Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Colui che si è obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa, necessaria perché si realizzi la finalità economica del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attività che da lui dipendono perché la P.A. sia posta in grado di provvedere positivamente sul rilascio dell'autorizzazione stessa (nella specie, una compagnia petrolifera aveva concesso ad una società distributrice di carburante il comodato di un'area di servizio, sottoponendo il contratto alla condizione che fosse rinnovata la concessione demaniale marittima per il mantenimento dell'impianto di distribuzione del carburante. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato risolto il contratto in oggetto sul presupposto che l'efficacia di quest'ultimo non s'era verificata per colpa della compagnia petrolifera, in dipendenza della sua imputabile inerzia nel curare gli adempimenti necessari al compimento del procedimento amministrativo).
Commentario • 1
- 1. Elementi accessori del contratto: la condizioneAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 130, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO ZAMMIT, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI DI TU EL & C SNC, ora NAUTICA F.LLI TU DI TU AN & TE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato UGO D'AMICO TOMMASO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1499/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 07/05/96 e depositata il 06/05/97 (R.G. 221/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Vittorio ZAMMIT;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società IR di TU LI e C. s.n.c., titolare in Anzio alla Riviera Zanardelli, Porticciolo Pamphili, di concessione di area demaniale per il servizio di ormeggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, con contratto del 1^ dicembre 1988 otteneva in comodato gratuito per la durata di nove anni l'impianto di distribuzione carburante, sito all'interno della medesima area demaniale, dalla società A.P.I. - Anonima Petroli Italiana - s.p.a., con obbligo per essa società comodataria di rifornirsi dalla concedente società A.P.I.
Con atto di citazione notificato il 28/1/1991 la società IR s.n.c. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la società A.P.I. s.p.a. per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società convenuta, della quale chiedeva, di conseguenza, la condanna al risarcimento dei danni, nella misura di lire cento milioni, a titolo di mancato guadagno, relativo al periodo dalla stipulazione del comodato al 5/12/1990, nonché per la distrazione di clientela derivata dal mancato esercizio della sua attività. Assumeva la società istante di non avere potuto svolgere il servizio di distribuzione del carburante, poiché la società A.P.I. non aveva rinnovato la concessione demaniale relativa all'impianto, scaduta dal 1982; tanto che la competente autorità amministrativa, con nota del 24/12/1990, aveva disposto la chiusura dell'impianto medesimo.
La società A.P.I. si costituiva e contrastava la domanda, deducendo che la società IR si era ripetutamente rifiutata di rifornirsi di carburante, per cui, in via riconvenzionale, chiedeva che la risoluzione del contratto fosse dichiarata per fatto e colpa della parte attrice.
Il tribunale di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 17/11/1994, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società A.P.I., con conseguente condanna generica della stessa ai danni, da liquidare in prosieguo di giudizio, riservatà alla sentenza definitiva la pronuncia in ordine alle spese. Il tribunale considerava che il mancato rinnovo della concessione per mantenere l'impianto di distribuzione di carburante in area del demanio era da attribuire alla accertata condotta omissiva della società A.P.I., la quale soltanto il 28/5/1987 aveva presentato due istanze, dirette ad ottenere il rinnovo della concessione per il pregresso triennio 1984/1986 e per il triennio successivo 1987/1989, entrambe disattese, unitamente ad altra domanda di autorizzazione per l'anno 1990, perché non aveva dato seguito al ripetuto invito della Capitaneria di Porto di allegare alcuni documenti. Precisava, altresi, il tribunale che la conseguenza di tale condotta omissiva era stata la impossibilità per la società IR di rifornirsi di carburante dalla società A.P.I., in virtù del patto di esclusiva che ad essa la legava, aggiungendo che in sede ispettiva la commissione di collaudo del porto di Anzio aveva anche accertato una difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria prodotta nonché la mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza, tanto che erano stati ordinati la chiusura dell'impianto e il conseguente sgombero dell'area demaniale.
Sulla impugnazione della società A.P.I. s.p.a. la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 6/5/1997, rigettava l'appello con condanna dell'appellante alle spese. Ai fini che ancora interessano, i giudici di appello ribadivano che il mancato esercizio dell'impianto era da imputare sicuramente alla inerzia ed ai ritardi della società A.P.I. nel curare gli adempimenti necessari al rinnovo della concessione demaniale marittima, senza la quale la società IR s.n.c. non avrebbe potuto rifornirsi delle scorte e dare corso al servizio di distribuzione.
Il giudice di secondo grado - quanto alla dedotta erroneità della condanna ai danni pur in mancanza di concessione del suolo pubblico, cui le parti avevano sospensivamente condizionato la efficacia del contratto, e nonostante la espressa previsione di impossibilità di richiedere il risarcimento dei danni in caso di cessazione di efficacia della concessione medesima considerava, inoltre, che, in pendenza della condizione, la società concedente era tenuta a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 cod.civ., compiendo tutte le attività necessarie al rilascio della concessione demaniale, in particolare sollecitando la pubblica amministrazione alla definizione del procedimento ed integrando, se del caso, la documentazione prodotta, specie dopo le sollecitazioni della Capitaneria di Porto e le diffide provenienti dalla società IR s.n.c.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, illustrato da successiva memoria, la società A..I. s.p.a., che affida la impugnazione ai due motivi relativi al vizio di violazione di legge ed al vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Resiste con controricorso la società IR s.n.c. nella nuova sua denominazione di Nautica F.lli TU s.n.c., che preliminarmente eccepisce la nullità del ricorso per difetto della specialità della procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte giudica del tutto rituale il ricorso, di cui è stata dedotta la inammissibilità, per violazione della norma di cui all'art. 365 c.p.c., nella considerazione che esso sarebbe stato sottoscritto da difensore non munito di procura speciale, tale non potendosi considerare quella apposta a margine dell'atto, rilasciata "nel presente giudizio ed in ogni suo stato e grado successivi", secondo una formula riferibile solo al giudizio di merito, rispetto al quale sono ipotizzabili gradi successivi. Costituisce, infatti, principio del tutto pacifico che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra, per la sua validità, alcuno specifico riferimento al giudizio in corso. La specialità del mandato, invero, è con certezza deducibile sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità (da ultimo: Cass. n. 46/2000; Cass. n. 2112/2000; Cass. n. 5126/2000), il che accade quando la procura al difensore forma materialmente corpo col ricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule (quale quella nella specie usata dalla società istante) normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento. Con il primo mezzo di doglianza la società ricorrente - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1353, 1358, 1362, 1373 e 1453 e segg. del cod. civ. e di cui agli artt. 2 e 3 della legge 7/8/1990, n. 24 - lamenta, sostanzialmente, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che non si era avverata la condizione sospensiva di efficacia del contratto di comodato, consistente nel rinnovo della concessione demaniale relativa all'impianto per la distribuzione di carburante, e che, pertanto, secondo l'espressa previsione pattizia, non e a data l'azione per danni.
La censura non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2718/67;
Cass. n. 6676/92) se è vero che la disciplina dell'art. 1359 cod.civ., relativa agli effetti del mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla parte avente interesse contrario all'avveramento, non è applicabile alla "condicio iuris" sospensiva non potendosi sostituire con una semplice funzione legale la effettiva emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell'efficacia del negozio e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private;
è però anche vero che, in tal caso, il contratto, benché rimasto inefficace per il mancato avveramento della condizione, può, tuttavia, essere dichiarato risolto in danno della parte colpevole - con la conseguente condanna al risarcimento dei danni - per essere stati violati (con dolo o con colpa o con specifici atti diretti ad impedire il verificarsi dell'evento), oltre che il generico dovere di lealtà e correttezza imposto dall'art. 1375 cod.civ., lo specifico obbligo previsto dall'art. 1358 stesso codice di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede e cioè in modo da non influire sul libero corso della condizione pendente e di non accrescere il margine di incertezza insito nell'evento condizionato, onde conservare integre le ragioni dell'altra parte. In particolare, colui che si è obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa necessaria perché si realizzai la finalità economica del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attività che da lui dipendono perché la pubblica amministrazione sia posta in grado di provvedere positivamente sul rilascio della autorizzazione medesima. Al suddetto principio di diritto la impugnata sentenza risulta essersi puntualmente richiamata, quando, sulla domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno avanzata dalla società IR s.n.c., ha basato la decisione favorevole alla parte istante sul fatto che la condizione cui era subordinata la efficacia del comodato dell'area di servizio - consistente nel rinnovo della concessione demaniale marittima per il mantenimento dell'impianto di distribuzione del carburante- non si era verificata per colpa della società A.P.I. s.p.a. in dipendenza della sua imputabile inerzia nel curare gli adempimenti necessari al completamento del procedimento amministrativo.
Assume, tuttavia, la ricorrente A.P.I. s.p.a., facendone oggetto dell'altra censura del vizio di motivazione secondo le argomentazioni completive della memoria ex art. 378 c.p.c., che il giudice di merito - omettendo di considerare che la istanza di rinnovo della concessione era stata presentata prima della stipulazione del contratto di comodato;
che la richiesta di integrazione della documentazione era stata formulata dopo che vi era stato il recesso dal contratto di comodatario;
che la sentenza del giudice amministrativo, relativa all'ordine di sgombero dell'area e passata in giudicato, aveva escluso che il mancato rinnovo della concessione fosse da addebitare ad essa società A.P.I. s.p.a. - non avrebbe valutato correttamente le risultanze della prova ne' avrebbe adeguatamente dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il mancato riscontro alla richiesta della P.A. di produzione di ulteriori documenti ed il mancato accoglimento della istanza di rinnovo, tuttora inevasa in attesa di un provvedimento formale di diniego.
La censura, in quanto mirante ad ottenere in questa sede una diversa valutazione della prova rispetto a quella compiuta dal giudice di merito secondo le conclusioni conformi del doppio grado, improntate ad iter argomentativo ineccepibile, non è ammissibile nel giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di merito, nell'apprezzamento proprio delle circostanze evidenziate con l'impugnazione per cassazione a sostegno di una differente ricostruzione della vicenda processuale, ha chiarito, con motivazione logica e non contraddittoria, che alla data di conclusione del contratto la concessione non era stata rilasciata, onde per tale ragione la società IR s.n.c. dovette astenersi dall'attivazione del servizio di distribuzione di carburante stante la situazione di formale irregolarità dell'impianto; che a nulla rileva in contrario la illegittimità del provvedimento di demolizione, annullato dalla sentenza del T.A.R. Lazio sul presupposto della scadenza solo formale ma non sostanziale della concessione, giacché da detta sentenza restava direttamente confermata la "formale" scadenza della concessione medesima e, quindi, la irregolarità amministrativa dell'impianto, mentre, per altro verso, dalla sentenza stessa era dato ricavare indirettamente che alla persistente durata "sostanziale" ben si sarebbe potuto porre rimedio con il rilascio di autorizzazione in rinnovazione, sempre che per il relativo provvedimento si fosse interessata la società A.P.I. s.p.a. diretta interessata, essendo la società IR s.n.c. del tutto estranea al rapporto di concessione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le. parti le spese del presente giudizio.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001