Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 970
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità accertamento IVA

    La Corte ritiene che i contribuenti abbiano fornito prove documentali sufficienti a superare la presunzione basata sui dati dei sostituti d'imposta. In particolare, per le fatture emesse nei confronti della Società_1, si evidenzia che l'IVA era differita e l'incasso è avvenuto in data successiva all'anno d'imposta contestato. Per i compensi da Avv. Nominativo_1, la documentazione prodotta dai contribuenti (fattura, estratto conto) e la probabile duplicazione nel modello 770 del sostituto d'imposta sono state ritenute sufficienti a confutare la pretesa dell'Ufficio. Per la fattura n. 43/2014 emessa nei confronti di Nominativo_2, l'Ufficio non ha specificato l'omissione dichiarativa a fronte della regolare registrazione della fattura.

  • Rigettato
    Legittimità accertamento IRPEF

    Poiché i recuperi ai fini IVA sono stati ritenuti infondati, di conseguenza anche i recuperi ai fini IRPEF in capo ai soci sono stati confermati come non dimostrati.

  • Accolto
    Infondatezza appelli Agenzia delle Entrate

    La Corte ha accolto le argomentazioni dei contribuenti, ritenendo che le prove documentali fornite fossero sufficienti a superare le presunzioni dell'Ufficio e che l'atto di appello non fosse sufficientemente critico rispetto alle contestazioni e alla documentazione prodotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 970
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 970
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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