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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4827/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 13/12/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell' art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Maria Teresa C.F._1
Petrucci
Ricorrente
C O N T R O
nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' Avvocato Daniele De Leo
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
27/4/2023, il ricorrente in epigrafe contesta le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ove è stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell' indennità di accompagnamento in favore di a decorrere dalla data Parte_1 della domanda amministrativa .
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU dell'ATP, Dott. , la resistente non Per_1 presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della suddetta indennità.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto gli avversi Parte_1 assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445- bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo
196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il
“ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella
2 domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi della Legge n.18/80 la concessione della indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante tale da determinare nel medesimo la necessità di assistenza continua per impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente e /o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a nulla rilevando le condizioni socio- economiche in cui lo stesso versi, mentre il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza (sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni).
Orbene il CTU, Dott. , nominato in questa fase procedimentale, nella Persona_2 relazione tecnica depositata in data 30/11/2024, ha accertato a carico della sig.ra un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e Parte_1 patologica, pone la medesima nell'assoluta impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto continuo di un accompagnatore, a decorrere dalla data della domanda amministrativa,-(domanda del 20/1/2022, secondo quanto riportato nel verbale della Commissione Medica allegato al ricorso per A.T.P) -confermando in toto il giudizio medico legale già espresso dal precedente CTU in fase di A.T.P.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso in opposizione deve dunque essere respinto, con conseguente dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario integrante il diritto di a percepire l'indennità di accompagnamento a Parte_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Né esistono preclusioni alla liquidazione della suddetta prestazione, atteso che la resistente ha fornito prova, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere mai stata ricoverata gratuitamente in istituto sanitario (vedasi Allegato n.5 alla memoria di costituzione di parte resistente).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della parte resistente per dichiarato anticipo. CP_ Le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi a carico dell' soccombente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
3 Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario integrante il diritto di alla indennità di accompagnamento a decorrere dalla data Parte_1 della domanda amministrativa del 20 Gennaio 2022. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.165,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 13 Dicembre 2024 – 7 Gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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