Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 3 marzo 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15873/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15873 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AG NE, UC SS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
2) della prima graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
3) della seconda graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
4) del riscontro parziale datato 25 novembre 2022, all''accesso agli atti del 9 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l''esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l''ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell''Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
10) del mancato riscontro all''istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 9 novembre 2022;
11) del mancato riscontro all''accesso agli atti inoltrato in data 9 e 28 novembre 2022;
12) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l''immatricolazione di parte ricorrente;
13) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA TA il 9/2/2023:
1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;
3) del riscontro dell''Ateneo ricevuto dalla ricorrente via email del 3 febbraio 2023 in cui si legge: “l''errore è stato fatto nella prima graduatoria, ora esatta, in quanto dal certificato esami sostenuti rilasciato dall''Ateneo di provenienza e dalla dichiarazione sul modulo Sapienza da te compilato, risulta “iscritta II anno per l''a.a. 2021/2022”. Non è possibile ripetere
l''anno di iscrizione, quindi la tua richiesta poteva solamente richiedere il III anno”;
4) del mancato riscontro agli accessi agli atti.
Nonché per l''annullamento
5) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
6) della prima graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
7) della seconda graduatoria relativa all''avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla SapienzaUniversità di Roma in data 14 ottobre 2022;
8) del riscontro parziale datato 25 novembre 2022, all''accesso agli atti del 9 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l''esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente l''ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
9) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
10) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
11) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
12) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
13) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell''Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
14) del mancato riscontro all''istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 9 novembre 2022;
15) del mancato riscontro all''accesso agli atti inoltrato in data 9 e 28 novembre 2022;
16) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l''immatricolazione di parte ricorrente;
17) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza;
Vista la nota del 5.1.2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa MA RB AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che TA LA ha adito questo Tar chiedendo l’ammissione con riserva al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, a numero programmato;
Rilevato che, come da nota depositata in atti il 5.1.2026, ella ha conseguito successivamente il bene della vita, e ha pertanto dichiarato di non avere più interesse ad una decisione di merito nell’ambito del presente contenzioso;
Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile in quanto “l’interesse a ricorrere […] non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia” (TAR Lazio, n. 15816/2023);
Dato atto che la richiesta proviene dalla ricorrente e non vi è stata opposizione da parte dell’Amministrazione, peraltro costituita solo formalmente;
Ritenuto che pertanto le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
MA RB AV, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RB AV | EN ST |
IL SEGRETARIO