TRIB
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2024, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 10704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10704/2023 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ABRAMI PIERGIORGIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. ABRAMI PIERGIORGIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.2.2024)
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre nel compendio da lei goduto in regime di comproprietà in Travagliato (BS);
3) Il padre, in considerazione della lontananza del proprio luogo di residenza e dei di lei impegni scolastici ed extra scolastici, così come da allegato piano genitoriale, si impegna, ogni prima e terza settimana del
Pers mese a prelevare la figlia dalla sua residenza il Venerdì alle h. 17,00 dopo l'allenamento di nuoto, ove la ricondurrà la Domenica sera entro le 18,00;
4) Il padre, che in ogni caso avrà sempre diritto di comunicare con la minore a mezzo telefono, la terrà con sé e/o trascorrerà la giornata con lei:
1 nel giorno del di lui compleanno;
il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, l'1 Novembre, l'8 Dicembre e i due giorni di fermo scolastico in occasione del Carnevale negli anni dispari;
dal 24 al 29 Dicembre inclusi negli anni dispari;
dal 30 Dicembre al 6 Gennaio negli anni pari;
la Pasqua e il lunedì di Pasqua, nonché i giorni di fermo scolastico in occasione delle festività
Pasquali negli anni pari;
complessivi giorni 30 (trenta) in occasione del mese di Luglio;
5) Il padre concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad €. 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, finché la medesima non diverrà maggiorenne o comunque economicamente autosufficiente;
6) Tutte le spese di natura straordinaria, necessarie allo sviluppo e tutela psicofisica della minore, come di seguito meglio enucleate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali dunque provvederanno con cadenza trimestrale al reciproco rimborso/compensazione/conguaglio, previa esibizione di idonea documentazione fiscale:
I. spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal , ma prescritti dal medico Organizzazione_1
curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
II. spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
IV. spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) Spese di custodia dei figli minorenni se necessarie causa impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative o ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
2 7) In relazione alle detrazioni d'imposta Irpef, i genitori concordano che la figlia sia da considerarsi a loro carico in ragione del 50% ciascuno, salvo casi di imposta incapiente da valutare annualmente, mentre l'assegno unico per la prole a carico sarà percepito dalla madre;
8) I ricorrenti si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio per motivi di lavoro o vacanza, nonché ai fini del rinnovo in favore della figlia minore, dei documenti validi per l'espatrio;
9) Tanto premesso i ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle condizioni di separazione personale di cui al presente ricorso, che dunque accettano e sottoscrivono in quanto liberamene pattuite e dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 28.11.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2015, con il regime patrimoniale della
Pers separazione dei beni. Dall'unione è nata la figlia in data 9.4.2012.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'accordo intervenuto fra le parti, rispettoso del principio di bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
3 4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.3.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10704/2023 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ABRAMI PIERGIORGIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. ABRAMI PIERGIORGIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.2.2024)
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre nel compendio da lei goduto in regime di comproprietà in Travagliato (BS);
3) Il padre, in considerazione della lontananza del proprio luogo di residenza e dei di lei impegni scolastici ed extra scolastici, così come da allegato piano genitoriale, si impegna, ogni prima e terza settimana del
Pers mese a prelevare la figlia dalla sua residenza il Venerdì alle h. 17,00 dopo l'allenamento di nuoto, ove la ricondurrà la Domenica sera entro le 18,00;
4) Il padre, che in ogni caso avrà sempre diritto di comunicare con la minore a mezzo telefono, la terrà con sé e/o trascorrerà la giornata con lei:
1 nel giorno del di lui compleanno;
il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, l'1 Novembre, l'8 Dicembre e i due giorni di fermo scolastico in occasione del Carnevale negli anni dispari;
dal 24 al 29 Dicembre inclusi negli anni dispari;
dal 30 Dicembre al 6 Gennaio negli anni pari;
la Pasqua e il lunedì di Pasqua, nonché i giorni di fermo scolastico in occasione delle festività
Pasquali negli anni pari;
complessivi giorni 30 (trenta) in occasione del mese di Luglio;
5) Il padre concorrerà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad €. 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, finché la medesima non diverrà maggiorenne o comunque economicamente autosufficiente;
6) Tutte le spese di natura straordinaria, necessarie allo sviluppo e tutela psicofisica della minore, come di seguito meglio enucleate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali dunque provvederanno con cadenza trimestrale al reciproco rimborso/compensazione/conguaglio, previa esibizione di idonea documentazione fiscale:
I. spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal , ma prescritti dal medico Organizzazione_1
curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
II. spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
IV. spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) Spese di custodia dei figli minorenni se necessarie causa impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative o ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
2 7) In relazione alle detrazioni d'imposta Irpef, i genitori concordano che la figlia sia da considerarsi a loro carico in ragione del 50% ciascuno, salvo casi di imposta incapiente da valutare annualmente, mentre l'assegno unico per la prole a carico sarà percepito dalla madre;
8) I ricorrenti si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio per motivi di lavoro o vacanza, nonché ai fini del rinnovo in favore della figlia minore, dei documenti validi per l'espatrio;
9) Tanto premesso i ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle condizioni di separazione personale di cui al presente ricorso, che dunque accettano e sottoscrivono in quanto liberamene pattuite e dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Travagliato (BS) in data 28.11.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2015, con il regime patrimoniale della
Pers separazione dei beni. Dall'unione è nata la figlia in data 9.4.2012.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'accordo intervenuto fra le parti, rispettoso del principio di bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
3 4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.3.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4