro- mittenti alienanti non avrebbero dovuto essere danneggiati dalla violazione dell'obbligo dei promittenti acquirenti di pagare regolarmente le rate di mutuo. Peraltro, proprio a tutela dell'adempimento di tale obbligo di paga- mento (previsto nell'interesse dei promittenti alienanti), i contraenti hanno concordato l'inserimento della clausola risolutiva espressa e della clausola penale. Da questa volontà comune delle parti discende la conferma della sti- pula di un contratto preliminare imperniato sull'obbligo, posto a carico dei promittenti acquirenti, di pagamento regolare delle rate di mutuo e sul di- ritto dei promittenti alienanti a risolvere il contratto ex articolo 1456 c.c. trattenendo, a titolo di penale, l'importo corrispondente alle somme pagate al Banco di Sicilia. I ricorrenti segnalano infine il pesante aggravio di debito in capo ad essi promittenti alienanti derivato dal pagamento tardivo e dal mancato pagamento di rate scadute. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, connesse ed inter- dipendenti, possono essere esaminate congiuntamente. 12 Come si è sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello, dopo aver esaminato ed interpretato il contratto preliminare di senza incertezze o contraddizioni compravendita in questione, ha ritenuto -di sorta che nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva il ne- gozio acquista efficacia solamente al momento del verificarsi dell'evento condizionante per cui la rilevanza del comportamento inadempiente dei contraenti è subordinata al verificarsi dell'evento condizionante perché se esserepuò presa in considerazione nonsi verifica questo non l'inadempienza ai fini della pronuncia di risoluzione di un contratto ( conte- nente gli obblighi non rispettati ) divenuto definitivamente inefficace e non produttivo di effetti ( salvo alcuni espressamente previsti dalla legge ) nella fase della pendenza della condizione sospensiva: il mancato verificarsi della condizione sospensiva rende in via definitiva inefficace il negozio con irri- ivi compresa quella con- levanza delle cause di risoluzione del contratto nessa al ricorso della clausola risolutiva espressa - "potendosi dichiarare ri- soluto solamente un contratto già efficace". La corte di merito ha poi affermato che i promittenti acquirenti - pur se non avevano rispettato l'obbligo assunto di pagare tempestivamente le rate di mutuo gravante sul terreno oggetto del contratto preliminare di compra- vendita - non avevano violato il dovere di comportarsi secondo buona fede e che “le ragioni dei promittenti venditori in funzione della stipula del con- tratto definitivo non erano state affatto menomate, tenuto conto peraltro che del maggior debito per interessi rispondevano solo i promittenti compratori in base ad una precisa clausola contrattuale". In proposito il giudice di se- condo grado ha evidenziato che la condotta dei promittenti acquirenti non : 13 aveva reso impossibile la stipula del contratto definitivo, né aveva compro- messo le ragioni dei promittenti venditori, per cui si era nella specie al di fuori delle ipotesi che secondo quanto disposto dall'articolo 1358 c.c. - - avrebbero legittimato i promittenti alienanti a chiedere la risoluzione del contratto sottoposto a condizione sospensiva prima del suo verificarsi o do- po il suo mancato verificarsi. La sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Bisogna premettere che, come è noto, il contratto sottoposto a condizione sospensiva si perfeziona immediatamente ma è inefficace fino a quando la condizione non si avvera: il negozio esiste - esistendo i suoi elementi strut- turali ma non è ancora efficace e solo con il verificarsi della condizione spiega la sua efficacia ex tunc, mentre cessa di esistere se la condizione non si avvera. Così, ad esempio, nella vendita è differito non solo il trasferi- mento ma ogni effetto (finale ) tipico del negozio. L'efficacia di tale con- tratto è paralizzata durante la pendenza del termine per il verificarsi della condizione. su cui retroagiscono Durante il detto periodo di pendenza l'avveramento o il mancato avveramento della condizione - le parti si tro- vano in una posizione di aspettativa che è fonte di effetti preliminari. In particolare, in pendenza della condizione sospensiva, il contratto a presta- zioni corrispettive produce i suoi normali effetti e vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione, infatti, rende incerto il negozio ma è già fermo ed irrevoca- bile il vincolo negoziale. 14 Nessun effetto riferito alla situazione finale può però verificarsi finché dura la pendenza salvo alcune eccezioni derivanti dall'applicazione dei principi ricavabili dalle disposizioni dettate dall'articolo 1358 c.c.: da dette disposizioni è possibile individuare il contenuto delle aspettative delle parti del contratto condizionato, ossia delle situazioni soggettive che nascono dal contratto condizionato. Tale contratto fa sorgere diritti ed obblighi prelimi- nari che possono dar luogo a risoluzione per inadempimento alla specifica di ciascun contraente obbligazione prevista dal citato articolo 1358 c.c. - di comportarsi in pendenza della condizione "secondo buona fede per con- servare integre le ragioni dell'altra parte", cioè di osservare i doveri di lealtà e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente. Pertanto, come questa Corte ha avuto modo di precisare, il contratto pur inefficace peril mancato avveramento della condizione può essere risolto in danno della parte colpevole di aver violato il dovere di comportarsi in buona fede: è di conseguenza ammissibile la risoluzione - di un contratto divenuto per inadempi- inefficace per il mancato avveramento della condizione - mento dell'obbligo di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede nonché di astenersi da quanto possa pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e di compiere quanto sia del caso necessario affinché l'evento condizionante si verifichi ( in tali sensi, tra le tante, sentenze 22/3/2001 n. 4110; 2/6/1992 n. 6676; 10/3/1992 n. 2875). Il contratto sottoposto a condizione sospensiva, quindi, può ritenersi per- fettamente concluso e, anche se non ancora efficace, già produce obbliga- zioni preliminari o prodromiche - da osservarsi dai contraenti durante la 15 pendenza della condizione - il cui inadempimento può dar luogo ad una re- sponsabilità contrattuale e ad una pronuncia di risoluzione per mancato ri- spetto degli obblighi di cui al citato articolo 1358 c.c. Nella specie, però, la violazione degli obblighi assunti dai promittenti ac- quirenti con il contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva non secondo l'incensurabile valutazione in fatto operata dalla ha comportato corte di merito con ineccepibile e congrua motivazione un danno irrime- diabile ai promittenti venditori e la menomazione delle ragioni di questi ul- timi, né ha avuto alcuna incidenza sul mancato verificarsi della condizione e sulla definitiva inefficacia del contratto ( non attribuibile a colpa dei pro- mittenti acquirenti che non avevano impedito o ostacolato il verificarsi dell'evento condizionante ), nonché sulla connessa caducazione di tutti i patti ivi contenuti incompatibili con la definitiva inefficacia del negozio, compreso quello relativo alla clausola risolutiva espressa operativa solo se la condizione sospensiva si fosse verificata. Quindi, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 1358 c.c., l'eventuale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con il contratto sottoposto a condizione sospensiva deve essere rigettata nel caso in cui la condizione non si sia veri- ficata. In tanto si può parlare di inadempimento contrattuale in quanto sussi- sta un contratto efficace: il mancato avveramento della condizione impedi- sce al contratto di produrre i propri effetti con conseguente impossibilità di parlare di inadempimento. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (con riferimento ad un contratto sottoposto a condizione risolutiva ) nella sentenza 4/8/1990 n. 7875, richiamata nella decisione impugnata, “il venir 16 meno ex tunc dell'efficacia interinalmente prodotta dal contratto preclude al giudice di prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e di pronunciarsi sulla stessa". Detto principio deve essere applicato anche in caso di dichiarazione del contraente adempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento dell'altro contraente. E ben vero che l'azione di tendendo risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 1456 c.c. - ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti, previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa - ha presupposti, caratteri e natura del tutto diversi dall'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c. che è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento. E' del pari vero, però, che con la clausola risolutiva espressa si attribuisce alla parte adempiente il potere di risolvere il contratto "efficace". Peraltro anche nell'ipotesi di cui al citato articolo 1456 c.c. il giudice deve indagare se l'inadempimento sia imputabile al debitore e deve esaminare il comportamento dell'obbligato potendo dichiarare la risoluzione del contratto solo se sussista la colpa di quest'ultimo. Il giudice deve altresì esaminare eventuali eccezioni sollevate dall'obbligato in ordine o al venir meno della possibilità della controparte di avvalersi della clausola a seguito della dimostrata tolleranza, ovvero alla paralisi degli effetti di detta clausola per inadempimento di colui che se ne avvale. Si tratta di attività precluse dalla definitiva inefficacia del negozio per il mancato verificarsi della con- 17 dizione sospensiva con conseguente cessazione dell'esistenza del contratto e di tutte le relative pattuizioni, compresa quella relativa alla clausola risoluti- va espressa. -Deve poi essere segnalato con riferimento alle censure relative al la- mentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte di appello nell'interpretare le clausole del contratto preliminare in questione e nell'obliterarne il contenuto e la portata - che costituisce principio comune- mente recepito quello secondo cui, in tema di interpretazione dei contratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei contraenti si tra- duce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di mo- tivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole erme- disede legittimità la censura neutiche. Pertanto questa in dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. 18 Nella specie la corte di appello ha esaminato i principali obblighi assunti dalle parti ed ha evidenziato gli aspetti più rilevanti e caratterizzanti del contratto in questione con riferimento alla clausola risolutiva espressa, alla condizione sospensiva, agli obblighi assunti dai promittenti acquirenti, all'individuazione dell'assetto degli interessi perseguiti dai contraenti con il regolamento negoziale. All'esito di tale indagine e di tale attività interpreta- tiva la corte territorialc, prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle ri- sultanze istruttorie, ha coerentemente concluso affermando che i promittenti acquirenti - pur avendo pagato con ritardo le rate di mutuo fondiario stipu- lato dai promittenti venditori, così determinando la lievitazione del debito per interessi - non avevano violato "l'obbligo di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte", né avevano reso im- possibile la stipula del contratto definitivo di vendita. La corte distrettuale è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso ar- gomentazioni complete ed appaganti nonché improntate a retti criteri logici e giuridici. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giu- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 19 Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alle tesi dei promit- tenti acquirenti, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei promissari alienanti. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare le dette censure con le quali i ricorrenti mirano ad ottene- - re un riesame del merito circa l'interpretazione del contratto stipulato dalle parti tenendo conto della volontà comune dei contraenti -risultano inam- missibili in quanto volte ad una rivalutazione dei fatti di causa non consen- tita nel giudizio di cassazione: in effetti i rilievi al riguardo mossi dalla ri- corrente urtano contro valutazioni ed apprezzamenti di merito (circa le con- seguenze e l'aggravio del debito in capo ai promittenti alienanti derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle rate di mutuo ) che, in quanto sor- retti da adeguata e coerente motivazione, si sottraggono a qualsiasi critica in questa sede. Le critiche dei ricorrenti non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità non essendo stato precisato il contenuto specifico e com- pleto del contratto in questione il che non consente di ricostruire, in base esclusivamente ad alcune ed isolate parti, la comune volontà delle parti e il senso complessivo delle pattuizioni. Ciò impedisce a questa Corte di valuta- re sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del denunciato difetto di moti- 0 20 2 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAG 2002 Serie 4 Registrato in clata ...... ©131.08al21524 versoto C (ON UN / 28 F. Chiperto Ard Responsa vazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'individuare il contenuto e la portata delle clausole contrattuali. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se la ricorrente sostiene la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. - svolgendo al riguardo generiche argomenta- zioni e senza evidenziare il modo in cui la corte di appello si sarebbe disco- stata dai canoni interpretatativi legali - il rilevato ineccepibile e corretto iter argomentativo seguito dalla corte di appello rende manifesto che, in sostan- za, è stato investito il “risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissi- bile in questa sede. Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato. La natura delle questioni trattate e la difformità tra le pronunce rese nei 109T 129,11 giudizi di merito costituiscono giusti motivi per compensare per intero tra 45 T 61.97 tutte le parti le spese di questo giudizio. TOT. 191.08
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale proposto da AS + NN EN, AS LL e AS AR;
dichiara inammissibile quello incidentale proposto da AL UD, AS FranSC, AS SA re, AS AR, AS SI e AT VA;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 6 dicembre 2001 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLIERE 01 Paolo TataricoTa cco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR. 2002 Roma IL CANC ERE C1 Tolérico 21