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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/06/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8413 dell'anno 2022 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco
Scivetti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gaetano Caputo
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocata Nunzia Controparte_2
Capasso
APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 24 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
esponeva: che il giorno 11 novembre 2014, alle ore 19,15 circa, alla guida dell'autocarro Ford Transit 35 targato BR137YD, stava percorrendo la SS 16 in direzione Brindisi;
che, giunto all'altezza del chilometro 787+200, in agro di , con lo pneumatico Parte_1
destro del veicolo era entrato in collisione con un cane randagio,
privo di collare di riconoscimento;
che, in conseguenza di detto urto, aveva perso il controllo del mezzo, andando a finire sul totem dei prezzi della stazione AGIP presente “in loco”; che, a causa di tale violento impatto, aveva subito gravi lesioni personali (frattura chiusa della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo, frattura del soma L2 in politrauma della strada ecc.); che tali lesioni avevano reso necessari ricoveri ospedalieri e complesse cure mediche;
che l' gli aveva riconosciuto, oltre a diversi CP_3
giorni di invalidità temporanea totale e parziale, postumi invalidanti di carattere permanente pari all'8% della totale biologica;
che lo stesso ente, per l'effetto, aveva proceduto a risarcirgli il danno,
senza però riconoscergli alcuna somma né a titolo di danno morale né per le spese mediche affrontate;
che gli importi non corrisposti erano pari ad € 4.993,68 per il danno morale (33,33% di quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea parziale e per danno biologico da invalidità permanente) ed ad € 737,91 per le spese mediche.
pag. 2/12 Sul presupposto della loro concorrente responsabilità, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, il Parte_1
e la , al fine di sentirli condannare, Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di €
5.731,59, o di quella maggiore o minore ritenta di giustizia, oltre
“all'eventuale danno aumentato del 30% da parte del Giudice de quo con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”, ed agli interessi dalla data del sinistro, il tutto contenuto nei limiti della competenza per valore del giudice adito.
Chiedeva spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti.
La eccepiva, tanto più in assenza di specifica segnalazione CP_1
da parte delle amministrazioni locali e/o delle forze dell'ordine della presenza, in zona, di un cane randagio, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Lamentava come non fosse stata fornita alcuna prova della natura randagia del cane che avrebbe provocato l'incidente in questione e come l'assenza in loco di tracce di frenata inducesse a ritenere eccessiva, nella circostanza, la velocità di marcia tenuta dal
CP_2
Relativamente al “quantum”, evidenziava come la pretesa risarcitoria, della quale rimanevano incerti i presupposti della sua fondatezza, fosse comunque eccessiva.
Insisteva per il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge.
pag. 3/12 Il eccepiva anch'esso il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, ritenendo responsabile del sinistro l'ente proprietario della strada (l'ANAS) o, eventualmente, la . CP_1
Deduceva, inoltre, come l'attore non avesse fornito alcuna prova certa della condotta colposa dei convenuti e come detta condotta colposa, non essendo mai stata segnalata la presenza abituale dell'animale in un determinato luogo rientrante nella competenza degli enti preposti e non essendo stata mai dimostrata alcuna inerzia da parte di questi ultimi, dovesse essere esclusa.
Sosteneva che non risultava provata la natura randagia del cane in questione, né che al verificarsi del sinistro non avesse concorso una condotta colposa da parte del danneggiato.
Contestava, infine, l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno morale e comunque la eccessività della somma richiesta.
Insisteva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
Espletata la prova testimoniale, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 43/22 depositata il 10 gennaio 2022, accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.731,52, oltre alle spese del giudizio.
Proponeva appello il deducendo: il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, posto che il tratto di strada teatro del sinistro “de quo” era gestito direttamente dall'ANAS; la mancanza degli elementi costitutivi della presunta responsabilità
pag. 4/12 extracontrattuale, atteso che non era stato provato né che il cane indicato in citazione fosse un randagio e non appartenesse, invece,
ad un privato, né che fosse mai stata segnalata, prima e dopo l'incidente, la presenza in loco di un cane randagio, né che dovesse essere esclusa una concorrente condotta colposa del danneggiato;
la mancata prova del reclamato danno morale, riconosciuto, dal primo giudice, sulla base di una prova testimoniale inattendibile e generica;
la quantificazione del danno operata in sentenza.
Conveniva in giudizio il e la , al fine di sentire CP_2 CP_1
dichiarare, in via pregiudiziale ed in riforma dell'impugnata sentenza, la sua estromissione dal giudizio o, in subordine, di essere autorizzata a chiamare in causa l'ANAS.
Nel merito (ignorando che anche la eccezione di difetto di legittimazione passiva costituisce una eccezione di merito) chiedeva l'accoglimento dell'appello, con conseguente condanna del alla restituzione di quanto dallo stesso già percepito in CP_2
virtù della sentenza impugnata o, in subordine, almeno delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di spese mediche.
Il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l aderendo sostanzialmente ai motivi ed, in CP_1
parte, alle conclusioni dell'appellante principale, qualificando il suo atto, del tutto impropriamente ed al di fuori di ogni previsione del codice di rito, come “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, alle conclusioni dell'appellante principale, per i seguenti motivi: assenza di responsabilità, in pag. 5/12 quanto, come precisato da apposite disposizioni della CP_4
, l'attività di accalappiamento dei cani randagi, di spettanza
[...]
Cont ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 12/95, ed il conseguente inserimento del microchip anagrafico devono essere eseguiti esclusivamente su specifica segnalazione, nel caso di specie mai avvenuta, delle amministrazioni locali e/o delle forze dell'ordine; mancanza di prova del nesso eziologico tra condotta ed evento, in quanto non era stato accertato né che il sinistro in oggetto fosse stato causato dalla improvvisa presenza di un cane sulla sede stradale, né che detto cane fosse randagio, né quale fosse stata la condotta del CP_2
in occasione del sinistro “de quo”; l'errato riconoscimento, con conseguente liquidazione, del danno morale;
il vizio di ulrtapetizione della sentenza impugnata, posto che il primo giudice aveva liquidato importi superiori al limite di competenza per valore del giudice di pace.
Chiedeva, in via principale, l'integrale riforma della sentenza appellata, sulla base dei primi due motivi di gravame sopra illustrati.
In subordine, statuire l'assenza di prova circa la sussistenza del danno morale reclamato dall'attore.
In via estremamente gradata, condannare in solido il Parte_1
e la al risarcimento del danno morale in misura
[...] CP_1
inferiore a quanto liquidato dal primo giudice e comunque contenuta nel limite della competenza per valore del giudice adito,
pag. 6/12 con condanna del alla restituzione di quanto già ricevuto CP_2
in esecuzione della sentenza impugnata.
Chiedeva il pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
costituitosi in giudizio, eccepiva, relativamente Controparte_2
all'appello principale, preliminarmente il difetto di rappresentanza del , in quanto, sia nel giudizio di primo che Parte_1
in quello di secondo grado, l'ente era stato rappresentato da un avvocato del libero foro sulla base di una mera procura rilasciata dal Sindaco “pro tempore” senza rilascio di preventiva autorizzazione della Giunta Comunale o di altro atto formativo della volontà del Comune.
In ordine all'appello incidentale (così correttamente qualificato) della
, ne denunciava la inammissibilità, sia ex art. 342 c.p.c., sia CP_1
perché, in violazione del principio di cui all'art. 359 c.p.c., le argomentazioni poste a base di detto appello, erano nuove e diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio di primo grado.
Nel merito, evidenziava la totale infondatezza degli appelli e ne chiedeva l'integrale rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Relativamente all'appello principale, la eccezione preliminare di
“difetto di rappresentanza del in persona del Parte_1
suo Sindaco p.t.”, confusamente prospettata sulla base della mancata contezza “di un'autonoma disposizione del o, Pt_1
viceversa, della possibilità del Sindaco di resistere in giudizio”
risulta comunque superata dal rilievo che risultano provate: la delibera della giunta comunale del 21/5/2019 con la quale venne pag. 7/12 decisa la costituzione nel giudizio introdotto dal davanti CP_2
al Giudice di Pace ed il conferimento del mandato difensivo all'avvocato Scivetti;
che la procura al predetto difensore fu rilasciata, il 26/9/2019, dal signor nella qualità Parte_2
di Sindaco del Comune , anche per l'eventuale grado di Parte_1
appello; sia, infine, che alla data della notifica dell'atto di appello,
che il nuovo Sindaco dott. non si era ancora Persona_1
insediato.
Quest'ultimo, peraltro, con atto del 25/11/2022, conferì nuova procura al già costituito difensore.
In giurisprudenza è stato poi precisato (per tutte: Cass. 18/8/2023,
n. 24817; Cass. 21/9/2015, n. 18571; Cass. 8/3/2007, n. 5353)
che, in tema di legittimazione processuale, anche qualora lo statuto comunale preveda l'autorizzazione della giunta per l'esperimento di azioni civili da parte del ente rappresentato dal Sindaco, la Pt_1
presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio con la conseguenza che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stato oggetto di un accertamento passato in giudicato.
Ne deriva la totale infondatezza della eccezione preliminare sopra richiamata.
Circa la “domanda riconvenzionale” proposta dall'appellata CP_1
(forse così qualificata al solo fine di evitare il versamento del contributo unificato), ma da ritenere, a tutti gli effetti, come appello pag. 8/12 incidentale, immeritevole di accoglimento appare, inoltre, la eccezione preliminare di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
nella formulazione all'epoca vigente, atteso che l'atto di appello della risulta contenere i requisiti previsti da detta norma. CP_1
Parimenti infondata va considerata l'altra eccezione di inammissibilità di detto appello incidentale formulata sul presupposto che nello stesso sarebbero state proposte e prospettate questioni nuove non tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado.
A prescindere dalla genericità della contestazione, va ricordato che il divieto di proporre, nel giudizio di appello, domande ed eccezioni e di introdurre questioni non dedotte nel giudizio di primo grado, non comporta l'inammissibilità integrale dell'impugnazione, ma solo che le questioni “nuove” non possono essere esaminate dal giudice del gravame.
Nella fattispecie in esame, risulta dalla semplice lettura della comparsa di costituzione che già nel giudizio di primo grado la CP_1
eccepì come il danneggiato non avesse provato né la natura
[...]
randagia del cane causa dell'incidente, né che, nell'occasione, la sua condotta di guida fosse stata esente da profili di colpa.
Tanto premesso, i due appelli, principale ed incidentale, risultano, nel merito, fondati e devono essere accolti.
Presupposto della responsabilità di entrambi i convenuti e della conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno in pag. 9/12 favore del è che il cane investito dal danneggiato fosse CP_2
randagio.
A sostegno di tale assunto, però, risulta agli atti soltanto una nota di informazioni della Polizia Stradale di Ufficio Infortunistica, CP_1
redatto circa 20 giorni dopo l'incidente, nel quale viene affermato,
testualmente, che “la pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro attribuisce la causa della fuoriuscita del veicolo ad un cane rinvenuto esanime all'interno del canale di scolo delle acque piovane ubicato in corrispondenza della zona del sinistro”.
Tale affermazione, in assenza di ulteriori riscontri, appare inidonea a provare la natura randagia del cane in questione, tanto più che il nel corso dell'interrogatorio formale reso nel giudizio di CP_2
primo grado, ammise di non avere avuto modo di verificare, dopo il sinistro, se detto cane fosse dotato di microchip e se lo stesso
“avesse il collare”.
La mancata prova di tale presupposto induce a rigettale la domanda ed a ritenere assorbite le altre questioni ed eccezioni prospettate dagli appellanti con i motivi articolati nei rispettivi atti di impugnazione (difetto di legittimazione passiva, non riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, eccessività della sua quantificazione ecc.).
Giova comunque rimarcare come anche l'esatta dinamica del sinistro in questione e l'eventuale concorso di colpa per un eventuale condotta di guida imprudente del siano CP_2
rimaste, di fatto, non dimostrate.
pag. 10/12 La sopra citata prodotta nota di informazioni della Polizia Stradale
di in mancanza di ogni elemento a conferma delle deduzioni CP_1
dei verbalizzanti e dei rilievi dagli stessi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, nonché di testimoni presenti al momento dell'incidente, non consente nemmeno di ritenere provati i fatti come esposti nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Detta omissione probatoria va però esclusivamente ascritta al
Giudice di Pace il quale, con l'ordinanza depositata il 16 settembre
2021, rigettò la richiesta di acquisizione della copia conforme della relazione di sinistro redatta dalla P.S., ritualmente avanzata dal sulla base del presupposto, del tutto errato e frutto di CP_2
una non attenta comprensione delle ragioni esposte e delle eccezioni sollevate dagli originari convenuti, che non vi fossero contestazioni sull' “an” della domanda.
L'accoglimento degli appelli e la conseguente integrale riforma della impugnata sentenza comportano, in capo al l'obbligo di CP_2
restituzione di quanto a titolo della citata sentenza eventualmente ricevuto.
La rimarcata errata gestione della causa da parte del primo giudice e l'immotivato rigetto di una puntuale istanza istruttoria ritualmente proposta dal con le decisive ricadute CP_2
negative sull'accoglimento della domanda, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni (secondo la interpretazione dell'art. 92 c.p.c.
imposta da: Corte Cost. n. 77/2018) per compensare interamente,
tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
pag. 11/12
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”,
[...]
nei confronti di e della Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, nonché sull'appello incidentale proposto dalla CP_1
avverso la sentenza n. 43/22, depositata il 10 gennaio 2022, del
[...]
Giudice di Pace di Bari, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale;
3) Compensa interamente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bari, 23 giugno 2025
Il Giudice
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8413 dell'anno 2022 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco
Scivetti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gaetano Caputo
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocata Nunzia Controparte_2
Capasso
APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 24 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
esponeva: che il giorno 11 novembre 2014, alle ore 19,15 circa, alla guida dell'autocarro Ford Transit 35 targato BR137YD, stava percorrendo la SS 16 in direzione Brindisi;
che, giunto all'altezza del chilometro 787+200, in agro di , con lo pneumatico Parte_1
destro del veicolo era entrato in collisione con un cane randagio,
privo di collare di riconoscimento;
che, in conseguenza di detto urto, aveva perso il controllo del mezzo, andando a finire sul totem dei prezzi della stazione AGIP presente “in loco”; che, a causa di tale violento impatto, aveva subito gravi lesioni personali (frattura chiusa della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo, frattura del soma L2 in politrauma della strada ecc.); che tali lesioni avevano reso necessari ricoveri ospedalieri e complesse cure mediche;
che l' gli aveva riconosciuto, oltre a diversi CP_3
giorni di invalidità temporanea totale e parziale, postumi invalidanti di carattere permanente pari all'8% della totale biologica;
che lo stesso ente, per l'effetto, aveva proceduto a risarcirgli il danno,
senza però riconoscergli alcuna somma né a titolo di danno morale né per le spese mediche affrontate;
che gli importi non corrisposti erano pari ad € 4.993,68 per il danno morale (33,33% di quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea parziale e per danno biologico da invalidità permanente) ed ad € 737,91 per le spese mediche.
pag. 2/12 Sul presupposto della loro concorrente responsabilità, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, il Parte_1
e la , al fine di sentirli condannare, Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di €
5.731,59, o di quella maggiore o minore ritenta di giustizia, oltre
“all'eventuale danno aumentato del 30% da parte del Giudice de quo con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”, ed agli interessi dalla data del sinistro, il tutto contenuto nei limiti della competenza per valore del giudice adito.
Chiedeva spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti.
La eccepiva, tanto più in assenza di specifica segnalazione CP_1
da parte delle amministrazioni locali e/o delle forze dell'ordine della presenza, in zona, di un cane randagio, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Lamentava come non fosse stata fornita alcuna prova della natura randagia del cane che avrebbe provocato l'incidente in questione e come l'assenza in loco di tracce di frenata inducesse a ritenere eccessiva, nella circostanza, la velocità di marcia tenuta dal
CP_2
Relativamente al “quantum”, evidenziava come la pretesa risarcitoria, della quale rimanevano incerti i presupposti della sua fondatezza, fosse comunque eccessiva.
Insisteva per il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge.
pag. 3/12 Il eccepiva anch'esso il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, ritenendo responsabile del sinistro l'ente proprietario della strada (l'ANAS) o, eventualmente, la . CP_1
Deduceva, inoltre, come l'attore non avesse fornito alcuna prova certa della condotta colposa dei convenuti e come detta condotta colposa, non essendo mai stata segnalata la presenza abituale dell'animale in un determinato luogo rientrante nella competenza degli enti preposti e non essendo stata mai dimostrata alcuna inerzia da parte di questi ultimi, dovesse essere esclusa.
Sosteneva che non risultava provata la natura randagia del cane in questione, né che al verificarsi del sinistro non avesse concorso una condotta colposa da parte del danneggiato.
Contestava, infine, l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno morale e comunque la eccessività della somma richiesta.
Insisteva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
Espletata la prova testimoniale, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 43/22 depositata il 10 gennaio 2022, accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.731,52, oltre alle spese del giudizio.
Proponeva appello il deducendo: il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, posto che il tratto di strada teatro del sinistro “de quo” era gestito direttamente dall'ANAS; la mancanza degli elementi costitutivi della presunta responsabilità
pag. 4/12 extracontrattuale, atteso che non era stato provato né che il cane indicato in citazione fosse un randagio e non appartenesse, invece,
ad un privato, né che fosse mai stata segnalata, prima e dopo l'incidente, la presenza in loco di un cane randagio, né che dovesse essere esclusa una concorrente condotta colposa del danneggiato;
la mancata prova del reclamato danno morale, riconosciuto, dal primo giudice, sulla base di una prova testimoniale inattendibile e generica;
la quantificazione del danno operata in sentenza.
Conveniva in giudizio il e la , al fine di sentire CP_2 CP_1
dichiarare, in via pregiudiziale ed in riforma dell'impugnata sentenza, la sua estromissione dal giudizio o, in subordine, di essere autorizzata a chiamare in causa l'ANAS.
Nel merito (ignorando che anche la eccezione di difetto di legittimazione passiva costituisce una eccezione di merito) chiedeva l'accoglimento dell'appello, con conseguente condanna del alla restituzione di quanto dallo stesso già percepito in CP_2
virtù della sentenza impugnata o, in subordine, almeno delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di spese mediche.
Il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l aderendo sostanzialmente ai motivi ed, in CP_1
parte, alle conclusioni dell'appellante principale, qualificando il suo atto, del tutto impropriamente ed al di fuori di ogni previsione del codice di rito, come “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, alle conclusioni dell'appellante principale, per i seguenti motivi: assenza di responsabilità, in pag. 5/12 quanto, come precisato da apposite disposizioni della CP_4
, l'attività di accalappiamento dei cani randagi, di spettanza
[...]
Cont ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 12/95, ed il conseguente inserimento del microchip anagrafico devono essere eseguiti esclusivamente su specifica segnalazione, nel caso di specie mai avvenuta, delle amministrazioni locali e/o delle forze dell'ordine; mancanza di prova del nesso eziologico tra condotta ed evento, in quanto non era stato accertato né che il sinistro in oggetto fosse stato causato dalla improvvisa presenza di un cane sulla sede stradale, né che detto cane fosse randagio, né quale fosse stata la condotta del CP_2
in occasione del sinistro “de quo”; l'errato riconoscimento, con conseguente liquidazione, del danno morale;
il vizio di ulrtapetizione della sentenza impugnata, posto che il primo giudice aveva liquidato importi superiori al limite di competenza per valore del giudice di pace.
Chiedeva, in via principale, l'integrale riforma della sentenza appellata, sulla base dei primi due motivi di gravame sopra illustrati.
In subordine, statuire l'assenza di prova circa la sussistenza del danno morale reclamato dall'attore.
In via estremamente gradata, condannare in solido il Parte_1
e la al risarcimento del danno morale in misura
[...] CP_1
inferiore a quanto liquidato dal primo giudice e comunque contenuta nel limite della competenza per valore del giudice adito,
pag. 6/12 con condanna del alla restituzione di quanto già ricevuto CP_2
in esecuzione della sentenza impugnata.
Chiedeva il pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
costituitosi in giudizio, eccepiva, relativamente Controparte_2
all'appello principale, preliminarmente il difetto di rappresentanza del , in quanto, sia nel giudizio di primo che Parte_1
in quello di secondo grado, l'ente era stato rappresentato da un avvocato del libero foro sulla base di una mera procura rilasciata dal Sindaco “pro tempore” senza rilascio di preventiva autorizzazione della Giunta Comunale o di altro atto formativo della volontà del Comune.
In ordine all'appello incidentale (così correttamente qualificato) della
, ne denunciava la inammissibilità, sia ex art. 342 c.p.c., sia CP_1
perché, in violazione del principio di cui all'art. 359 c.p.c., le argomentazioni poste a base di detto appello, erano nuove e diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio di primo grado.
Nel merito, evidenziava la totale infondatezza degli appelli e ne chiedeva l'integrale rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Relativamente all'appello principale, la eccezione preliminare di
“difetto di rappresentanza del in persona del Parte_1
suo Sindaco p.t.”, confusamente prospettata sulla base della mancata contezza “di un'autonoma disposizione del o, Pt_1
viceversa, della possibilità del Sindaco di resistere in giudizio”
risulta comunque superata dal rilievo che risultano provate: la delibera della giunta comunale del 21/5/2019 con la quale venne pag. 7/12 decisa la costituzione nel giudizio introdotto dal davanti CP_2
al Giudice di Pace ed il conferimento del mandato difensivo all'avvocato Scivetti;
che la procura al predetto difensore fu rilasciata, il 26/9/2019, dal signor nella qualità Parte_2
di Sindaco del Comune , anche per l'eventuale grado di Parte_1
appello; sia, infine, che alla data della notifica dell'atto di appello,
che il nuovo Sindaco dott. non si era ancora Persona_1
insediato.
Quest'ultimo, peraltro, con atto del 25/11/2022, conferì nuova procura al già costituito difensore.
In giurisprudenza è stato poi precisato (per tutte: Cass. 18/8/2023,
n. 24817; Cass. 21/9/2015, n. 18571; Cass. 8/3/2007, n. 5353)
che, in tema di legittimazione processuale, anche qualora lo statuto comunale preveda l'autorizzazione della giunta per l'esperimento di azioni civili da parte del ente rappresentato dal Sindaco, la Pt_1
presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio con la conseguenza che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stato oggetto di un accertamento passato in giudicato.
Ne deriva la totale infondatezza della eccezione preliminare sopra richiamata.
Circa la “domanda riconvenzionale” proposta dall'appellata CP_1
(forse così qualificata al solo fine di evitare il versamento del contributo unificato), ma da ritenere, a tutti gli effetti, come appello pag. 8/12 incidentale, immeritevole di accoglimento appare, inoltre, la eccezione preliminare di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
nella formulazione all'epoca vigente, atteso che l'atto di appello della risulta contenere i requisiti previsti da detta norma. CP_1
Parimenti infondata va considerata l'altra eccezione di inammissibilità di detto appello incidentale formulata sul presupposto che nello stesso sarebbero state proposte e prospettate questioni nuove non tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado.
A prescindere dalla genericità della contestazione, va ricordato che il divieto di proporre, nel giudizio di appello, domande ed eccezioni e di introdurre questioni non dedotte nel giudizio di primo grado, non comporta l'inammissibilità integrale dell'impugnazione, ma solo che le questioni “nuove” non possono essere esaminate dal giudice del gravame.
Nella fattispecie in esame, risulta dalla semplice lettura della comparsa di costituzione che già nel giudizio di primo grado la CP_1
eccepì come il danneggiato non avesse provato né la natura
[...]
randagia del cane causa dell'incidente, né che, nell'occasione, la sua condotta di guida fosse stata esente da profili di colpa.
Tanto premesso, i due appelli, principale ed incidentale, risultano, nel merito, fondati e devono essere accolti.
Presupposto della responsabilità di entrambi i convenuti e della conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno in pag. 9/12 favore del è che il cane investito dal danneggiato fosse CP_2
randagio.
A sostegno di tale assunto, però, risulta agli atti soltanto una nota di informazioni della Polizia Stradale di Ufficio Infortunistica, CP_1
redatto circa 20 giorni dopo l'incidente, nel quale viene affermato,
testualmente, che “la pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro attribuisce la causa della fuoriuscita del veicolo ad un cane rinvenuto esanime all'interno del canale di scolo delle acque piovane ubicato in corrispondenza della zona del sinistro”.
Tale affermazione, in assenza di ulteriori riscontri, appare inidonea a provare la natura randagia del cane in questione, tanto più che il nel corso dell'interrogatorio formale reso nel giudizio di CP_2
primo grado, ammise di non avere avuto modo di verificare, dopo il sinistro, se detto cane fosse dotato di microchip e se lo stesso
“avesse il collare”.
La mancata prova di tale presupposto induce a rigettale la domanda ed a ritenere assorbite le altre questioni ed eccezioni prospettate dagli appellanti con i motivi articolati nei rispettivi atti di impugnazione (difetto di legittimazione passiva, non riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, eccessività della sua quantificazione ecc.).
Giova comunque rimarcare come anche l'esatta dinamica del sinistro in questione e l'eventuale concorso di colpa per un eventuale condotta di guida imprudente del siano CP_2
rimaste, di fatto, non dimostrate.
pag. 10/12 La sopra citata prodotta nota di informazioni della Polizia Stradale
di in mancanza di ogni elemento a conferma delle deduzioni CP_1
dei verbalizzanti e dei rilievi dagli stessi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, nonché di testimoni presenti al momento dell'incidente, non consente nemmeno di ritenere provati i fatti come esposti nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Detta omissione probatoria va però esclusivamente ascritta al
Giudice di Pace il quale, con l'ordinanza depositata il 16 settembre
2021, rigettò la richiesta di acquisizione della copia conforme della relazione di sinistro redatta dalla P.S., ritualmente avanzata dal sulla base del presupposto, del tutto errato e frutto di CP_2
una non attenta comprensione delle ragioni esposte e delle eccezioni sollevate dagli originari convenuti, che non vi fossero contestazioni sull' “an” della domanda.
L'accoglimento degli appelli e la conseguente integrale riforma della impugnata sentenza comportano, in capo al l'obbligo di CP_2
restituzione di quanto a titolo della citata sentenza eventualmente ricevuto.
La rimarcata errata gestione della causa da parte del primo giudice e l'immotivato rigetto di una puntuale istanza istruttoria ritualmente proposta dal con le decisive ricadute CP_2
negative sull'accoglimento della domanda, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni (secondo la interpretazione dell'art. 92 c.p.c.
imposta da: Corte Cost. n. 77/2018) per compensare interamente,
tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
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P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”,
[...]
nei confronti di e della Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, nonché sull'appello incidentale proposto dalla CP_1
avverso la sentenza n. 43/22, depositata il 10 gennaio 2022, del
[...]
Giudice di Pace di Bari, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale;
3) Compensa interamente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bari, 23 giugno 2025
Il Giudice
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