Articolo 31 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 31.
(Limiti del demanio marittimo).

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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