Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1708
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Sentenza 5 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in data 5 marzo 2025. La ricorrente ha contestato il licenziamento subito, chiedendo la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'inquadramento nel quinto livello del C.C.N.L. Turismo, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, inclusi i contributi previdenziali non versati. La controparte ha eccepito la nullità del ricorso e la legittimità del licenziamento, sostenendo che la ricorrente si era allontanata dal lavoro e che il recesso era stato erroneamente comunicato.

Il Giudice ha accolto le richieste della ricorrente, dichiarando inefficace il licenziamento orale e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. Ha argomentato che il licenziamento non rispettava le modalità previste dalla legge, in particolare l'obbligo di forma scritta per le dimissioni e la risoluzione consensuale. Inoltre, ha stabilito che la ricorrente ha diritto a un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali. Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta, mentre il terzo chiamato è stato esentato da responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1708
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 1708
    Data del deposito : 5 marzo 2025

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