CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 970/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, LA
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1643/2022 depositato il 25/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2671/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02B700459-2019 IVA-ALTRO
- sull'appello n. 1650/2022 depositato il 25/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2670/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02B700459-2019 IVA-ALTRO
- sull'appello n. 1651/2022 depositato il 25/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2667/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B700520-2019 IRPEF-ALTRO
- sull'appello n. 1691/2022 depositato il 28/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2666/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B700522-2019 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Agenzia delle Entrate: "In riforma delle sentenze impugnate, accogliere gli appelli e, per l'effetto, confermare la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio."
Resistente/Appellato: In via preliminare, riunire i giudizi di appello. Nel merito, rigettare integralmente gli appelli proposti dall'Ufficio in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le sentenze di primo grado. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'odierna udienza risultano fissati per la trattazione i procedimenti di secondo grado recanti i numeri di registro generale 1643/2022, 1650/2022, 1651/2022, 1691/2022 relativi agli atti di appello proposti dall'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, nei confronti dello
Resistente_3 (legale rappresentante pro-tempore avv. Resistente_1 ), nonché di Resistente_1 e di Resistente_2
In esame le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Messina (oggi Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado) Sezione 10, recanti i numeri 2666/10/21, 2667/10/21, 2670/10/21 e 2671/2021, depositate in data 01/10/2021, con le quali nel giudizio di primo grado, in accoglimento dei ricorsi proposti, venivano annullati gli avvisi di accertamento in contestazione, meglio specificati in epigrafe, emessi per IVA
e IRPEF per l'anno d'imposta 2014.
Con distinti avvisi di accertamento, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, a seguito di un controllo fiscale sullo Resistente_3 relativo agli anni d'imposta dal 2012 al 2015, con particolare riferimento alle operazioni con IVA ad esigibilità differita, procedeva a rettificare, per l'anno d'imposta 2014, le dichiarazioni dello studio associato e dei singoli soci (Resistente_1 e Resistente_2)
In particolare, l'Ufficio notificava:
- Avviso di accertamento (TYX02B700459/2019) allo Resistente_3, con cui accertava, ai fini IVA, una maggiore imposta di € 3.795,00, oltre sanzioni e interessi, e, ai fini delle imposte dirette, maggiori compensi per € 145.100,00 da imputare per trasparenza ai soci;
- Avvisi di accertamento (TYX01B700520/2019 e TYX01B700522/2019) rispettivamente all'avv. Resistente_1 (socio al 99%) e alla dott.ssa Resistente_2 (socia all'1%), con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF e addizionali, la quota di maggior reddito di lavoro autonomo loro imputata.
Tali recuperi venivano motivati con l'esame di incrocio dei dati contabili del contribuente con quelli emergenti dai modelli 770 presentati dai clienti dello studio in qualità di sostituti d'imposta.
I contribuenti impugnavano tutti gli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, la quale, con ordinanza n. 997/10/21 del 27.05.2021, riuniva i ricorsi.
Con separate sentenze (recanti i numeri 2666/21, 2667/21, 2670/21 e 2671/21), tutte depositate in data 01.10.2021, la CTP accoglieva integralmente i ricorsi dei contribuenti, annullando gli atti impugnati e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, ritenendo che dalla documentazione prodotta (registri IVA, registri incassi e pagamenti) risultasse la regolarità e correttezza degli adempimenti fiscali.
Avverso tali decisioni, l'Agenzia delle Entrate ha proposto distinti atti di appello lamentando l'erroneità delle sentenze di primo grado e ribadendo la legittimità dei propri recuperi. L'Ufficio sostiene che i dati comunicati dai sostituti d'imposta (mod. 770) hanno piena valenza probatoria e che il contribuente non ha fornito prova contraria idonea a dimostrarne l'erroneità. In particolare, contesta la valutazione del primo giudice in merito alle fatture emesse nei confronti dell'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dell'avv.
Nominativo_1 e del Sig. Nominativo_2.
Si sono costituiti in giudizio lo Resistente_3 e i soci Resistente_1 e Resistente_2, depositando controdeduzioni con cui hanno chiesto, in via preliminare, la riunione degli appelli e, nel merito, il rigetto degli stessi. Gli appellati hanno eccepito per quanto concerne IVA e IRPEF, l'infondatezza dei rilievi, fornendo giustificazioni documentali per ogni contestazione mossa dall'Ufficio e sostenendo che l'appello dell'Agenzia si limita a riproporre le motivazioni degli avvisi di accertamento senza confutare le prove prodotte a difesa in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare in accoglimento della richiesta di parte (non opposta dall'ufficio appellante) deve essere disposta la riunione degli appelli in epigrafe indicati, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., applicabile al processo tributario, in quanto proposti avverso sentenze che hanno definito, seppur separatamente, giudizi tra le medesime parti, aventi ad oggetto avvisi di accertamento scaturenti da un unico presupposto impositivo e da un'unica attività di controllo per l'anno d'imposta 2014. La riunione si impone per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, nonché per economia processuale e al fine di evitare possibili contrasti di giudicati.
Proseguendo nell'esame di merito, gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze nn. 2670/21, 2671/21, 2666/21 e 2667/21, concernenti i recuperi ai fini IVA e IRPEF, sono infondati e devono essere rigettati.
L'Ufficio appellante fonda le proprie pretese sull'incrocio dei dati dichiarati dal contribuente con quelli comunicati dai sostituti d'imposta tramite i modelli 770. Sebbene tali dati costituiscano un valido elemento presuntivo, idoneo a legittimare l'accertamento, la loro valenza probatoria non è assoluta e può essere superata da una prova contraria fornita dal contribuente. Nel caso di specie, la Corte ritiene che i contribuenti abbiano fornito prove documentali sufficienti e convincenti a superare la presunzione su cui si basano i rilievi dell'Ufficio, come correttamente ritenuto dai Giudici di prime cure.
L'atto di appello dell'Agenzia si limita, in larga parte, a riproporre le medesime argomentazioni contenute negli avvisi di accertamento, senza tuttavia confrontarsi specificamente e in modo critico con le puntuali contestazioni e la documentazione prodotta dagli appellati, già in primo grado.
Analizzando i singoli rilievi:
Fatture n. 24 e 25/2014 emesse nei confronti dell'Società_1: L'Ufficio contesta la mancata tassazione di € 4.787,00, nonostante l'incasso risultante dal modello 770/2015. I contribuenti hanno dimostrato, e la documentazione in atti lo conferma, che si trattava di fatture emesse con
IVA ad esigibilità differita. L'incasso di tali fatture è avvenuto, come provato, in data 28.12.2015. Di conseguenza, l'imposta è divenuta esigibile in tale data e correttamente inclusa nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2015, e non nell'anno 2014. La contestazione dell'Ufficio, che ignora il regime speciale dell'IVA differita applicabile alle operazioni con enti pubblici, è pertanto palesemente infondata.
Compensi da cliente Avv. Nominativo_1: L'Ufficio recupera maggiori compensi basandosi sulla comunicazione del sostituto d'imposta, che indica un importo di € 16.224,00, a fronte della fattura n. 8/2014 di € 7.800,00 (oltre IVA) regolarmente registrata e dichiarata dai contribuenti. Gli appellati hanno prodotto la fattura, l'estratto conto bancario che attesta l'incasso del netto corrispondente a tale fattura (€ 7.956,00)
e hanno evidenziato la strana coincidenza per cui la differenza contestata è quasi esattamente il doppio dell'importo fatturato, suggerendo un probabile errore di duplicazione nella comunicazione del sostituto. A fronte di tale specifica e documentata difesa, l'Ufficio non ha fornito alcun ulteriore elemento a sostegno della propria pretesa, limitandosi a insistere sulla valenza probatoria del modello 770. In assenza di altri riscontri, la mera discordanza con il modello 770, di fronte a una contabilità formalmente e sostanzialmente corretta, non è sufficiente a fondare l'accertamento.
Fattura n. 43/2014 emessa nei confronti di Nominativo_2: L'Ufficio contesta l'omessa dichiarazione della somma, pur ammettendo che il rilievo è scaturito "proprio sulla base dei dati contenuti nel registro Iva fatture emesse". Tale affermazione appare intrinsecamente contraddittoria. I Giudici di primo grado hanno correttamente ritenuto che la documentazione prodotta, inclusi i registri IVA, dimostrasse la regolarità degli adempimenti fiscali. L'Ufficio non ha specificato in appello in cosa consisterebbe l'omissione dichiarativa a fronte di una regolare registrazione della fattura, rendendo il motivo di gravame generico e infondato.
Deve dirsi pertanto che i contribuenti hanno fornito prova documentale del loro operato fiscale per l'anno 2014, superando le presunzioni su cui si fondavano gli avvisi di accertamento. Di conseguenza, i recuperi ai fini IVA e, per derivazione, ai fini IRPEF in capo ai soci, risultano non dimostrati e deve confermarsi la decisione di primo grado di annullamento degli atti di pretesa fiscale in contestazione.
Gli appelli devono pertanto essere rigettati e le sentenze impugnate integralmente confermate e ciò in quanto le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate non sono idonee a scalfire la correttezza e la logicità delle motivazioni delle sentenze di primo grado alle quali si fa rinvio e che devono qui essere richiamate in quanto il ragionamento seguito nella stesura risulta adeguatamente approfondito e assolutamente condivisibile, e tale motivazione deve ritenersi parte integrante della presente decisione.
Si consideri come il rinvio "per relationem" alla pronuncia appellata è ammissibile, purché ciò avvenga in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, in quanto necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio
Sul punto condivisibile l'orientamento consolidato secondo il quale "è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte" ( Cass., Sez. Un., n.5712 dell'8 giugno 1998; e numerose conformi tra le quali Cass., Sez. III, n. 181 del 2000; id. Cass., Sez. I, n. 2839 del 2001; . Cass., Sez. V n. 1539 del 2003).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento//00), oltre oneri ed accessori di legge.
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Va detto infine, per completezza di esame, che risulta nei confronti dei medesimi contribuenti l'ulteriore avviso di accertamento (TYX0BB700496/2019) con cui accertava, ai fini IRAP, una maggiore imposta a carico dello Studio Legale per € 8.856,00, oltre sanzioni e interessi, pretese però per le quali la stessa
Agenzia delle Entrate, con atti di rinuncia comunicati via PEC in data 15.02.2022, ha espressamente rinunciato alla prosecuzione della fase contenziosa per tutti i giudizi di appello relativi all'IRAP per gli anni dal 2008 al 2014 nei confronti dello Resistente_3, "vista l'evoluzione normativa in materia di Irap professionista e visto l'esito delle controversie sorte con l'odierno appellato". Tale rinuncia, accettata dalla controparte, ha già portato alla declaratoria di estinzione dei giudizi con sentenze di questa Corte ai numeri 7851/2025 e 7853/2025 tali fatti pertanto risultano estranei al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 10 distaccata di Messina, sugli appelli riuniti come in epigrafe, proposti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, rigetta le impugnazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate nei procedimenti iscritti ai numeri R.G.A. 1643/2022,
1650/2022, 1651/2022 e 1691/2022 e, per l'effetto, conferma le sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Messina nn. 2670/21, 2671/21, 2666/21 e 2667/21.
Condanna la parte appellante soccombente -Agenzia delle Entrate - al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento//00) oltre oneri ed accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, LA
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1643/2022 depositato il 25/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2671/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02B700459-2019 IVA-ALTRO
- sull'appello n. 1650/2022 depositato il 25/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2670/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02B700459-2019 IVA-ALTRO
- sull'appello n. 1651/2022 depositato il 25/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2667/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B700520-2019 IRPEF-ALTRO
- sull'appello n. 1691/2022 depositato il 28/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2666/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 01/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B700522-2019 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Agenzia delle Entrate: "In riforma delle sentenze impugnate, accogliere gli appelli e, per l'effetto, confermare la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio."
Resistente/Appellato: In via preliminare, riunire i giudizi di appello. Nel merito, rigettare integralmente gli appelli proposti dall'Ufficio in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le sentenze di primo grado. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'odierna udienza risultano fissati per la trattazione i procedimenti di secondo grado recanti i numeri di registro generale 1643/2022, 1650/2022, 1651/2022, 1691/2022 relativi agli atti di appello proposti dall'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, nei confronti dello
Resistente_3 (legale rappresentante pro-tempore avv. Resistente_1 ), nonché di Resistente_1 e di Resistente_2
In esame le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Messina (oggi Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado) Sezione 10, recanti i numeri 2666/10/21, 2667/10/21, 2670/10/21 e 2671/2021, depositate in data 01/10/2021, con le quali nel giudizio di primo grado, in accoglimento dei ricorsi proposti, venivano annullati gli avvisi di accertamento in contestazione, meglio specificati in epigrafe, emessi per IVA
e IRPEF per l'anno d'imposta 2014.
Con distinti avvisi di accertamento, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, a seguito di un controllo fiscale sullo Resistente_3 relativo agli anni d'imposta dal 2012 al 2015, con particolare riferimento alle operazioni con IVA ad esigibilità differita, procedeva a rettificare, per l'anno d'imposta 2014, le dichiarazioni dello studio associato e dei singoli soci (Resistente_1 e Resistente_2)
In particolare, l'Ufficio notificava:
- Avviso di accertamento (TYX02B700459/2019) allo Resistente_3, con cui accertava, ai fini IVA, una maggiore imposta di € 3.795,00, oltre sanzioni e interessi, e, ai fini delle imposte dirette, maggiori compensi per € 145.100,00 da imputare per trasparenza ai soci;
- Avvisi di accertamento (TYX01B700520/2019 e TYX01B700522/2019) rispettivamente all'avv. Resistente_1 (socio al 99%) e alla dott.ssa Resistente_2 (socia all'1%), con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF e addizionali, la quota di maggior reddito di lavoro autonomo loro imputata.
Tali recuperi venivano motivati con l'esame di incrocio dei dati contabili del contribuente con quelli emergenti dai modelli 770 presentati dai clienti dello studio in qualità di sostituti d'imposta.
I contribuenti impugnavano tutti gli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, la quale, con ordinanza n. 997/10/21 del 27.05.2021, riuniva i ricorsi.
Con separate sentenze (recanti i numeri 2666/21, 2667/21, 2670/21 e 2671/21), tutte depositate in data 01.10.2021, la CTP accoglieva integralmente i ricorsi dei contribuenti, annullando gli atti impugnati e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, ritenendo che dalla documentazione prodotta (registri IVA, registri incassi e pagamenti) risultasse la regolarità e correttezza degli adempimenti fiscali.
Avverso tali decisioni, l'Agenzia delle Entrate ha proposto distinti atti di appello lamentando l'erroneità delle sentenze di primo grado e ribadendo la legittimità dei propri recuperi. L'Ufficio sostiene che i dati comunicati dai sostituti d'imposta (mod. 770) hanno piena valenza probatoria e che il contribuente non ha fornito prova contraria idonea a dimostrarne l'erroneità. In particolare, contesta la valutazione del primo giudice in merito alle fatture emesse nei confronti dell'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dell'avv.
Nominativo_1 e del Sig. Nominativo_2.
Si sono costituiti in giudizio lo Resistente_3 e i soci Resistente_1 e Resistente_2, depositando controdeduzioni con cui hanno chiesto, in via preliminare, la riunione degli appelli e, nel merito, il rigetto degli stessi. Gli appellati hanno eccepito per quanto concerne IVA e IRPEF, l'infondatezza dei rilievi, fornendo giustificazioni documentali per ogni contestazione mossa dall'Ufficio e sostenendo che l'appello dell'Agenzia si limita a riproporre le motivazioni degli avvisi di accertamento senza confutare le prove prodotte a difesa in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare in accoglimento della richiesta di parte (non opposta dall'ufficio appellante) deve essere disposta la riunione degli appelli in epigrafe indicati, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., applicabile al processo tributario, in quanto proposti avverso sentenze che hanno definito, seppur separatamente, giudizi tra le medesime parti, aventi ad oggetto avvisi di accertamento scaturenti da un unico presupposto impositivo e da un'unica attività di controllo per l'anno d'imposta 2014. La riunione si impone per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, nonché per economia processuale e al fine di evitare possibili contrasti di giudicati.
Proseguendo nell'esame di merito, gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze nn. 2670/21, 2671/21, 2666/21 e 2667/21, concernenti i recuperi ai fini IVA e IRPEF, sono infondati e devono essere rigettati.
L'Ufficio appellante fonda le proprie pretese sull'incrocio dei dati dichiarati dal contribuente con quelli comunicati dai sostituti d'imposta tramite i modelli 770. Sebbene tali dati costituiscano un valido elemento presuntivo, idoneo a legittimare l'accertamento, la loro valenza probatoria non è assoluta e può essere superata da una prova contraria fornita dal contribuente. Nel caso di specie, la Corte ritiene che i contribuenti abbiano fornito prove documentali sufficienti e convincenti a superare la presunzione su cui si basano i rilievi dell'Ufficio, come correttamente ritenuto dai Giudici di prime cure.
L'atto di appello dell'Agenzia si limita, in larga parte, a riproporre le medesime argomentazioni contenute negli avvisi di accertamento, senza tuttavia confrontarsi specificamente e in modo critico con le puntuali contestazioni e la documentazione prodotta dagli appellati, già in primo grado.
Analizzando i singoli rilievi:
Fatture n. 24 e 25/2014 emesse nei confronti dell'Società_1: L'Ufficio contesta la mancata tassazione di € 4.787,00, nonostante l'incasso risultante dal modello 770/2015. I contribuenti hanno dimostrato, e la documentazione in atti lo conferma, che si trattava di fatture emesse con
IVA ad esigibilità differita. L'incasso di tali fatture è avvenuto, come provato, in data 28.12.2015. Di conseguenza, l'imposta è divenuta esigibile in tale data e correttamente inclusa nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2015, e non nell'anno 2014. La contestazione dell'Ufficio, che ignora il regime speciale dell'IVA differita applicabile alle operazioni con enti pubblici, è pertanto palesemente infondata.
Compensi da cliente Avv. Nominativo_1: L'Ufficio recupera maggiori compensi basandosi sulla comunicazione del sostituto d'imposta, che indica un importo di € 16.224,00, a fronte della fattura n. 8/2014 di € 7.800,00 (oltre IVA) regolarmente registrata e dichiarata dai contribuenti. Gli appellati hanno prodotto la fattura, l'estratto conto bancario che attesta l'incasso del netto corrispondente a tale fattura (€ 7.956,00)
e hanno evidenziato la strana coincidenza per cui la differenza contestata è quasi esattamente il doppio dell'importo fatturato, suggerendo un probabile errore di duplicazione nella comunicazione del sostituto. A fronte di tale specifica e documentata difesa, l'Ufficio non ha fornito alcun ulteriore elemento a sostegno della propria pretesa, limitandosi a insistere sulla valenza probatoria del modello 770. In assenza di altri riscontri, la mera discordanza con il modello 770, di fronte a una contabilità formalmente e sostanzialmente corretta, non è sufficiente a fondare l'accertamento.
Fattura n. 43/2014 emessa nei confronti di Nominativo_2: L'Ufficio contesta l'omessa dichiarazione della somma, pur ammettendo che il rilievo è scaturito "proprio sulla base dei dati contenuti nel registro Iva fatture emesse". Tale affermazione appare intrinsecamente contraddittoria. I Giudici di primo grado hanno correttamente ritenuto che la documentazione prodotta, inclusi i registri IVA, dimostrasse la regolarità degli adempimenti fiscali. L'Ufficio non ha specificato in appello in cosa consisterebbe l'omissione dichiarativa a fronte di una regolare registrazione della fattura, rendendo il motivo di gravame generico e infondato.
Deve dirsi pertanto che i contribuenti hanno fornito prova documentale del loro operato fiscale per l'anno 2014, superando le presunzioni su cui si fondavano gli avvisi di accertamento. Di conseguenza, i recuperi ai fini IVA e, per derivazione, ai fini IRPEF in capo ai soci, risultano non dimostrati e deve confermarsi la decisione di primo grado di annullamento degli atti di pretesa fiscale in contestazione.
Gli appelli devono pertanto essere rigettati e le sentenze impugnate integralmente confermate e ciò in quanto le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate non sono idonee a scalfire la correttezza e la logicità delle motivazioni delle sentenze di primo grado alle quali si fa rinvio e che devono qui essere richiamate in quanto il ragionamento seguito nella stesura risulta adeguatamente approfondito e assolutamente condivisibile, e tale motivazione deve ritenersi parte integrante della presente decisione.
Si consideri come il rinvio "per relationem" alla pronuncia appellata è ammissibile, purché ciò avvenga in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, in quanto necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio
Sul punto condivisibile l'orientamento consolidato secondo il quale "è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte" ( Cass., Sez. Un., n.5712 dell'8 giugno 1998; e numerose conformi tra le quali Cass., Sez. III, n. 181 del 2000; id. Cass., Sez. I, n. 2839 del 2001; . Cass., Sez. V n. 1539 del 2003).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento//00), oltre oneri ed accessori di legge.
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Va detto infine, per completezza di esame, che risulta nei confronti dei medesimi contribuenti l'ulteriore avviso di accertamento (TYX0BB700496/2019) con cui accertava, ai fini IRAP, una maggiore imposta a carico dello Studio Legale per € 8.856,00, oltre sanzioni e interessi, pretese però per le quali la stessa
Agenzia delle Entrate, con atti di rinuncia comunicati via PEC in data 15.02.2022, ha espressamente rinunciato alla prosecuzione della fase contenziosa per tutti i giudizi di appello relativi all'IRAP per gli anni dal 2008 al 2014 nei confronti dello Resistente_3, "vista l'evoluzione normativa in materia di Irap professionista e visto l'esito delle controversie sorte con l'odierno appellato". Tale rinuncia, accettata dalla controparte, ha già portato alla declaratoria di estinzione dei giudizi con sentenze di questa Corte ai numeri 7851/2025 e 7853/2025 tali fatti pertanto risultano estranei al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 10 distaccata di Messina, sugli appelli riuniti come in epigrafe, proposti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, rigetta le impugnazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate nei procedimenti iscritti ai numeri R.G.A. 1643/2022,
1650/2022, 1651/2022 e 1691/2022 e, per l'effetto, conferma le sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Messina nn. 2670/21, 2671/21, 2666/21 e 2667/21.
Condanna la parte appellante soccombente -Agenzia delle Entrate - al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento//00) oltre oneri ed accessori di legge.