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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1694 per l'anno 2021, promossa da
(C.F. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Giulia De Caridi dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Spogliatore s.n.c., presso lo Studio legale dell'avv. Mariagrazia Marchese
-APPELLANTE-
Contro
(c.f. CP_1 C.F._1
-APPELLATA CONTUMACE-
Nonché contro
Controparte_2
CONTUMACE-
[...]
pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2191/2021 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, emessa a definizione del giudizio n. 2175/2021 r.g., depositata il
19.11.2021, notificata in data 26.11.2021.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva domanda di CP_1 accertamento negativo del credito portato dall'intimazione di pagamento n.
13920189000963963000, relativa alla cartella di pagamento n.
13920150004832424000, emessa per il recupero della Tassa Automobilistica per l'anno 2009 per l'importo di euro 442,81.
A fondamento della sua domanda deduceva preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla cartella di pagamento. All'uopo eccepiva nel merito che la pretesa creditoria si doveva considerata estinta per maturata prescrizione. Eccepiva inoltre l'erroneità della somma richiesta a titolo di interessi di mora e pertanto chiedeva di accertare e dichiarare la maturata prescrizione estintiva del diritto della a riscuotere i Pt_1 crediti di cui alla cartella di pagamento summenzionata nonché ordinare all'
[...]
di cancellare dal ruolo la suddetta pendenza a carico Controparte_3 dell'attore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
nonché l' rimanevano Parte_2 Controparte_3 contumaci nel giudizio di primo grado.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con la sentenza impugnata, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto per prescrizione il credito sotteso con condanna della alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Proponeva pertanto il presente appello la , deducendo Parte_1 preliminarmente la nullità della sentenza nella parte in cui dava atto della regolare notifica dell'atto di citazione e dichiarava la contumacia delle parti opposte.
Sempre preliminarmente ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del G.O. che sul punto deve essere riformata, in applicazione dell'art. 2 del D.lgs. 546/92, con l'affermazione della pagina 2 di 7 giurisdizione del Giudice Tributario. Sempre preliminarmente ha eccepito la nullità della sentenza poiché la vicenda contenziosa risulta già introdotta e definita con altro giudizio. Sul punto ha specificato che il medesimo giudizio è stato già instaurato presso il medesimo Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia al Rg.
n.1491/2020, di fronte allo stesso Dott. e definito con sentenza n. 1398/20 e Tes_1 da ciò ne consegue che la pronuncia appellata non avrebbe dovuto essere emessa, in virtù del principio del ne bis in idem. Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione svolta per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per tutte queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 160 c.p.c.; 2) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui al punto II dei motivi;
3) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem per le causali di cui al punto III dei motivi;
4) accertare e dichiarare, il difetto di competenza del giudice di pace adito, in favore del Tribunale, per come indicato al punto IV dei motivi;
5) accertare e dichiarare, la inammissibilità della opposizione proposta, per violazione dell'art.100 c.p.c. per come indicato al punto V;
6) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto VI e VII dei motivi, la inammissibilità della opposizione proposta, in ragione della natura del credito e, comunque, in relazione all'eccezione di estinzione del credito tributario per prescrizione. 7) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, Parte_1 improponibile e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.
I convenuti e , benché regolarmente citati, CP_1 Controparte_4 rimanevano contumaci nel presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 05.07.2025 dal sottoscritto magistrato,
pagina 3 di 7 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione relativa alla nullità della sentenza emessa dal Giudice di prime cure per aver dichiarato la contumacia della Pt_1
e di poiché dalla documentazione in atti
[...] Controparte_5 versata nel fascicolo di primo grado, ha provato la regolare notifica CP_1 avvenuta a mezzo pec nei confronti degli enti convenuti ai sensi della legge n.53 del
1994, di cui risulta l'avvenuta consegna in data 03.05.2021.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla , che è assorbente rispetto ad ogni Parte_1 ulteriore eccezione e deduzione formulata.
Ed invero, la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica anno 2009).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando,
pagina 4 di 7 nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dall'avviso di accertamento, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base pagina 5 di 7 al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata dopo la notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica della cartella medesima ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento nr. 13920189000963963000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 22 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1694 per l'anno 2021, promossa da
(C.F. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Giulia De Caridi dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Spogliatore s.n.c., presso lo Studio legale dell'avv. Mariagrazia Marchese
-APPELLANTE-
Contro
(c.f. CP_1 C.F._1
-APPELLATA CONTUMACE-
Nonché contro
Controparte_2
CONTUMACE-
[...]
pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2191/2021 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, emessa a definizione del giudizio n. 2175/2021 r.g., depositata il
19.11.2021, notificata in data 26.11.2021.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva domanda di CP_1 accertamento negativo del credito portato dall'intimazione di pagamento n.
13920189000963963000, relativa alla cartella di pagamento n.
13920150004832424000, emessa per il recupero della Tassa Automobilistica per l'anno 2009 per l'importo di euro 442,81.
A fondamento della sua domanda deduceva preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla cartella di pagamento. All'uopo eccepiva nel merito che la pretesa creditoria si doveva considerata estinta per maturata prescrizione. Eccepiva inoltre l'erroneità della somma richiesta a titolo di interessi di mora e pertanto chiedeva di accertare e dichiarare la maturata prescrizione estintiva del diritto della a riscuotere i Pt_1 crediti di cui alla cartella di pagamento summenzionata nonché ordinare all'
[...]
di cancellare dal ruolo la suddetta pendenza a carico Controparte_3 dell'attore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
nonché l' rimanevano Parte_2 Controparte_3 contumaci nel giudizio di primo grado.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con la sentenza impugnata, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto per prescrizione il credito sotteso con condanna della alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Proponeva pertanto il presente appello la , deducendo Parte_1 preliminarmente la nullità della sentenza nella parte in cui dava atto della regolare notifica dell'atto di citazione e dichiarava la contumacia delle parti opposte.
Sempre preliminarmente ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del G.O. che sul punto deve essere riformata, in applicazione dell'art. 2 del D.lgs. 546/92, con l'affermazione della pagina 2 di 7 giurisdizione del Giudice Tributario. Sempre preliminarmente ha eccepito la nullità della sentenza poiché la vicenda contenziosa risulta già introdotta e definita con altro giudizio. Sul punto ha specificato che il medesimo giudizio è stato già instaurato presso il medesimo Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia al Rg.
n.1491/2020, di fronte allo stesso Dott. e definito con sentenza n. 1398/20 e Tes_1 da ciò ne consegue che la pronuncia appellata non avrebbe dovuto essere emessa, in virtù del principio del ne bis in idem. Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione svolta per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per tutte queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 160 c.p.c.; 2) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui al punto II dei motivi;
3) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem per le causali di cui al punto III dei motivi;
4) accertare e dichiarare, il difetto di competenza del giudice di pace adito, in favore del Tribunale, per come indicato al punto IV dei motivi;
5) accertare e dichiarare, la inammissibilità della opposizione proposta, per violazione dell'art.100 c.p.c. per come indicato al punto V;
6) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto VI e VII dei motivi, la inammissibilità della opposizione proposta, in ragione della natura del credito e, comunque, in relazione all'eccezione di estinzione del credito tributario per prescrizione. 7) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, Parte_1 improponibile e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.
I convenuti e , benché regolarmente citati, CP_1 Controparte_4 rimanevano contumaci nel presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 05.07.2025 dal sottoscritto magistrato,
pagina 3 di 7 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione relativa alla nullità della sentenza emessa dal Giudice di prime cure per aver dichiarato la contumacia della Pt_1
e di poiché dalla documentazione in atti
[...] Controparte_5 versata nel fascicolo di primo grado, ha provato la regolare notifica CP_1 avvenuta a mezzo pec nei confronti degli enti convenuti ai sensi della legge n.53 del
1994, di cui risulta l'avvenuta consegna in data 03.05.2021.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla , che è assorbente rispetto ad ogni Parte_1 ulteriore eccezione e deduzione formulata.
Ed invero, la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica anno 2009).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando,
pagina 4 di 7 nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dall'avviso di accertamento, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base pagina 5 di 7 al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata dopo la notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica della cartella medesima ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento nr. 13920189000963963000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 22 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7