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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7829/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI DI TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7829/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Maria Grazia Scacchetti e dall'Avv. Stefania Baroni, entrambe del Foro di Modena, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_2
Morena del Foro di Bergamo e dall'Avv. Mirella Gelmi del Foro di Lecco, elettivamente domiciliata presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 17 e il 21 novembre 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario aggiornandone le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, e Parte_1
hanno proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli Parte_2 effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 109/2025, pubblicata il giorno 4 marzo 2025, con cui è stata omologata la separazione dei coniugi;
pagina 1 di 2 preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 17 e 21 novembre 2025, i ricorrenti, confermando le rispettive volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso aggiornando i termini dell'accordo; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti e, in particolare, a quelle concernenti il mantenimento della prole;
osservato, d'altra parte, che le condizioni specificamente concordate in questa sede divorzile attengono a diritti disponibili degli interessati;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Osio Sotto (BG) il 21 settembre Parte_1 Parte_2
2001 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 28, P. 2, S. A, anno 2001).
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso introduttivo datato 21 ottobre 2024, così come aggiornate con le note scritte rispettivamente depositate il 17 e il 21 novembre 2025.
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
SI DI TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI DI TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7829/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Maria Grazia Scacchetti e dall'Avv. Stefania Baroni, entrambe del Foro di Modena, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_2
Morena del Foro di Bergamo e dall'Avv. Mirella Gelmi del Foro di Lecco, elettivamente domiciliata presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 17 e il 21 novembre 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario aggiornandone le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, e Parte_1
hanno proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli Parte_2 effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 109/2025, pubblicata il giorno 4 marzo 2025, con cui è stata omologata la separazione dei coniugi;
pagina 1 di 2 preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 17 e 21 novembre 2025, i ricorrenti, confermando le rispettive volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso aggiornando i termini dell'accordo; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti e, in particolare, a quelle concernenti il mantenimento della prole;
osservato, d'altra parte, che le condizioni specificamente concordate in questa sede divorzile attengono a diritti disponibili degli interessati;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Osio Sotto (BG) il 21 settembre Parte_1 Parte_2
2001 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 28, P. 2, S. A, anno 2001).
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso introduttivo datato 21 ottobre 2024, così come aggiornate con le note scritte rispettivamente depositate il 17 e il 21 novembre 2025.
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
SI DI TO
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