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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 5.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 24170/24 R.G. tra
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv Antonio Gallicchio, Giovanni Pipola e Felice Velleca, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE
Contro
(c.f.: ), nata a [...] il [...] quale titolare Controparte_1 C.F._2 della ditta ARYFRANCY, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cugnetto e dall'avv. Fabio
Pariota, giusta procura depositata telematicamente RESISTENTE
E
, con sede in Roma, in persona del Presidente Controparte_2
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 11.11.24 la ricorrente conveniva in giudizio CP_1
quale titolare della ditta ARYFRANCY e l esponendo:
[...] CP_2
- di aver lavorato per la convenuta dall'01/03/2005 al 07/08/2024, data del licenziamento orale con rapporto di lavoro regolarizzato solo l'01/03/2012; - di aver svolto mansioni di cassiera ed occasionalmente addetta al banco del bar gestito dalla convenuta (“Bar Sport”) seguendo un orario di lavoro dal lunedì al sabato, dalle
06:30 alle 18:30 (con un'ora di pausa pranzo) ed alla domenica dalle 06:00 alle 14:00 per un totale di 74 ore settimanali, anche i giorni festivi;
- che fino al 28.2.12 non aveva lavorato al lunedì perché il bar era chiuso (totale 63 ore settimanali):
- che la convenuta era chiusa una settimana ad agosto ed era stata in ferie;
- che era stata retribuita in contanti: € 180,00 alla settimana dall'01/03/2005 al
31/12/2011; € 200,00 alla settimana dall'01/01/2012 al 31/12/2021; € 250,00 alla settimana dall'01/01/2022 al 30/04/2024;
- che nulla aveva percepito per 13^ e 14^ mensilità e la retribuzione durante il periodo di lockdown e da maggio 2024;
- che non aveva percepito il TFR;
- che le mansioni erano riconducibili al quinto livello del C.C.N.L. Turismo – Pubblici
Esercizi.
- Che in data 07/08/2024 era stata licenziata oralmente ma dal Modello C2 storico in atti risultava “formalmente” licenziata per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza dal
07/08/2024 in violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 604/1966;
- Che il rapporto di lavoro vista la data di inizio era regolamentato dall'art 18 della l.
300/70 con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito per il licenziamento nullo e/o inefficace, corrispondente ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum;
- Che il recesso era altresì illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
- Che aveva diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Tanto premesso, effettuati conteggi,, chiedeva che questo Giudice volesse:
a) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, di natura full time, dall'01/03/2005 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia) al
07/08/2024 (ovvero sino a quella diversa data ritenuta di giustizia);
2 b) dichiarare il diritto della ricorrente, in forza delle mansioni svolte, all'inquadramento ab origine nel Livello Quinto del “C.C.N.L. Turismo Confcommercio”, ovvero nel diverso ed inferiore livello ritenuto di giustizia;
c) previa declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato non in forma scritta in danno della ricorrente con efficacia dal 07/08/2024, poiché adottato in violazione dell'art. 2 della L. n. 604/1966, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav., ratione temporis applicabile, condannare la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al risarcimento del danno subito dalla medesima, in conseguenza del licenziamento nullo e/o inefficace, e pertanto a corrispondere alla ricorrente un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, al parametro mensile di € 1.955,19, dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 36
Cost., dell'art. 2099 e del CCNL di settore;
d) in subordine, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e condannare la convenuta alla riassunzione della lavoratrice ovvero alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria, nella misura massima di 6 mensilità, al parametro mensile di € 1.955,19, tenendo conto in particolare dell'anzianità di servizio del lavoratore, nonché del comportamento e della condizione delle parti;
e) in ogni caso, sempre previa declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del CCNL di settore, del complessivo importo pari ad € 593.756,21, di cui € 558,517,26 per differenze retributive, di cui € 2.666,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di cui € 32.572,60 a titolo di T.F.R.,, ovvero di quei diversi importi e/o per i diversi titoli che risulteranno di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come da conteggi in calce al presente ricorso (da pagina 21 a pagina 159) per
3 formarne parte integrante;
f) dichiarare altresì la convenuta tenuta a regolarizzare la posizione assistenziale e previdenziale della ricorrente;
g) dichiarare altresì la convenuta tenuta alla eliminazione della situazione antigiuridica provocata dalla denunciata omissione contributiva;
h) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari..
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.12.24 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo la nullità del ricorso e deducendo:
- che l'azienda convenuta aveva iniziato a lavorare nel 2011 quando ha preso in fitto d'azienda il bar in questione da tale padre della ricorrente;
Persona_2
- che quando la resistente era subentrata nella gestione del bar, pagando a tutt'oggi un subaffitto al Sig. lo stesso aveva preteso che la figlia continuasse a lavorare Pt_1 presso il “bar sport”, precedente denominazione;
- che in realtà l'istante si era allontanata dal posto di lavoro, senza farvi più ritorno;
- che l'indicazione nell'UNILAV del recesso per gmo era il frutto di un errore di comunicazione commesso dal commercialista/consulente del lavoro della convenuta, dr.
, il quale senza autorizzazione aveva trasmesso l'erronea motivazione;
Persona_3
- che questi era lo storico commercialista di e della ricorrente, tanto è Persona_2
vero che è allo stesso riconducibile la procedura ai fini della in favore della sig.ra CP_3
a cui non avrebbe avuto diritto in caso di dimissioni;
Pt_1 CP_3
- che vi era difetto di litisconsorzio non essendo evocati in giudizio gli eredi di del marito della convenuta;
- che durante il lockdown non era stato possibile erogare la retribuzione per impossibilità non imputabile al datore di lavoro.
- Che la ricorrente aveva lavorato part time secondo il seguente orario: Martedì dalle ore
6.30 alle ore 11.30; Mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 18.30; Giovedì dalle ore 13.30 alle ore 18.30; Venerdì dalle ore 6.30 alle ore 11.30; Sabato dalle ore 13.30 alle ore
4 18.30;
- Che il lunedì il bar era chiuso e la domenica era giorno di riposo della ricorrente;
- Che aveva fruito di permessi e di ferie per 15 giorni nel mese di agosto ed aveva ricevuto la tredicesima mensilità;
- Che conteggi depositati da controparte erano errati in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non era iniziato il 01/03/2005 ma il 01/03/2012 come indicato nelle buste paga e nel c2 storico depositato;
- Che la ricorrente avrebbe dovuto scorporare il lordo e non il netto dal momento che la lavoratrice era regolarmente inquadrata.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto del contraddittorio
2. Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità del ricorso per errata qualificazione e quantificazione della domanda
3. Sempre in via preliminare: sulla scorta delle informazioni fornite circa l'attuale occupazione della ricorrente e che la stessa percepisce ancora la valuti il Giudice CP_3
ogni indagine, ispezione e provvedimento ritenuto opportuno anche ai sensi Cassazione
(sent. n. 51046/2023)
4. Nel merito: In via principale, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'avverso ricorso ex art. 414 c.p.c. e tutte le domande e conclusioni formulate dalla ricorrente, in quanto destituite di fondamento nell'an e nel quantum, sia perché la descrizione dei fatti compiuta da parte attrice risulta essere del tutto priva di fondamento, sia perché giuridicamente infondate sono tutte le avverse pretese ed istanze;
con espressa riserva di articolare ogni mezzo istruttorio ammissibile e pertinente, compresa la prova testimoniale, nonché di integrare la documentazione già depositata nel fascicolo di parte, al fine di dimostrare la fondatezza della presente comparsa di costituzione, nei modi e termini di legge.
5. Nel merito, ed in ogni caso, rigettare il ricorso avversario e le domande patrimoniali in esso contenute.
6. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, rivalutare tutti i conteggi e rivalutarli sulla scorta delle allegazioni alla presente memoria,
5 tenendo in considerazione la durata dell'intero rapporto, i giorni di lavoro, le ore espletate,
l'assenza di lavoro notturno e l'inquadramento, il tutto per come assunto in memoria
7. Condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori per averne fatto anticipo.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 20.12.24 chiedendo che questo CP_2
giudice volesse, ritenuti fondati i fatti di causa, condannare il datore di lavoro a versare all' nei limiti della prescrizione: - I contributi omessi;
- Le relative sanzioni civili;
- CP_2
Con condanna del ricorrente anche in solido con il resistente datore di lavoro al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio.
Alla udienza del 26.2.25 questo giudice separava dal presente giudizio ogni domanda diversa da quella afferente il licenziamento, ex art 441-bis c.p.c..
Alla udienza del 5.3.25 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
In relazione all' deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva, posto che la sua CP_2
chiamata in giudizio afferisce alla, poi separata, domanda relativa alle differenze retributive e relativo versamento contributivo.
In via preliminare, la parte resistente eccepisce la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414
n. 3 e 4.
L'istanza non può essere accolta, in quanto un consolidato indirizzo giurisprudenziale considera la nullità per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa(di cui all'art. 414 n. 3 e 4) come una situazione patologica “limite”; un'extrema ratio per la cui configurabilità «non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto» (tra le altre Cass. n. 7199/2018), perché in tal caso il convenuto non è posto in
6 condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. n. 19009/2018).
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che non può aversi nullità del ricorso «tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva» (Cass. n.
18930/2004).
Nel caso di specie, non risulta essere omesso né incerto il petitum, in quanto gli elementi identificativi oggetto della domanda, cioè l'insieme dei fatti posti a fondamento del diritto soggettivo dei quali si invoca la tutela giurisdizionale, sono in grado di delimitare i confini del thema decidendum, garantendo alla parte resistente di svolgere compiutamente le proprie difese e a questo giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Tanto premesso, il ricorso relativo al recesso è fondato e deve essere accolto previe alcune precisazioni.
Al licenziamento intimato in forma orale si applica (art 18, comma 2, l. 300/70) il disposto di cui al primo comma del predetto articolo. Il limite di applicabilità dell'art 18 alle imprese che abbiano pià di 15/60 dipendenti si applica solo alle previsioni di cui ai commi da 4 a 7.
Le dimissioni orali non sono possibili ostandovi l'art 26 del D.Lgs. 151/2015 che subordina l'efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro all'osservanza di una precisa procedura scritta, a garanzia sia della certezza della data che della genuinità della relativa decisione da parte del lavoratore. La norma infatti dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla
Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3 (cfr Cass. Ord. n. 27331 del 26 settembre 2023).
Ne deriva che la pretesa risoluzione consensuale è inefficace e non vi è prova di un recesso comunicato al ricorrente di tal chè il recesso deve stimarsi orale ed ordinato alla convenuta di reintegrare parte ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della convenuta al risarcimento
7 del danno subito da parte istante versandogli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tra ricorrente e datrice di lavoro.
Spese compensate verso l' posto che la sua presenza nel giudizio odierno è dovuta solo CP_2
alla originaria domanda relativa a differenze retributive e versamento contributivo, poi separata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
2) dichiara inefficace il recesso intimato il 7.8.24 e condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
3) condanna la convenuta al risarcimento del danno subito da parte istante versandogli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) condannala convenuta al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente che si liquidano in € 6699,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito;
5) spese compensate verso l
[...]
lì 5.3.25 CP_4
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)
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