Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03786/2025REG.PROV.COLL.
N. 07102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7102 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della nota prot. n. 17808, del 4 novembre 2022, a mezzo della quale il Comune di -OMISSIS- ha denegato alla signora -OMISSIS- l’autorizzazione paesaggistica per la trasformazione di una fontana ornamentale in piscina nel giardino di pertinenza del fabbricato sito in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La sig.ra -OMISSIS- è proprietaria di un immobile ubicato in -OMISSIS-, all’interno del complesso residenziale denominato “ Parco delle -OMISSIS- ”.
L’immobile in questione è costituito da un lotto di terreno delle dimensioni di mq. 850, dei quali mq. 170 sono stati destinati alla realizzazione di un villino distribuito su tre livelli.
L’area di proprietà della appellante ricade in zona territoriale 6, “Urbanizzazioni Sature” , del P.U.T. a valenza paesaggistica della Penisola Sorrentina (l.r. 35/1987) ed in zona "B" del p.r.g.
In data 27 febbraio 2017, l’interessata avanzava al Comune di -OMISSIS-, ufficio del paesaggio, istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ex art. 146, del d.lgs n. 42/2004, per la “realizzazione di un pergolato sorrentino e di una fontana ornamentale completamente interrata profonda mt 1,40”.
La Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 23 novembre 2017, con verbale n. 39 esprimeva parere favorevole sul rilievo che si trattasse di interventi di restauro e/o risanamento conservativo.
L’istanza veniva trasmessa, con nota prot. n. 18947 del 24 novembre 2017, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di NA che, con nota prot. n. 1462 del 29 gennaio 2018, esprimeva parere favorevole “al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica … subordinato all'integrale rispetto delle seguenti prescrizioni per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico: - la vasca ornamentale deve essere profonda massimo cm. 70, dimezzata nelle misure secondo quanto indicato dalla Commissione”.
Con nota prot. 3043 del 20 febbraio 2018, il Comune di -OMISSIS- rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 5 per la “realizzazione di un pergolato a protezione dell’agrumeto, ripristino della pavimentazione e riqualificazione dell’area a verde con piccola fontana ornamentale e percorso in pietrame inerbito”.
In data 27 settembre 2018, la signora -OMISSIS- presentava s.c.i.a., acquisita al prot. 15396/2018, per la realizzazione degli interventi.
A seguito di sopralluogo effettuato in data 26 gennaio 2021 presso il giardino di pertinenza del fabbricato di proprietà della signora -OMISSIS-, i Carabinieri - riscontrata l’avvenuta trasformazione, in assenza di permesso di costruire, della fontana ornamentale in piscina balneabile, di forma irregolare (circa mt. 8,50 x 4,00 con profondità mt. 1,30), ottenuta mediante aumento della profondità della stessa da mt. 0,70 (misura assentita) a mt. 1,30 (misura rilevata) nonché la realizzazione di gradini in cemento per scendere all'interno della stessa, il rivestimento a tutto il bordo della piscina in pietra smussata antiscivolo all'interno della piscina, con messa in opera altresì di una struttura precaria in legno con al di sopra un telo di "tessuto non tessuto" e del brecciolino per far sembrare l'altezza della piscina inferiore, mentre al di sotto di questa struttura vi erano solamente dei tubi in plastica arancione non collegati ad alcun impianto - provvedevano al sequestro delle opere in questione siccome realizzate in difformità alla autorizzazione paesaggistica n. 5 del 20 febbraio 2018.
Il Comune di -OMISSIS-, con nota prot. n. 8131 del 21 maggio 2021, comunicava l'avvio del procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 6 giugno 2001 m.380.
In data 27 maggio 2021, la signora -OMISSIS- presentava istanza di dissequestro temporaneo dell’area per il ripristino dello stato dei luoghi, accolta con verbale di dissequestro temporaneo del 28 maggio 2021.
In data 21 giugno 2021, con nota prot. n. 9562, la signora -OMISSIS- presentava al Comune s.c.i.a. per l’inizio dei lavori finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi (così da ricondurli nei limiti della autorizzazione paesaggistica).
Sennonché, in data 10 marzo 2022 l’appellante avanzava al Comune di -OMISSIS-, istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ex art. 146, del d.lgs n. 42/2004, per la “ trasformazione di una fontana ornamentale in piscina, recuperando la maggiore altezza dai drenaggi e tubazioni sottostanti” per una superfice complessiva di circa mc 49 (m. 8,17 in lunghezza, m. 4 in larghezza, m. 1,50 in profondità, quest’ultima maggiore rispetto ai m. 0,70 assentiti per la fontana dalla autorizzazione paesaggistica n. 5/2018).
Con nota prot. n. 4827 del 22 marzo 2022, il Comune di -OMISSIS- comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza paesaggistica (in sintesi: intervento di nuova costruzione non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico; contrasto con la normativa della specifica zona di P.U.T. (art. 17 L.R 35/87) e di P.R.G. che di fatto impedisce la nuova edificazione e comunque l'edificazione delle residue aree libere; opere che ineriscono a un manufatto non legittimo in quanto non conforme all'autorizzazione paesaggistica n. 5/2018; ripristino solo parziale dello stato dei luoghi rispetto all’abuso accertato e alle prescrizioni impartite con l’autorizzazione paesaggistica n. 5/2018).
Con nota prot. n. 7908 del 10 maggio 2022, il Comune di -OMISSIS-, esaminate le osservazioni di parte ricorrente e ritenutele non meritevoli di accoglimento, respingeva l’istanza.
L’interessata è insorta e, con ricorso nrg 3722/2022, impugnava il provvedimento di diniego innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di NA (ricorso che risulta sul sistema informatico della g.a. “cancellato dal ruolo” all’udienza del 7 settembre 2022).
In data 26 settembre 2022, la signora -OMISSIS- avanzava una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica, anch’essa finalizzata alla “trasformazione di una fontana ornamentale in piscina, recuperando la maggiore altezza dai drenaggi e tubazioni sottostanti”. L’istanza veniva presentata ai sensi della l.r. n. 13 del 2022, sul ritenuto presupposto che la stessa acconsentisse la “ trasformazione della fontana ornamentale in piscina” .
Con nota prot. n. 16369 del 12 ottobre 2022, il Comune di -OMISSIS- comunicava l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza paesaggistica allegando sostanzialmente le medesime considerazioni (urbanistico-paesaggistiche) già rassegnate con i motivi ostativi e il diniego opposti con le sopra indicate note prot. n. 4827 del 22 marzo 2022 e prot. n. 7908 del 10 maggio 2022; a ciò aggiungendo, quanto alla invocata sopravvenuta legge regione Campania n. 13/2022, che l’art.2 comma 5, lett. c), “indica solo gli ulteriori interventi edilizi realizzabili mediante SCIA rispetto a quelli già previsti dall'art. 22 del DPR 380/2001, e non pone alcuna deroga alla strumentazione urbanistica e paesaggistica vigente, e che comunque tale norma non avrebbe potuto derogare al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) con valenza di piano paesaggistico vigente”.
Infine, con nota prot. n. 17808 del 4 novembre 2022, il Comune di -OMISSIS-, esaminate e ritenute non meritevoli di accoglimento le osservazioni della signora -OMISSIS-, respingeva la “istanza di Autorizzazione Paesaggistica prot. 2257 del 10 febbraio 2022 ribadendo che le opere da realizzare - piscina balneabile interrata - risultano classificabili come “nuova costruzione” (lett. e, comma 1, art. 3, d.p.r. n. 380/2001) e pertanto in contrasto con la normativa della specifica zona di P.V.T. (art. 17, l.r. n. 35/1987) e di P.R.G., che di fatto impedisce la nuova edificazione e comunque impedisce l'edificazione delle residue aree libere”.
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di NA (nrg -OMISSIS-), la signora -OMISSIS- impugnava il provvedimento prot. 17808 del 4 novembre 2022. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 31, d.p.r. n. 380 del 2001. Violazione del principio del legittimo affidamento. Carenza di interesse pubblico in concreto. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 e 5 della legge regionale Campania 10/8/2022 n. 13. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990. Violazione dell’art. 117 e 118 della Costituzione. Violazione del giusto procedimento di legge. Difetto di istruttoria. Sviamento.
III. Violazione dell’art.146 del d.lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 117 e 118 della Costituzione. Violazione del giusto procedimento di legge. Difetto di istruttoria. Sviamento.
IV. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Violazione del giusto procedimento di legge. Difetto di istruttoria e di motivazione. Difetto del presupposto. Sviamento. Carenza di interesse pubblico in concreto. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del contrarius actus.
IV/A. Violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 17 legge regionale Campania n. 35/1987. Eccesso di potere sotto vari profili. Sviamento.
V. Violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 17 legge regionale Campania n. 35/1987. Violazione degli artt. 13 e 19 delle nta del piano urbanistico comunale del comune di -OMISSIS-, approvato delibera di g.c. n. 64 del 16/12/2018 in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, della legge regionale della Campania n. 11 del 25/10/2010. Eccesso di potere. Sviamento.
3.1. Come seguono, in sintesi, le censure: i) difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione che si tratterebbe di semplici opere di trasformazione (e non di nuova costruzione) di un bene già esistente (fontana ornamentale); ii) difetto di motivazione per non avere considerato, il Comune, che la Regione Campania con la Legge Regionale 13/2022, in particolare art. 21, ha sancito che le piscine a servizio di attività ludiche sono classificabili quali opere pertinenziali, ovvero opere non autonome: non si tratterebbe, pertanto, di una nuova costruzione, che necessita del permesso di costruire, bensì di opera realizzabile a mezzo SCIA, e ciò in quanto non determina alcuna significativa trasformazione del territorio, trattandosi di opera pertinenziale dell’immobile principale.; iii) la legge regionale 13/2022 prevede deroghe alla strumentazione urbanistica vigente nei vari territori della Regione Campania, ritenendo che le piscine interrate a servizio di attività ludiche non sono urbanisticamente rilevanti, quindi, non comportano rilevanti modifiche dello stato dei luoghi, pertanto si tratterebbe di opera urbanisticamente non rilevante, che non comporta rilevanti modifiche dello stato dei luoghi anche in presenza di vincoli; iv) il Comune non avrebbe chiesto alla Soprintendenza il parere obbligatorio trattandosi di opera edilizia da realizzare in zona vincolata, tanto più che tale parere era stata già in precedenza richiesta (sulla fontana ornamentale) e il parere soprintendizio reso in senso favorevole; v) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2010, nelle strutture ricettive possono realizzare piscine anche in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, previo parere della competente Sovrintendenza.
3.2. Si costituivano, per resistere, il comune di -OMISSIS- e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il comune di NA.
3.3. Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-:
a) respingeva il ricorso per le seguenti ragioni: i) si tratterebbe di opera non qualificabile come pertinenza urbanistica (a differenza della natura pertinenziale attribuibile invece alla fontana ornamentale); ii) assenza di identità di oggetto tra le autorizzazioni paesaggistiche messe a confronto dal ricorrente (prima e terza autorizzazione: rispettivamente, fontana ornamentale e piscina); iii) non assentibilità dell’opera in zona territoriale 6 del P.U.T.; iv) conseguente irrilevanza dell’omesso invio della istanza alla soprintendenza (viene richiamato Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 6180 del 2022) in ragione del ravvisato contrasto “insanabile tra la realizzazione della piscina e gli strumenti urbanistici vigenti”; v) carattere tuttora abusivo della maggiore profondità di 60 cm (rispetto a quanto autorizzato); vi) necessità del permesso di costruire per conferire legittimità al mantenimento della profondità della vasca eccedente gli autorizzati 70 cm; vii) la nuova legge regionale avrebbe soltanto innovato nella individuazione del titolo abilitativo richiesto per determinati interventi, senza tuttavia incidere sulla astratta assentibilità degli stessi; viii) l’art. 1, comma 1, della l.r. 11/2010 sarebbe stato abrogato dall’articolo 1, comma 113, della legge regionale n. 4 del 2011;
b) condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di -OMISSIS-, liquidate in euro 3.500,00 mentre le compensava nei confronti delle restanti parti.
4. Ha appellato la signora -OMISSIS-, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) E rror in iudicando - violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 - violazione dell’art. 17 legge regionale Campania 35/87 - violazione degli artt. 13 e 19 delle nta del piano urbanistico comunale del comune di meta, approvato delibera di g.c. n. 64 del 16/12/2018 in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, della legge regionale della Campania n. 11 del 25/10/2010.
I/B Error in iudicando: violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 - violazione dell’art. 17 legge regionale Campania 35/1987 - violazione degli artt. 13 e 19 delle nta del piano urbanistico comunale del comune di -OMISSIS-, approvato delibera di g.c. n. 64 del 16/12/2018 in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, della legge regionale della Campania n. 11 del 25/10/2010.
II) Error in iudicando : violazione di legge – violazione dell’art.146 d.lgs. 42/2004 – violazione dell’art. 17 legge regionale Campania 35/87 - violazione dell’art. 3 legge 241/90 – violazione dell’art. 117 e 118 della costituzione - violazione del giusto procedimento di legge – difetto di istruttoria.
III) Error in iudicando: violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 e 5 della legge regionale Campania 10/8/2022 n. 13 – violazione dell’art. 3 della legge 241/90 – violazione dell’art. 117 e 118 della Costituzione - violazione del giusto procedimento di legge – difetto di istruttoria.
IV) E rror in iudicando: violazione dell’art. 112 c.p.c. in connessione con l’art. 39 d.lgs. 104/2010 – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione dell’art. 3 della legge 241/90 – violazione del corretto procedimento di legge – violazione del principio di ultra-petizione
4.1. Si sono costituiti, per resistere, il comune di -OMISSIS- e il Ministero della cultura.
4.2. In prossimità dell’udienza, parte appellante e Comune di -OMISSIS- hanno depositato memorie conclusive cui ha fatto seguito memoria di replica da parte del comune di -OMISSIS-.
5. Alla udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo e terzo motivo di appello, la signora -OMISSIS- censura la ricostruzione operata dal Tar che reputa errata laddove il giudice territoriale non avrebbe considerato che: i) la fontana e la piscina occupano il medesimo specchio d’acqua; ii) la trasformazione della fontana in piscina non comporta alcuna modifica dell’attuale assetto/sagoma della stessa; iii) la conformazione della fontana e della piscina è identica sotto il profilo strutturale ed estetico; iv) sotto il profilo di tutela paesaggistica non vi è alcun diverso impatto territoriale che avrebbe la piscina, rispetto all’attuale fontana interrata, occupando il medesimo specchio d’acqua; v) la piscina, come la fontana, è pertinenza dell’immobile principale e non nuova costruzione; vi) se la fontana, assentita con autorizzazione n. 5/2018, è stata ritenuta conforme alle n.t.a. di zona e non violativa dei vincoli esistenti, lo è certamente anche la piscina, in quanto trattasi del medesimo, identico specchio d’acqua, avente lo stesso impatto paesaggistico mercé la trasformazione di un’opera già esistente che non richiede, pertanto, il permesso di costruire; vii) la natura pertinenziale sarebbe confermata dalla configurazione/sagoma della piscina, oggetto di autorizzazione, identica a quella della fontana: lunghezza massima 8,50 x 4 mt di larghezza massima; viii) la piscina in questione non supererebbe il 20% della volumetria totale dell’immobile principale cui è asservito, sicché essa rientrerebbe nella categoria di interventi pertinenziali secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza (nella caso di specie, il volume totale della piscina in progetto sarebbe pari a circa mc 48,60, ed il volume dell’edificio principale pari a circa mc. 900,00, sicché la stessa risulterebbe essere poco più del 5% dell’edificio); ix) le nta di zona (art. 13) prevedono che per la zona B (urbanizzazione recente) del vigente PRG del Comune di -OMISSIS-, sono autorizzati gli “ interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione”, pertanto non sussisterebbe una inedificabilità assoluta trattandosi di una trasformazione funzionale di un bene già assentito.
7.1. Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto riconducibili ad un unitario assetto sostanziale di interesse volto a contestare la natura giuridica dell’opera e la sua assentibilità.
7.2. Parte appellante sostiene infatti: i) la natura pertinenziale della piscina; ii) la sua conformazione identica nella struttura (sagoma) alla fontana ornamentale originariamente assentita con l’autorizzazione n. 5/2018; iii) l’assenza di volumetria e impatto territoriale urbanisticamente rilevante; iv) il regime semplificato del titolo asseverativo (scia e non permesso di costruire, in quanto trasformazione di un bene esistente: id est, la fondata ornamentale); v) l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2, comma 5, della l.r. Campania n. 13 del 10 agosto 2022.
7.3. I motivi, e le relative censure, sono infonfati.
7.4. Il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale (cfr Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 44 del 2 gennaio 2024; idem, sez. IV, n. 5807 del 13 giugno 2023) secondo il quale la piscina, al di là della qualificazione giuridica che ne fa il regolamento urbanistico, è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata e che, pertanto, configura, di norma, non già una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale bensì, una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.p.r. n. 380/2001.
Tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede. La piscina, infatti, se può essere attratta alla categoria civilistica delle pertinenze, non può esserlo in via automatica e di riflesso ai fini della sua incidenza sul territorio e della sua rilevanza ambientale e paesaggistica.
Anche sul piano urbanistico, essa non può essere attratta alla categoria delle mere pertinenze poiché, sul piano funzionale, essa non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e comporta (piscina interrata) una durevole trasformazione del territorio.
Nel caso di specie, la natura di nuova opera, ovvero l’assenza del carattere pertinenziale nell’opera de qua, è conclamata da un ulteriore, duplice profilo fattuale: a) alla piscina si può accedere anche da un ingresso autonomo e indipendente rispetto alla struttura ricettiva (vedi autorizzazione paesaggistica n. 5/2018); b) la struttura, come dichiarato in atti, sviluppa una dimensione complessiva di mq 34 (m. 8,50 lunghezza – m. 4 larghezza), ben superiore al limite fissato nell’articolo 2, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 13/2022 (secondo cui “Gli ulteriori interventi edilizi che possono essere realizzati in base a scia … sono … c) piscine interrate con solo fini ludici di dimensione massima di 24 mq e una profondità massima di 1.50 m. in aree pertinenziali degli edifici residenziali”), ciò che esclude - in disparte quanto già osservato al riguardo dal T.a.r. e condiviso in punto di diritto dal collegio in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma regionale - l’applicabilità alla fattispecie della suddetta fonte normativa.
La circostanza che la piscina verrebbe ricavata dalla fontana ornamentale non implica che si sia in presenza di una semplice opera di trasformazione di un bene esistente, senza impatto territoriale.
La fontana (come comprova l’aggettivo che l’accompagna) è ornamentale, quindi strutturalmente e funzionalmente posta al servizio (abbellimento) di un bene per definizione principale, come tale priva di sfruttamento autonomo.
La piscina comporta, invece, una immutazione sostanziale e funzionale del bene, che da ornamentale diventa nuova opera suscettiva di autonoma utilizzazione (per le caratteristiche specifiche sopra evidenziate nella singolarità del caso).
Da qui, l’ulteriore rilievo della non sovrapponibilità della autorizzazione n. 5/2018 al caso di specie, in via di (auspicata) estensione degli effetti autorizzatori per asserita identità di fattispecie e di opera a realizzarsi.
La fontana ornamentale e la piscina sono entità funzionalmente e ontologicamente differenti.
La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia.
Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione.
Nel caso di specie, come sopra anticipato, la divisata piscina presenta dimensioni certamente non modeste (8,50 m. x 4,00 ml, altezza media 1, 50 m., escluse opere accessorie di pavimentazione esterna).
Le dimensioni senz’altro rilevanti determinano la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati.
Ebbene, per quanto qui rileva, la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata alla luce della Circolare del Ministero dei beni culturali 26 settembre 2009, n. 33, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa, nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso; ciò in quanto il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia.
In questa accezione, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
Accertato che si tratta di intervento volumetricamente impattante, non riconducibile pertanto alle opere di manutenzione, ristrutturazione, risanamento o restauro, correttamente il Comune ha denegato l’intervento.
L’area oggetto di intervento ricade in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (d.m. 12 giugno 1967; art. 136, d.lgs n. 42/2004).
Essa è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs n. 42/2004).
In particolare, è disciplinata dal piano urbanistico territoriale (P.U.T.) della Costiera Sorrentino-Amalfitana, approvato con legge regionale Campania n. 35 del 1987 ed è ricompresa nella zona territoriale 6).
In questa zona, le norme del p.u.t. (“urbanizzazioni sature”) e del p.r.g. (zona B) impediscono “la edificazione delle residue aree libere”.
A tale proposito, è utile rammentare che le norme del p.u.t., giusta principio gerarchico di primazia del Piano paesaggistico regionale, si impongono sulla normativa regionale e locale eventualmente discordante ( ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 261/2021).
8. Con il secondo motivo di appello, parte appellante sostiene che:
a) il Comune avrebbe dovuto trasmettere gli atti, per il dovuto parere, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di NA e Provincia, quale autorità preposta alla tutela del vincolo esistente, come previsto dall’art. 146 del d.lgs n. 42/2004. L’amministrazione non avrebbe spiegato il motivo di tale omissione.;
b) l’art. 146 del d.lgs n. 42/2004 avrebbe ampliato, rispetto al previgente regime, il ruolo ed il parere della Soprintendenza e, conseguentemente, ri “calibrato” quello locale (regionale e/o comunale), con la logica conseguenza che è illegittima la decisione del Comune di non trasmettere gli atti alla Soprintendenza, e di “sostituirsi” a questa nell’emissione di un provvedimento di diniego di rilascio di autorizzazione paesaggistica in assenza di parere obbligatorio dell’autorità statale;
c) Illegittima, pertanto, sarebbe la decisione del Comune di -OMISSIS- di non azionare il procedimento ex art. 146 del d.lgs n. 42/2004, ovvero di non trasmettere gli atti alla Soprintendenza per il relativo parere obbligatorio; altrettanto erronea sarebbe la decisione del T.a.r. nell’avere ritenere corretto tale modus operandi , considerato che la medesima opera edilizia – a prescindere dalla sua qualifica funzionale – non può essere valutata diversamente dal Comune relativamente alle norme edilizie di zona, con la conseguenza che se assentibile la fontana lo è anche la piscina, dovendo semmai la Soprintendenza affermare che la stessa avrebbe violato il paesaggio;
d) la trasformazione della fontana in piscina, quindi, non determinerebbe alcuna
modifica dell’attuale stato dei luoghi, atteso che le dimensioni in pianta dei suddetti
manufatti sono identici.
8.1. Le censure sono infondate.
8.2. Il procedimento diretto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comporta che l’amministrazione competente, una volta ricevuta l’istanza, verifichi preliminarmente la necessità del titolo, accertando che non si versi in quelle tipologie di interventi per i quali l’art. 149, comma 1, la esclude.
Il controllo, sotto il profilo formale, che la documentazione allegata all’istanza sia conforme a quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 146 (e quindi dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005, attuativo della norma primaria), sopraggiunge in una fase successiva e può comportare la richiesta all’interessato, in caso di rilevata carenza e/o insufficienza di quanto prodotto, delle opportune integrazioni utili al fine dell’effettuazione degli «accertamenti del caso». In concreto quindi l’amministrazione è chiamata a verificare «la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici».
Non può ragionevolmente negarsi che laddove l’intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell’area di riferimento, il procedimento debba arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità paesaggistica. Invero il senso fatto proprio dal tenore letterale delle parole, che impone «gli accertamenti del caso» in funzione del rispetto della regolamentazione vincolistica, implica innanzi tutto uno screening preventivo destinato a sfociare in un immediato rigetto laddove più approfondite valutazioni di merito si palesino del tutto superflue, per la radicale inammissibilità tipologica dell’attività edilizia: ciò del resto risponde a elementari ragioni di economia procedimentale che impongono di non onerare inutilmente la Soprintendenza di un’attività priva di qualsiasi utilità, allorquando non sussista alcuna possibilità di realizzare alcunché.
8.3. Il che è quanto si è verificato nel caso di specie, stante che le ragioni ostative non lambiscono l’ambito paesaggistico, ma si dilungano piuttosto sulla (non) assentibilità urbanistica dell’opera, in ragione della natura dell’intervento (nuova opera, volumetricamente rilevante) e della conseguente “inedificabilità delle aree residue”.
8.4. La legittimità del provvedimento impugnato consegue infatti, in parte qua, alla radicale inammissibilità – sotto il profilo urbanistico e paesaggistico - dell’intervento richiesto, sulla base del regime giuridico contenuto nel p.u.t., nel p.r.g. e nella l.r. Campania n. 13/2022 (art. 2 sopra richiamato).
8.5. E invero, il terreno su cui insiste il manufatto in questione ricade in zona territoriale “6” del p.u.t. e in zona B) del p.r.g. con riferimento alla quale è in generale preclusa qualsivoglia nuova edificazione. Uniche attività ammesse, pur sempre sul patrimonio immobiliare preesistente, sono quelle di manutenzione ordinaria, straordinaria e, entro certi limiti, di restauro conservativo, ai cui paradigmi non può, per quanto sin qui argomentato, in alcun modo essere ricondotta l’attività postulata dalla appellante la quale, per quanto sopra argomentato, tenuto conto delle finalità di uso del bene, della tipologia strutturale e della sua incidenza sul territorio, comporta una evidente, oggettiva immutazione dello stato dei luoghi urbanisticamente rilevante e, dunque, assoggettata al più severo regime edilizio.
9. Con il terzo motivo di appello, la signora -OMISSIS- sostiene che la decisione del Giudice di prime cure sarebbe erronea anche laddove si volesse qualificare la trasformazione della fontana in piscina quale opera di nuova costruzione.
In tal caso, l’istanza andava accolta in forza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 13/2022, che consentirebbero alle piscine a servizio delle attività ludiche di essere qualificate quali opere pertinenziali, ed assentibili senza il rilascio del permesso di costruire e ciò anche in deroga degli strumenti urbanistici.
9. Il motivo è infondato.
9.2. L’art. 2, commi 4 e 5, della legge regionale n. 13 del 2022 così recita: “ non sono urbanisticamente rilevanti le modifiche di destinazione d’uso, accompagnate o non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie, che non generano incremento del fabbisogno degli standard urbanistici, come previsto dall’articolo 27, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 … Gli ulteriori interventi edilizi che possono essere realizzati in base a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), rispetto a quelli previsti dall’articolo 22 del dpr 380/2001, ai sensi del comma 4 del citato articolo e nel rispetto dei limiti indicati, sono: […] c) piscine interrate, con solo fini ludici, di dimensione massima di 24 mq e una profondità massima di 1,50 m, in aree pertinenziali degli edifici residenziali ”.
9.3. Il Collegio osserva che la citata legge regionale, e quindi anche la norma in esame, è stata adottata “in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione” e “nel rispetto della pianificazione paesaggistica”.
Un primo elemento che si ricava dalla ratio della disciplina in parola è che la disposizione evocata dall’appellante va inquadrata e interpretata in chiave sistematica e di coerenza con il principio (sancito anche dalla Corte costituzionale: v. sentenza n. 261/2021) di prevalenza dei piani paesaggistici sulla legislazione regionale, sulla normazione secondaria nonché sulla pianificazione urbanistica.
Ebbene, posto che la piscina in questione ricade in zona territoriale 6 del Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitano, e che in tale area vige il vincolo paesaggistico, ne consegue che la normativa di cui all’art. 2, commi 4 e 5, della citata legge regionale non può essere letta nel senso di introdurre deroghe ai vincoli stabiliti dal P.U.T. che ne vanifichino le finalità di tutela.
Nel caso di specie, la legge regionale in commento ha previsto un regime semplificato per modesti interventi, ritenuti per la loro dimensione ed entità, non impattanti sul territorio, ovvero non in grado di alterare i contenuti del vincolo e le esigenze di tutela dei beni.
Il legislatore regionale ha, pertanto, individuato due criteri che l’opera deve possedere affinché possa essere assoggettata al regime semplificato della segnalazione certificata di inizio attività, rispetto a quelli previsti dall’articolo 22 del dpr 380/2001: la finalità ludica della piscina; le sue dimensioni: massima di 24 mq e una profondità massima di 1,50 m, in aree pertinenziali degli edifici residenziali .
9.4. Orbene, due ragioni militano nel senso della infondatezza delle censure di parte appellante.
La prima, riposa sulla considerazione che la legge regionale n. 13/2022 ha solo previsto un regime semplificato per siffatte opere, senza introdurre alcuna deroga ai vincoli imposti dal P.U.T.; sicché, persiste tuttora l’esigenza del previo riscontro di compatibilità dell’opera con le esigenze di tutela del vincolo che non esonerano, pertanto, il privato dal munirsi della previa autorizzazione o verifica di compatibilità del progetto con le norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche.
La seconda ragione, risiede nel fatto che il Comune ha chiarito che, sulla base degli elaborati progettuali, la piscina in questione misurerebbe m 8,17 in lunghezza, m 4 in larghezza e m 1, 50 in profondità (a fronte di cm 70 occupati dalla fontana), sviluppandosi per complessivi mq 33, superando, pertanto, il limite imposto dalla normativa regionale, pari, per l’appunto, a mq 24.
10. Con il quarto motivo di appello, la signora -OMISSIS- censura la sentenza impugnata sul rilievo che “In nessuna parte del provvedimento impugnato, si legge che il Comune di -OMISSIS- ritenga abusiva la fontana assentita tale da impedirne per l’effetto la sua trasformazione in piscina. Il Giudice di prime cure, ha reso una sua propria autonoma valutazione rispetto ad una vicenda che non è stata sottoposta al suo vaglio, in quanto i lavori eseguiti dalla sig.ra -OMISSIS- con la CILA del 21/6/2021, in alcun modo hanno rilevanza nella vicenda sottoposta al vaglio del G.A. in questa sede”.
11. Il Collegio osserva, in limine , che potrebbe anche prescindersi dell’esame delle suddette censure attesa la dirimente infondatezza dei motivi con i quali parte appellante ha avversato il contenuto di merito deli atti impugnati.
11.1. In ogni caso, il Collegio ne rileva anche l’autonoma infondatezza in ragione del fatto che la motivazione dell’impugnato provvedimento richiama ad integrazione il precedente diniego prot. 7908 del 10 maggio 2022, opposto all’istanza prot. 2257 del 10 febbraio 2022 presentata “per lo stesso identico intervento”.
Nel diniego prot. 7908 del 10 maggio 2022, espressamente richiamato per il suo contenuto nell’atto oggi impugnato, l’amministrazione, infatti, ha dato atto “che la fontana ornamentale di cu si richiede la trasformazione, è stata oggetto di lavori abusivi”; “che è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi”; “che lo stato dei luoghi risulta solo parzialmente ripristinato e allo stato non conforme alla autorizzazione paesaggistica n. 5/2018”.
11.2. Consegue a tanto che, la decisione del giudice territoriale non è affatto incorsa nel vizio di ultrapetizione, atteso che l’aspetto relativo all’abusività e quello del (solo) parziale ripristino dello stato dei luoghi fanno parte, seppure per relationem, dell’apparto fattuale e motivazionale del provvedimento impugnato e come tali suscettivi di apprezzamento e considerazione da parte del giudice.
12. In conclusione, ritenendo il collegio di aver esaminato per intero la vicenda controversa, respinge l’appello.
12. Le spese del giudizio di appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali, di cui euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di -OMISSIS- ed euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO