Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8464
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato (art. 485 cod. proc. civ.) anche al creditore procedente ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, sì che la Corte, rilevato, eventualmente, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica del ricorso stesso ad uno o più dei detti soggetti, ne dispone l'integrazione, con ordinanza, ex art. 371 bis C.p.c.. L'omessa indicazione, nell'intestazione dell'atto, della dicitura "atto di integrazione del contraddittorio" (pur espressamente richiesta dal citato art. 371 bis) integra gli estremi dell'inadempimento di obblighi riguardanti la forma, come tale non sanzionato da nullità, giusta disposto dell'art. 156 C.p.c..

La norma di cui all'art. 586 C.p.c. (novellata dall'art. 19 bis della legge 203/91), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 L.F., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata legge 203/91, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA Con atto di citazione datato 4 dicembre 2008, Antonietta G. ed altri 33 medici specialisti, premesso che essi avevano frequentato le scuole di specializzazione in varie Università italiane negli anni accademici tra il 1982/1983 ed il 1990/1991 conseguendo i relativi diplomi, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della «adeguata retribuzione» prescritta dalle direttive CEE (nn. 362 e 363 del 1975 modificate dalla n. 76 del 1982) per l'attività svolta nei periodi di frequenza dei corsi di specializzazione. Il Ministero, tardivamente costituitosi, …

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  • 2La sospensione della vendita a prezzo ingiusto ex art. 586 c.p.c.
    Giuliana Gianna · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016

  • 3Vendita sospesa se il prezzo offerto é inferiore al giusto
    Sposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 27 novembre 2011

    Pubblicato su Il Messaggero il 27 novembre 2011 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. L'art. 586 cpc dispone che il giudice dell'esecuzione, pur essendo stato versato il prezzo di aggiudicazione, può sospendere la vendita e non emettere il decreto di trasferimento, quando ritiene che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto. La norma è stata introdotta dall'art.19 bis della Legge 203/91 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. Parte della dottrina, dando valore al suo contenuto letterale, sostiene che il giudice possa esercitare …

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  • 4Case all’asta, quando scatta la sospensione della vendita
    Sposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 10 maggio 2009

    Pubblicato su Il Messaggero il 10 maggio 2009 dall'Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati. La sospensione della vendita immobiliare L'art. 586 cpc dispone che il giudice, pur essendo stato versato il prezzo di aggiudicazione, può sospendere la vendita e non emettere il decreto di trasferimento, quando ritiene che il prezzo è notevolmente inferiore a quello giusto. La norma è stata introdotta dall'art. 19 bis della Legge 203/91 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. Parte della dottrina, dando valore al suo contenuto letterale, sostiene che il giudice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8464
Data del deposito : 6 agosto 1999

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