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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5699\2015 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Ventura, presso il cui studio sito in Foggia alla via Follieri nr.4, è elettivamente domiciliato;
attore contro di (P7Z.Iva: – C.F: ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Coccia, presso il cui studio, sito in Foggia alla Via Lustro, 39,
è elettivamente domiciliato;
convenuto
Motivi di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha adito il Tribunale di Parte_1
Foggia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, ritenuta ed accertata la responsabilità della Società per i difetti di costruzione Controparte_3 riscontrati alle parti comuni del fabbricato condannarsi la medesima: 1) al risarcimento per i danni rilevati alle parti comuni di entrambe le palazzine la somma minore o maggiore che l'Illustre
Giudicante riterrà opportuna, a seguito di eventuale ed ulteriore istruttoria e che al momento è stimato pari ad € 35.000,00 oltre IVA, spese tecniche, oneri per la sicurezza ed eventuali diritti;
2) al versamento delle competenze liquidate al CTU, ing. anticipate dagli istanti, pari ad Persona_1
€ 3.410,22, salvo errori od omissioni (All.6); nonché al versamento per le competenze del CTP, ing.
, pari ad € 1.111,56 (All.7e8); e al pagamento delle competenze legali e delle Persona_2 relative spese per l'accertamento tecnico preventivo pari ad € 1.400,00 (All.9) per un TOTALE di €
40.921,78 oltre IVA come da legge, oltre a rivalutazione economica, e salvo eventuali accertamenti tecnici che possano tenere conto della situazione attuale. In via principale, condannare, in ogni caso,
pagina 2 di 6 l'impresa convenuta alla refusione delle spese, dei diritti relativi al presente giudizio, oltre le spese accessorie in favore della scrivente difesa. In via subordinata, rimettendosi all'insindacabile giudizio dell'Illustrissimo Giudicante si chiede di liquidare in via equitativa i disagi patiti per le privazioni subite dai Signori e per il tempo che occorrerà per porre in essere l'esecuzione delle Parte_2 opere di ripristino delle parti comuni”.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-il ha conferito incarico all' ing. per l'accertamento di vizi insistenti Parte_1 Persona_2 sul lastrico solare dell'edificio, all'esito del quale sono state accertate diverse criticità;
- conseguentemente, è stato incardinato il procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al
Tribunale di Foggia (rgn1052\2014), dal quale è emersa la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati dal e ne è stata quantificata l'entità; Parte_1
- a nulla sono valsi i tentativi di definire bonariamente la controversia.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto e prodotto ed ha chiesto: “In via pregiudiziale, Si eccepisce la prescrizione sia biennale che decennale nei confronti della ditta costruttrice, in considerazione dei vizi lamentati, seppur qui in toto contestati, dai ricorrenti. In via principale: Nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste di controparte, si insiste per l'infondatezza nel merito della domanda, con il rigetto di qualsiasi addebito di responsabilità al deducente poiché i danni accertati sono frutto di mancata manutenzione da parte del
e di interventi dannosi arbitrari da parte di terzi. Con vittoria di spese a favore del Parte_1 sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito spiegati.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, poiché:
- la relazione peritale di parte attrice a firma dell'Ing. , con la quale sono stati accertati Per_2
i danni oggetto del presente giudizio, risale a maggio 2013;
- il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data 10.02.2014, e l'odierno giudizio è stato introdotto nel 2015.
Ne consegue che non si è verificata la prescrizione eccepita.
La domanda di parte attrice è fondata.
Nella relazione peritale depositata dal Ctu Ing. nel giudizio Rg Nr 1052\2014 avente Persona_1 ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo, si legge testualmente:
pagina 3 di 6 a) con riferimento al lotto 6, pag. 58-59: “non può quindi in nessun modo a parere del sottoscritto CTU essere indicato come causa principale dell'usura della pavimentazione “il continuo afflusso dei condomini”, perché, in realtà, sono proprio le caratteristiche intrinseche delle pavimentazioni poste in opera ad essere inadatte all'uso per esterni e, quindi, non consentono di proteggere
l'impermeabilizzazione sottostante come dovrebbero”. “… il sottoscritto ctu conferma in toto cause e rimedi individuati per le infiltrazioni osservate sul lotto 6 (pagg. 36 e 37); non condivide assolutamente l'ipotesi più restrittiva indicata dal CT di parte resistente, geom. , al punto 2, CP_4 secondo il quale l'unica causa delle infiltrazioni è “il deterioramento dell'imbocco del pluviale”. “.. ritenendo di dovere procedere ad un intervento generale di sostituzione della impermeabilizzazione e del relativo strato di protezione…. è conveniente ed opportuno risolvere contestualmente l'insufficiente presenza di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana raddoppiandone il numero…”.
b) con riferimento al lotto 7, pag. 40: “anche per questo lotto risultano installati solo due pluviali di diametro 100 mm a fronte di circa 530 mq di superficie mentre è buona norma prevedere discendenti pluviali di sezione totale, espressa in centimetri quadrati, pari alla superficie piana servita”.
Dal contenuto complessivo della detta relazione peritale si evince che i danni lamentati dal Parte_1 sono stati provocati dalla cattiva esecuzione delle opere da parte della convenuta e non dalla mancata manutenzione dello stesso edificio.
Né le dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio portano a conclusioni differenti.
Infatti, il teste , ha dichiarato: “In ordine alla circostanza nr.2 (Vero che la guaina di Testimone_1 isolamento perimetrale del terrazzo è stata messa in opera a regola d'arte e che gli CP_5 scollamenti sono avvenuti per mancanza assoluta di manutenzione da parte del e dei Parte_1 condomini) che mi viene letta posso dire che la guaina era stata posata in opera a regola d'arte; gli scollamenti potrebbero essere stati causati dalla mancanza di manutenzione”; “in ordine alla circostanza n.3 ( vero che l'accesso al terrazzo non è calpestabile dai condomini, essendo un passaggio esclusivamente tecnico) posso dire che il terrazzo condominiale è solo di copertura dell'immobile ed accessibile agli addetti alla manutenzione, in quanto la perimetrazione dello stesso è priva di ringhiera di protezione”; “in ordine alla circostanza n.4 (vero che i pluviali presenti sul terrazzo condominiale sono perfettamente sufficienti a permettere il naturale deflusso delle acque ed il possibile accumulo di acqua piovana è frutto esclusivo dell'incuria del il quale non ha mai effettuato la Parte_1 necessaria manutenzione degli stessi)che mi viene letta posso riferire che per verificare la sufficienza dei pluviali vi è la necessità di effettuare idonei calcoli e prove empiriche”; “in ordine alla circostanza nr.5 (vero che le situazioni estetiche sono attribuibili esclusivamente ai condomini ed al cattivo uso delle stesse) posso dire che tutti gli immobili hanno bisogno di manutenzione costante quindi le pagina 4 di 6 situazioni estetiche sono causate da mancanza di manutenzione”; “in merito alla accessibilità del terrazzo confermo la circostanza della non calpestabilità in quanto privo di scala diretta di accesso e parapetto di protezione”.
Il teste ha dichiarato: “confermo la circostanza nr.2 che mi viene letta”; “Confermo Testimone_2 la circostanza che l'accesso al terrazzo non è calpestabile dai condomini poiché trattasi di passaggio tecnico; “Confermo la circostanza che mi viene letta (4); “Confermo la circostanza che mi viene letta
(5).
Tali dichiarazioni appaiono generiche, essendosi limitati i testi a confermare le circostanze sulle quali sono stati interrogati, senza nulla aggiungere in ordine alla prova di assenza di responsabilità in capo alla convenuta per i danni lamentati dal attore. Parte_1
Tra l'altro, si osserva che, dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, per gli immobili oggetto di vaglio si otteneva il certificato di agibilità nr. 955 in data 31.01.2008, mentre, già dopo pochi anni dalla costruzione dell'edificio, i condomini constatavano l'esistenza di danni negli appartamenti di loro proprietà ricollegabili al lastrico solare.
Infatti, nel mese di maggio 2013, in virtù di incarico ricevuto dal l'Ing. Parte_1 Per_2 redigeva la relazione peritale con sui si accertava l'esistenza dei danni, la quantificazione degli stessi e la loro causa.
Pertanto, il breve lasso di tempo intercorso tra la data di rilascio del certificato di agibilità e l'accertamento dei danni oggetto di causa, porta ad escludere qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al per mancata manutenzione, atteso che non poteva esigersi dai proprietari alcun Parte_1 onere in tale senso, considerato che si trattava, all'epoca dei fatti, di immobile di nuova costruzione.
Nulla, invece, può essere riconosciuto ai Condomini a titolo di risarcimento danni per i disagi e le privazioni subite a seguito del comportamento contra ius della convenuta, non essendone stata fornita prova né sull' an né sul quantum.
Le spese di lite del presente giudizio e quelle di Atp seguono la soccombenza e andranno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 147\2022 in vigore.
La convenuta va, altresì, condannata al pagamento, in favore di parte attrice, di una somma che equitativamente si determina in euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c poiché l'importo complessivo della pronuncia di condanna, all'esito del giudizio, è maggiore rispetto a quello indicato nella proposta conciliativa formulata dal giudice in base all'art. 185 bis c.p.c. e la parte soccombente l'ha irragionevolmente rifiutata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 - accoglie la domanda;
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 35.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-condanna la convenuta al rimborso delle spese liquidate al CTU, ing. nel giudizio Persona_1 di accertamento tecnico preventivo e pari ad € 3.410,22;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle competenze legali e delle relative spese per l'accertamento tecnico preventivo pari ad € 2.931,48 oltre accessori di legge;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze legali del presente giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 7.616,00, oltre accessori di legge.
- condanna, infine, la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma, equitativamente determinata in euro 1.500,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5699\2015 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 P.IVA_1
Ventura, presso il cui studio sito in Foggia alla via Follieri nr.4, è elettivamente domiciliato;
attore contro di (P7Z.Iva: – C.F: ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Coccia, presso il cui studio, sito in Foggia alla Via Lustro, 39,
è elettivamente domiciliato;
convenuto
Motivi di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha adito il Tribunale di Parte_1
Foggia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, ritenuta ed accertata la responsabilità della Società per i difetti di costruzione Controparte_3 riscontrati alle parti comuni del fabbricato condannarsi la medesima: 1) al risarcimento per i danni rilevati alle parti comuni di entrambe le palazzine la somma minore o maggiore che l'Illustre
Giudicante riterrà opportuna, a seguito di eventuale ed ulteriore istruttoria e che al momento è stimato pari ad € 35.000,00 oltre IVA, spese tecniche, oneri per la sicurezza ed eventuali diritti;
2) al versamento delle competenze liquidate al CTU, ing. anticipate dagli istanti, pari ad Persona_1
€ 3.410,22, salvo errori od omissioni (All.6); nonché al versamento per le competenze del CTP, ing.
, pari ad € 1.111,56 (All.7e8); e al pagamento delle competenze legali e delle Persona_2 relative spese per l'accertamento tecnico preventivo pari ad € 1.400,00 (All.9) per un TOTALE di €
40.921,78 oltre IVA come da legge, oltre a rivalutazione economica, e salvo eventuali accertamenti tecnici che possano tenere conto della situazione attuale. In via principale, condannare, in ogni caso,
pagina 2 di 6 l'impresa convenuta alla refusione delle spese, dei diritti relativi al presente giudizio, oltre le spese accessorie in favore della scrivente difesa. In via subordinata, rimettendosi all'insindacabile giudizio dell'Illustrissimo Giudicante si chiede di liquidare in via equitativa i disagi patiti per le privazioni subite dai Signori e per il tempo che occorrerà per porre in essere l'esecuzione delle Parte_2 opere di ripristino delle parti comuni”.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-il ha conferito incarico all' ing. per l'accertamento di vizi insistenti Parte_1 Persona_2 sul lastrico solare dell'edificio, all'esito del quale sono state accertate diverse criticità;
- conseguentemente, è stato incardinato il procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al
Tribunale di Foggia (rgn1052\2014), dal quale è emersa la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati dal e ne è stata quantificata l'entità; Parte_1
- a nulla sono valsi i tentativi di definire bonariamente la controversia.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto e prodotto ed ha chiesto: “In via pregiudiziale, Si eccepisce la prescrizione sia biennale che decennale nei confronti della ditta costruttrice, in considerazione dei vizi lamentati, seppur qui in toto contestati, dai ricorrenti. In via principale: Nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste di controparte, si insiste per l'infondatezza nel merito della domanda, con il rigetto di qualsiasi addebito di responsabilità al deducente poiché i danni accertati sono frutto di mancata manutenzione da parte del
e di interventi dannosi arbitrari da parte di terzi. Con vittoria di spese a favore del Parte_1 sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito spiegati.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, poiché:
- la relazione peritale di parte attrice a firma dell'Ing. , con la quale sono stati accertati Per_2
i danni oggetto del presente giudizio, risale a maggio 2013;
- il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data 10.02.2014, e l'odierno giudizio è stato introdotto nel 2015.
Ne consegue che non si è verificata la prescrizione eccepita.
La domanda di parte attrice è fondata.
Nella relazione peritale depositata dal Ctu Ing. nel giudizio Rg Nr 1052\2014 avente Persona_1 ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo, si legge testualmente:
pagina 3 di 6 a) con riferimento al lotto 6, pag. 58-59: “non può quindi in nessun modo a parere del sottoscritto CTU essere indicato come causa principale dell'usura della pavimentazione “il continuo afflusso dei condomini”, perché, in realtà, sono proprio le caratteristiche intrinseche delle pavimentazioni poste in opera ad essere inadatte all'uso per esterni e, quindi, non consentono di proteggere
l'impermeabilizzazione sottostante come dovrebbero”. “… il sottoscritto ctu conferma in toto cause e rimedi individuati per le infiltrazioni osservate sul lotto 6 (pagg. 36 e 37); non condivide assolutamente l'ipotesi più restrittiva indicata dal CT di parte resistente, geom. , al punto 2, CP_4 secondo il quale l'unica causa delle infiltrazioni è “il deterioramento dell'imbocco del pluviale”. “.. ritenendo di dovere procedere ad un intervento generale di sostituzione della impermeabilizzazione e del relativo strato di protezione…. è conveniente ed opportuno risolvere contestualmente l'insufficiente presenza di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana raddoppiandone il numero…”.
b) con riferimento al lotto 7, pag. 40: “anche per questo lotto risultano installati solo due pluviali di diametro 100 mm a fronte di circa 530 mq di superficie mentre è buona norma prevedere discendenti pluviali di sezione totale, espressa in centimetri quadrati, pari alla superficie piana servita”.
Dal contenuto complessivo della detta relazione peritale si evince che i danni lamentati dal Parte_1 sono stati provocati dalla cattiva esecuzione delle opere da parte della convenuta e non dalla mancata manutenzione dello stesso edificio.
Né le dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio portano a conclusioni differenti.
Infatti, il teste , ha dichiarato: “In ordine alla circostanza nr.2 (Vero che la guaina di Testimone_1 isolamento perimetrale del terrazzo è stata messa in opera a regola d'arte e che gli CP_5 scollamenti sono avvenuti per mancanza assoluta di manutenzione da parte del e dei Parte_1 condomini) che mi viene letta posso dire che la guaina era stata posata in opera a regola d'arte; gli scollamenti potrebbero essere stati causati dalla mancanza di manutenzione”; “in ordine alla circostanza n.3 ( vero che l'accesso al terrazzo non è calpestabile dai condomini, essendo un passaggio esclusivamente tecnico) posso dire che il terrazzo condominiale è solo di copertura dell'immobile ed accessibile agli addetti alla manutenzione, in quanto la perimetrazione dello stesso è priva di ringhiera di protezione”; “in ordine alla circostanza n.4 (vero che i pluviali presenti sul terrazzo condominiale sono perfettamente sufficienti a permettere il naturale deflusso delle acque ed il possibile accumulo di acqua piovana è frutto esclusivo dell'incuria del il quale non ha mai effettuato la Parte_1 necessaria manutenzione degli stessi)che mi viene letta posso riferire che per verificare la sufficienza dei pluviali vi è la necessità di effettuare idonei calcoli e prove empiriche”; “in ordine alla circostanza nr.5 (vero che le situazioni estetiche sono attribuibili esclusivamente ai condomini ed al cattivo uso delle stesse) posso dire che tutti gli immobili hanno bisogno di manutenzione costante quindi le pagina 4 di 6 situazioni estetiche sono causate da mancanza di manutenzione”; “in merito alla accessibilità del terrazzo confermo la circostanza della non calpestabilità in quanto privo di scala diretta di accesso e parapetto di protezione”.
Il teste ha dichiarato: “confermo la circostanza nr.2 che mi viene letta”; “Confermo Testimone_2 la circostanza che l'accesso al terrazzo non è calpestabile dai condomini poiché trattasi di passaggio tecnico; “Confermo la circostanza che mi viene letta (4); “Confermo la circostanza che mi viene letta
(5).
Tali dichiarazioni appaiono generiche, essendosi limitati i testi a confermare le circostanze sulle quali sono stati interrogati, senza nulla aggiungere in ordine alla prova di assenza di responsabilità in capo alla convenuta per i danni lamentati dal attore. Parte_1
Tra l'altro, si osserva che, dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, per gli immobili oggetto di vaglio si otteneva il certificato di agibilità nr. 955 in data 31.01.2008, mentre, già dopo pochi anni dalla costruzione dell'edificio, i condomini constatavano l'esistenza di danni negli appartamenti di loro proprietà ricollegabili al lastrico solare.
Infatti, nel mese di maggio 2013, in virtù di incarico ricevuto dal l'Ing. Parte_1 Per_2 redigeva la relazione peritale con sui si accertava l'esistenza dei danni, la quantificazione degli stessi e la loro causa.
Pertanto, il breve lasso di tempo intercorso tra la data di rilascio del certificato di agibilità e l'accertamento dei danni oggetto di causa, porta ad escludere qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al per mancata manutenzione, atteso che non poteva esigersi dai proprietari alcun Parte_1 onere in tale senso, considerato che si trattava, all'epoca dei fatti, di immobile di nuova costruzione.
Nulla, invece, può essere riconosciuto ai Condomini a titolo di risarcimento danni per i disagi e le privazioni subite a seguito del comportamento contra ius della convenuta, non essendone stata fornita prova né sull' an né sul quantum.
Le spese di lite del presente giudizio e quelle di Atp seguono la soccombenza e andranno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 147\2022 in vigore.
La convenuta va, altresì, condannata al pagamento, in favore di parte attrice, di una somma che equitativamente si determina in euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c poiché l'importo complessivo della pronuncia di condanna, all'esito del giudizio, è maggiore rispetto a quello indicato nella proposta conciliativa formulata dal giudice in base all'art. 185 bis c.p.c. e la parte soccombente l'ha irragionevolmente rifiutata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 - accoglie la domanda;
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 35.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-condanna la convenuta al rimborso delle spese liquidate al CTU, ing. nel giudizio Persona_1 di accertamento tecnico preventivo e pari ad € 3.410,22;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle competenze legali e delle relative spese per l'accertamento tecnico preventivo pari ad € 2.931,48 oltre accessori di legge;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze legali del presente giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 7.616,00, oltre accessori di legge.
- condanna, infine, la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma, equitativamente determinata in euro 1.500,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 6 di 6