Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 3
La domanda proposta ai sensi dell'art. 17 della legge 203/82 (secondo cui l'affittuario che abbia eseguito opere di cui al primo comma dell'art. 16 della legge stessa ha diritto ad un'indennità) integra pur sempre gli estremi di una domanda "relativa ad una controversia in materia di contratti agrari" ed è, pertanto, soggetta alla disciplina di cui all'art. 46 (tentativo stragiudiziale di conciliazione obbligatorio) della legge sopraricordata.
In tema di controversie in materia di contratti agrari, la domanda riconvenzionale di accertamento che il rapporto corrente tra le parti deve essere inquadrato nella disciplina dei contratti di miglioria soggetti ad affrancazione, anziché in quella dei contratti di affitto di fondo rustico, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione prescritto, a pena di improcedibilità, dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, a prescindere dalla circostanza che, per le controversie nascenti in tema di affrancazione dell'enfiteusi (ma anche in tema di contratti di miglioria), l'art. 4 della legge 607/66 preveda già un tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello di cui all'art. 185 cod. proc. civ., trattandosi, nell'un caso (art. 46 citato), di "lex generalis", e, nell'altro (art. 4 pure citato), di "lex specialis" del tutto compatibile (oltre che del tutto diversa) rispetto alla prima.
La non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, dove la relativa eccezione può essere, peraltro, proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano "ex se" dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di giudizio di cassazione. Ne consegue che, costituitisi, in sede di legittimità, alcuni degli eredi del "de cuius" (parte nel precedente giudizio di appello), la circostanza dell'esistenza di altri eredi non può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria di replica di cui all'art. 378 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente
Dott. Vittorio DUVA Consigliere
Dott. Bruno DURANTE Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CI OM, CI RI CE, elettivamente domiciliate in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difese dall'avv. Gaetano Marino nonché dall'avv. Mattia Aprea, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AO IU, AO MP, AO OS RI, IL NN, sia in proprio che nella qualità di tutrice di AN MA RA
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, n.415/1997 del 7 febbraio - 30 giugno 1997 (R.G. 1236/1996).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 20bO dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Michele Manchisi, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6 giugno 1994 AO IU, AO MP, AO OS TI e IL NN, in proprio e nella qualità di rappresentante del minore AN MA RA, concedenti di un fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale in Minturno (Lt), condotto da CI RIno chiedevano che il tribunale di Latina, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con CI RIno, dichiarasse cessato, alla data del lo novembre 1992 il rapporto inter partes con condanna del CI al rilascio dell'immobile. Costituitosi in giudizio il CI resisteva alla avversa pretesa, eccependo, in via riconvenzionale, la perpetuità del rapporto inter partes e il conseguente proprio diritto alla affrancazione del fondo nonché, in via subordinata, a conseguire una indennità per le migliorie apportate al fondo stesso. Svoltasi la istruttoria del caso, il giudice adito con sentenza 14 dicembre 1995 accoglieva la domanda attrice, atteso che avuto riguardo alla disdetta inviata il 9 aprile 1991 (ai sensi dell'art. 4, legge n. 203 del 1982) il rapporto tra le parti era venuto a scadenza, ai sensi dell'art. 2, lett. a) l. 3 maggio 1982, n. 203, il 10 novembre 1992.
Quanto alle domande riconvenzionali il tribunale le dichiarava improponibili per omesso esperimento della procedura conciliativa prevista dall'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Gravata tale pronunzia dal CI, la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza 7 febbraio - 30 giugno 1997 rigettava l'appello, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, CI OM e CI RI CE, nella loro qualità di eredi di CI RIno.
Gli intimati AO IU, AO MP, AO OS TI e IL NN, in proprio e nella qualità di rappresentante del minore AN MA RA, non hanno svolto attività difensiva, in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, in accoglimento della domanda proposta dai concedenti AO e IL nei , confronti dell'affittuario CI RIno, da un lato, hanno dichiarato cessato, alla data del 10 novembre 1992 (ai sensi dell'art. 2, lett. a), l. 3 maggio 1982, n. 203), il rapporto di affitto inter partes, con condanna del CI al rilascio del fondo oggetto di controversia, dall'altro, ritenuto improponibile la domanda riconvenzionale spiegata dal CI, diretta a sentir dichiarare la perpetuità del rapporto agrario inter partes, con diritto di esso CI al riscatto e alla affrancazione del fondo stesso, perché non preceduta dal previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. 2. Pacifico quanto sopra, le ricorrenti CI OM e CI RI CE deducono, in limine, nella memoria ex art.378 c.p.c., la nullità della sentenza ora impugnata "per difetto di contraddittorio tra le parti in causa, litisconsorti necessari". Si osserva, in particolare, che "non è stata messa minimamente in discussione la circostanza di fatto che il fondo, preteso in restituzione dai resistenti era stato affittato a CI RIno, cui sono succedute CI OM e CI RI CE, oltre che CI RI IU, altra figlia del de cuius".
"Pertanto - concludono le ricorrenti - la corte di appello, avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio".
3. L'assunto è infondato.
Come risulta in modo incontestabile dalla sentenza oggetto della presente impugnazione CI RIno (dante causa delle attuali ricorrenti, nonché di CI RI IU) ha impugnato, innanzi alla corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, la sentenza 14 dicembre 1995 del tribunale di Latina, sezione specializzata agraria. Non risulta altresì - ne' la circostanza è stata mai ritualmente dedotta - che nel corso di tale giudizio (di appello) il procuratore del CI abbia, ai sensi e per gli effetti, di cui agli art. 300, comma 1, c.p.c., dichiarato in udienza, o notificato alle altre parti, il decesso del proprio assistito.
È palese, pertanto, che correttamente la pronunzia impugnata è stata resa nei confronti di CI RIno [anche se, per ventura, deceduto anteriormente alla udienza di discussione], senza che potesse (in assenza della dichiarazione del caso del suo procuratore e della pronunzia di interruzione del giudizio) riassumersi (art. 303 c.p.c.) o proseguirsi (art. 304 c.p.c.) il giudizio stesso nei confronti dei suoi eredi.
Escluso che la sentenza gravata sia incorsa in alcuna violazione delle norme sul contraddittorio, si osserva, ancora, che nella specie il ricorso per cassazione è stato proposto da CI OM e CI RI CE, "nella loro qualità di eredi di CI RIno", e che la circostanza che sussistano - per ipotesi - altri eredi di costui non può essere dedotta per la prima volta nella memoria di replica di cui all'art. 378 c.p.c. (cfr. Cass., 19 marzo 1996, n. 2291, nonché Cass., 22 giugno 1995, n. 7083 e Cass., 20 dicembre 1994, n. 10968).
4. Con il primo e il secondo motivo, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, le ricorrenti denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 46, legge n. 203 del 1982", censurano la sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto improponibile la domanda riconvenzionale spiegata dal proprio dante causa atteso che:
- l'esperimento del tentativo di conciliazione, prima della proposizione della domanda riconvenzionale, non era nella specie necessario, atteso che la domanda stessa, di accertamento che il rapporto inter partes deve essere inquadrato nella disciplina dei contratti di miglioria soggetti ad affrancazione, non doveva essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. Per le controversie di cui all'art. 4, legge 22 luglio 1966, n. 607 - infatti - è previsto solo un tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello di cui all'art. 185 c.p.c. con conseguente inapplicabilità, per il principio di specialità, della disciplina sopravvenuta di cui alla legge n. 203 del 1982 (primo motivo, prima parte);
- è orientamento consolidato della giurisprudenza che è proponibile in una controversia agraria la domanda riconvenzionale proposta dal resistente non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, dal momento che tale tentativo ha lo scopo di evitare l'instaurazione di un giudizio ed è, pertanto, superfluo, ove la causa sia già pendente (primo motivo, seconda parte);
- le questioni dedotte in riconvenzionale erano già state trattate in via incidentale nel corso del tentativo di conciliazione promosso dai ricorrenti in primo grado, esperito il 22 gennaio 1993, come dimostrato dal verbale del tentativo stesso (primo motivo, terza parte);
- a fronte della pretesa dei concedenti (cessazione del contratto di affitto inter parte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, lett. a) della legge 3 maggio 1982, n. 203) in primo grado, il CI, opponendo che il rapporto aveva carattere perpetuo, aveva eccepito la diversa qualificazione da dare al rapporto stesso e solo come conseguenza di questa il diritto alla affrancazione. È palese che si era a fronte a una mera eccezione, che non essendo domanda in senso stretto non era soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione e sufficiente a precludere l'accoglimento della domanda attrice (secondo motivo).
5. I riassunti motivi sono infondati, alla luce delle considerazioni che seguono.
5.1. Quanto al primo profilo di censura, l'assunto invocato dai ricorrenti e secondo cui, in particolare, in tema di controversia in materia di contratti agrari, la domanda riconvenzionale di accertamento che il rapporto corrente tra le parti deve essere inquadrato nella disciplina dei contratti di miglioria soggetti ad affrancazione, anziché in quella dei contratti di affitto di fondo rustico, non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione prescritto a pena di improcedibilità dall'art. 46 della l. 3 maggio 1982 n. 203, non può essere seguito (ancorché già fatto proprio da questa Corte con la pronunzia 8 maggio 1993, n. 5321 le cui conclusioni non possono trovare conferma in questa sede). Si assume [da parte dei ricorrenti, come già, in precedenza, da parte di Cass. 8 maggio 1993, n. 5321] che nella specifica materia - in deroga al principio generale contenuto nell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203 [secondo cui "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione ... all'altra parte e all'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio" ... perché esperisca tentativo di conciliazione della vertenza] - la domanda non è subordinata al tentativo di conciliazione de quo perché per le controversie nascenti da questi contratti [di miglioria] l'art. 4 della l. 22 luglio 1966 n. 607 già prevede un [solo] tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello previsto dall'art. 185 c.p.c. Come accennato l'assunto non può seguirsi.
Recita in particolare l'art. 4, l. 22 luglio 1966, n. 607, in tema di affrancazione dell'enfiteusi [ma applicabile anche ai contratti di miglioria di cui alla l. 25 febbraio 1963, n. 327]: "il pretore [ora: il tribunale, in composizione monocratica] nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti, ai sensi dell'art. 185 del codice di procedura civile" (comma 1) . "In caso di mancato accordo" il giudice, "inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma che il ricorrente deve depositare ... " (comma 2). Pacifico quanto sopra non può non notarsi che successivamente alla detta legge n. 607 del 1966 e, in particolare, con l'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203 [sopra trascritto] sono state introdotte nuove "disposizioni processuali" relativamente alle "controversie in materia di contratti agrari" [quale è, indubbiamente, quella di affrancazione dei terreni di cui alla legge n. 327 del 1963], le quali, pertanto, non possono non trovare applicazione anche nella materia de qua.
Perché in particolare - a norma dell'art. 15 preleggi - si abbia abrogazione di legge per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o - come implicitamente invocano gli attuali ricorrenti - applicazione del principio secondo cui lex posterior generalis non derogat legi priori speciali [con conseguente insensibilità della legge speciale anteriore alla modifiche introdotte da quella successiva generale] è indispensabile che tra le due leggi vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione e osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (cfr., tra le tantissime, Cass. 18 febbraio 1995, n. 1760). Nessuna contraddizione, per contro, è riscontrabile nella specie, tra le due disposizioni a confronto.
Una infatti - di carattere generale (l'art. 46, legge n. 203 del 1982) prevede un tentativo di conciliazione da esperirsi da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, eventualmente con l'intervento dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria delle parti in lite, l'altra, la lex specialis (l'art. 4, legge n. 607 del 1966) un diverso tentativo di conciliazione, da esperirsi dal giudicante, in armonia con la regola di cui all'art. 185 c.p.c. Non solo l'effettuazione, evidentemente con esito negativo, di un tentativo di conciliazione non preclude l'esperimento di altro tentativo, ma non v'è chi non veda le differenze dei vari "tentativi".
Non solo perché in un caso e non nell'altro, è previsto che questo si svolga alla presenza di un giudice, ma - soprattutto - perché solo in un caso è possibile l'intervento dei rappresentanti di categoria.
La "diversità" delle procedure previste dalle due distinte disposizioni di legge giustifica, pertanto, ampiamente la conclusione fatta propria nella specie dai giudici a quibus, allorché hanno ritenuto che comunque era onere della parte convenuta far precedere la domanda [riconvenzionale] di riscatto dall'osservanza delle formalità di cui all'art. 46, della legge n. 203 del 1982. Quanto precede, trova conferma nella circostanza - totalmente pretermessa dai ricorrenti, come anche da Cass. 8 maggio 1992, n. 3521 - da un lato, che l'art. 7 della l. 2 marzo 1963, n. 320, recante la disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie espressamente prevede che "nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione;
a tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione stessa", dall'altro, che l'art. 5 della stessa legge espressamente prevede, altresì, che "la trattazione della causa, innanzi le sezioni specializzate ... si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti [ora: 409 e seguenti]" del codice di procedura civile e che l'art. 420 c.p.c. espressamente dispone che "nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice ... tanta la conciliazione della lite".
È palese - pertanto - che la circostanza la legislazione vigente [e mai abrogata] già imponga come obbligatorio un tentativo di conciliazione giudiziale non preclude la possibilità, per il legislatore, di prevedere un nuovo diverso tentativo di conciliazione da espletare innanzi ad altro organo, e per la parte, l'onere di esperire entrambi i detti tentativi.
5.2. Con il secondo profilo (del primo motivo di ricorso) si denuncia, da parte dei ricorrenti, come anticipato, l'esistenza di un orientamento consolidato, nella giurisprudenza di questa corte, secondo cui sarebbe proponibile in una controversia agraria la domanda riconvenzionale proposta dal resistente non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, dal momento che tale tentativo ha lo scopo di evitare la instaurazione di un giudizio ed è, pertanto, superfluo, ove la causa sia già pendente. Si invoca, al riguardo, in particolare, l'insegnamento contenuto in Cass. 13 luglio 1993 n. 7745. Anche sotto tale profilo la denunzia è infondata.
Invero, a quel che risulti, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sul punto, è fermissima nel ritenere [in termini opposti rispetto a quanto assumono le attuali ricorrenti] che l'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203 il quale assoggetta le controversie agrarie alla condizione di proponibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione opera con riferimento anche alle domande riconvenzionali del convenuto (tra le tantissime: Cass., 1 dicembre 1998, n. 12196; Cass., 20 agosto 1998, n. 8255; Cass., 12 aprile 1994, n. 3397). Tale tentativo di conciliazione non è necessario esclusivamente con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto quando tale domanda, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio (Cass. 1 dicembre 1999, n. 13359; Cass., 8 giugno 1999, n. 5613; Cass., 26 febbraio 1998, n. 2117; Cass., 27 aprile 1995, n. 4651). Analogamente si ritiene che non sussiste la necessità del previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982 n. 203, qualora il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione sperimentata dall'attore (Cass., 8 agosto 1995, n. 8685; Cass., 5 ottobre 1995, n. 10447). Accertato che nella specie le pretese fatte valere in via riconvenzionale dal convenuto ampliavano l'ambito della domanda attorea ed escluso - come meglio si vedrà sub 5. 3. che il CI abbia formulato le proprie domande in via riconvenzionale già nel tentativo di conciliazione esperito dalla parte concedente, è evidente che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la improponibilità delle domande in questione.
Se, infatti, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione si essere, e dalla intenzione del legislatore" (art. 12,.comma 1, preleggi), è evidente che l'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, ove prevede che "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto ... " non può che interpretarsi nel senso che tale onere sussiste a prescindere dalla circostanza che la domanda sia proposta in via principale o in via riconvenzionale.
Appunto in considerazione dello scopo avuto di mira dal legislatore (ridurre al minimo il contenzioso giudiziario, favorendo soluzioni transattive delle liti in materia), inoltre, deve affermarsi - in conformità del resto ad una giurisprudenza più che consolidata, come sopra si è evidenziato - che perché sorga l'onere in questione non è sufficiente che comunque, formalmente, si proponga una domanda riconvenzionale, ma è indispensabile che per effetto della "nuova" domanda venga ampliato l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale.
Occorre, in altri termini, che la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali vi è già vertenza giudiziaria, potrebbero condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice (Cfr. Cass., 27 aprile 1995, n. 4651) Non pertinente, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa conclusione, è quanto si legge in parte motiva di Cass. , 13 luglio 1993, n. 7745, ove, in particolare, si precisa che "il tentativo di conciliazione ha lo scopo di evitare l'instaurazione di un giudizio e, pertanto, è superfluo quando la causa sia già pendente. Osservava, comunque la Corte - con motivazione in fatto, incensurabile in questa sede - che nel verbale del tentativo di conciliazione del ... risultava già in modo non equivoco la domanda, poi proposta in via riconvenzionale, e cioè la richiesta da parte del concedente all'affittuario di rilascio del podere per la data del ... ".
È palese che nella specie la prima proposizione (priva di qualsiasi supporto logico argomentativo) costituisce un mero obiter dictum, atteso che la domanda riconvenzionale è stata ritenuta proponibile, non perché proposta nell'ambito di un giudizio già da altri instaurato, ma perché sulla stessa le parti avevano avuto già modo di interloquire, in occasione dell'originario tentativo di conciliazione promosso dall'attore.
5.3. Deducono le ricorrenti, ancora, che le questioni dedotte nella riconvenzionale erano già state trattate in via incidentale nel corso del tentativo di conciliazione promosso dalle controparti prima del giudizio di primo grado, esperito il 22 gennaio 1993, come dimostrato dal verbale del tentativo stesso (primo motivo, terza parte).
Alla pari delle precedenti la deduzione non coglie nel segno. Almeno sotto due concorrenti profili.
In primo luogo la stessa appare inammissibile, involgendo una questione nuova, che non risulta in alcun modo trattata in sede di merito.
Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Suprema, in particolare, deve ribadirsi che qualora una determinata questione, che implichi un accertamento in fatto, non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, di prima di esaminare nel merito la questione stessa (In questo senso, da ultimo, Cass., 26 giugno 2000, 1 n. 8685, specie in motivazione). È evidente, applicando il principio in questione al caso di specie, la inammissibilità della deduzione ora in esame. La questione specifica - la quale richiede un accertamento di fatto circa il contenuto del verbale di mancata conciliazione redatto il 22 gennaio 1993 - in particolare non risulta affrontata dalla sentenza gravata, e le ricorrenti non solo non denunciano [come era loro puntuale onere] l'omesso esame, da parte della corte di appello di Roma, di tale aspetto della controversia, ma neppure affermano di avere dedotto la questione in grado di appello (con indicazione dell'atto nel quale una tale censura sarebbe contenuta). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, e per completezza di esposizione, si osserva che al fine di ritenere ritualmente svolto il tentativo di conciliazione (sollecitato dalle controparti) anche in ordine alle domande riconvenzionali ora in discussione non era sufficiente la mera prospettazione che non si era a fronte - contrariamente a quanto ex adverso dedotto - a un contratto soggetto alla legge 3 maggio 1982, n. 203, ma il convenuta doveva, altresì, indicare specificatamente a quale categoria di contratti il rapporto andasse assimilato con la precisazione degli elementi di fatto che giustificavano una tale conclusione nonché con la manifestazione della sua intenzione di chiedere, giudizialmente, il riscatto.
5.4. Da ultimo le ricorrenti, sempre come mezzo al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità delle domande riconvenzionali spiegate dal CI in sede di merito fanno presente che il proprio dante causa, nel resistere alle pretese avversarie, opponendo che il rapporto di cui era parte aveva carattere perpetuo, aveva - in realtà - eccepito una diversa qualificazione da dare al rapporto stesso e solo come conseguenza di questa il diritto alla affrancazione.
È palese - si afferma da parte delle ricorrenti - che si era a fronte a una mera eccezione, che non essendo domanda in senso stretto non era soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione (secondo motivo).
Il rilievo non coglie nel segno.
Pacifico che la norma di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, sancendo un onere di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente ispettorato agrario con riferimento, testuale ed esclusivo, a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria", esclude che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso tecnico, una diversa interpretazione della norma de qua contrastando, inevitabilmente, con i principi costituzionali di cui agli art. 3 e 24 della Carta fondamentale, atteso che, in tal caso, il giudice dovrebbe, da un canto, dichiarare improponibile l'eccezione del convenuto (non preceduta dal previa tentativo di conciliazione), e, dall'altro, accogliere sempre la domanda dell'attore, in mancanza di qualsivoglia difesa di controparte, sol perché quest'ultimo, prima di proporla, ed a prescindere dalla sua eventuale infondatezza, ha esperito il tentativo di conciliazione de quo (in questo senso, Cass., 2 agosto 1997, n. 7177, nonché Cass., 15 gennaio 1996, n. 266), deve decisamente escludersi che nella specie il CI si sia limitato a spiegare, in giudizio, nel corso del giudizio di primo grado, una mera eccezione difensiva, relativa ad una più esatta qualificazione del rapporto tra le parti.
Come pacifico, si è a fronte a una "eccezione riconvenzionale" allorché la deduzione svolta dal convenuto, pur ampliando l'originario thema decidendum, sia svolta ai soli fini di paralizzare la domanda avversaria (cfr. Cass., 3 aprile 1,992, n. 4091). Integra, per contro, una domanda riconvenzionale, la richiesta di una pronunzia costitutiva di una nuova situazione giuridica (cfr., Cass., 4 giugno 1993, n. 6235). Pacifico quanto sopra si osserva che nel caso concreto il CI - come risulta dalle conclusioni rassegnate in primo grado e ribadite in appello [e riportate nella sentenza in questa sede gravata] - ben lungi dal chiedere il rigetto della domanda avversaria aveva spiegato "domanda", dallo stesso CI qualificata "riconvenzionale" perché fosse dichiarata "la perpetuità del rapporto agrario con diritto al riscatto e alla affrancazione ... ".
È palese pertanto che correttamente i giudici del gravame, qualificata - in conformità, del resto, alle stesse richieste, in quella sede del CI - domanda riconvenzionale le richieste dell'appellante, e accertato l'omesso tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, hanno dichiarato improponibili le stesse.
6. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentando "violazione dell'art. 1, legge n. 327 del 1963 dell'art. 54, legge n. 203 del 1982" espongono che il rapporto controverso era inequivocabilmente rientrante tra quelli a miglioria di cui alla legge n. 327 del 1963, anche perché detta 1,egge è più favorevole alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti e pertanto andava applicata alla fattispecie per cui è causa secondo il disposto dell'art. 54, della legge n. 203 del 1982, per cui la domanda riconvenzionale proposta in primo grado era quindi, oltre che ammissibile [per quanto esposto nei primi due motivi di ricorso] perfettamente valida e da accogliere, sussistendo tutti i requisiti per la dichiarazione di perpetuità.
6. La deduzione non può trovare accoglimento.
Accertato - come si è accertato in esito al rigetto dei primi due motivi di ricorso - che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la improponibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal CI, è evidente che è irrilevante l'indagine, sollecitata con la censura in esame, volta a verificare se la pretesa era, o meno, fondata.
A prescindere dal considerare che la specifica questione di merito affrontata nel motivo non risulta trattata nella sentenza gravata per cui deve ritenersi inammissibile perché nuova.
6. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziando "violazione dell'art. 17, legge n. 203 del 1982" lamentano che i giudici del merito abbiano rigettato la domanda svolta dal CI per il conseguimento della indennità di cui alla ricordata disposizione. "Qualificare anche questa richiesta come domanda riconvenzionale, e ritenerla inammissibile per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione è obiettivamente eccessivo, e si traduce in un vero e proprio diniego di giustizia".
Ciò, si osserva, in primo luogo perché trattasi ancora una volta di eccezione preliminare e, in secondo luogo perché la questione rientra integralmente in quella della risoluzione del contratto di affitto, e su questa la lite era già instaurata e a nulla sarebbe servito il tentativo di conciliazione.
7. Con il quinto e, ultimo motivo di ricorso - intimamente connesso al precedente e da esaminarsi unitamente a questo - le ricorrenti, infine, lamentando "omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia" fanno presente che la questione di cui al precedente motivo non è stata affrontata dalla sentenza impugnata, censurabile, pertanto, sotto tale profilo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che "quand'anche si voglia ritenere la questione ricompresa nella conferma della inammissibilità delle riconvenzionali ciò avrebbe meritato più puntuale e congrua motivazione, mentre insufficiente si rileva quella favorita dalla impugnata sentenza".
8. I due motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati, alla luce delle considerazioni svolte in sede di esame dei primi due motivi nonché in forza delle precisazioni che seguono.
Come risulta dalla stessa esposizione in "fatto" contenuta nel ricorso ora in esame, nel costituirsi in giudizio, in primo grado, il CI aveva chiesto - tra l'altro - in via subordinata, il riconoscimento del diritto alla indennità [di legge] per le migliore apportate al fondo e alla sua quantificazione.
Pacifico quanto sopra è evidente che si era a fronte a una domanda "riconvenzionale", ex art. 418 c.p.c., la quale - alla luce di quanto osservato in precedenza - per essere proponibile doveva essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. Poiché, come assolutamente pacifico, il CI ha omesso tale adempimento, è evidente che correttamente i giudici del merito hanno dichiarato la improponibilità della pretesa.
Nè, ancora, al riguardo, la pronuncia gravata è sindacabile per violazione - in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - dell'art. 17, l. 3 maggio 1982, n. 203, o, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per "omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia".
Sotto il primo profilo è sufficiente considerare che una domanda ai sensi dell'art. 17, 1. 3 maggio 1982 n. 203 (secondo cui, in particolare, l'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma del precedente articolo 16 della stessa legge n. 203 del 1982 ha diritto ha una indennità) integra pur sempre una domanda
"relativa a una controversia in materia di contratti agrari" ed è - pertanto - soggetta alla disciplina di cui al più volte ricordato art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. Ne segue, pertanto, che allorché i giudici del merito hanno dichiarato improponibile la stessa, lungi dal violare o dal dare una erronea interpretazione dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982, hanno fatto puntuale applicazione della regola posta dall'art. 46 della stessa legge n. 203 del 1982, come sopra si è dimostrato.
Deve escludersi, infine, che la sentenza gravata non sia sufficientemente motivata sul punto, atteso che la stessa ha puntualmente dimostrato la improponibilità di ogni domanda riconvenzionale, spiegata dal CI, senza previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203. 9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi, quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 20 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001