Articolo 9 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 novembre 1984
Art. 9.
I veterinari cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunita' europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei veterinari di Roma.
Entrata in vigore il 10 novembre 1984