Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
Il perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, oltre al deposito dell'atto nella casa comunale, ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, anche della spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento (per quanto non sia poi richiesta la prova della consegna della raccomandata al destinatario, ne' l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento), con la conseguenza che la mancanza della suddetta spedizione comporta la nullità della notificazione.
Commentari • 2
- 1. Ai fini della notifica dell'atto rileva la conoscibilitàhttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Nullità della notifica ex 140 c.p.c. per mancato deposito dell'avviso di ricevimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. PP SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12, presso l'avvocato M. GIANNARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GURRIERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER OR, AR PE, AR CO, COOPERATIVA EDILIZIA CASTELLANA Srl;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 02460/97 proposto da:
ER OR, AR PE, AR CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso l'avvocato PE BARTOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMBATTISTA SCHININÀ, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12, presso l'avvocato M. GIANNARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GURRIERI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 434/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata l'08/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato Bartoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il ricorso principale: rigetto del primo e secondo motivo, l'accoglimento del terzo motivo;
ricorso incidentale: rigetto.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 28 giugno 1991 la società cooperativa edilizia Castellana a r.l. convenne in giudizio davanti alla corte di appello di Catania il comune di SA nonché i signori AR MA, AR FR, AR PP e TI RI, proponendo opposizione alla stima, effettuata dalla commissione provinciale, dell'indennità relativa all'espropriazione di un suolo esteso 8.693 mq., appartenente ai signori AR, in catasto al fol. 276 (particelle 5, 21, 22, 12 e 408), espropriazione pronunciata a favore del Comune di SA con provvedimento sindacale del 5 gennaio 1988 per la costruzione di alloggi residenziali ad opera della cooperativa opponente, alla quale il Comune aveva concesso il diritto di superficie sul terreno in questione per novanta anni. A sostegno dell'opposizione la cooperativa dedusse che il valore di lire 35.000 a m.q., determinato dalla commissione provinciale, era superiore a quello effettivo, sia perché le aree espropriate non avevano (prima della loro inclusione nello strumento urbanistico) vocazione edificatoria, sia perché la valutazione delle stesse doveva essere effettuata senza tenere conto dell'incremento di valore derivante dalle opere di urbanizzazione realizzate dalla P.A. e considerando invece la posizione periferica e i bassi indici di edificabilità prescritti dal P.R.G. per le superfici espropriate. Si costituirono in giudizio sia il Comune di SA, aderendo all'opposizione alla stima proposta dalla cooperativa, sia gli espropriati TI RI, AR PP e AR FR, nonché con separata comparsa AR MA, eccependo tutti la carenza di legittimazione attiva della società opponente, per essere questa titolare di un mero diritto di superficie ed essendo invece legittimato all'opposizione solo l'ente espropriante, cioè il comune di SA. In subordine contestarono la fondatezza dell'opposizione, deducendo che, stante l'indiscussa natura edificatoria delle aree espropriate, l'indennità andava determinata secondo i criteri di cui alla legge n.2359 del 1865 e quindi in base al valore di mercato, ben superiore a quello fissato dalla commissione provinciale, cosi come da loro dedotto - per i tratti di terreno di rispettiva proprietà - nei giudizi di opposizione alla stima proposti dalla TI, da AR PP e da AR FR, nonché, con separato atto di citazione, da AR MA.
Mentre il processo da quest'ultimo introdotto aveva svolgimento separato, fu disposta la riunione del giudizio promosso dalla cooperativa edilizia Castellana a quello instaurato dai signori TI RI, AR PP ed AR FR. Costoro, con citazione notificata il 20 settembre 1991 al Comune di SA ed alla cooperativa, dedussero infatti che la valutazione di lire 35.000 a m.q. (effettuata dalla commissione provinciale con riferimento al gennaio 1988, data dell'esproprio) era di gran lunga inferiore all'effettivo valore di mercato dei beni che, per la loro natura ed ubicazione, valevano all'epoca non meno di lire 200.000 al m.q. Chiesero, pertanto, che - per il terreno esteso mq. 2569, del quale AR FR e PP erano proprietari e la TI usufruttuaria - le indennità di espropriazione e di occupazione fossero liquidate sulla base dell'effettivo valore del terreno espropriato, oltre agli interessi compensativi e moratori, con la capitalizzazione e la rivalutazione dalle date dei rispettivi provvedimenti e fino al deposito o al pagamento.
Il comune di SA contestò la fondatezza dell'opposizione proposta dagli espropriati, mentre la cooperativa edilizia Castellana eccepì preliminarmente che unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità era il detto ente territoriale. In subordine sostenne l'infondatezza delle domande proposte dai privati, richiamandosi al contenuto della propria opposizione.
Dopo l'avvenuta riunione dei due giudizi fu espletata una consulenza tecnica e poi, intervenuta la legge 8 agosto 1992 n. 359, fu disposto un supplemento d'indagine tecnica.
All'esito la corte d'appello di Catania, con sentenza n. 434 depositata l'8 giugno 1996, decise come segue:
determinò in lire 95.726.206 l'indennità per l'espropriazione, disposta a favore del comune di SA con provvedimento sindacale del 5 gennaio 1988, del tratto di terreno esteso mq. 2569, in catasto al fol. 276, particelle n. 600, 606, 607 e 609, intestato ad AR FR ed AR PP, proprietari e TI RI, usufruttuaria;
ordinò al Comune di SA di depositare, presso la Cassa depositi e prestiti, la differenza tra la predetta somma e quella eventualmente già depositata a titolo d'indennità di espropriazione, oltre agli interessi legali su detta differenza dal 5 gennaio 1988 e fino al deposito;
determinò l'indennità di occupazione temporanea dell'immobile espropriato in lire 9.569.525 per ogni annualità di occupazione, e per ciascun mese o frazione di mese in un dodicesimo dell'indennità annua, ordinando il deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, a carico del comune di SA della differenza tra il predetto importo dell'indennità di occupazione e quello eventualmente versato a tale titolo, oltre agli interessi precisati in motivazione;
dichiarò il difetto di legittimazione passiva della cooperativa edilizia Castellana;
condannò il comune di SA al pagamento delle spese giudiziali in favore di AR PP, AR FR e TI RI e compensò le spese medesime tra le altre parti in causa. La corte territoriale considerò (per quanto qui rileva):
Che, in base alla disciplina di cui alla legge n. 865 del 1971, il Comune è istituzionalmente competente a promuovere l'espropriazione delle aree sulle quali devono realizzarsi le costruzioni degli alloggi ed ha la possibilità di delegare anche l'attuazione della procedura di esproprio ad enti istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica o popolare, ovvero a cooperative edilizie;
Che, sia ove proceda direttamente all'espropriazione, sia se deleghi ad altri soggetti, il Comune acquisisce in ogni caso le aree, destinate poi a formare oggetto di diritti di superficie temporanei o anche, in percentuale minore, di trasferimenti in proprietà a favore degli enti delegati, i quali, dando corso al compimento degli atti necessari per espletare il procedimento ablativo, agiscono non soltanto d'intesa con il Comune ma in nome e per conto di quest'ultimo, al quale sono quindi direttamente imputabili tutti gli atti compiuti dal delegato;
Che, nel quadro di tali principi, unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea legittima è il Comune;
Che, nel caso in esame, l'espropriazione era stata pronunciata a favore del comune di SA, il quale dunque era l'unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità dovute agli espropriati;
Che le indennità di espropriazione e di occupazione da determinare nel presente giudizio erano quelle relative al tratto di terreno esteso mq.2569 (in catasto alle particelle 600, 606, 607 e 609 del foglio 276 in testa ad AR PP e FR, proprietari, e TI RI, usufruttuaria), in quanto l'indennità determinata dal c.t.u. anche per l'altra superficie di terreno, estesa mq. 6124 ed intestata ad AR MA, aveva formato oggetto dell'altro giudizio di opposizione alla stima, promosso dallo stesso AR MA e svoltosi separatamente;
che per l'indennità di espropriazione andava applicato l'art. 5 bis del DL n. 333 del 1992, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, ricorrendone i presupposti temporali e qualitativi, essendo rimasta accertata la vocazione edificatoria del terreno de quo, sulla base delle articolate indagini svolte dal consulente d'ufficio e tenendo conto degli strumenti urbanistici in vigore al tempo dell'espropriazione;
che, alla stregua degli accertamenti condotti dal c.t.u. e delle conclusioni dal medesimo raggiunte (meritevoli di essere condivise perché immuni da vizi logici o giuridici ed ispirate a metodi corretti sotto il profilo tecnico), l'indennità di espropriazione andava stimata - secondo i calcoli spiegati in sentenza - in lire 95.726.206, riferita all'intera estensione di mq.2569;
che tale cifra non doveva essere diminuita del 40%, perché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, l'amministrazione espropriante non aveva offerto l'indennità determinata in base ai nuovi criteri agli espropriati, il cui diritto di evitare la riduzione sopra menzionata accettando l'offerta era rimasto frustrato dalla mancanza dell'indispensabile presupposto per il suo esercizio, costituito, per l'appunto, dall'esistenza di un'offerta in relazione alla quale manifestare la volontà di accettazione;
che agli espropriati spettavano inoltre gli interessi dal giorno dell'emanazione del decreto e fino a quello del deposito;
che, invece, non poteva essere accolta la domanda di capitalizzazione degli interessi, perché l'indennità di espropriazione costituiva un debito pecuniario certo ma non liquido, onde gli interessi, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la liquidazione dell'indennità, venivano a scadere soltanto con la pronuncia giudiziale e quindi potevano produrre interessi ulteriori esclusivamente dopo tale scadenza;
che del pari andava respinta la richiesta di rivalutazione delle somme dovute, vertendosi in tema di obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico, e quindi di debito di valuta, in relazione al quale non era stata neppure allegata alcuna specifica circostanza generatrice di ulteriore danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 comma secondo c.c.;
che agli espropriati spettava l'indennità di occupazione legittima, da determinare secondo le disposizioni della legge n. 2359 del 1865 e, pertanto, in relazione al pregiudizio derivante dalla perdita del godimento e dei frutti del fondo;
che, nella specie, l'indennità in questione poteva essere liquidata secondo il criterio degli interessi legali sull'importo corrispondente al valore venale del bene, pari a lire 191.390.500, sicché, applicando il menzionato criterio, si otteneva per ogni annualità la somma di lire 9.569.525;
che sulle somme relative a ciascuna annualità (o frazione di essa) erano dovuti gli interessi legali dalla scadenza dell'annualità medesima e fino al deposito, mentre non potevano essere riconosciuti, per le ragioni già espresse, ne' gli interessi anatocistici ne' il diritto alla rivalutazione.
Avverso la sentenza suddetta il comune di SA ha proposto ricorso per cassazione, contro i signori TI RI, AR PP ed AR FR, nonché nei confronti della cooperativa edilizia Castellana a r.l. Il ricorso è affidato a quattro motivi. I signori TI RI, AR PP ed AR FR resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Hanno altresì depositato memoria.
Il comune di SA resiste con controricorso al ricorso incidentale. La cooperativa intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
1. Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. La sentenza impugnata risulta notificata, su istanza dei signori TI ed AR, al comune di SA in persona del Sindaco p.t. e per esso al procuratore costituito avv. Gafà in data 7 novembre 1996, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale ed affissione dell'avviso del deposito alla porta esterna del domicilio. Non si evince però dalla relata il compimento della terza formalità prevista dal citato art. 140 per perfezionare il procedimento notificatorio, vale a dire la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. Come la giurisprudenza ha posto in luce (v., tra le altre, Corte cost., 28 novembre 1986, n. 250, in motivazione;
Cass., 4 novembre 1991, n. 11679), tale spedizione è elemento essenziale per perfezionare il procedimento notificatorio, ancorché non sia poi richiesta la prova della consegna della raccomandata al destinatario ne' l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. Nel caso in esame, dunque, la carenza della terza formalità non consente di ritenere validamente eseguita la notifica della sentenza alla data del 7 novembre 1996. Il Comune di SA nell'epigrafe del ricorso per cassazione indica come data di notifica della sentenza il 23 novembre 1996 e tale circostanza non è contestata dai resistenti e ricorrenti incidentali, i quali nulla osservano sul punto nelle proprie difese. Pertanto, poiché il ricorso per cassazione fu notificato il 18 gennaio 1997, l'impugnazione deve considerarsi tempestiva.
3. Il ricorso non risulta notificato a MA AR ma quest'ultimo appare estraneo al presente giudizio, in quanto, alla stregua dei dati emergenti dalla sentenza impugnata, il suolo di mq. 2569 (cui si riferiscono le determinazioni operate dalla sentenza impugnata) è intestato ad AR PP e FR, proprietari, ed a TI RI, usufruttuaria, mentre il residuo tratto di suolo, esteso mq. 6124 ed intestato ad AR MA, ha formato oggetto di altra causa (v. la sentenza della corte di Catania, pag. 14-15). Il contraddittorio, quindi, appare integro.
4. Con il primo mezzo del ricorso principale il Comune di SA denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis del DL 11 luglio 1992 n. 333), convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., nonché
difetto di attività e di motivazione su punto decisivo della controversia.
Sostiene che la corte territoriale, dopo avere applicato la normativa sopravvenuta determinando l'indennità di espropriazione per il terreno in questione in lire 95.726.206, non avrebbe effettuato la riduzione del 40% disposta dalla legge, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1991 ed affermando che l'espropriante non avrebbe offerto l'indennità determinata in base ai nuovi criteri, così impedendo all'espropriato di esercitare il diritto all'accettazione.
Tale assunto sarebbe erroneo, perché la Corte costituzionale, con la citata sentenza, avrebbe censurato soltanto la mancata previsione della possibilità, per il soggetto già espropriato al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti del quale l'indennità di espropriazione non fosse ancora divenuta incontestabile, di convenire la cessione volontaria del bene sulla scorta dei nuovi criteri di stima.
In tale ottica il giudice delle leggi non avrebbe imposto all'espropriante di effettuare una nuova offerta all'espropriato, ne' avrebbe impedito a quest'ultimo di attivarsi per accettare l'indennità comunque determinata in base ai nuovi criteri. Per dimostrare l'errore della sentenza impugnata andrebbe sottolineato che l'espropriante non avrebbe avuto il potere di offrire nuovamente l'indennità.
Se fosse corretta la tesi sostenuta dalla corte d'appello, quest'ultima avrebbe dovuto sospendere il processo per consentire all'amministrazione preposta di effettuare la nuova stima ed al comune di SA, quale ente espropriante, di formulare la nuova offerta.
Diversamente argomentando la riduzione del 40%, prevista dalla legge menzionata, mai potrebbe essere applicata in fattispecie come quella in esame.
Il motivo non ha fondamento.
Come questa corte ha ormai più volte affermato, il secondo comma dell'art. 5 bis del DL n.333 del 1992 (convertito con modificazioni nella legge n. 359 del 1992), recante nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili - dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993) nella parte in cui non prevedeva in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della citata legge, e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non fosse ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma della norma medesima - configura il menzionato diritto come correlato ad una proposta dell'espropriante formulata sulla base dei nuovi criteri normativi. Ne consegue che, nel caso in cui tale proposta non sia stata formulata e sia in corso il giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione senza far luogo alla decurtazione del 40%, che il secondo comma dell'art. 5 bis, nel testo risultante dalla sua parziale declaratoria d'illegittimità costituzionale, prevede soltanto in ipotesi di mancata accettazione di un'esplicita proposta formulata dall'espropriante (Cass., 8 luglio 1998, n. 6656;
26 giugno 1998, n. 6307; 11 giugno 1998, n. 5821; 21 maggio 1998, n. 5064; 17 aprile 1998, n. 3905; 23 maggio 1997, n. 4620). Questo orientamento (che il collegio condivide ed al quale intende dare continuità) si giustifica col rilievo che anche nella fattispecie oggetto del decisum della Corte costituzionale il proprietario deve essere posto nella condizione di accettare l'indennità e di convenire la cessione dell'immobile. Tale accettazione non può che costituire risposta ad una precedente offerta.
In altri termini, la natura negoziale della cessione volontaria non può che presupporre l'incontro di due volontà, provenienti l'una dall'espropriante l'altra dal proprietario espropriato;
e la prima manifestazione di volontà deve necessariamente precedere la seconda (così Cass., 20 febbraio 1998, n. 1831, in motivazione). Nè giova addurre, per contrastare tali argomenti, che il comune di SA non avrebbe avuto il potere di offrire nuovamente l'indennità dovuta.
L'assunto appare ingiustificato perché il Comune, dopo l'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, bene avrebbe potuto rinnovare l'offerta di un prezzo per la cessione volontaria dell'immobile, adeguato al nuovo criterio, a ciò non ostando alcun impedimento normativo, peraltro neppure indicato dal ricorrente. È giuridicamente corretta, dunque, la pronunzia della corte di merito, la quale ha escluso che, nel caso in esame, potesse farsi luogo alla riduzione del 40% dell'indennità determinata. Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis cit., 1218, 1219, 1224 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., nonché
difetto di attività e di motivazione su punto decisivo della controversia.
La sentenza impugnata, sulla differenza tra le somme liquidate per indennità di espropriazione e di occupazione e quelle depositate a suo tempo, erroneamente avrebbe ritenuto spettanti gli interessi decorrenti, per l'indennità di espropriazione, dal 5 gennaio 1988 (coincidente con l'emanazione del decreto di esproprio) e per l'indennità di occupazione temporanea, iniziata il 23 novembre 1982, dalla scadenza delle singole annualità.
Andrebbe invece rilevato che gli interessi liquidati, presupponendo un inadempimento colpevole del debitore, non avrebbero potuto trovare ingresso nella fattispecie, da un canto caratterizzata dall'entrata in vigore delle nuove norme, radicalmente modificatrici delle disposizioni precedenti, e dall'altro connotata da un comportamento conforme a legge dell'espropriante. Su tali presupposti la corte d'appello non avrebbe potuto condannare esso Comune al pagamento degli interessi, facendoli persino decorrere dalla data del decreto di esproprio e dalla scadenza delle singole annualità, momenti in cui la normativa in concreto applicata per la determinazione dell'indennità di esproprio non esisteva. Semmai, una volta appurata la mora del deducente, avrebbe potuto far decorrere gli interessi dalla data di messa in mora o da quella di entrata in vigore della nuova legge.
Le censure suddette non sono fondate.
Il Comune ricorrente muove dal presupposto che gli interessi - liquidati dalla sentenza impugnata in misura corrispondente al tasso legale - avessero tutti natura moratoria ("presupponendo un inadempimento colpevole del debitore": v. pag. 11 del ricorso per cassazione). Ma cosi non è perché sul debito dell'espropriante relativo all'indennità di espropriazione (costituente un'obbligazione di valuta) sono dovuti gli interessi legali per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione del medesimo espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell'indennità; e tali interessi, aventi natura compensativa, coerentemente decorrono dal giorno dell'espropriazione, onde corretta si rivela al riguardo la statuizione del giudice a quo (Cass., 3 ottobre 1997, n. 9662; 6 febbraio 1997, n. 1113). Quanto all'indennità di occupazione legittima, anch'essa integrante un debito di valuta, salvo quanto si dirà trattando del terzo motivo deve qui rilevarsi che effettivamente si tratta di interessi moratori. La sentenza impugnata ha riferito il relativo indennizzo ad ogni anno dell'occupazione, fissando il dies a quo degli interessi medesimi dalla scadenza di ciascuna annualità e tale criterio non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente principale, il quale fa valere soltanto la mancanza d'inadempimento colpevole.
Ma questa tesi non può essere condivisa perché l'occupazione di un suolo, ancorché legittima, è comunque per il proprietario fonte di un pregiudizio in quanto si traduce nella perdita del godimento del bene e quindi dei frutti che da esso il proprietario stesso avrebbe potuto ricavare. Conseguentemente, alla scadenza del periodo l'occupante che non abbia corrisposto alcuna indennità è in mora, per cui è tenuto al pagamento degli interessi (frutti civili), salva la prova del maggior danno a carico dell'avente diritto. Ciò perché scopo dell'indennità in questione è quello di far conseguire a quest'ultimo la stessa somma che avrebbe potuto incamerare, per l'appunto a titolo di frutti civili, investendo l'indennità di espropriazione, se questa gli fosse stata corrisposta fin dall'inizio dell'occupazione.
Con il terzo mezzo di cassazione il comune di SA denunzia ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. n. 359 del 1992, dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, degli artt. 68 e 72 della legge n. 2359 del 1865, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché difetto di attività e di motivazione su punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata avrebbe determinato l'indennità di occupazione legittima in relazione al pregiudizio derivante dalla perdita del godimento e dei frutti del fondo, rapportandola agli interessi legali sull'importo corrispondente al valore venale del bene. In tale prospettiva la corte di appello, da un canto, avrebbe violato il dettato dell'art. 112 c.p.c., non essendosi pronunciata entro i limiti della domanda e dall'altro, in assenza di qualsiasi prova da parte degli espropriati, avrebbe considerato assolto l'onere probatorio sui medesimi incombente, affermando l'esistenza di un danno concreto conseguente all'occupazione.
I giudici di merito sarebbero altresì incorsi in errore perché, una volta stabilito che agli espropriati spettavano i frutti civili che essi avrebbero riscosso fin dall'epoca dell'occupazione se, contestualmente, fosse stata loro corrisposta l'indennità di espropriazione, avrebbero dovuto liquidare gli interessi legali sulla base del valore che i beni espropriati avevano alla data d'inizio dell'occupazione legittima, oppure sulla base del valore scaturente dall'applicazione dei criteri stabiliti dal citato art. 5 bis e non con riferimento al valore venale di tali beni alla data del 5 gennaio 1988.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Mentre non è ravvisabile violazione dell'art. 112 c.p.c. (e lo stesso ricorrente non fornisce alcun chiarimento al riguardo, tale non potendosi considerare il generico ed apodittico assunto secondo cui la corte di appello non si sarebbe pronunciata entro i limiti della domanda, riguardante - com'è pacifico - anche l'indennità di occupazione), non può essere condivisa la tesi per la quale gli espropriati non avrebbero provato il pregiudizio e l'entità dei danni sofferti.
Si deve replicare che l'occupazione d'urgenza comporta ex se lo spossessamento del proprietario e quindi la perdita per quest'ultimo del godimento del bene col correlato pregiudizio, a meno che non sia acquisita la prova che tale spossessamento in concreto non c'è stato: prova che, riguardando un fatto estintivo o modificativo della pretesa indennitaria azionata, incombe all'occupante (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Quanto all'entità del danno, è sufficiente richiamare le considerazioni dianzi svolte circa lo scopo dell'indennità di occupazione parametrata agli interessi legali.
La censura del ricorrente principale coglie invece nel segno allorché si appunta sul calcolo dell'indennità di occupazione, riferita al valore venale del bene.
Invero, secondo il più recente orientamento di questa corte, che si va ormai consolidando, la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria, preordinate alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale di cui all'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, da interpretare nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione. Invero il procedimento per l'occupazione preliminare è divenuto, da autonomo e meramente collegato, fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo. Ne deriva che l'indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72 quarto comma della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non anche con riferimento al valore venale del bene, pur nell'ipotesi in cui la determinazione, ovvero la rideterminazione, dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando all'uopo la natura eccezionale o meno di tale normativa (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 493; Cass., 20 febbraio 1998, n. 1831). La sentenza impugnata non si è conformata, in parte qua, ai principi ora enunciati (che il collegio condivide), sicché deve essere cassata in relazione alla censura accolta, restando assorbito il quarto motivo del ricorso principale, concernente il regolamento delle spese giudiziali, che resta affidato al giudice del rinvio. Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo i signori TI ed AR deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., nonché difetto o insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia.
Sostengono che - stante la colpevole condotta del Comune di SA (per avere offerto un'indennità provvisoria del tutto inadeguata avuto riguardo all'effettivo valore del fondo, così dando causa all'insorgere della controversia ed al ritardo nel definitivo accertamento dell'indennità loro dovuta) - si sarebbe giustificato il diritto degli espropriati al pagamento degli interessi moratori ed al risarcimento del maggior danno.
La corte di appello, che non avrebbe pronunciato sui primi, avrebbe respinto la seconda domanda per asserito difetto di prova, ma la decisione sarebbe errata. Infatti, l'accettazione dell'indennità provvisoria, se correttamente determinata, avrebbe consentito la definizione in via amministrativa della procedura con immediata liquidazione del credito ed avrebbe altresì evitato che questo divenisse soggetto alla normativa sopravvenuta. Sussisterebbe, dunque, il lamentato pregiudizio e spetterebbe la richiesta rivalutazione, da liquidare in misura pari agli interessi che gli attori avrebbero potuto realizzare depositando le somme presso istituti bancari o impiegandole in titoli pubblici. In subordine, si sarebbero dovuti applicare gli indici di svalutazione, riferiti al costo della vita, in base al fatto notorio del tasso d'inflazione di quegli anni.
Il motivo non ha fondamento.
La sentenza impugnata ha pronunziato sugli interessi, liquidandoli in misura legale sia sull'indennità di espropriazione che su quella di occupazione secondo criteri conformi a diritto (il punto è stato trattato esaminando il secondo motivo del ricorso principale). Quanto al maggior danno, vertendosi in tema di debito di valuta è applicabile l'art. 1224, comma secondo, c.c., alla stregua del quale la rivalutazione non è automatica ma presuppone che il creditore dimostri di aver subito uno specifico pregiudizio. Vero è che la relativa prova può essere fornita anche con presunzioni, ma queste non possono ridursi a generiche indicazioni prospettate in termini di mere ed alternative possibilità, dovendo invece avere i caratteri di cui all'art. 2729 c.c. Nel caso in esame la corte territoriale ha accertato che "la rivalutazione delle somme dovute è stata richiesta quale automatica maggiorazione (quasi si vertesse in tema di credito di valore) e non è stata neppure allegata alcuna specifica circostanza generatrice di ulteriore danno risarcibile ai sensi della norma richiamata" (v. pag. 25 della sentenza impugnata), e tale accertamento dà corretto e motivato conto della statuizione adottata.
Con il secondo mezzo i ricorrenti incidentali denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., nonché vizio di motivazione.
La corte di Catania avrebbe errato nel respingere la domanda degli attori diretta alla capitalizzazione degli interessi, non avendo considerato che l'indennità di esproprio, anche volendo tenere conto del prezzo unitario di lire 35.000 a mq. fissato dalla competente commissione, sarebbe stato già liquido ed esigibile - quanto meno nei limiti di detto importo - già dall'anno 1991; ed altrettanto dovrebbe dirsi per l'indennità di occupazione.
In ogni caso, pur volendo aderire alla tesi della corte territoriale, questa avrebbe dovuto comunque riconoscere il diritto alla capitalizzazione a far tempo dalla sentenza pronunciata. Neppure questo motivo è fondato.
Il richiamo alla stima eseguita in via amministrativa non è pertinente, ne' giova a rendere esigibile il credito nei limiti di quell'importo, perché essa fu oggetto di opposizione da parte della cooperativa, del comune di SA e degli espropriati. A seguito dell'opposizione si instaurò un ordinario giudizio di cognizione finalizzato a determinare la giusta indennità, a sua volta destinata a sostituire ad ogni effetto quella calcolata in sede amministrativa, che dunque non è più invocabile.
Per il resto, come questa corte ha già osservato, relativamente a debiti pecuniari certi ma non liquidi, quali sono le indennità per occupazione legittima e per espropriazione, gli interessi - ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso - scadono con la pronuncia giudiziale e, pertanto, possono produrre interessi soltanto dal momento di tale scadenza per effetto di una convenzione ad essa successiva ovvero dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo la detta pronuncia (cfr. Cass., sez. un., 10 ottobre 1992, n. 11065; Cass., 26 febbraio 1991, n. 2061). A tale principi si è correttamente ispirata la corte territoriale, ne' i ricorrenti incidentali hanno addotto argomenti idonei a superarli. Conclusivamente, previa riunione dei due ricorsi, devono essere respinti i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Va accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del quarto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per nuovo esame al riguardo (nel quadro dei principi enunciati) alla corte di appello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999