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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11660 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13433/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Huri Vaisshna Palumbo;
-RICORRENTE-
CONTRO
(c.f. e p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Simonelli;
(c.f. e Parte_2
p.iva ), quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_3 favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli;
-RESISTENTI-
Oggetto: opposizione alla cartella n. 07120250094854932 notificata in data 15 aprile 2025
Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e chiesto rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto con ricorso ex art. 281 Parte_1 decies c.p.c. ritualmente notificato all'Agente della riscossione ed all'Ente impositore
(in avanti, , chiedendo Controparte_2 CP_3 al Tribunale di: “- a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato sussistendo i presupposti e gravi motivi stante l'inesistenza del titolo esecutivo così come circostanziato in atti;
b) nel merito, sulla scorta di quanto sopra, accertare e dichiarare che la cartella qui impugnata non ha i requisiti di titolo esecutivo, trattandosi di recupero di crediti di natura privatistica e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo stante l'assenza di titolo esecutivo e/o comunque di valido ed efficace titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo effettuata in violazione dell'art 21 D. Lgs 46/99 e pertanto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto qui impugnato e di tutti gli atti connessi e consequenziali, stante l'inesistenza del titolo esecutivo propedeutico, comunque l'inesigibilità del credito in esso portato e l'insussistenza del diritto dell'ente impositore e/o del concessionario a procedere alla esecuzione forzata, con ordine di provvedere immediatamente all'annullamento e storno dell'atto impugnato e dei crediti in esso contenuti;
Con vittoria di spese e competenze professionali, con condanna dei convenuti in via esclusiva e/o solidale, con attribuzione al procuratore anticipante, considerato che, in applicazione dei principi dell'ordinamento e, comunque, per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto, a seguito dell'errore e della temerarietà del comporta-mento dell'ente impositore e di riscossione, non possono essere poste a carico dell'utente che altrimenti sarebbe costretto a subire la vanificazione in tutto o in parte del proprio diritto di difesa, sancito, peraltro, dall'art. 24 della Costituzione”.
Giova premettere che la cartella opposta rinviene fonte nel recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di nella posizione di CP_3
CA del Fucino, Istituto finanziatore, a seguito di escussione della garanzia. La ricorrente-opponente è la beneficiaria diretta, nonché debitrice principale, del Contro finanziamento erogato dalla CA garantita dalla convenuta
Ciò posto, a fondamento dello strumento di reazione spiegato la parte - in sintesi - ha addotto il difetto di un valido titolo a fondamento del recupero mediante ruolo esattoriale e la conseguente erronea formazione del ruolo medesimo, stante la natura privatistica del rapporto sottostante di finanziamento.
Si è costituito l' deducendo l'inammissibilità della domanda, Controparte_4 la correttezza del suo operato, il proprio difetto di legittimazione processuale in relazione ai motivi di opposizione afferenti al rapporto sottostante.
Del pari, si è costituita chiedendo all'adita Giustizia: “in via preliminare, CP_3 respingere la richiesta di sospensione della cartella di pagamento opposta, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di opposizione in quanto integranti motivi di opposizione ex art. 617, c.p.c. proposti tardivamente rispetto al termine
- 2 -
normativamente previsto, in accoglimento delle deduzioni difensive e delle eccezioni di cui al presente atto;
- nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere tutte le domande ed eccezioni sviluppate dall'opponente nei confronti di
in quanto destituite di ogni Parte_2 fondamento per quanto esposto in narrativa e non supportate da alcuna prova e, per l'effetto, confermare integralmente la legittimità e l'efficacia della cartella di pagamento opposta;
- in ogni caso, respingere in toto le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e non supportate da alcuna prova”.
Ad avviso dell'Ente impositore, la natura pubblicistica del credito garantito giustificherebbe il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 26 novembre 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare e, concordemente con le altre parti, ha richiesto l'assegnazione della causa in decisione senza termini.
MOTIVAZIONE
La domanda va rigettata per le motivazioni che seguono.
A mezzo del rimedio esperito, il ricorrente ha opposto la cartella n. 07120250094854932, notificata il 15 aprile 2025 da in Controparte_1 forza di ruolo n. 005118/2025 emesso da CA del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), dell'importo complessivo di € 23.318,21.
Il credito a fondamento della citata cartella rinviene titolo nel recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 e nella escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia per le p.m.i. da EA CA (ora CA del Fucino), con conseguente surroga del garante Parte_2
[...]
La ricorrente/opponente assume la veste di debitrice principale del finanziamento ricevuto.
L'opponente deduce l'assenza del titolo esecutivo nei suoi confronti e l'errata formazione del ruolo esattoriale, tenuto conto della natura privatistica del credito, mutuata dal rapporto sottostante.
Questioni di chiarezza espositiva inducono a fare cenno alla disciplina applicabile alla res controversa.
- 3 -
Come noto, la L. n. 662 cit. ha istituito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso , con la finalità di favorire Controparte_5
l'accesso al credito delle p.m.i. mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La predetta finalità è raggiunta dalla accessibilità al Fondo da parte della CA finanziatrice per l'ipotesi di insolvenza dell'impresa finanziata: per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua CP_3 qualità di gestore acquisisce artt. 1203 e 1204 c.c. e 2, comma 4, del D.M. del 20/06/05 il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
L'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e la banca.
Secondo la prospettazione della parte istante, in estrema sintesi, le entrate gestite da er la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del CP_3
Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 hanno natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica che, come tali, escluderebbero il ricorso al recupero mediante ruolo in assenza di un titolo esecutivo.
La tesi, benché a lungo fatta propria da questo stesso giudicante, non può trovare accoglimento.
Recentemente, infatti, questo Giudice, oltre che l'intestato Tribunale adito in composizione collegiale in sede di reclamo (ordinanza del 21.06.2024 nel procedimento n. R.G. 8774/2024) e la locale Corte d'Appello (sentenze nn. 2024/2023 del 5.05.2023 e 4588/2022 del 3.11.2022), hanno mutato indirizzo per aderire alla giurisprudenza ormai consolidata formatasi in subiecta materia.
La giurisprudenza è divenuta infatti costante nel sostenere come l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di determini Parte_2 la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999.
- 4 -
Del pari, è ormai ricorrente in giurisprudenza il principio secondo il quale la natura pubblicistica del credito di cui si discute discenderebbe dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, come per gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98.
Ancora, la natura pubblicistica del credito viene soventemente argomentata in base al privilegio che lo connota ex art.
8-bis della L. n. 33 del 2015, di conversione del D.L. n. 3 del 2015, con la diffusa precisazione che la disposizione si limiti a confermare il regime già vigente ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, applicabile anche nell'ipotesi di specie di recupero delle somme per effetto della liquidazione della perdita e della conseguente surroga nella posizione dell'Istituto di credito che ha finanziato l'operazione, non già solamente nella diversa fattispecie del recupero per effetto della revoca del finanziamento.
Secondo l'orientamento diffuso, la disposizione è volta a procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, così connotando dell'impronta pubblicistica il credito da recuperare anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'opponente, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della L. n. 662/1996.
Questi canoni ermeneutici risultano talmente radicati nella giurisprudenza di legittimità, che da ultimo sono stati qualificati come “indirizzi ormai consolidati” (così Cassazione civile, sez. III, 03/06/2024, n.15485, che in motivazione richiama – tra le altre - Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3025 del 09/02/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023).
Risulta emblematico, in proposito, un recente arresto in cui la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
- 5 -
In sostanza, il credito per cui agisce in surroga non mira all'esercizio del CP_3 diritto spettante alla CA (che ha natura privatistica), quanto piuttosto a riacquisire le risorse pubbliche statali, erogate a seguito della positiva conclusione del procedimento di erogazione del contributo da parte del Fondo, attivato mediante richiesta di escussione dal Finanziatore a fronte dell'inadempimento del debitore.
In definitiva, la natura pubblicistica del credito deriva dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'escussione del credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale senza precedente emissione di un titolo esecutivo ad hoc.
Le ragioni che precedono, in definitiva, determinano il rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. in virtù dell'effettiva attività espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria) e dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 [...]
iscritta al n. 13433/2025 R.G., così provvede: Parte_2
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore delle resistenti in € 1.700,00 ciascuna per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della Dr.ssa Giulia Varriale, M.O.T. nominato con D.M. 22.10.2024
- 6 -
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13433/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Huri Vaisshna Palumbo;
-RICORRENTE-
CONTRO
(c.f. e p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Simonelli;
(c.f. e Parte_2
p.iva ), quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_3 favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli;
-RESISTENTI-
Oggetto: opposizione alla cartella n. 07120250094854932 notificata in data 15 aprile 2025
Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e chiesto rimettersi la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto con ricorso ex art. 281 Parte_1 decies c.p.c. ritualmente notificato all'Agente della riscossione ed all'Ente impositore
(in avanti, , chiedendo Controparte_2 CP_3 al Tribunale di: “- a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato sussistendo i presupposti e gravi motivi stante l'inesistenza del titolo esecutivo così come circostanziato in atti;
b) nel merito, sulla scorta di quanto sopra, accertare e dichiarare che la cartella qui impugnata non ha i requisiti di titolo esecutivo, trattandosi di recupero di crediti di natura privatistica e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo stante l'assenza di titolo esecutivo e/o comunque di valido ed efficace titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo effettuata in violazione dell'art 21 D. Lgs 46/99 e pertanto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto qui impugnato e di tutti gli atti connessi e consequenziali, stante l'inesistenza del titolo esecutivo propedeutico, comunque l'inesigibilità del credito in esso portato e l'insussistenza del diritto dell'ente impositore e/o del concessionario a procedere alla esecuzione forzata, con ordine di provvedere immediatamente all'annullamento e storno dell'atto impugnato e dei crediti in esso contenuti;
Con vittoria di spese e competenze professionali, con condanna dei convenuti in via esclusiva e/o solidale, con attribuzione al procuratore anticipante, considerato che, in applicazione dei principi dell'ordinamento e, comunque, per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto, a seguito dell'errore e della temerarietà del comporta-mento dell'ente impositore e di riscossione, non possono essere poste a carico dell'utente che altrimenti sarebbe costretto a subire la vanificazione in tutto o in parte del proprio diritto di difesa, sancito, peraltro, dall'art. 24 della Costituzione”.
Giova premettere che la cartella opposta rinviene fonte nel recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di nella posizione di CP_3
CA del Fucino, Istituto finanziatore, a seguito di escussione della garanzia. La ricorrente-opponente è la beneficiaria diretta, nonché debitrice principale, del Contro finanziamento erogato dalla CA garantita dalla convenuta
Ciò posto, a fondamento dello strumento di reazione spiegato la parte - in sintesi - ha addotto il difetto di un valido titolo a fondamento del recupero mediante ruolo esattoriale e la conseguente erronea formazione del ruolo medesimo, stante la natura privatistica del rapporto sottostante di finanziamento.
Si è costituito l' deducendo l'inammissibilità della domanda, Controparte_4 la correttezza del suo operato, il proprio difetto di legittimazione processuale in relazione ai motivi di opposizione afferenti al rapporto sottostante.
Del pari, si è costituita chiedendo all'adita Giustizia: “in via preliminare, CP_3 respingere la richiesta di sospensione della cartella di pagamento opposta, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di opposizione in quanto integranti motivi di opposizione ex art. 617, c.p.c. proposti tardivamente rispetto al termine
- 2 -
normativamente previsto, in accoglimento delle deduzioni difensive e delle eccezioni di cui al presente atto;
- nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere tutte le domande ed eccezioni sviluppate dall'opponente nei confronti di
in quanto destituite di ogni Parte_2 fondamento per quanto esposto in narrativa e non supportate da alcuna prova e, per l'effetto, confermare integralmente la legittimità e l'efficacia della cartella di pagamento opposta;
- in ogni caso, respingere in toto le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e non supportate da alcuna prova”.
Ad avviso dell'Ente impositore, la natura pubblicistica del credito garantito giustificherebbe il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 26 novembre 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare e, concordemente con le altre parti, ha richiesto l'assegnazione della causa in decisione senza termini.
MOTIVAZIONE
La domanda va rigettata per le motivazioni che seguono.
A mezzo del rimedio esperito, il ricorrente ha opposto la cartella n. 07120250094854932, notificata il 15 aprile 2025 da in Controparte_1 forza di ruolo n. 005118/2025 emesso da CA del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), dell'importo complessivo di € 23.318,21.
Il credito a fondamento della citata cartella rinviene titolo nel recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 e nella escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia per le p.m.i. da EA CA (ora CA del Fucino), con conseguente surroga del garante Parte_2
[...]
La ricorrente/opponente assume la veste di debitrice principale del finanziamento ricevuto.
L'opponente deduce l'assenza del titolo esecutivo nei suoi confronti e l'errata formazione del ruolo esattoriale, tenuto conto della natura privatistica del credito, mutuata dal rapporto sottostante.
Questioni di chiarezza espositiva inducono a fare cenno alla disciplina applicabile alla res controversa.
- 3 -
Come noto, la L. n. 662 cit. ha istituito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso , con la finalità di favorire Controparte_5
l'accesso al credito delle p.m.i. mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La predetta finalità è raggiunta dalla accessibilità al Fondo da parte della CA finanziatrice per l'ipotesi di insolvenza dell'impresa finanziata: per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua CP_3 qualità di gestore acquisisce artt. 1203 e 1204 c.c. e 2, comma 4, del D.M. del 20/06/05 il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
L'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e la banca.
Secondo la prospettazione della parte istante, in estrema sintesi, le entrate gestite da er la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del CP_3
Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 hanno natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica che, come tali, escluderebbero il ricorso al recupero mediante ruolo in assenza di un titolo esecutivo.
La tesi, benché a lungo fatta propria da questo stesso giudicante, non può trovare accoglimento.
Recentemente, infatti, questo Giudice, oltre che l'intestato Tribunale adito in composizione collegiale in sede di reclamo (ordinanza del 21.06.2024 nel procedimento n. R.G. 8774/2024) e la locale Corte d'Appello (sentenze nn. 2024/2023 del 5.05.2023 e 4588/2022 del 3.11.2022), hanno mutato indirizzo per aderire alla giurisprudenza ormai consolidata formatasi in subiecta materia.
La giurisprudenza è divenuta infatti costante nel sostenere come l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di determini Parte_2 la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999.
- 4 -
Del pari, è ormai ricorrente in giurisprudenza il principio secondo il quale la natura pubblicistica del credito di cui si discute discenderebbe dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, come per gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98.
Ancora, la natura pubblicistica del credito viene soventemente argomentata in base al privilegio che lo connota ex art.
8-bis della L. n. 33 del 2015, di conversione del D.L. n. 3 del 2015, con la diffusa precisazione che la disposizione si limiti a confermare il regime già vigente ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, applicabile anche nell'ipotesi di specie di recupero delle somme per effetto della liquidazione della perdita e della conseguente surroga nella posizione dell'Istituto di credito che ha finanziato l'operazione, non già solamente nella diversa fattispecie del recupero per effetto della revoca del finanziamento.
Secondo l'orientamento diffuso, la disposizione è volta a procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, così connotando dell'impronta pubblicistica il credito da recuperare anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'opponente, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della L. n. 662/1996.
Questi canoni ermeneutici risultano talmente radicati nella giurisprudenza di legittimità, che da ultimo sono stati qualificati come “indirizzi ormai consolidati” (così Cassazione civile, sez. III, 03/06/2024, n.15485, che in motivazione richiama – tra le altre - Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3025 del 09/02/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023).
Risulta emblematico, in proposito, un recente arresto in cui la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
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In sostanza, il credito per cui agisce in surroga non mira all'esercizio del CP_3 diritto spettante alla CA (che ha natura privatistica), quanto piuttosto a riacquisire le risorse pubbliche statali, erogate a seguito della positiva conclusione del procedimento di erogazione del contributo da parte del Fondo, attivato mediante richiesta di escussione dal Finanziatore a fronte dell'inadempimento del debitore.
In definitiva, la natura pubblicistica del credito deriva dalla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'escussione del credito mediante iscrizione al ruolo esattoriale senza precedente emissione di un titolo esecutivo ad hoc.
Le ragioni che precedono, in definitiva, determinano il rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. in virtù dell'effettiva attività espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria) e dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 [...]
iscritta al n. 13433/2025 R.G., così provvede: Parte_2
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore delle resistenti in € 1.700,00 ciascuna per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della Dr.ssa Giulia Varriale, M.O.T. nominato con D.M. 22.10.2024
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