Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 593
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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La domanda proposta ai sensi dell'art. 17 della legge 203/82 (secondo cui l'affittuario che abbia eseguito opere di cui al primo comma dell'art. 16 della legge stessa ha diritto ad un'indennità) integra pur sempre gli estremi di una domanda "relativa ad una controversia in materia di contratti agrari" ed è, pertanto, soggetta alla disciplina di cui all'art. 46 (tentativo stragiudiziale di conciliazione obbligatorio) della legge sopraricordata.

In tema di controversie in materia di contratti agrari, la domanda riconvenzionale di accertamento che il rapporto corrente tra le parti deve essere inquadrato nella disciplina dei contratti di miglioria soggetti ad affrancazione, anziché in quella dei contratti di affitto di fondo rustico, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione prescritto, a pena di improcedibilità, dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, a prescindere dalla circostanza che, per le controversie nascenti in tema di affrancazione dell'enfiteusi (ma anche in tema di contratti di miglioria), l'art. 4 della legge 607/66 preveda già un tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello di cui all'art. 185 cod. proc. civ., trattandosi, nell'un caso (art. 46 citato), di "lex generalis", e, nell'altro (art. 4 pure citato), di "lex specialis" del tutto compatibile (oltre che del tutto diversa) rispetto alla prima.

La non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, dove la relativa eccezione può essere, peraltro, proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano "ex se" dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di giudizio di cassazione. Ne consegue che, costituitisi, in sede di legittimità, alcuni degli eredi del "de cuius" (parte nel precedente giudizio di appello), la circostanza dell'esistenza di altri eredi non può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria di replica di cui all'art. 378 cod. proc. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 593
Data del deposito : 17 gennaio 2001

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