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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/12/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del giorno 9 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 536 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA LL in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata nello studio professionale del predetto difensore in Chieti alla via Spaventa n. 29
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_1
) P.IVA_2
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 52/2024 Parte_1 reso dall'intestato Tribunale l'11.6.2024 per € 4.024,12 dovuti a ratei di pensione illegittimamente versati alla sua defunta sua madre e quindi a lei richiesti in qualità di erede. Concludeva per l'accertamento della infondatezza delle domande di pagamento azionate in via monitoria dall' e, per l'effetto, la revoca del provvedimento ingiuntivo. CP_1
2. L' non si costituiva in giudizio e conseguentemente è stato dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 15.1.2025, dalla quale la causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva all'udienza odierna per la discussione con termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
2. L'opposizione è tardiva.
Il decreto ingiuntivo opposto, concesso all'istituto erogante per ratei di pensione accertati come sovrabbondanti e non dovuti, rientra nella materia previdenziale che non è soggetta alla sospensione feriale dei termini per espressa disposizione legislativa, ovvero dall'art. 3 l. 7 ottobre
1969 n. 742, secondo cui la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie previste dagli art. 409 e 442 c.p.c., cioè alle cause in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria. Da risalente Giurisprudenza “La ratio dell'eccezione è infatti identica per entrambe le categorie di cause, giacché la sollecita definizione delle seconde è correlata alla necessità, in cui versano i detti istituti, di procurarsi i mezzi finanziari con cui poter adempiere alla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (così Corte Cost., sent. n. 61 del 1985). Nè tale ratio viene meno allorquando l'istituto previdenziale chieda il decreto ingiuntivo per il conseguimento dei contributi, così come, in tal caso, non varia la natura della controversia” (Cass. sez. lav., 01/03/1995, n.2376). Sull'argomento si sono espresse anche le Sezioni Unite della
Suprema Corte (n. 2145/2021), per le quali “non è messo in discussione il cosiddetto criterio
"sostanziale", secondo cui sono cause di lavoro, non soggette alla sospensione feriale, quelle in cui
è controverso un credito di lavoro o previdenziale, mentre è irrilevante il rito (fallimentare, monitorio) attraverso cui esso viene fatto valere (Cass. 24/8/2018, n. 21163; Cass. Sez. Un.
24/11/2009, 24665; Cass. Cass. Sez. Un. 5/5/2017, n. 10944).
Si tratta di principi consolidati che, benché per lo più espressi in tema di fallimento, mostrano un respiro più ampio, atteso che si conferma che la sospensione dei termini, pur applicandosi in via generale ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali (R.D. n. 12 del 1941, ex art. 92 e della
L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3), non opera in quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, benché da trattarsi con il rito fallimentare, in ragione della materia che ne forma l'oggetto”. Tale principio è stato ribadito anche dalla recente ordinanza della sez. Lavoro
n. 2154 del 22.1.2024, per cui la natura della controversia prevale su tutto, determinando l'inapplicabilità della pausa estiva dei termini. Stabilito con il detto criterio sostanziale che la controversia che ne occupa va inquadrata nella materia previdenziale e quindi non opera la sospensione feriale dei termini, l'atto opposto risulta essere stato notificato a mani della ricorrente addì 17 luglio 2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 26 settembre 2024, ben oltre il termine di 40 giorni dettato dall'art. 641 c.p.c. ai fini della tempestiva opposizione, che nella fattispecie scadeva il 26 agosto 2024.
Ne deriva la tardività dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_
3. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Dichiara la tardività dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo.
2. Nulla sulle spese.
Larino, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Cucchiella