Sentenza 25 agosto 1999
Massime • 2
L'art. 1 della legge 17 dicembre 1971 n. 1157, concernente il "passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi, pur avendo previsto l'attribuzione al Consorzio Autonomo del Porto di Genova (oggi Autorità Portuale di Genova) del compito di "provvedere all'esercizio finanziario, all'esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti", subordinò il suddetto passaggio alla stipula di apposita convenzione con l'allora Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato (ora FFSS s.p.a.), la quale doveva stabilire "le condizioni" del servizio ferroviario espletato dall'ente portuale. Ne consegue che spettava alla convenzione la precisa individuazione degli obblighi a carico di detto ente e, pertanto, in assenza di prova dell'esistenza e del contenuto di tale convenzione, correttamente il giudice di merito, in una controversia instaurata da taluno, sia contro il suddetto consorzio che contro l'ente ferroviario, per ottenere il risarcimento del danno occorsogli a seguito di un sinistro subito nel mentre viaggiava a bordo di motociclo in ambito portuale, a causa (anche) delle cattive condizioni del manto stradale a lato dei binari ferroviari, dà rilievo, per affermare la corresponsabilità anche dell'ente ferroviario (che, invece, sulla base della suddetta legge pretendeva di andarne esente), alla circostanza, emersa in fatto, che si era instaurata una prassi fra i due enti, in forza della quale era l'ente ferroviario a provvedere alla manutenzione del manto stradale a lato dei binari per un'ampiezza di metri 1,5.
Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sè stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità - ancorché si tratti di un'impugnazione (di parte diversa dall'impugnante principale) avente natura adesiva (rispetto ad altra già formulata), perseguendo l'intento di rimuovere il medesimo capo di sentenza sfavorevole - resta condizionata, senza che rilevi più il termine (breve o lungo) di impugnazione in astratto operativo, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli artt. 370, primo comma, e 369, primo comma, cod.proc.civ.). Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale e, nel caso in cui tale parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva (proposta in forma incidentale a sua volta o, se proposta in forma autonoma, da intendersi convertita in incidentale), dalla notificazione di detta impugnazione successiva (sulla base di tali principi, la Suprema Corte, nella specie, ha dichiarato inammissibile un ricorso, pur proposto in via autonoma, da una parte che, non avendo ricevuto la notifica dell'impugnazione principale, contro di lei non diretta, ma solo di altro ricorso autonomo successivo di altra parte contro di lei, viceversa, pure diretto, aveva notificato il suo ricorso oltre il termine di quaranta giorni dalla ricevuta notificazione di quel ricorso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/1999, n. 8906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8906 |
| Data del deposito : | 25 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GRECO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA SPA, con sede in EN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TR BRUNO, CONSORZIO AUT PORTO GENOVA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13300/97 proposto da:
CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, oggio ex lege AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO BIANCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA, TR BRUNO, ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA SPA, INAIL;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 17042/97 proposto da:
INAIL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso, dall'avvocato MARCELLO BRITTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO AUT PORTO GENOVA, FFSS SPA, ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA SPA, TR BRUNO;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 01185/98 proposto da:
CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, oggi ex lege, AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO BIANCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difesa dall'avvocato MARCELLO BRITTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 36/97 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 29/11/96 e depositata il 05/02/97: (R.G. 1222/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Vincenzo GRECO;
udito l'Avvocato Fabio LAIS;
udito l'Avvocato Marcello BRITTI;
udito l'Avvocato Sergio BIANCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale delle FFSS, il rigetto del ricorso incidentale del CONSORZIO DI GENOVA e l'inammissibilità degli altri ricorsi.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 10 dicembre 1984 UN TR conveniva davanti al Tribunale di EN il Consorzio autonomo del Porto (CAP) di EN per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni da lui riportate in EN, nell'area portuale, verso le ore 22,30 dell'8 novembre 1983, allorquando la sua "Vespa 125", da lui condotta, si era abbattuta al suolo per l'esistenza di una insidia o trabocchetto esistente sulla strada. Il Consorzio convenuto si costituiva ed eccepiva il difetto di sua legittimazione passiva, essendo l'incidente attribuibile alla condotta colposa di altri soggetti.
Con distinto atto di citazione del 4 settembre 1987 il TR proponeva azione risarcitoria per lo stesso fatto anche nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato e della s.p.a. Acquedotto De Ferrari RA. Questi convenuti, costituendosi, chiedevano il rigetto della domanda.
Le due cause erano riunite. Interveniva nel giudizio l'INAIL per ottenere, ai sensi dell'art.1916 c.c., il rimborso delle somme erogate al TR.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 10 novembre 1992, respingeva nel merito la domanda del TR e quella dell'INAIL. Il TR proponeva appello principale contro tutti i convenuti e l'INAIL appello incidentale, con il quale chiedeva la condanna del Consorzio autonomo del Porto (CAP) di EN.
Costituitisi i tre soggetti appellati, la Corte di appello di EN, con la sentenza depositata il 5 febbraio 1997, ha riformato totalmente la pronunzia di primo grado, accogliendo la domanda proposta dal TR e perciò condannando in solido il Consorzio autonomo del Porto di EN (oggi Autorità portuale di EN), le Ferrovie dello Stato e la società Acquedotto De Ferrari RA a pagare all'attore la somma di L.26.240.000 a titolo di danno biologico e la somma di L.15.500.000 a titolo di danno morale, oltre rivalutazione ed interessi. La Corte ha, infatti, ritenuto che l'evento dannoso fosse attribuibile ad una situazione di pericolo tecnicamente qualificabile come insidia-trabocchetto e che la stessa fosse stata causata dalla combinazione di tre fattori (il dissesto del manto stradale, la particolare depressione del tombino dell'acquedotto e la fuoriuscita d'acqua dalle sottostanti tubature, la sconnessione e sporgenza delle rotaie rispetto al piano stradale), imputabili a colpa aquiliana dei tre soggetti convenuti. In ordine alla domanda dell'INAIL, la Corte di appello l'ha accolta limitatamente alle somme versate dall'Istituto al TR per l'inabilità temporanea e per le spese mediche, condannando il Consorzio a pagare la somma di L. 14.427.000, oltre gli interessi, mentre ha escluso dall'azione di rivalsa il danno biologico da invalidità permanente ed il danno morale, dovuti dai responsabili all'infortunato TR.
Avverso la sentenza della Corte di appello di EN la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, ai quali il Consorzio autonomo del Porto (CAP) di EN (oggi Autorità portuale di EN) ha resistito con controricorso e ricorso incidentale notificato anche all'INAIL; anche la s.p.a. Acquedotto De Ferrari RA ha resistito con controricorso. Successivamente, avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso anche l'INAIL, deducendo due motivi, il Consorzio autonomo del Porto di EN ha resistito con controricorso (nel quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso dell'INAIL), contenente anche ricorso incidentale condizionato, a cui l'INAIL ha risposto con controricorso. La società Ferrovie dello Stato ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- Va disposta la riunione dei quattro ricorsi presentati avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2.- Va preso in esame il primo ricorso, che è stato proposto dalla società Ferrovie dello Stato. Con il primo motivo detta società deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 17 dicembre 1971 n. 1157, in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. La ricorrente sostiene che la richiamata legge attribuisce all'ente portuale di EN il compito di provvedere alla manutenzione degli impianti ferroviari dell'area portuale, onde la condotta omissiva ravvisata dalla sentenza impugnata va imputata al Consorzio e non alle Ferrovie dello Stato. La ricorrente osserva, ancora, che, non sussistendo il c.d. obbligo prevenzionale delle Ferrovie, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alle attività svolte per prassi da essa società.
Il motivo di ricorso è infondato.
La legge 17 dicembre 1971 n. 1157, concernente il "passaggio agli enti portuali di EN, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi", ha - per ciò che qui interessa - attribuito al Consorzio autonomo del porto di EN il compito di "provvedere all'esercizio Finanziario, all'esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti"; ma ha contemporaneamente previsto la stipula di una "apposita convenzione" con la "Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", per stabilire non solo le spese da porre a carico di detta Azienda, ma anche "le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio".
Il Consorzio, nel controricorso, ha eccepito che la convenzione prevista dalla citata legge n. 1158 del 1971 non è stata mai stipulata e che comunque di essa non vi è prova nel presente giudizio. La società Ferrovie dello Stato si è limitata a replicare, nella memoria, che non era stata indicata "la disposizione di legge che prevedeva detta convenzione", non contestando quindi la circostanza di fatto indicata dal Consorzio.
Premesso che la stipula della "apposita convenzione" è prevista nello stesso art. 1 della legge n. 1157 del 1971 invocato dalla ricorrente, che ha disposto il passaggio all'ente portuale dell'esercizio ferroviario nell'ambito del porto, va osservato che, nel sistema della legge, detto passaggio è strettamente legato alla stipula della convenzione, alla quale è attribuito il compito di stabilire 1e condizioni- del servizio ferroviario espletato dall'Ente porto, tenuto conto della entità delle spese a carico delle Ferrovie dello Stato, da fissarsi attraverso la stessa convenzione. Deve, perciò, ritenersi che, secondo la previsione della legge n. 1157 del 1971, per la individuazione precisa degli obblighi posti da detta legge a carico dell'Ente porto sia necessaria la stipula della convenzione prevista da detta legge.
In difetto di prova sulla esistenza e/o sul contenuto di detta convenzione, correttamente la sentenza impugnata ha attribuito rilievo decisivo alle prassi instaurate tra le Ferrovie dello Stato ed il Consorzio del porto di EN (CAP), desumendone l'obbligo del primo soggetto di effettuare "la manutenzione del manto stradale a lato dei binari per un'ampiezza di mt. 1,5". La tesi - sostenuta dalla società ricorrente nella memoria e nella discussione orale - che dalla prassi dei rapporti tra essa ed il CAP non possa trarsi alcun obbligo a suo carico, trattandosi di prassi contraria alla legge n.1157 del 1971, non tiene conto del particolare contenuto di detta legge e del legame, che, come si è visto, essa ha instaurato, tra il suo contenuto precettivo e la stipulazione della convenzione da essa prescritta.
3.- Con il secondo motivo la società Ferrovie dello Stato deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2055 c.c., nonché la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, la quale ha attribuito il sinistro ad una buca formatasi per la cattiva manutenzione della rete idrica (attribuibile alla società Acquedotto), onde non può ravvisarsi un nesso causale dello stesso sinistro con la manutenzione della sede ferroviaria. Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, come ha espressamente affermato a pag. 19 della sentenza impugnata, ha ritenuto che "l'abbattimento del motociclo con caduta a terra del conducente TR e conseguenti sue lesioni" fosse eziologicamente dipendente ("sia in termini di condicio sine qua non che di causalità adeguata") dalla "situazione di pericolo causata dalla combinazione di tre fattori", uno dei quali costituito dalla "sconnessione e sporgenza delle rotaie rispetto al piano stradale" ed imputato alla omessa manutenzione della società ricorrente.
Non è quindi esatto che la Corte di appello abbia attribuito il sinistro esclusivamente alla esistenza della buca formatasi per la cattiva manutenzione della rete idrica. Al contrario, la Corte territoriale, considerata la "particolare ubicazione della menzionata buca, a ridosso della rotaia di proprietà ferroviaria" (pag. 22 della sentenza impugnata), ha ritenuto che una concausa dell'incidente vada individuata nella già descritta situazione irregolare delle rotaie. E l'accertamento del nesso di causalità costituisce oggetto di un giudizio di fatto che rientra nei poteri del giudice del merito (v., ex plurimis, Cass. 29 aprile 1996 n. 3939), giudizio che la Corte di appello ha sufficientemente e correttamente motivato.
4.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale proposto a seguito della notifica del ricorso delle Ferrovie dello Stato, il Consorzio autonomo del Porto di EN deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2055 c.c., nonché la motivazione contraddittoria della sentenza impugnata, proponendo una censura analoga a quella dedotta con il secondo motivo del ricorso delle Ferrovie dello Stato ed affermando, quindi, che essendo stata la caduta del TR determinata soltanto dalla omessa e/o cattiva manutenzione del tombino dell'acquedotto, la quale spettava alla società Acquedotto De Ferrari RA, non poteva essere ravvisata una corresponsabilità all'ente ricorrente.
Il ricorso è infondato.
La Corte di appello ha individuato, tra le cause che hanno concorso nella determinazione dell'incidente, il "dissesto del manto stradale" nell'ambito dell'area portuale, la cui manutenzione spettava pertanto al Consorzio ricorrente, addebitando a quest'ultimo anche la violazione del dovere di "presegnalare in modo adeguato situazioni eccezionali di pericolo come quella creatasi per l'effetto di vari fattori sul luogo del sinistro" (e cioè l'esistenza della buca a ridosso delle rotaie sconnesse e sporgenti e del manto stradale in dissesto). Non è esatto, quindi, che il giudice del merito abbia individuato un'unica causa della caduta del TR. 5.- In ordine al ricorso presentato dall'INAIL avverso il capo della sentenza che ha accolto solo parzialmente la domanda di surroga proposta da detto Istituto contro il Consorzio autonomo del porto di EN (CAP), va rilevato che esso è inammissibile perché è stato proposto oltre il termine di quaranta giorni dall'ultima notifica del ricorso di detto Consorzio avverso la stessa sentenza (art.371 e 370 c.p.c.). Secondo l'orientamento interpretativo più volte affermato da questa Corte (v., di recente, le sentenze 3 luglio 1997 n. 5993, li agosto 1994 n. 7373, 19 marzo 1993 n. 3295), il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art.333 c.p.c.) e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (art.371 c.p.c.). Anche se questa modalità formale non può considerarsi essenziale - onde ogni ricorso successivo si converte (a prescindere dalla forma assunta, e pur se proposto con atto a sè stante) in ricorso incidentale -, la sua ammissibilità resta, comunque, condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni dall'ultima notificazione della prima impugnazione (artt. 370 e 369 c.p.c.), indipendentemente dai termini - abbreviato od annuale - di impugnazione in astratto operativi. Consegue che non è ammissibile il ricorso per cassazione che, pur tempestivo ai sensi degli artt.325 e 327 c.p.c., non sia però osservante del detto termine decadenziale di quaranta giorni. Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta da parte diversa dall'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi. Nel caso di specie, il ricorso proposto dall'INAIL va qualificato incidentale perché successivo ad altri due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, quello (principale) delle Ferrovie dello Stato e quello (incidentale) del CAP. Poiché il primo ricorso (che non concerne l'azione di surroga dell'INAIL, proposta soltanto nei confronti del CAP) non è stato notificato all'INAIL, il termine di quaranta giorni imposto per il ricorso incidentale è iniziato a decorrere dalla notifica del ricorso proposto dal CAP, che, avendo chiesto la cassazione della propria condanna, si è indirizzato anche contro il capo della sentenza concernente l'azione proposta dall'INAIL ed è stato perciò notificato anche a quest'ultima parte. Tenuto conto che l'ultima notifica del ricorso CAP è avvenuta il 17 ottobre 1997, il termine di quaranta giorni è scaduto il 26 novembre 1997, onde tardiva è la notifica del ricorso INAIL avvenuta il 4 dicembre 1997.
Per sostenere la tempestività del ricorso da esso proposto l'INAIL ha invocato Cass. 17 luglio 1992 n. 8724, secondo cui il termine di quaranta giorni per la proposizione del ricorso incidentale decorre dalla notifica del ricorso principale (nel caso di specie, non avvenuta), e non può decorrere dalla notifica di altro ricorso incidentale precedentemente proposto. La sentenza invocata si riferisce, però, a fattispecie diversa, in cui l'impugnazione principale si è rivolta anche contro la parte che ha successivamente proposto (la seconda) impugnazione incidentale, mentre nel caso qui deciso il ricorrente principale (Ferrovie dello Stato) è una parte del tutto estranea all'azione di rivalsa proposta dall'INAIL (esercitata, come si è detto, soltanto nei confronti del CAP), onde il primo ricorso che andava notificato all'INAIL non poteva essere che quello proposto dal CAP, e dalla notifica di quest'ultimo ricorso è iniziato a decorrere il termine di quaranta giorni a disposizione dell'INAIL per proporre ricorso incidentale avverso lo stesso CAP.
6.- L'inammissibilità del ricorso dell'INAIL comporta l'assorbimento del ricorso incidentale proposto contro detto Istituto dal CAP, ed espressamente subordinato al caso in cui il ricorso INAIL fosse stato ritenuto ammissibile.
7.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i quattro ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso INAIL ed assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Consorzio autonomo del porto di EN nei confronti dell'INAIL; rigetta il ricorso delle Ferrovie dello Stato ed il ricorso del detto Consorzio. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.
Così deciso a Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 1999