Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/1999, n. 8906
CASS
Sentenza 25 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'art. 1 della legge 17 dicembre 1971 n. 1157, concernente il "passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi, pur avendo previsto l'attribuzione al Consorzio Autonomo del Porto di Genova (oggi Autorità Portuale di Genova) del compito di "provvedere all'esercizio finanziario, all'esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti", subordinò il suddetto passaggio alla stipula di apposita convenzione con l'allora Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato (ora FFSS s.p.a.), la quale doveva stabilire "le condizioni" del servizio ferroviario espletato dall'ente portuale. Ne consegue che spettava alla convenzione la precisa individuazione degli obblighi a carico di detto ente e, pertanto, in assenza di prova dell'esistenza e del contenuto di tale convenzione, correttamente il giudice di merito, in una controversia instaurata da taluno, sia contro il suddetto consorzio che contro l'ente ferroviario, per ottenere il risarcimento del danno occorsogli a seguito di un sinistro subito nel mentre viaggiava a bordo di motociclo in ambito portuale, a causa (anche) delle cattive condizioni del manto stradale a lato dei binari ferroviari, dà rilievo, per affermare la corresponsabilità anche dell'ente ferroviario (che, invece, sulla base della suddetta legge pretendeva di andarne esente), alla circostanza, emersa in fatto, che si era instaurata una prassi fra i due enti, in forza della quale era l'ente ferroviario a provvedere alla manutenzione del manto stradale a lato dei binari per un'ampiezza di metri 1,5.

Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità - ancorché si tratti di un'impugnazione (di parte diversa dall'impugnante principale) avente natura adesiva (rispetto ad altra già formulata), perseguendo l'intento di rimuovere il medesimo capo di sentenza sfavorevole - resta condizionata, senza che rilevi più il termine (breve o lungo) di impugnazione in astratto operativo, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli artt. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod.proc.civ.). Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale e, nel caso in cui tale parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva (proposta in forma incidentale a sua volta o, se proposta in forma autonoma, da intendersi convertita in incidentale), dalla notificazione di detta impugnazione successiva (sulla base di tali principi, la Suprema Corte, nella specie, ha dichiarato inammissibile un ricorso, pur proposto in via autonoma, da una parte che, non avendo ricevuto la notifica dell'impugnazione principale, contro di lei non diretta, ma solo di altro ricorso autonomo successivo di altra parte contro di lei, viceversa, pure diretto, aveva notificato il suo ricorso oltre il termine di quaranta giorni dalla ricevuta notificazione di quel ricorso).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/1999, n. 8906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8906
    Data del deposito : 25 agosto 1999

    Testo completo