Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6065
CASS
Sentenza 17 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dopo il decorso del relativo termine è disciplinata dall'art. 650 cod. proc. civ. e può ritenersi ammissibile solo se l'opponente provi in giudizio la sussistenza delle ipotesi giustificatrici previste da detta norma, mentre è esclusa l'applicabilità dell'art. 647, primo comma, relativo alla concessione dell'esecutorietà in caso di mancata opposizione.

È consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. per la notificazione ad una persona giuridica (o a un ente privo di personalità giuridica) quando non sia possibile eseguirla presso la sede della stessa e non sia indicata nell'atto la persona fisica del rappresentante. (Nella specie la notifica presso la sede di una società di capitali si era resa impossibile per la sua temporanea chiusura e l'affissione dell'avviso e la comunicazione mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 140, erano state effettuate dall'ufficiale giudiziario con riferimento a detta sede).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6065
    Data del deposito : 17 giugno 1999

    Testo completo