Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 26/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026REG.PROV.COLL.
N. 01277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Catania, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1581/2025, resa tra le parti, il l 7 maggio 2025 e pubblicata il successivo 15 maggio 2025, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-del 27/28 gennaio 2025, Cat. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Catania ha rigettato l’istanza formulata dalla originaria ricorrente di revoca dell’ammonimento “ a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori molestie, minacce o atti. persecutori ”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. LV NI e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’appellante contesta la sentenza di primo grado quanto all’applicazione del principio di alternatività, evidenziando che l’istanza di revoca, oltre a non rientrare nell’ambito della sequenza procedimentale “tipica”, inaugura una nuova fase, cui segue una nuova istruttoria, che viene definita con un nuovo provvedimento, dotato di una diversa motivazione e di autonoma forza cogente, tanto da non dover essere impugnato con motivi aggiunti.
L’appellante censura, poi, il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto illegittimo il provvedimento gravato quanto alla redazione della motivazione e al riferimento normativo in essa contenuto. Ancora, il procedimento avrebbe omesso le garanzie di partecipazione e di completezza dell’istruttoria.
Sotto il profilo cautelare, l’istante deduce la costante afflizione psichica ingenerata dal permanere dell’efficacia del provvedimento di cui si verte.
L’Amministrazione si è costituita per resistere.
II - All’udienza cautelare del 21 gennaio 2026 è stato dato avviso alle parti ai fini della decisione in forma semplificata, ritenendo il Collegio che ne sussistano i presupposti.
III – L’appello è fondato con riferimento al primo motivo con cui è censurata l’applicazione del principio di alternatività.
Infatti, il presente contenzioso attiene precipuamente al procedimento di revoca del primo provvedimento di ammonimento e alla motivazione del diniego.
Ne consegue che, nella specie, trattandosi di due sequenze autonome, non può trovare applicazione il principio predetto, neppure in adesione ad una interpretazione estensiva ovvero con riferimento ai casi in cui, pur essendovi atti formalmente distinti, sussiste una connessione sostanziale in termini di pregiudizialità.
Sotto tale profilo, la sentenza risulta palesemente erronea.
Ne discende che deve trovare applicazione il principio di diritto sancito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024 con riferimento all’ipotesi di erronea declaratoria di inammissibilità.
IV – In definitiva il primo motivo d’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio della causa al primo giudice, per nuovo esame, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
VI – In considerazione della particolarità della fattispecie esaminata, le spese del presente grado sono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NO, Presidente
LV NI, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NI | ER NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.