Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 2
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato (art. 485 cod. proc. civ.) anche al creditore procedente ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, sì che la Corte, rilevato, eventualmente, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica del ricorso stesso ad uno o più dei detti soggetti, ne dispone l'integrazione, con ordinanza, ex art. 371 bis C.p.c.. L'omessa indicazione, nell'intestazione dell'atto, della dicitura "atto di integrazione del contraddittorio" (pur espressamente richiesta dal citato art. 371 bis) integra gli estremi dell'inadempimento di obblighi riguardanti la forma, come tale non sanzionato da nullità, giusta disposto dell'art. 156 C.p.c..
La norma di cui all'art. 586 C.p.c. (novellata dall'art. 19 bis della legge 203/91), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 L.F., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata legge 203/91, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione datato 4 dicembre 2008, Antonietta G. ed altri 33 medici specialisti, premesso che essi avevano frequentato le scuole di specializzazione in varie Università italiane negli anni accademici tra il 1982/1983 ed il 1990/1991 conseguendo i relativi diplomi, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della «adeguata retribuzione» prescritta dalle direttive CEE (nn. 362 e 363 del 1975 modificate dalla n. 76 del 1982) per l'attività svolta nei periodi di frequenza dei corsi di specializzazione. Il Ministero, tardivamente costituitosi, …
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Pubblicato su Il Messaggero il 27 novembre 2011 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. L'art. 586 cpc dispone che il giudice dell'esecuzione, pur essendo stato versato il prezzo di aggiudicazione, può sospendere la vendita e non emettere il decreto di trasferimento, quando ritiene che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto. La norma è stata introdotta dall'art.19 bis della Legge 203/91 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. Parte della dottrina, dando valore al suo contenuto letterale, sostiene che il giudice possa esercitare …
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Pubblicato su Il Messaggero il 10 maggio 2009 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati. La sospensione della vendita immobiliare L'art. 586 cpc dispone che il giudice, pur essendo stato versato il prezzo di aggiudicazione, può sospendere la vendita e non emettere il decreto di trasferimento, quando ritiene che il prezzo è notevolmente inferiore a quello giusto. La norma è stata introdotta dall'art. 19 bis della Legge 203/91 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. Parte della dottrina, dando valore al suo contenuto letterale, sostiene che il giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8464 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi SC DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO GO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO BARBANTINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IESPANSIONE 80 SPA, in persona dei legali rappresentanti RE RN e RO LL elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BANCA NAZ LAVORO s.p.a. in persona del Presidente Dott. Mario Sarcinelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SPALATO 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE VENTOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA ITALO RUMENA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 07462/96 proposto da:
PA IO NQ CUR FALL ARO DACIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 60, presso lo studio dell'avvocato C. ROTILI, difeso dall'avvocato STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ESPANSIONE 80 SPA, in persona dei legali rappresentanti RE RN e RO LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
BANCA NAZ LAVORO S.p.A. in persona del Presidente dott. Mario Sarcinelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SPALATO 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE VENTOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
BANCA ITALO RUMENA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2059/96 del Tribunale di ROMA, emessa il 22/12/95, depositata il 12/02/96; RG. 18143+18484/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/99 dal Consigliere Dott. Luigi SC DI NANNI;
udito l'Avvocato FRANCESCO LUPO (per delega Avv. Alberto Stagno D'Alcontres);
udito l'Avvocato GIFFREDO BARBANTINI;
udito l'Avvocato MICHELE VENTOLA;
udito l'Avvocato GIOVANNI VINCENZO PLACCO (per delega dell'Avv. Giorgio Celli);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi previa riunione di essi:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Roma, con ordinanza del 15 maggio 1991, ha posto in vendita i beni pignorati in danno della s.p.a. Aro Dacia Immobiliare nel procedimento di esecuzione forzata promosso dalla BA LE del Lavoro (di seguito: B.N.L.) con le forme dell'espropriazione immobiliare. I beni pignorati, suddivisi in due lottì, all'udienza del 7 aprile 1993, sono stati aggiudicati alla s.p.a. Espansione 80 al prezzo di lire 620 milioni per un lotto e di lire 2.350.000.000 per l'altro. Il fallimento della s.r.l. Aro Dacia IA, autorizzato dal giudice delegato, ha chiesto che la vendita fosse sospesa ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. Nel procedimento sono intervenuti IG AC, SC NE ed NG IR soci della Aro Dacia proponendo analoga domanda di sospensione della vendita.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23 dicembre 1993, ha rigettato le richieste e, con decreto del 18 gennaio 1994, ha disposto il trasferimento dei beni in favore dell'aggiudicatario s.p.a. Espansione 80.
2. Con separati ricorsi del 5 e del 13 gennaio 1994, rivolti al giudice dell'esecuzione del tribunale di Roma, IG AC, SC NE, ed NG IR ed il fallimento della Aro Dacia hanno proposto opposizione contro l'ordinanza del 23 dicembre 1993. A sostegno delle loro richieste hanno dedotto, tra l'altro, che il prezzo offerto per i due lotti posti in vendita era notevolmente inferiore a quello giusto.
Nel giudizio di opposizione sono comparsi l'aggiudicataria, il creditore procedente e la BA AL NA, quale altro creditore.
3. Il tribunale di Roma, riuniti i giudizi, con sentenza del 12 febbraio 1996, ha adottato le seguenti decisioni:
- ha dichiarato IG AC non legittimato a proporre opposizione agli atti dell'esecuzione immobiliare, trattandosi di soggetto che non aveva subito pregiudizi diretti ed immediati dal rigetto della domanda di sospensione della vendita;
- ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal fallimento Aro Dacia IA, in quanto la "sproporzione" tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato non sussisteva e non vi erano elementi che lasciassero intravedere la possibilità di una futura migliore vendita.
4. IG AC ed il fallimento della s.p.a. Aro Dacia IA hanno proposto separati ricorsi per conseguire la cassazione di questa sentenza.
Resiste contro entrambi i ricorsi la s.p.a. Espansione 80. Con ordinanza del 13 giugno 1997 è stata disposta la riunione dei procedimenti nn. 7452 del 1996 e n. 7462 del 1996, proposti rispettivamente dal AC e dal fallimento, nonché l'integrazione del contraddittorio in confronto dei creditori BA LE del Lavoro e BA AL NA. La BA LE del lavoro ha depositato controricorso. Con altra ordinanza del 3 aprile 1998 è sta dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in confronto della BA AL NA ed è stata disposta a rinnovazione di detta notificazione. Nel giudizio IG AC ed il fallimento della s.p.a. Aro Dacia IA hanno depositato anche memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla B.N.L. in relazione all'integrazione del contraddittorio in suo confronto, non sono fondate.
2.1. L'integrazione del contraddittorio in confronto della B.N.L. è stata disposta con l'ordinanza del 13 giugno 1997 in quanto, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la BA, quale creditore procedente, è parte necessaria perché portatore dell'interesse sostanziale alla realizzazione sollecita del credito contrastato dall'atto di opposizione.
L'atto di integrazione del contraddittorio, notificato alla BA il 19 luglio 1997, non reca le parole "atto di integrazione del contraddittorio" come indica l'art. 371bis cod. proc. civ. Ai sensi dell'articolo ora indicato, introdotto con l'art. 62 della novella di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353, nei processi con pluralità di parti, quando la Corte rileva che la sentenza impugnata è stata resa in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.) e l'impugnazione è stata proposta soltanto nei confronti di talune delle "parti necessarie", deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse in un termine perentorio espressamente fissato.
Anche anteriormente alla novella era pacifica l'applicabilità al giudizio di cassazione dell'istituto dell'integrazione del contraddittorio (art. 375, primo comma, cod. proc. civ.), ma non esisteva una disciplina regolatrice delle modalità di questa integrazione, cosicché le parti erano libere di depositare il ricorso alle parti pretermesse fino all'udienza di discussione e ciò comportava un dispendio di energie dei giudici e delle parti non interessate, qualora questa integrazione non fosse stata effettuata. Inoltre, l'integrazione del contraddittorio era effettuata mediante notificazione alle parti indicate dalla Corte della copia dell'intero ricorso o del controricorso contenente il ricorso incidentale e la dottrina discuteva se all'atto dovesse essere attribuito valore sostanziale di domanda o di semplice "vocatio in jus". La novella, facendosi carico di questi inconvenienti, ha optato per la seconda soluzione ed ha stabilito che l'atto deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Da questa ricostruzione deriva che l'intestazione dell'atto, pur richiesta con le parole "atto di integrazione del contraddittorio", è adempimento di obbligo riguardante la forma, l'inosservanza della quale non è sanzionata con la nullità, come stabilisce il primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.
Pertanto, la B.N.L. non può far valere l'inosservanza della forma dell'atto di integrazione del contraddittorio e l'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata.
2.2. Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in relazione al fatto che contro la sentenza del tribunale di Roma oggetto di questo giudizio è stato proposto anche appello e che questa impugnazione non è stata ancora decisa. Infatti, indipendentemente dalla considerazione che questa Corte non è stata messa in condizione di verificare la denunciata circostanza, si deve rilevare che la pendenza di altra forma di impugnazione contro la sentenza oggetto di ricorso per cassazione non produce riflessi su quest'ultimo, stante il principio dell'autonomia delle impugnazioni, per altri versi ora normativamente ribadito dalla disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 391bis cod. proc. civ.
3.1. Il ricorso proposto da IG AC svolge due motivi. Il primo motivo è rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale è stato dichiarato che egli non era legittimato a proporre l'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita. Il tribunale ha ritenuto che il AC, soggetto estraneo alla procedura esecutiva, non aveva subito pregiudizio immediato e diretto dal provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita, in quanto la tutela degli interessi dei creditori della Società Aro Dacia IA era svolta dal curatore del fallimento di questa Società, il quale aveva tempestivamente impugnato il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Il ricorrente critica la decisione e sostiene che il minore prezzo realizzato dalla vendita dei beni pignorati, da un lato, si sarebbe risolto in una maggiore esposizione del suo patrimonio quale fideiussore della Società dichiarata fallita, dall'altro, sacrificava il suo interesse a che l'aggiudicazione fosse compiuta al prezzo più alto possibile: censura di violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. Il motivo in parte è infondato ed in altra parte è inammissibile.
3.2. Il ricorrente, con la censura, propone la questione dell'interesse all'opposizione e la ricava dalla sua posizione di fideiussore della Società Aro Dacia, ma non si avvede che questa circostanza introduce per la prima volta in questo giudizio una questione che, in ragione della sua novità, non può essere esaminata.
Quanto all'interesse ad una aggiudicazione dell'immobile al prezzo più alto possibile, questo appartiene alla società titolare del diritto sul bene sottoposto ad esecuzione forzata e non al socio, il quale è, quindi, estraneo alla procedura, come esattamente è stato ritenuto dal tribunale e come questa Corte ha più volte ritenuto:
Cass. 29 marzo 1978, n. 1408 esemplificativamente.
4.1. Il secondo motivo del ricorso del AC è rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della vendita.
Il tribunale è giunto alla soluzione criticata in base alle seguenti alternative considerazioni:
- la sproporzione fra prezzo offerto per le vendita forzata e prezzo giusto o prezzo commerciale di questa non risultava notevole;
- il potere di sospensione della vendita, in quanto discrezionalmente attribuito al giudice dell'esecuzione, era stato da lui esercitato con riferimento ad oggettive ragioni di opportunità. Il ricorrente lamenta che il tribunale non ha dato esatta e coerente risposta al diniego della sospensione del trasferimento, in quanto, nel dubbio circa la possibilità che il bene potesse essere venduto ad un prezzo superiore, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere la vendita e che gli elementi di convincimento del tribunale sono erratì e non rilevanti: violazione dell'art. 586 cod. proc. civ. ed omessa e contraddittoria motivazione.
Il fallimento della s.p.a. Aro Dacia IA con l'unico motivo del ricorso si rivolge contro il medesimo capo della sentenza e sostiene anch'esso che l'ordinanza di diniego della sospensione della vendita non è corretta e sostanzialmente priva di motivazione: violazione e falsa applicazione dell'art. 586 cod. proc. civ. nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto involgono lo stesso problema.
Essi non sono fondati.
4.2. L'art. 586 cod. proc. civ., come modificato nel primo comma dall'art. 19bis della legge 12 luglio 1991 n. 203, stabilisce che "il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto...". La norma, modellata formalmente sull'art. 108 della legge fallimentare, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di formazione del prezzo nelle vendite forzate immobiliari, collocata com'è nel contesto più generale di "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" [così l'intestazione del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con la legge prima indicata: n.d.r.l.
In questa sede interessa individuare: la nozione di "prezzo giusto";
i termini della comparazione di questo requisito;
i limiti entro i quali il potere di sospensione può essere esercitato. I primi due elementi sono concettualmente collegati. I dati della comparazione sono rappresentati, cioè, dal prezzo realizzato con l'aggiudicazione e da quello che, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato raggiunto nel sistema della vendita concretamente scelto e delineato dalla legge. Questa nozione esclude che, secondo la norma, il secondo termine di paragone (il "prezzo giusto") sia rappresentato dal prezzo di mercato o da quello che consenta un migliore risultato economico, in quanto, stante la possibilità delle offerte dopo l'incanto ai sensi dell'art. 584, primo comma, cod. proc. civ., l'innovazione normativa si ridurrebbe in una inutile ripetizione.
D'altra parte, l'operare del solo fattore prezzo migliore, attraverso la inevitabile rinnovazione di atti esecutivi già compiuti (con l'accertamento che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto il processo è restituito in una fase nella quale il giudice può provvedere all'assegna ione del bene, disporre l'amministrazione giudiziaria o fissare un nuovo incanto), comporterebbe un aggravio di costi nella procedura esecutiva e possibili manovre dilatorie, poste in atto dal debitore o da altri interessati secondo le convenienze individuali, prive di sicuri elementi di riscontro.
La differenza tra i due termini, in secondo luogo, deve essere "notevolmente inferiore".
Essa non deve essere, cioè, solo di grado superiore, ma deve essere anche rilevante.
Talora è stato sostenuto che elemento significativo della rilevanza può essere ricavato dalla notevole differenza tra il prezzo fissato per l'incanto e quello dell'aggiudicazione.
Si tratta di un criterio che non è assoluto, come è facile verificare nei casi di esito negativo di un primo incanto seguito da uno nuovo a prezzo ribassato (art. 591, ultimo comma, cod. proc. civ.). Il vero è che l'art. 586 citato pone il giudice dell'esecuzione di fronte ad un ventaglio di elementi che debbono essere adattati al caso concreto nel quadro di quella operazione di contrasto delle illegalità perseguite dalla norma.
In questo contesto deve essere valutato anche l'elemento della rilevanza del prezzo indicato come giusto ed essa deve essere determinata discrezionalmente dal giudice.
Naturalmente, non si tratta di determinazione arbitraria, ma di valutazione adeguatamente motivata con criteri esatti e coerenti. Da questo punto di vista il rimedio contro il diniego o la concessione della sospensione, da individuare nell'opposizione agli atti esecutivi, è strumento valido di controllo proprio dell'opportunità e della convenienza del provvedimento negativo o positivo che sia.
A questi rilievi si aggiunga che, nel giudizio di legittimità, la valutazione compiuta in concreto dal giudice di merito può essere sindacata quando sia stata sostanzialmente violata la norma che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione.
4.3. La valutazione compiuta nella sentenza impugnata circa i vantaggi della sospensione della vendita è stata esaurientemente condotta.
Il fallimento della Società Aro Dacia IA aveva denunciato al giudice dell'esecuzione che la sospensione del trasferimento era giustificata dal maggior valore, stimato dall'esperto in lire 732 milioni, per un lotto, ed in lire 4.500.000.000, per l'altro. Nell'atto di opposizione la curatela del fallimento aveva fatto anche presente che ad essa era pervenuta offerta di acquisto a prezzo maggiore.
A questi elementi il tribunale ha dato convincente risposta negativa, rilevando:
- che, anche a volere stabilire una coincidenza tra prezzo giusto e valore commerciale, la stima compiuta dall'esperto era frutto di un giudizio induttivo e non di una obbiettiva valutazione di mercato;
- che il valore ricavato dalla rendita catastale non sarebbe stato notevolmente superiore a quello offerto;
- che non risultavano aumenti di valore dei prezzi degli immobili, semmai una flessione degli stessi;
- che l'offerta di acquisto, pervenuta alla curatela del fallimento e non concretizzata in una offerta ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., non appariva seria in quanto proveniente da società con un capitale di appena 20 milioni, che non offriva alcuna garanzia circa l'effettivo pagamento del prezzo offerto.
Ciò posto, se si considera che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi è esercitabile, oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., solo quando sia stata sostanzialmente violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione (Cass. 19 luglio 1997, n. 6665; 7 aprile 1993, n. 446), si deve concludere che, in base agli elementi indicati, la sentenza impugnata si sottrae alla critica di omessa motivazione sul punto controverso.
Pertanto, la censura contenuta nei motivi che sono stati esaminati deve essere dichiarata inammissibile.
5. Conclusivamente, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati. I ricorrenti debbono essere condannati in solido al rimborso delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna IG AC ed il fallimento della s.p.a. Aro Dacia IA in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 412.000=, oltre onorari che si liquidano in lire 6 milioni per ciascuno dei resistenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999