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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3422/2024 R.G., pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), in proprio
[...]
ricorrenti
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
resistente
Oggetto: liquidazione compensi avvocato.
Conclusioni: come in atti pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli avvocati e hanno adito questa Corte per ottenere la Parte_1 Parte_2 liquidazione del compenso professionale agli stessi dovuto per l'assistenza prestata in favore della signora nell'ambito di due giudizi civili svoltisi dinanzi a questa Corte Controparte_1
d'appello.
La signora seppur ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è Controparte_1 costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L'effettiva esecuzione delle su indicate prestazioni professionali ad opera dei ricorrenti, nell'interesse della loro patrocinata signora è comprovata dalla documentazione in atti. CP_1
In dettaglio, risulta che gli stessi abbiano assistito la convenuta:
- nel giudizio già rubricato al n. R.G. n. 908/2018, nel quale gli odierni ricorrenti si erano costituiti quali nuovi difensori dell'appellante e che si è concluso a seguito di accordo tra le parti mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (doc. da 2 a 5, 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente);
- nell'ulteriore giudizio d'appello di cui al n. 315/2019, nel quale nel quale i ricorrenti si sono costituiti quali nuovi difensori dell'appellante e che si è anch'esso concluso, a seguito di accordo tra le parti, mediante pronuncia emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (si rimanda ai doc. da 15 a 17 e 20 del fascicolo di parte ricorrente).
Tanto premesso, i compensi sono liquidabili nei seguenti termini.
Quanto al giudizio n. 908/2018, in relazione al quale le parti avevano pattuito un compenso complessivo di euro 25.000,00 oltre accessori (oltre ad un palmario nel caso di positivo esito della lite, v. doc. 6 di parte ricorrente), a fronte del solo parziale compimento dell'attività professionale ed in assenza di accordo relativo alla retribuzione delle singole fasi, stante appunto la descritta pattuizione omnicomprensiva, si rende necessario valutare, sulla base degli importi di cui alle tariffe all'epoca vigenti, il compenso dovuto ai professionisti.
pagina 2 di 5 Gli odierni ricorrenti hanno evidenziato come, applicando i medi tariffari vigenti all'epoca dei fatti per lo scaglione da uno a due milioni di euro:
- sarebbe liquidabile per la fase di studio, riconoscibile ai sensi dell'art. 4, comma 5bis del D.M. n.
55/2014 anche “in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva”, la somma di € 7.064,00;
- sarebbe liquidabile per l'ulteriore attività svolta dai ricorrenti, consistita nell'assistenza ai fini del raggiungimento dell'accordo e della conseguente estinzione del giudizio, una percentuale del 30% del compenso relativo all'intera fase di trattazione (euro 9.464,00), pari ad euro 2.839,20.
Rispetto al totale di euro 9.464,00 (oltre accessori) così ottenuto, i ricorrenti hanno addotto di intendere limitare la richiesta alla minor somma di euro 4.347,83, come da preavviso di parcella del
24.5.2021 inviato alla cliente (si rimanda ai doc. 12 e 13 di parte ricorrente).
Il compenso così determinato appare dunque del tutto congruo, posto che per un verso è come detto inferiore di quasi la metà rispetto ai medi dovuti per lo scaglione indicato dai ricorrenti, e dunque in sostanza pari ai minimi, ma è anche parametrato ad uno scaglione (quello da 1 a 2 milioni di euro) inferiore rispetto al reale valore della controversia, indicato dalla stessa appellante in euro 4.451.437,16
(ipotesi in cui il compenso per la fase introduttiva assurgerebbe ad euro 11.938,00 e quello per la fase di trattazione ad euro 15.994,00).
Il compenso può essere dunque liquidato in complessivi euro 4.337,83, oltre spese generali ed accessori di legge.
Considerato l'intervenuto pagamento delle spese imponibili per € 224,40 e della somma di euro
1.542,54 per onorari (oltre spese generali ed accessori già versati dalla cliente), residua la somma di euro 2.805,29 oltre spese generali ed accessori.
Analoghe considerazioni possono essere ripercorse con riguardo al giudizio n. 315/2019 R.G., in relazione al quale era stato convenuto un compenso omnicomprensivo di euro 20.000,00, senza distinzioni tra le varie fasi (si rimanda al doc. 18 di parte ricorrente) e con riguardo al quale sono state svolte analoghe attività da parte dei legali.
I ricorrenti, procedendo dunque allo stesso ragionamento di cui sopra, hanno calcolato in misura pari a quella sopra indicata il compenso astrattamente loro spettante sulla base dei medi tariffari per lo pagina 3 di 5 scaglione di competenza ed hanno evidenziato di avere richiesto il pagamento della minor somma di euro 4.347,83, anche in questo caso versata dalla cliente limitatamente alla somma di euro 1.542,54
(oltre esborsi, spese generali ed accessori).
Anche in questo caso, ferma la correttezza dello scaglione applicato dai ricorrenti (la causa aveva infatti valore di 2 milioni di euro), considerato che il valore del giudizio si attestava al massimo dello scaglione e che i legali hanno richiesto il pagamento di onorari sostanzialmente pari a minimi, il compenso può essere liquidato come da richiesta in euro 4.347,83, con conseguente debenza della residua somma di euro 2.805,29, al netto dell'acconto versato.
In conclusione, liquidati i compensi nei termini che precedono, la signora è tenuta al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 5.610,58, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
L'importo deve essere maggiorato di interessi, peraltro nei limiti di quanto richiesto dai ricorrenti, che hanno domandato il riconoscimento degli interessi legali dalla data di costituzione in mora
(intervenuta con missiva ricevuta in data 14.3.2024, v. doc. 21 di parte ricorrente) alla data della domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla S.C., “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (così, Cass., 19.8.2022, n. 24973; nello stesso senso Cass., ord., 16.3.2022,
n. 8611; Cass., ord., 22.4.2021, n. 10599).
La pronuncia sulle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente decidendo sul giudizio di cui al n. 3422/2024 R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 degli avv.ti e della complessiva somma di euro 5.610,58, oltre Parte_1 Parte_2 spese generali al 15% ed accessori come per legge ed oltre interessi legali dal 14.3.2024 alla data della domanda giudiziale ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida, d'ufficio, in euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3422/2024 R.G., pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), in proprio
[...]
ricorrenti
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
resistente
Oggetto: liquidazione compensi avvocato.
Conclusioni: come in atti pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli avvocati e hanno adito questa Corte per ottenere la Parte_1 Parte_2 liquidazione del compenso professionale agli stessi dovuto per l'assistenza prestata in favore della signora nell'ambito di due giudizi civili svoltisi dinanzi a questa Corte Controparte_1
d'appello.
La signora seppur ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è Controparte_1 costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L'effettiva esecuzione delle su indicate prestazioni professionali ad opera dei ricorrenti, nell'interesse della loro patrocinata signora è comprovata dalla documentazione in atti. CP_1
In dettaglio, risulta che gli stessi abbiano assistito la convenuta:
- nel giudizio già rubricato al n. R.G. n. 908/2018, nel quale gli odierni ricorrenti si erano costituiti quali nuovi difensori dell'appellante e che si è concluso a seguito di accordo tra le parti mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (doc. da 2 a 5, 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente);
- nell'ulteriore giudizio d'appello di cui al n. 315/2019, nel quale nel quale i ricorrenti si sono costituiti quali nuovi difensori dell'appellante e che si è anch'esso concluso, a seguito di accordo tra le parti, mediante pronuncia emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (si rimanda ai doc. da 15 a 17 e 20 del fascicolo di parte ricorrente).
Tanto premesso, i compensi sono liquidabili nei seguenti termini.
Quanto al giudizio n. 908/2018, in relazione al quale le parti avevano pattuito un compenso complessivo di euro 25.000,00 oltre accessori (oltre ad un palmario nel caso di positivo esito della lite, v. doc. 6 di parte ricorrente), a fronte del solo parziale compimento dell'attività professionale ed in assenza di accordo relativo alla retribuzione delle singole fasi, stante appunto la descritta pattuizione omnicomprensiva, si rende necessario valutare, sulla base degli importi di cui alle tariffe all'epoca vigenti, il compenso dovuto ai professionisti.
pagina 2 di 5 Gli odierni ricorrenti hanno evidenziato come, applicando i medi tariffari vigenti all'epoca dei fatti per lo scaglione da uno a due milioni di euro:
- sarebbe liquidabile per la fase di studio, riconoscibile ai sensi dell'art. 4, comma 5bis del D.M. n.
55/2014 anche “in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva”, la somma di € 7.064,00;
- sarebbe liquidabile per l'ulteriore attività svolta dai ricorrenti, consistita nell'assistenza ai fini del raggiungimento dell'accordo e della conseguente estinzione del giudizio, una percentuale del 30% del compenso relativo all'intera fase di trattazione (euro 9.464,00), pari ad euro 2.839,20.
Rispetto al totale di euro 9.464,00 (oltre accessori) così ottenuto, i ricorrenti hanno addotto di intendere limitare la richiesta alla minor somma di euro 4.347,83, come da preavviso di parcella del
24.5.2021 inviato alla cliente (si rimanda ai doc. 12 e 13 di parte ricorrente).
Il compenso così determinato appare dunque del tutto congruo, posto che per un verso è come detto inferiore di quasi la metà rispetto ai medi dovuti per lo scaglione indicato dai ricorrenti, e dunque in sostanza pari ai minimi, ma è anche parametrato ad uno scaglione (quello da 1 a 2 milioni di euro) inferiore rispetto al reale valore della controversia, indicato dalla stessa appellante in euro 4.451.437,16
(ipotesi in cui il compenso per la fase introduttiva assurgerebbe ad euro 11.938,00 e quello per la fase di trattazione ad euro 15.994,00).
Il compenso può essere dunque liquidato in complessivi euro 4.337,83, oltre spese generali ed accessori di legge.
Considerato l'intervenuto pagamento delle spese imponibili per € 224,40 e della somma di euro
1.542,54 per onorari (oltre spese generali ed accessori già versati dalla cliente), residua la somma di euro 2.805,29 oltre spese generali ed accessori.
Analoghe considerazioni possono essere ripercorse con riguardo al giudizio n. 315/2019 R.G., in relazione al quale era stato convenuto un compenso omnicomprensivo di euro 20.000,00, senza distinzioni tra le varie fasi (si rimanda al doc. 18 di parte ricorrente) e con riguardo al quale sono state svolte analoghe attività da parte dei legali.
I ricorrenti, procedendo dunque allo stesso ragionamento di cui sopra, hanno calcolato in misura pari a quella sopra indicata il compenso astrattamente loro spettante sulla base dei medi tariffari per lo pagina 3 di 5 scaglione di competenza ed hanno evidenziato di avere richiesto il pagamento della minor somma di euro 4.347,83, anche in questo caso versata dalla cliente limitatamente alla somma di euro 1.542,54
(oltre esborsi, spese generali ed accessori).
Anche in questo caso, ferma la correttezza dello scaglione applicato dai ricorrenti (la causa aveva infatti valore di 2 milioni di euro), considerato che il valore del giudizio si attestava al massimo dello scaglione e che i legali hanno richiesto il pagamento di onorari sostanzialmente pari a minimi, il compenso può essere liquidato come da richiesta in euro 4.347,83, con conseguente debenza della residua somma di euro 2.805,29, al netto dell'acconto versato.
In conclusione, liquidati i compensi nei termini che precedono, la signora è tenuta al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 5.610,58, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
L'importo deve essere maggiorato di interessi, peraltro nei limiti di quanto richiesto dai ricorrenti, che hanno domandato il riconoscimento degli interessi legali dalla data di costituzione in mora
(intervenuta con missiva ricevuta in data 14.3.2024, v. doc. 21 di parte ricorrente) alla data della domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla S.C., “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (così, Cass., 19.8.2022, n. 24973; nello stesso senso Cass., ord., 16.3.2022,
n. 8611; Cass., ord., 22.4.2021, n. 10599).
La pronuncia sulle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente decidendo sul giudizio di cui al n. 3422/2024 R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 degli avv.ti e della complessiva somma di euro 5.610,58, oltre Parte_1 Parte_2 spese generali al 15% ed accessori come per legge ed oltre interessi legali dal 14.3.2024 alla data della domanda giudiziale ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida, d'ufficio, in euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
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