Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 2
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo, si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sè stante in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod.proc.civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, ne' nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro parte non impugnante o avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione.
Non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso incidentale per cassazione la circostanza che venga impugnato un provvedimento diverso da quello oggetto del ricorso principale a condizione che si tratti di provvedimento adottato nello stesso processo e che lo stesso concorra alla determinazione dell'oggetto della pronuncia resa nella medesima domanda, non diversamente da quando, con ricorso principale, venga impugnato un capo della sentenza, quella ad esempio contenente la liquidazione del danno e con ricorso incidentale un capo affatto diverso come quello che accerti la sussistenza del fatto illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
R04789 /0 1 M OME EL OPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 13791/98 Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere 17497/98 Dott. Michele Cron. 10270 VARRONE - Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI Rep.1679 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 27/11/00 Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: 6000 F2 APR 2011 SA IO, SA DI DE VA, elettivamente domiciliati in ROMA LGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ROMA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ENRICO MINERVINI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AM BR;
6000 intimato e sul 2° ricorso n° 17497/98 proposto da: 2000 AM BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N.C. 1915 CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato 6000 1 ERCOLE CARUSO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SA IO, DI DE VA, elettivamente domiciliati in ROMA LGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato ROMA MICHELE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ENRICO MINERVINI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1885/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 21/02/97 e depositata il 04/06/97 (R.G. 132/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Ercole CARUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi previa riunione degli stessi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7.6.1979 UN LL con- veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma AN e AN DR, sostenendo: che nel giugno 1974 costoro avevano eseguito in un 2 loro terreno in San Felice Circeo, località Porto, a valle di altro terreno di proprietà di esso istante e a ridosso di una strada privata di proprietà comune, uno scavo che aveva provocato la frana del terreno stesso;
che tale frana aveva coinvolto il tratto viario so- prastante unitamente al muro che esso LL aveva costruito, dal proprio lato, a sostegno della proprie- tà, e ad alcune opere complementari (condutture, fogna- ture); che era stato all'epoca eseguito accertamento tec- nico preventivo dal quale era emerso che la frana era stata cagionata da fatto e colpa degli DR;
e chiedendone la condanna al risarcimento dei note- две voli danni subiti. I convenuti contestavano la domanda sostenendo che a causare la frana era stato il LL e certo UR NI (loro dante causa) - del quale effettuava- no la chiamata in giudizio chiedendo di esserne garan- titi ed esercitando inoltre nei suoi confronti azione contrattuale di inadempimento - che avevano elevato con terra di riporto il livello della strada rendendola co- sì più pesante. A seguito dell'espletamento di consulenza tecnica la causa veniva decisa con sentenza in data 20.11.1992 con la quale il Tribunale: riteneva "inammissibile”, 3 perché tardiva, l'evocazione in giudizio del France- schini;
rigettava la domanda del LL ritenendo: che causa unica dell'evento era stato il naturale slitta- mento del terreno verso il basso per la pendenza del suolo;
che lo scavo era stato eseguito dai convenuti nella loro proprietà e a notevole distanza dal punto in cui si era verificato lo smottamento;
che, secondo la normativa in materia, alla costruzione del muro di cin- ta doveva provvedere il proprietario del fondo sopra- stante e cioè il LL. Avverso tale sentenza proponeva gravame il LL for al quale resistevano gli DR. La Corte d'Appello di Roma, con la decisione qui impugnata, andando di contrario avviso, riteneva esi- stente un nesso causale immediato e diretto fra la con- dotta degli DR che avevano operato uno sbancamento senza predisporre alcun preventivo puntel- lamento - ed il danno subito dal LL per effetto dello slittamento del suo terreno e li condannava al relativo risarcimento nel complessivo ammonta re di L.323.427.780, nonché al rimborso delle spese di lite. Avverso tale sentenza propongono ricorso AN e AN DR affidandone l'accoglimento a quat- tro motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il LL che propone a sua volta ricorso incidentale articolato in un solo mo- tivo e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente disposta, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi avverso la stessa sentenza. Con i vari motivi di impugnazione, che in quanto connessi vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti principale denunciano: a) illogicità ed incongruenza della motivazione che si fonderebbe sull'erroneo presupposto della inutiliz- zabilità di un documento essenziale ai fini della deci- sione: l'accertamento tecnico preventivo eseguito dall'ing. AD;
b) insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione e violazione di legge su altro punto essenziale: la sussistenza di un nesso di causalità tra la loro condotta e l'evento dannoso;
c) insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione in relazione ad altra argomentazione svolta in sentenza: l'affermazione della inesistenza di un nesso di causalità tra l'innalzamento della strada e l'evento franoso fondata sulla considerazione che essi Alessan- drini erano proprietari del 50% della stessa;
5 d) contraddittorietà, insufficienza della motiva- zione e violazioni legge in merito alla liquidazione del danno per il ritardo nella consegna dei villini. Tutti gli esposti motivi, integranti esclusivamente delle censure in fatto, sono insuscettibili di accogli- mento. Intanto, e su un piano generale, va ricordato che, come per altro riconosciuto dagli stessi ricorrenti che ne traggono però le dovute conseguenze, per costan- non te, pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. ex plu- rimis Cass.
3.10.1998 n. 10896 e Cass.
6.9.1995 n. 9384) "è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il con- trollo della loro attendibilità e concludenza, la scel- ta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e di- sattendendone altri, in ragione del loro diverso spes- sore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato". Va quindi osservato, in ordine al primo rilievo, che priva di fondamento è la doglianza dei ricorrenti secondo cui il giudice del merito non avrebbe tenuto conto dell'accertamento tecnico preventivo eseguito 6 dall'ing. AD che avrebbe erroneamente dichiarato inutilizzabile. Ben diversamente egli ha infatti ri- chiamato il contenuto di tale indagine, ha proceduto ad un'attenta ed approfondita valutazione della stessa ed è pervenuto, sulla scorta di tutte le risultanze pro- cessuali, nessuna esclusa, ad una conclusione diversa da quella adottata dal primo giudice. Senza dire che assolutamente incensurabile, al lume dei richiamati principi, sarebbe stata la scelta del giudice del merito (purché adeguatamente motivata) di non avvalersi dell'indagine in questione - la cui deci- sività non risulta nemmeno dedotta e di fondare il - proprio convincimento su distinti elementi probatori. A identica conclusione deve pervenirsi nell'esame два degli altri due rilievi. La Corte territoriale ha maturato il convincimento che causa unica del movimento franoso che aveva causato ingentissimi danni all'attore era stata la condotta de- gli DR solo attraverso un'attenta e completa ricostruzione della vicenda. Ed ha compiutamente osser- vato che dalle univoche risultanze processuali (indagi- ni tecniche, dichiarazioni di numerosi testi, natura dei danni ecc.) era rimasto inequivocabilmente confer- mato che a provocare il fenomeno erano stati i lavori di sbancamento da loro eseguiti senza l'adozione di op- 7 portune cautela e la sistemazione delle necessarie ope- re di puntellamento. Ed ha poi escluso l'esistenza di ogni nesso di cau- salità tra la sopraelevazione del livello stradale e la frana con una indagine nel merito (avendo cioè riguar- do alla robustezza del muro di contenimento ed alla sua idoneità a sopportare la presenza di eventuale terreno di riporto) e non sulla base dell'esposta considerazio- ne. Se ha infatti accennato alla comproprietà della strada in capo ai ricorrenti lo ha fatto unicamente per sottolineare che erano stati anche loro artefici della sopraelevazione e che sicuramente, ove con tale opera si fossero create delle situazioni di pericolo nei loro stessi confronti, non ně avrebbero consentito la rea- lizzazione. Quanto al quarto mezzo deve osservarsi che la Corte di merito ha proceduto alla liquidazione del danno in questione (danno per il ritardo nella vendita dei vil- lini), con corretta applicazione dei principi enunciati nella sentenza delle sezioni unite n. 1712/95, in via equitativa, richiamandosi con motivazione adeguata, congrua ed immune da errori, a due circostanze tra loro logicamente connesse: la deposizione del teste Altobel- li (che ha riferito, come sottolineato in sentenza, che la interruzione delle trattative con i clienti, intimo- 8 riti dal verificarsi del fenomeno franoso, durò fino alla sistemazione del muro eseguita dal LL) e la indicazione da parte del consulente tecnico del perico- lo necessario per il compimento delle opere. E deve pertanto escludersi che essa sia incorsa sul punto nel denunciato vizio di "difetto di motivazione", solo enunciato e non specificato, ed in quello di "violazione di legge" in quanto alla censurata conclu- sione è pervenuta sulla scorta delle prove offerte da parte attrice e nel rispetto delle norme sulla valuta- zione del danno. Occupandoci quindi del ricorso incidentale va pre- liminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevato dai ricorrenti dietro il rilie- два vo che esso avrebbe ad oggetto un capo della sentenza indipendente ed autonomo rispetto a quelli investiti dal ricorso principale. Questa Suprema Corte ha al riguardo affermato (v. Cass. 19.07.1997 n. 6664) che "non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso incidentale la circo- stanza che, con esso, venga impugnato un provvedimento diverso da quello oggetto del ricorso principale, a condizione che si tratti di provvedimento adottato nel- lo stesso processo e che esso concorra alla determina- zione dell'oggetto della pronuncia resa sulla medesima 9 domanda, non diversamente da quando, con ricorso prin- cipale venga impugnato un capo della sentenza - quello ad esempio concernente la liquidazione del danno e con ricorso incidentale, un capo affatto diverso qua- - le quello che accerti la sussistenza del fatto illeci- to". Ha ulteriormente precisato (Cass.
7.4.1999 n. 3335) che "il principio dell'unicità del processo di impugna- zione contro una stessa sentenza comporta che, una vol- ta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via inciden- tale nello stesso processo e perciò, nel caso del ri- дви corso per cassazione, con l'atto contenente il
contro
- ricorso;
tuttavia quest'ultima modalità non può consi- derarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assun- ta, ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ri- corso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini l'abbreviato o l'annuale - di impugnazione in astratto operativi". Ed ha conclusivamente aggiunto che "tale principio non trova deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesiva che venga proposta dal 10 litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si in- tenda proporre impugnazione contro parte non impugnante o avverso capi diversi da quelli della già proposta im- pugnazione". Nel merito, con l'unico mezzo, deducendo "omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo in ordi- ne al danno (art. 360 co. I ° n. 5 c.p.c.) - violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" il Rampel- li si duole del mancato riconoscimento del danno ri- chiesto per mancato godimento della superficie della sede stradale ricostituita a monte della proprietà DR. Tale danno, stimato dal c.t.u. in L. 18.400.000 (corrispondenti alla perdita subita per la mancata uti- lizzazione di quegli spazi) sarebbe stato, a suo dire erroneamente, escluso sulla base della considerazione che i villini avevano potuto usufruire di una più vici- na e quindi più comoda via d'accesso e quindi di un'operata compensazione - integrante vizio di ultrape- tizione - tra un maggior vantaggio (al di fuori del pe- titum) e la privazione di un bene (regolarmente dedot- ta). Ritiene il Collegio che l'esposta censura, esclusi- 11 vamente "in fatto", sia priva di fondamento. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del preteso danno in base al rilievo che dalla realizzazio- ne della nuova opera l'attore aveva ricevuto più van- taggi - consistenti nella possibile utilizzazione di una più vicina e più comoda via d'accesso - che danni. E tale motivazione è senza alcun dubbio, adeguata, con- grua ed immune da errori e/o vizi logici o giuridici. Né è sostenibile che sia in tal modo incorsa in un vizio di ultrapetizione in quanto è di tutta evidenza che nel procedere alla valutazione di un danno il giu- dice del merito debba tener conto di tutte le componen- да ti lo stesso ed escluderne la sussistenza laddove i vantaggi derivati alla parte da un dato fatto o da una determinata condotta superino gli aspetti pregiudizie- voli e che nell'esprimere il conseguente giudizio non - se non su un piano meramente teorico operi - compen- sazione alcuna. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati ma sus- sistono giusti motivi, a norma dell'art. 92 co. 2° c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 12 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 27.11.2000. Il Consigliere est. Il Presidente Кораблины Giovanni GiambattistaАнии IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, li =2 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista N E O Z I A 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 21 GIU 2001 4. Respirolo in 330.000 29850 Trecentohenta p. 1 Dirigente Area Sery O) (D.ssa Maria Grazia DI 11 Responsabile Servizio Aft odia: (Dr. M. RACC HAI) 13