Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4307
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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Il perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, oltre al deposito dell'atto nella casa comunale, ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, anche della spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento (per quanto non sia poi richiesta la prova della consegna della raccomandata al destinatario, ne' l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento), con la conseguenza che la mancanza della suddetta spedizione comporta la nullità della notificazione.

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  • 1Ai fini della notifica dell'atto rileva la conoscibilità
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  • 2Nullità della notifica ex 140 c.p.c. per mancato deposito dell'avviso di ricevimentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4307
Data del deposito : 29 aprile 1999

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