Versione
7 aprile 1963
7 aprile 1963
Art. 1.
L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalita' stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e' estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 , sempreche' agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi, purche' conviventi ed a carico, indicati all' articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e che non siano a carico di altre unita' attive dell'azienda.
Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 .
L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalita' stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e' estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 , sempreche' agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi, purche' conviventi ed a carico, indicati all' articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e che non siano a carico di altre unita' attive dell'azienda.
Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/07/2019, n. 5370Provvedimento: Pubblicato il 30/07/2019 N. 05370/2019REG.PROV.COLL. N. 01320/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2011, proposto dal Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Riccio, con domicilio eletto presso lo studio Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320; contro Ministero del''Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, …Leggi di più...
- ordinanza cautelare·
- diritto alla pensione·
- perdita del grado·
- congedo assoluto per infermità·
- sospensione del trattamento pensionistico·
- violazione del giusto procedimento·
- condanna penale per concussione·
- violazione delle norme disciplinari·
- annullamento degli atti amministrativi·
- violazione dei principi costituzionali·
- principio di effettività della tutela giurisdizionale·
- competenze delle commissioni disciplinari·
- disapplicazione delle sanzioni disciplinari in caso di congedo per malattia·
- procedimento disciplinare·
- tutela giurisdizionale