Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa chiamata all'udienza del 05/02/2025, promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bosco
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
Convenute
Oggetto: Fondo complementare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte 1
[...] consistito nel mancato versamento al Fondo di Previdenza Complementare, denominato delle quote di contribuzione mensile spettanti al CP_2
ricorrente così come previste per i lavoratori “contrattuali” dall'art. 67 CCNL Fise
Assoambiente, per l'importo complessivo di € 420,00, corrispondente a 42 quote da € 10,00 inevase nel periodo dal 01.08.2020 al 29.02.2024 con conseguente condanna al versamento della predetta somma in favore del Controparte_2
per la posizione del ricorrente, oltre accessori e spese di lite.
Le parti convenute non si costituivano in giudizio e parte ricorrente non compariva e non forniva la prova della regolare notifica del ricorso e del decreto.
Poichè all'odierna udienza le parti non sono comparse la causa è decisa allo stato degli atti ex art 429 cpc.
Ed infatti, conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, nel rito del lavoro il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008 n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro
04.02.2015 n. 2005).
Tale orientamento discende dal principio secondo cui nel rito del lavoro "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte" (Cass. Civ. sez Lavoro 05.02.2003 n.
3251).
La domanda deve essere, pertanto, dichiarata, improcedibile.
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti dida Parte 1 Controparte_1
così
[...] e Controparte_2
provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 05/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli