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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 220, trattata all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
nata a [...] - CF: Parte_1
- rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Fertuso, C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, al viale Bonomi n. 51,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. P.IVA_1
Tuminelli e dall'avv. Mariateresa Nasso, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Cassino, via Po n. 45,
RESISTENTE
avente a oggetto: reddito di cittadinanza
conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver iniziato a percepire, dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza per un importo mensile pari ad € 607,18 nonché di percepire assegni familiari pari ad € 73,00. Affermava che, in data 9.2.2023, l' aveva revocato tale beneficio nonché sospeso la corresponsione CP_1
degli assegni familiari con richiesta della restituzione del solo reddito -ricevuto da aprile
2019 a settembre 2020- pari a € 10.934,44, asseritamente non dovuto a seguito della segnalazione, da parte del Comune di residenza, della mancata coincidenza tra nucleo
DSU e famiglia anagrafica. Tanto premesso, così concludeva: “- condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere l'assegno di reddito di cittadinanza alla ricorrente computandolo dal 09/02/2023 al saldo,
unitamente agli assegni familiari, anche per i mesi di marzo e aprile 2022 non versati;
-
CP_ condannare l' a non pretendere la restituzione della somma di Euro 10.934,44, essendo stata legittimamente concessa;
restituire la somma a titolo di assegni familiari,
pari ad Euro 73,00 non solo per i mesi di marzo,aprile2022(non versati), ma anche a
decorrere da gennaio 2023 !! - condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge.” Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1
asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Concesso alle parti il termine per il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il presente ricorso non merita di essere accolto.
Pag. 2 di 5 Il reddito di cittadinanza, come prescritto all'art. 1 della Legge n. 26 del 28.03.2019, è una misura … di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale
concessa in presenza di determinati requisiti indicati nel successivo art.
2. In particolare, con riferimento al requisito reddituale, la norma prescrive un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad una determinata soglia. Per quanto riguarda la nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione della prestazione in oggetto, l'art. 2 al comma 5 del DL 4/2019 prevede che ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In base a tale disposizione, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. Sempre il DL 4/2019, all'art. 7, comma 4, prevede che … quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il
beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Dunque, il nucleo familiare del richiedente la prestazione è quello che risulta dai registri anagrafici.
Nel caso de quo, l' revocava la prestazione in esame concessa alla ricorrente a CP_1
far data dal 2019 sull'assunto della segnalazione da della mancata coincidenza CP_2
tra nucleo DSU e famiglia anagrafica. Produceva in giudizio schermata ANPR, nella quale la ricorrente e la figlia, risultavano inserite nello stesso Persona_1
nucleo familiare del sig. . Persona_2
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente affermava che al momento di presentazione della domanda, il sig. risultava unito in matrimonio con la sig.ra Persona_1 CP_3
Pag. 3 di 5 e era presente, quindi, nella dichiarazione ISEE di quest'ultima (All'epoca dei Per_3
fatti lo stesso , unito in matrimonio con la sig.ra , Persona_1 CP_4
risultava nella dichiarazione Isee della stessa, per cui non poteva allo stesso tempo
esser presente anche nella dsu della ricorrente, ed è per tale motivo che non è stato
indicato dalla medesima. pag. 3 – 4 ricorso). Non provava, in ogni caso, l'effettiva composizione del proprio nucleo familiare come da DSU allegata alla domanda.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di accertamento negativo di indebito previdenziale, spetta al ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto. Al riguardo la Suprema Corte, già con la pronuncia n. 18046 del 4.802010 resa a sezioni unite aveva affermato il principio, successivamente ripreso e confermato in successive pronunce, in base al quale in tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla
prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Nel caso de quo, la ricorrente non dimostrava che, al momento della presentazione della domanda per il beneficio richiesto, il sig. aveva altra residenza e, Persona_1
quindi, non apparteneva al proprio nucleo familiare. Ben avrebbe potuto esibire in giudizio certificato storico di residenza al fine di provare l'effettiva composizione del proprio nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e, quindi,
dimostrare di aver compilato correttamente la DSU allegata alla domanda presentata.
Per quanto innanzi, sulla base di tali osservazioni, nonché della normativa e della giurisprudenza su richiamata, il presente ricorso non merita di essere accolto.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'esistenza delle posizioni contrastanti tra le parti e dell'obiettiva problematicità della questione trattata, si ritiene che vadano compensate integralmente.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Cassino, 5 2 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 5 di 5
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 220, trattata all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
nata a [...] - CF: Parte_1
- rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Fertuso, C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, al viale Bonomi n. 51,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. P.IVA_1
Tuminelli e dall'avv. Mariateresa Nasso, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Cassino, via Po n. 45,
RESISTENTE
avente a oggetto: reddito di cittadinanza
conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver iniziato a percepire, dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza per un importo mensile pari ad € 607,18 nonché di percepire assegni familiari pari ad € 73,00. Affermava che, in data 9.2.2023, l' aveva revocato tale beneficio nonché sospeso la corresponsione CP_1
degli assegni familiari con richiesta della restituzione del solo reddito -ricevuto da aprile
2019 a settembre 2020- pari a € 10.934,44, asseritamente non dovuto a seguito della segnalazione, da parte del Comune di residenza, della mancata coincidenza tra nucleo
DSU e famiglia anagrafica. Tanto premesso, così concludeva: “- condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere l'assegno di reddito di cittadinanza alla ricorrente computandolo dal 09/02/2023 al saldo,
unitamente agli assegni familiari, anche per i mesi di marzo e aprile 2022 non versati;
-
CP_ condannare l' a non pretendere la restituzione della somma di Euro 10.934,44, essendo stata legittimamente concessa;
restituire la somma a titolo di assegni familiari,
pari ad Euro 73,00 non solo per i mesi di marzo,aprile2022(non versati), ma anche a
decorrere da gennaio 2023 !! - condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge.” Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1
asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Concesso alle parti il termine per il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il presente ricorso non merita di essere accolto.
Pag. 2 di 5 Il reddito di cittadinanza, come prescritto all'art. 1 della Legge n. 26 del 28.03.2019, è una misura … di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale
concessa in presenza di determinati requisiti indicati nel successivo art.
2. In particolare, con riferimento al requisito reddituale, la norma prescrive un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad una determinata soglia. Per quanto riguarda la nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione della prestazione in oggetto, l'art. 2 al comma 5 del DL 4/2019 prevede che ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In base a tale disposizione, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. Sempre il DL 4/2019, all'art. 7, comma 4, prevede che … quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il
beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Dunque, il nucleo familiare del richiedente la prestazione è quello che risulta dai registri anagrafici.
Nel caso de quo, l' revocava la prestazione in esame concessa alla ricorrente a CP_1
far data dal 2019 sull'assunto della segnalazione da della mancata coincidenza CP_2
tra nucleo DSU e famiglia anagrafica. Produceva in giudizio schermata ANPR, nella quale la ricorrente e la figlia, risultavano inserite nello stesso Persona_1
nucleo familiare del sig. . Persona_2
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente affermava che al momento di presentazione della domanda, il sig. risultava unito in matrimonio con la sig.ra Persona_1 CP_3
Pag. 3 di 5 e era presente, quindi, nella dichiarazione ISEE di quest'ultima (All'epoca dei Per_3
fatti lo stesso , unito in matrimonio con la sig.ra , Persona_1 CP_4
risultava nella dichiarazione Isee della stessa, per cui non poteva allo stesso tempo
esser presente anche nella dsu della ricorrente, ed è per tale motivo che non è stato
indicato dalla medesima. pag. 3 – 4 ricorso). Non provava, in ogni caso, l'effettiva composizione del proprio nucleo familiare come da DSU allegata alla domanda.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di accertamento negativo di indebito previdenziale, spetta al ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto. Al riguardo la Suprema Corte, già con la pronuncia n. 18046 del 4.802010 resa a sezioni unite aveva affermato il principio, successivamente ripreso e confermato in successive pronunce, in base al quale in tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla
prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Nel caso de quo, la ricorrente non dimostrava che, al momento della presentazione della domanda per il beneficio richiesto, il sig. aveva altra residenza e, Persona_1
quindi, non apparteneva al proprio nucleo familiare. Ben avrebbe potuto esibire in giudizio certificato storico di residenza al fine di provare l'effettiva composizione del proprio nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e, quindi,
dimostrare di aver compilato correttamente la DSU allegata alla domanda presentata.
Per quanto innanzi, sulla base di tali osservazioni, nonché della normativa e della giurisprudenza su richiamata, il presente ricorso non merita di essere accolto.
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'esistenza delle posizioni contrastanti tra le parti e dell'obiettiva problematicità della questione trattata, si ritiene che vadano compensate integralmente.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Cassino, 5 2 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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