Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 2
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dopo il decorso del relativo termine è disciplinata dall'art. 650 cod. proc. civ. e può ritenersi ammissibile solo se l'opponente provi in giudizio la sussistenza delle ipotesi giustificatrici previste da detta norma, mentre è esclusa l'applicabilità dell'art. 647, primo comma, relativo alla concessione dell'esecutorietà in caso di mancata opposizione.
È consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. per la notificazione ad una persona giuridica (o a un ente privo di personalità giuridica) quando non sia possibile eseguirla presso la sede della stessa e non sia indicata nell'atto la persona fisica del rappresentante. (Nella specie la notifica presso la sede di una società di capitali si era resa impossibile per la sua temporanea chiusura e l'affissione dell'avviso e la comunicazione mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 140, erano state effettuate dall'ufficiale giudiziario con riferimento a detta sede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO OT S.R.L. - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO PUTATURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale del notaio Franco Lupo di Roma del 29.5.96, rep. n. 27371
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 5851/95 del Tribunale di NO, depositata il 28/11/95 R.G.N. 457/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/99 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PUTATURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino la società NO OT s.r.l., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava il pagamento in favore dell'INPS della somma di lire 580.974.898 oltre accessori per contributi evasi.
Costituitosi in giudizio l'INPS eccepiva preliminarmente la inammissibilità della opposizione e ne chiedeva in subordine il rigetto.
Il Pretore, con sentenza in data 24.2.1994, dichiarava inammissibile l'opposizione perché tardiva.
Proponeva appello la società Torino NU osservando che la notifica alle persone giuridiche deve essere effettuata secondo la regola dell'art.145 c.p.c., non essendo ammesso il ricorso alla procedura prevista dall'art.140 c.p.c., e che comunque, nel caso concreto, doveva trovare applicazione l'art.650 c.p.c. perché la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo era dipesa dalla irregolarità della notifica ed inoltre dal fatto - concretante caso fortuito o forza maggiore che non era stato rinvenuto alcun avviso dell'ufficiale giudiziario affisso alla porta della sede sociale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza 28 novembre 1995 il Tribunale di Torino rigettava l'appello sulla base delle seguenti considerazioni.
Osservava in primo luogo il Tribunale che la notificazione alle persone giuridiche è legittimamente eseguita ai sensi dell'art.140 c.p.c. quando, come nel caso concreto, non possa trovare applicazione l'art.145 c.p.c. per la impossibilità di consegnare l'atto presso la sede sociale e per l'assenza, nell'atto da notificare, della indicazione della persona fisica che rappresenta la società:
indicazione, secondo il giudice di appello, che la parte richiedente la notificazione non ha obbligo di apporre anche se a conoscenza dei dati relativi. Aggiungeva il Tribunale che, nella specie, neppure si giustificava l'applicazione dell'art.650 c.p.c. non ricorrendo alcuna delle ipotesi - irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore - previste dalla norma per consentire la proponibilità della opposizione dopo la scadenza del termine fissato nel decreto: difatti, a fronte di una notifica ritualmente eseguita con il rispetto dei modi dell'art. 140 c.p.c., la società si era limitata ad eccepire il mancato rinvenimento dell'avviso affisso dall'ufficiale giudiziario presso la sede sociale senza nulla dedurre in ordine al ricevimento dell'avviso di spedizione della lettera raccomandata da parte dell'ufficiale giudiziario. Di questa sentenza la società Torino NU chiede la cassazione con ricorso fondato su tre motivi
L'INPS ha depositato la procura speciale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società NO OT deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.138, 139, 140, 145, 644 e 647 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto legittima la notifica eseguita ai sensi dell'art.140 c.p.c. pur essendo noto al notificante INPS nominativo e indirizzo dell'amministratore unico. Sostiene che l'art.145 c.p.c., privilegiando la esigenza di tutela del destinatario della notificazione piuttosto che quella del notificante, e per non consentire a quest'ultimo la possibilità di ampliare i casi in cui la notifica, anziché essere reale, è solo virtuale, imporrebbe -per la notificazione alle persone giuridiche - la indicazione nell'atto da notificare della persona fisica che rappresenta la società (nel caso concreto, l'amministratore unico), come del resto richiede l'art.163, n.2 c.p.c. per l'atto introduttivo del giudizio. Un siffatto adempimento sarebbe, poi, imprescindibile per un ente pubblico, come l'INPS, che da anni intratteneva rapporti con la società e conosceva, quindi, organi e persone che la rappresentavano.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.140, 145, 647 e 650 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. ed osserva che il Tribunale doveva considerare legittima l'opposizione tardiva, dal momento che la notifica era irregolare, che il non aver lasciato presso la sede sociale alcuna persona in grado di ricevere l'atto durante la chiusura per ferie era dovuto al convincimento che l'INPS avrebbe indicato nell'eventuale decreto ingiuntivo da notificare il nominativo dell'amministratore (che ben conosceva), che non era stato rinvenuto, alla riapertura degli uffici (il 30.8.1993), alcun avviso concernente detta notifica (circostanza sulla quale era stata articolata prova per testi), così come non era mai pervenuta la raccomandata costituente l'ultimo adempimento previsto dall'art.140 c.p.c. Con il terzo motivo e con deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt.140, 650 e 647 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. la sentenza d'appello è criticata per non aver fatto applicazione dell'art.647 C.P.C. e della tutela accordata all'ingiunto da tale norma, la quale consentirebbe di considerarlo in termine rispetto alla opposizione che abbia comunque proposto (anche dunque rispetto alla opposizione tardiva) tutte le volte in cui risulti o appaia probabile che egli non abbia avuto conoscenza del decreto e quindi non abbia potuto proporre rituale opposizione nei termini. Il ricorso non è fondato Quanto al primo motivo osserva la Corte che l'art. 145 c.p.c. prescrive come regola che la notificazione alle persone giuridiche o ad enti privi di personalità giuridica si esegue nella loro sede (primo e secondo comma) e solo come criterio sussidiario - utilizzabile ricorrendo la duplice condizione della impossibilità di notificare l'atto presso la sede (rimasta sconosciuta nonostante le indagini concretamente effettuate:
Cass. sent.n. 2758 del 1979) e della indicazione nell'atto stesso della persona fisica che lo rappresenta -prevede (terzo comma) l'osservanza delle disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. La indicazione delle generalità del rappresentante, peraltro, non costituisce un obbligo ma una facoltà del soggetto che richiede la notificazione, altrimenti non avrebbe senso la formulazione dell'enunciato normativo che la considera una mera eventualità ("se...nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente..") (cfr. Cass. sent. n. 1460 del 1994). Onere del notificante è dunque solo quello di indicare la denominazione e la sede della persona giuridica (quali risultano dall'atto di costituzione e dallo Statuto), in modo da consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non anche quello di precisare o di accertare preventivamente il nominativo della persona fisica che ne abbia la rappresentanza.
La non obbligatorietà della indicazione di cui si discute comporta che, ove la stessa manchi e sia impossibile notificare l'atto nella sede sociale, è legittima e rituale la notificazione eseguita con le modalità dell'art.140 c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte ritiene, infatti, pienamente consentito il ricorso alla procedura di cui all'art.140 c.p.c. per la notifica a una persona giuridica o a un ente privo di personalità giuridica quando, appunto, non sia possibile eseguire la notificazione nella sede (legale od effettiva, come consentito dall'art.46 cod.civ.) e non sia indicata nell'atto la persona fisica del rappresentante ovvero non sia possibile eseguire la notifica nei confronti di costui con le forme e nei modi di cui agli articoli 138, 139 e 141 c.p.c. ( cfr. Cass. sent.n. 6218 del 1985, n. 4927 del 1987, n. 12004 del 1993, n. 239 del 1994, n. 904 del 1998, n. 11004 del 1998). Correttamente pertanto il Tribunale, preso atto della impossibilità di procedere alla consegna del decreto ingiuntivo nei modi previsti dall'art.145 c.p.c., ha ritenuto ritualmente utilizzato il procedimento notificatorio di cui all'art.140 c.p.c.. Quanto al secondo motivo, è da rilevare, in primo luogo, che gli adempimenti formali che integrano il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. costituiscono condizione necessaria e sufficiente per la sua efficacia, che nella specie è la legale conoscenza dell'atto oggetto della notificazione da parte del destinatario. Se quegli adempimenti sono tutti rispettati, ne deriva una sorta di presunzione assoluta di conoscenza in capo a quest'ultimo, indipendentemente dalla conoscenza effettiva. E considerato che il Tribunale ha accertato - sul punto non vi è impugnazione - che tutte le formalità prescritte dall'art.140 c.p.c. sono state osservate dall'ufficiale giudiziario, non vi e ragione per ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo dallo stesso eseguita sia irregolare. Inconferente appare allora il richiamo fatto dalla società NO OT alla decisione di questa Corte 30.12.1994 n. 11313, perché essa ha ad oggetto un caso di opposizione tardiva giustificata da una notificazione invalida del decreto ingiuntivo opposto.
A loro volta le prospettate ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore non valgono a giustificare il mancato rispetto del termine previsto dall'art.641 c.p.c. Difatti, come rileva il Tribunale facendo, anche in questo caso, corretta applicazione di principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso rinvenimento dell'avviso di notificazione non costituisce caso fortuito (sicché superfluo era l'esperimento della prova su tale circostanza), quando non possa escludersi l'arrivo a destinazione dell'avviso raccomandato, contenente notizia del deposito di copia dell'atto nella casa comunale, la cui spedizione costituisce la formalità con la quale si perfeziona la notifica eseguita ai sensi dell'art.140 c.p.c., mentre resta irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata (Cass. S.U. sent. n. 5825 del 1981, Cass. sent. n. 6338 del 1985, n. 1504 del 1990, n. 12004 del 1993 ). Aggiunge il giudice di appello che nulla è stato dedotto dalla società ricorrente in ordine al ricevimento dell'avviso della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario e questa affermazione non ha formato oggetto di specifica censura - ne' sotto il profilo del mancato esame di emergenze istruttorie e neppure sotto il profilo del vizio di motivazione - da parte della odierna ricorrente, la quale accenna soltanto al fatto che "la raccomandata non pervenne mai perché giunse nella sede nella stessa situazione di chiusura di quella che trovò l'ufficiale giudiziario al momento della notifica dell'atto".
Per concludere è doveroso osservare che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 346 del 1998 - dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.8, secondo e terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte, tra l'altro, in cui le disposizioni scrutinate non prevedono che del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego nell'ufficio postale sia dato avviso al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento - ha imposto l'effettuazione di tale adempimento, allo stesso modo che nelle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sottolineando come la procedura prevista da quest'ultima norma garantisca al destinatario della notificazione una reale ed effettiva possibilità di conoscere tempestivamente, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, evitando, al tempo stesso, che il diritto di agire in giudizio del notificante sia paralizzato da circostanze personali, come ad esempio l'assenza dalla abitazione o dall'ufficio ovvero la chiusura della sede sociale, riguardanti il destinatario medesimo. Anche l'ultimo motivo di ricorso è privo di fondamento poiché la disciplina dell'art.647 c.p.c. si riferisce al caso in cui sia stata chiesta dal ricorrente la esecutorietà del decreto ingiuntivo dopo che sia trascorso il termine in esso fissato senza che l'ingiunto abbia fatto opposizione, ed ha lo scopo di assicurare al debitore intimato la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo prima che questo diventi esecutivo nei suoi confronti, stabilendo, a tal fine, che la esecutorietà possa essere dichiarata dal giudice solo dopo aver accertato la regolare notificazione dell'atto e dopo aver ordinato la rinnovazione della notificazione medesima qualora risulti o appaia probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto per irregolarità della stessa ovvero per causa a lui non imputabile..
Il ricorso di conseguenza deve essere rigettato.
Non è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità perché l'INPS si è limitato a depositare la procura speciale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999