Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1985, n. 778
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1986
Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici un contributo straordinario, nella misura massima di lire 525 mila milioni, che l'ente versa al gestore centrale dei depositi vari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la reintegrazione del "conto corrente infruttifero per il movimento dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti e dei buoni postali" delle somme prelevate fino al 31 dicembre 1984 per assicurare il trattamento di quiescenza al personale iscritto al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1.
Il contributo di cui al comma precedente e' concesso in venticinque annualita' nella misura, rispettivamente, di lire 12.860 milioni, di lire 11.790 milioni e di lire 10.520 milioni negli anni 1985, 1986 e 1987 e nella misura costante di lire 22.265 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2009.
Le annualita' sono rimborsate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal Ministero del tesoro con la modulazione indicata nel precedente comma e sono, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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