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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12140 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 15 d. lgs. 150/11 e art. 170
d.p.r. 115/02, iscritta al n. 40600/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA C.f. ) nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Mirella Lepore e dall'avv. Andrea Manfroni RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, difeso da Avvocatura di Stato, sede di Roma RESISTENTE
Oggetto: opposizione liquidazione compensi del custode giudiziario Visti gli artt. 128, 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa;
con note per la udienza del 9.5.25 la difesa della parte ricorrente ha concluso come in atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione in data 13.5.25, disponendo la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il procedimento ha ad oggetto il ricorso ex art. 170 CU 115/2002 proposto dalla avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività Pt_1 svolta quale custode giudiziario, emesso dal Tribunale penale di Roma in data 10.3.23, depositato il 13.3.23, nel procedimento RG n. 19124/22 GIP. In particolare, la parte ricorrente segnala di aver ricevuto in custodia in data 3.12.20 l'Autobus Irisbus 491E targa/telaio DA372AD e di aver richiesto il compenso per la custodia nella misura di euro 1.344,44, compenso calcolato sulla base del decreto della Prefettura di Roma n. 23977/18. Impugna, quindi, il decreto di liquidazione sopra indicato con il quale è stata liquidata la minor somma di euro 108,60, oltre iva, tramite applicazione delle tariffe del DM 265/06 per gli autocarri;
secondo la ricorrente, infatti, l'autobus sarebbe un mezzo industriale e non rientrerebbe nella categoria dei veicoli, disciplinata dal DM suddetto.
1 Ne deriverebbe la applicabilità degli usi locali e, quindi, delle tariffe della per CP_2 la liquidazione del compenso.
Si è costituito il , contestando le ragioni della parte ricorrente Controparte_1 ed eccependo la tardività della opposizione e la decadenza della istanza di liquidazione.
Ciò premesso e verificata la tempestività della opposizione, a prescindere dalla questione della decadenza, deve rilevarsi come il codice della strada all'art. 54 comma 1 lett. b) faccia rientrare l'autobus nella categoria degli autoveicoli;
pertanto, pur se il DM 265/06 non ha ripreso le più analitiche suddivisioni del d.lgs 285/92 e ha effettuato una ripartizione dei veicoli in sole 3 categorie, per la determinazione della indennità, deve escludersi che l'autobus possa rientrare nelle altre categorie di beni, diversi dai veicoli e natanti, previste dalle premesse del DM suddetto.
A questo punto la applicazione delle tariffe degli autocarri effettuata dal giudice, vista la dimensione dell'autobus, appare quella più congrua e favorevole al custode.
Pertanto, il ricorso andrà respinto. Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del
DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplificazione processuale.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del resistente, CP_1 che liquida ex DM 55/14 in euro 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 2.9.25 Il Giudice
dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 15 d. lgs. 150/11 e art. 170
d.p.r. 115/02, iscritta al n. 40600/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA C.f. ) nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Mirella Lepore e dall'avv. Andrea Manfroni RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, difeso da Avvocatura di Stato, sede di Roma RESISTENTE
Oggetto: opposizione liquidazione compensi del custode giudiziario Visti gli artt. 128, 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa;
con note per la udienza del 9.5.25 la difesa della parte ricorrente ha concluso come in atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione in data 13.5.25, disponendo la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il procedimento ha ad oggetto il ricorso ex art. 170 CU 115/2002 proposto dalla avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività Pt_1 svolta quale custode giudiziario, emesso dal Tribunale penale di Roma in data 10.3.23, depositato il 13.3.23, nel procedimento RG n. 19124/22 GIP. In particolare, la parte ricorrente segnala di aver ricevuto in custodia in data 3.12.20 l'Autobus Irisbus 491E targa/telaio DA372AD e di aver richiesto il compenso per la custodia nella misura di euro 1.344,44, compenso calcolato sulla base del decreto della Prefettura di Roma n. 23977/18. Impugna, quindi, il decreto di liquidazione sopra indicato con il quale è stata liquidata la minor somma di euro 108,60, oltre iva, tramite applicazione delle tariffe del DM 265/06 per gli autocarri;
secondo la ricorrente, infatti, l'autobus sarebbe un mezzo industriale e non rientrerebbe nella categoria dei veicoli, disciplinata dal DM suddetto.
1 Ne deriverebbe la applicabilità degli usi locali e, quindi, delle tariffe della per CP_2 la liquidazione del compenso.
Si è costituito il , contestando le ragioni della parte ricorrente Controparte_1 ed eccependo la tardività della opposizione e la decadenza della istanza di liquidazione.
Ciò premesso e verificata la tempestività della opposizione, a prescindere dalla questione della decadenza, deve rilevarsi come il codice della strada all'art. 54 comma 1 lett. b) faccia rientrare l'autobus nella categoria degli autoveicoli;
pertanto, pur se il DM 265/06 non ha ripreso le più analitiche suddivisioni del d.lgs 285/92 e ha effettuato una ripartizione dei veicoli in sole 3 categorie, per la determinazione della indennità, deve escludersi che l'autobus possa rientrare nelle altre categorie di beni, diversi dai veicoli e natanti, previste dalle premesse del DM suddetto.
A questo punto la applicazione delle tariffe degli autocarri effettuata dal giudice, vista la dimensione dell'autobus, appare quella più congrua e favorevole al custode.
Pertanto, il ricorso andrà respinto. Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del
DM 55/14 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplificazione processuale.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del resistente, CP_1 che liquida ex DM 55/14 in euro 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 2.9.25 Il Giudice
dott.ssa Barbara Affinita
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