TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 743/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 743/2025 v.g., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. TERRERI DANIELA
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. COCO SALVATORE MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 06/12/2000 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
31/08/2011, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Parte_1
, provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 8 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 06/12/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 115 parte II, serie C, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 27/05/2025:
- In ordine alle condizioni per lo scioglimento del matrimonio:
1. La figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 studentessa universitaria e con domicilio in Roma per motivi di studio, continuerà a vivere presso la madre, nell'abitazione già adibita a casa familiare sita in Pescara alla via Monti Simbruini n°10, della quale la signora con il Controparte_1 presente atto, acquista la piena proprietà, come di seguito specificato;
2. il mantenimento ordinario paterno in favore della figlia viene stabilito tra i Per_1 coniugi in €.604,50 mensili da pagarsi direttamente in favore della stessa entro il giorno 5 del mese oltre rivalutazione ISTAT annuale, come per legge, operata sulla base dell'indice medio 75% dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) a partire dall'anno successivo e dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per il loro divorzio, con utilizzo dell'indice del mese precedente, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla figlia, acceso presso Unicredit Banca, IBAN [...];
3. le spese straordinarie della figlia saranno divise al 50% fra i signori Per_1 [...]
e come da Protocollo del Tribunale di Pescara oggi Controparte_1 Parte_1 vigente, fatte salve le spese mediche che resteranno a totale carico del signor in Pt_1 considerazione della piena copertura assicurativa di cui lo stesso dispone;
nel caso in cui detta polizza dovesse venir meno, le spese mediche sostenute per saranno Per_1 divise al 50% fra i genitori;
4. il signor verserà in favore della l'importo Parte_1 Controparte_1 omnicomprensivo di €.17.182,00 (diciassettemilacentottantadue/00) a totale tacitazione di quanto da quest'ultima richiesto a titolo di rivalutazione sugli assegni pagina 3 di 8 di mantenimento già percepiti, rinuncia al mantenimento mensile se dovuto, quota di
TFR e spese condominiali straordinarie già deliberate (arretrate già scadute, attuali, parzialmente scadute ed in scadenza) per l'immobile attualmente in comproprietà con il coniuge. Detto importo di €.17.182,00 verrà detratto da quanto il andrà a Pt_1 percepire per la compravendita di cui di seguito.
5. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono inoltre di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione.
I coniugi chiedono, in relazione a detta attribuzione patrimoniale, la registrazione con l'esenzione totale da ogni imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 L.n° 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n°154/1999.
Il signor C.F. , nato a Pescara in [...] Parte_1 C.F._1
01/11/1961 ed ivi residente a[...] cede i suoi diritti pari ad ½ (un mezzo) di piena proprietà alla signora C.F.: Controparte_1
, nata in [...] in data [...] e residente in [...] che, già proprietaria dei restanti diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà, accetta, sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Pescara, via Monti Simbruini n°10 e precisamente:
# appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano 4°, interno 10, confinante con via Monti Simbruini, con appartamenti distinti ai numeri 11 e 12, con vano scala, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto che, previa visione delle parti e debitamente sottoscritta per approvazione dalle parti stesse, si allega al presente atto, in copia non autentica, sotto la lettera "A", appartamento riportato nel NCEU del detto Comune di Pescara al foglio 12, particella 1327, subalterno 18, via Monti Simbruini 10, piano 4°, Z.C. 1, categoria A/3, classe 3, vani
6,5, rendita €.822,46.
pagina 4 di 8 - Il sottoscritto , consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo Parte_1
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, nella sua qualità di cointestatario dell'immobile in oggetto, dichiara che i confini sopra riportati nel presente atto, i dati catastali dell'immobile, ivi compresa l'intestazione, la planimetria depositata in Catasto e allegata al presente atto sotto la lettera "A", sono veritiere e conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- Detta unità immobiliare pervenne alla parte cedente con atto di compravendita a rogito del Dott. Notaio in Sulmona (AQ) in data 18/01/2001, Persona_2
Rep. 76998, Racc. 16825 trascritto in Pescara in data 07/02/2001 R.P. 1216.
- La cessione avviene a corpo, con tutti i diritti inerenti accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive esistenti, con i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti comuni dell'edificio ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile.
- Garantisce la parte cedente la piena e legittima proprietà di quanto ceduto e la sua libertà da pesi, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni in genere pregiudizievoli di terzi.
- Il possesso legale e materiale di quanto ceduto viene dato ed accettato in data odierna, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- I sottoscritti e consapevoli delle sanzioni Controparte_1 Parte_1 penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiarano:
a) ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n° 266, così come modificato dall'art. 35, comma 21 del D.L. 4 luglio 2006, n° 223, il signor Pt_1
dichiara che all'immobile oggetto di cessione relativamente alla quota di
[...] propria pertinenza, pari ad ½, può essere attribuito il valore di €.70.000,00; i coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali a pagina 5 di 8 seguito di divorzio, convengono quindi che la cessionaria versi al cedente la somma omnicomprensiva transattivamente determinata di € 70.000,00 (settantamila/00). il cui pagamento viene regolato come segue:
- quanto ad €.17.182,00 (diciassettemila/00) con compensazione dell'importo dovuto dal signor alla signora ed innanzi indicato al Parte_1 Controparte_1
n°4 del presente ricorso;
- quanto al residuo importo di €.52.818,00 (cinquantaduemilaottocentodiciotto/00) mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Sig. che verrà Parte_1 consegnato al medesimo in sede di prima udienza, con contestuale rilascio di relativa quietanza liberatoria.
- Le parti rinunciano all'ipoteca legale.
- Ai sensi della legge 28 Febbraio 1985 n° 47 e successive disposizioni, il signor
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. Parte_1
28 dicembre 2000 n° 445, per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 21, secondo comma e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000, che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto della presente cessione, è stato realizzato in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di Pescara in data 29/08/1968, con dichiarazione di abitabilità da parte dello stesso Comune in data 26/11/1971, Prot.
n°6982 e che alla stessa non sono state apportate modifiche che richiedano provvedimenti autorizzativi.
La parte cessionaria esonera espressamente la parte cedente dalla consegna del certificato di agibilità/abitabilità.
Dichiara, altresì, che dette unità non sono comunque interessate dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta legge n. 47/1985 e successive disposizioni.
- La parte cedente dichiara, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192, e successive modifiche ed integrazioni, che l'immobile oggetto del presente pagina 6 di 8 trasferimento è dotato di certificazione energetica che viene allegata in originale al presente atto sotto la lettera "B". La parte cessionaria dichiara di aver già ricevuto tutte le informazioni e la documentazione al riguardo.
- Ai sensi e per le finalità di cui ai Decreti Legislativi 21 novembre 2007 n° 231 e 20 febbraio 2004 n° 56 (normativa antiriciclaggio e antiterrorismo) e dei relativi regolamenti di attuazione e di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(codice della privacy) le parti dichiarano quanto segue:
- il signor è pensionato, Parte_1
- la signora di svolgere attività di intermediario Controparte_1 assicurativo.
Le parti dichiarano espressamente di ben conoscere il contenuto degli allegati "A" e
"B" per averne preso visione prima d'ora.
- I legali delle parti e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura della sentenza presso il competente ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente. Le parti convengono che detta trascrizione sarà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Pescara con cui verrà definito il presente procedimento.
- Le parti chiedono che sia ordinato al Conservatore dei RRII – Agenzia Del
Territorio – Ufficio Provinciale di Pescara, con esonero da sua personale responsabilità, di trascrivere la costituzione dei diritti immobiliari nascenti dai patti di cui al presente atto, siccome stipulato in forma ed in sede pubblica.
- Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
pagina 7 di 8 - I coniugi danno inoltre atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a nessun titolo.
- Le spese e competenze legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
- All'udienza del 27/05/2025, ad integrazione degli accordi intercorsi, le parti hanno precisato quanto segue: “il Sig. provvederà mensilmente a versare l'intero Pt_1 importo del canone di locazione relativo all'appartamento occupato in Roma dalla figlia universitaria e tratterrà poi il 50% di detto importo, a carico della sig.ra
dall'assegno mensile dovuto alla figlia. La sig.ra pertanto CP_1 CP_1 provvederà mensilmente a reintegrare l'assegno mensile versato dal padre alla figlia con la somma pari al 50% del suddetto canone di locazione. Ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia verrà versata dalle parti al 50% con rimborso alla parte che abbia eventualmente anticipato l'intera spesa, rimborso da effettuarsi in favore della parte che anticipi la spesa entro 5 giorni dalla relativa richiesta scritta.” (verbale di udienza del 27/05/2025).
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 743/2025 v.g., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. TERRERI DANIELA
e
, nata ad [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. COCO SALVATORE MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 06/12/2000 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
31/08/2011, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Parte_1
, provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 8 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 06/12/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 115 parte II, serie C, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 27/05/2025:
- In ordine alle condizioni per lo scioglimento del matrimonio:
1. La figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 studentessa universitaria e con domicilio in Roma per motivi di studio, continuerà a vivere presso la madre, nell'abitazione già adibita a casa familiare sita in Pescara alla via Monti Simbruini n°10, della quale la signora con il Controparte_1 presente atto, acquista la piena proprietà, come di seguito specificato;
2. il mantenimento ordinario paterno in favore della figlia viene stabilito tra i Per_1 coniugi in €.604,50 mensili da pagarsi direttamente in favore della stessa entro il giorno 5 del mese oltre rivalutazione ISTAT annuale, come per legge, operata sulla base dell'indice medio 75% dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) a partire dall'anno successivo e dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per il loro divorzio, con utilizzo dell'indice del mese precedente, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla figlia, acceso presso Unicredit Banca, IBAN [...];
3. le spese straordinarie della figlia saranno divise al 50% fra i signori Per_1 [...]
e come da Protocollo del Tribunale di Pescara oggi Controparte_1 Parte_1 vigente, fatte salve le spese mediche che resteranno a totale carico del signor in Pt_1 considerazione della piena copertura assicurativa di cui lo stesso dispone;
nel caso in cui detta polizza dovesse venir meno, le spese mediche sostenute per saranno Per_1 divise al 50% fra i genitori;
4. il signor verserà in favore della l'importo Parte_1 Controparte_1 omnicomprensivo di €.17.182,00 (diciassettemilacentottantadue/00) a totale tacitazione di quanto da quest'ultima richiesto a titolo di rivalutazione sugli assegni pagina 3 di 8 di mantenimento già percepiti, rinuncia al mantenimento mensile se dovuto, quota di
TFR e spese condominiali straordinarie già deliberate (arretrate già scadute, attuali, parzialmente scadute ed in scadenza) per l'immobile attualmente in comproprietà con il coniuge. Detto importo di €.17.182,00 verrà detratto da quanto il andrà a Pt_1 percepire per la compravendita di cui di seguito.
5. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono inoltre di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione.
I coniugi chiedono, in relazione a detta attribuzione patrimoniale, la registrazione con l'esenzione totale da ogni imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 L.n° 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n°154/1999.
Il signor C.F. , nato a Pescara in [...] Parte_1 C.F._1
01/11/1961 ed ivi residente a[...] cede i suoi diritti pari ad ½ (un mezzo) di piena proprietà alla signora C.F.: Controparte_1
, nata in [...] in data [...] e residente in [...] che, già proprietaria dei restanti diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà, accetta, sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Pescara, via Monti Simbruini n°10 e precisamente:
# appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano 4°, interno 10, confinante con via Monti Simbruini, con appartamenti distinti ai numeri 11 e 12, con vano scala, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto che, previa visione delle parti e debitamente sottoscritta per approvazione dalle parti stesse, si allega al presente atto, in copia non autentica, sotto la lettera "A", appartamento riportato nel NCEU del detto Comune di Pescara al foglio 12, particella 1327, subalterno 18, via Monti Simbruini 10, piano 4°, Z.C. 1, categoria A/3, classe 3, vani
6,5, rendita €.822,46.
pagina 4 di 8 - Il sottoscritto , consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo Parte_1
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, nella sua qualità di cointestatario dell'immobile in oggetto, dichiara che i confini sopra riportati nel presente atto, i dati catastali dell'immobile, ivi compresa l'intestazione, la planimetria depositata in Catasto e allegata al presente atto sotto la lettera "A", sono veritiere e conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- Detta unità immobiliare pervenne alla parte cedente con atto di compravendita a rogito del Dott. Notaio in Sulmona (AQ) in data 18/01/2001, Persona_2
Rep. 76998, Racc. 16825 trascritto in Pescara in data 07/02/2001 R.P. 1216.
- La cessione avviene a corpo, con tutti i diritti inerenti accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive esistenti, con i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti comuni dell'edificio ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile.
- Garantisce la parte cedente la piena e legittima proprietà di quanto ceduto e la sua libertà da pesi, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni in genere pregiudizievoli di terzi.
- Il possesso legale e materiale di quanto ceduto viene dato ed accettato in data odierna, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- I sottoscritti e consapevoli delle sanzioni Controparte_1 Parte_1 penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiarano:
a) ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n° 266, così come modificato dall'art. 35, comma 21 del D.L. 4 luglio 2006, n° 223, il signor Pt_1
dichiara che all'immobile oggetto di cessione relativamente alla quota di
[...] propria pertinenza, pari ad ½, può essere attribuito il valore di €.70.000,00; i coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali a pagina 5 di 8 seguito di divorzio, convengono quindi che la cessionaria versi al cedente la somma omnicomprensiva transattivamente determinata di € 70.000,00 (settantamila/00). il cui pagamento viene regolato come segue:
- quanto ad €.17.182,00 (diciassettemila/00) con compensazione dell'importo dovuto dal signor alla signora ed innanzi indicato al Parte_1 Controparte_1
n°4 del presente ricorso;
- quanto al residuo importo di €.52.818,00 (cinquantaduemilaottocentodiciotto/00) mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Sig. che verrà Parte_1 consegnato al medesimo in sede di prima udienza, con contestuale rilascio di relativa quietanza liberatoria.
- Le parti rinunciano all'ipoteca legale.
- Ai sensi della legge 28 Febbraio 1985 n° 47 e successive disposizioni, il signor
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. Parte_1
28 dicembre 2000 n° 445, per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 21, secondo comma e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000, che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto della presente cessione, è stato realizzato in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di Pescara in data 29/08/1968, con dichiarazione di abitabilità da parte dello stesso Comune in data 26/11/1971, Prot.
n°6982 e che alla stessa non sono state apportate modifiche che richiedano provvedimenti autorizzativi.
La parte cessionaria esonera espressamente la parte cedente dalla consegna del certificato di agibilità/abitabilità.
Dichiara, altresì, che dette unità non sono comunque interessate dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta legge n. 47/1985 e successive disposizioni.
- La parte cedente dichiara, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192, e successive modifiche ed integrazioni, che l'immobile oggetto del presente pagina 6 di 8 trasferimento è dotato di certificazione energetica che viene allegata in originale al presente atto sotto la lettera "B". La parte cessionaria dichiara di aver già ricevuto tutte le informazioni e la documentazione al riguardo.
- Ai sensi e per le finalità di cui ai Decreti Legislativi 21 novembre 2007 n° 231 e 20 febbraio 2004 n° 56 (normativa antiriciclaggio e antiterrorismo) e dei relativi regolamenti di attuazione e di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(codice della privacy) le parti dichiarano quanto segue:
- il signor è pensionato, Parte_1
- la signora di svolgere attività di intermediario Controparte_1 assicurativo.
Le parti dichiarano espressamente di ben conoscere il contenuto degli allegati "A" e
"B" per averne preso visione prima d'ora.
- I legali delle parti e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura della sentenza presso il competente ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente. Le parti convengono che detta trascrizione sarà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Pescara con cui verrà definito il presente procedimento.
- Le parti chiedono che sia ordinato al Conservatore dei RRII – Agenzia Del
Territorio – Ufficio Provinciale di Pescara, con esonero da sua personale responsabilità, di trascrivere la costituzione dei diritti immobiliari nascenti dai patti di cui al presente atto, siccome stipulato in forma ed in sede pubblica.
- Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
pagina 7 di 8 - I coniugi danno inoltre atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a nessun titolo.
- Le spese e competenze legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
- All'udienza del 27/05/2025, ad integrazione degli accordi intercorsi, le parti hanno precisato quanto segue: “il Sig. provvederà mensilmente a versare l'intero Pt_1 importo del canone di locazione relativo all'appartamento occupato in Roma dalla figlia universitaria e tratterrà poi il 50% di detto importo, a carico della sig.ra
dall'assegno mensile dovuto alla figlia. La sig.ra pertanto CP_1 CP_1 provvederà mensilmente a reintegrare l'assegno mensile versato dal padre alla figlia con la somma pari al 50% del suddetto canone di locazione. Ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia verrà versata dalle parti al 50% con rimborso alla parte che abbia eventualmente anticipato l'intera spesa, rimborso da effettuarsi in favore della parte che anticipi la spesa entro 5 giorni dalla relativa richiesta scritta.” (verbale di udienza del 27/05/2025).
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8