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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3690/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 156226 SCONTO IN FATT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, il diniego di autotutela AGE.AGEDP2MI.REGISTRO UFFICIALE.0156226.15-05-2025-U dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale II di Milano a fronte di propria istanza del 16 aprile 2025.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3690/2025 R.G.R.
Il ricorrente riferiva di avere effettuato interventi di sostituzione di infissi presso appartamento di sua proprietà in Pietra Ligure e che, trattandosi di opere per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, intendeva fruire del bonus previsto dall'art. 119 ter d.l. 30/2024, avendo peraltro scelto l'opzione dello sconto in fattura.
Ripercorrendo la normativa in materia, riteneva di averne diritto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 3, comma 3, d.l. 29 dicembre 2023 n. 212, in quanto lo stesso, pur avendo eliminato l'opzione dello sconto in fattura per le opere come quelle effettuate dal ricorrente, esplicitamente specificava che il beneficio fiscale permanesse per coloro che, sussistendo tutti gli altri presupposti di legge, avessero richiesto il prescritto titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della norma suindicata (entrata in vigore il 30 dicembre 2023) oppure, in assenza della necessità di titolo abilitativo, come nel caso di specie, avessero iniziato i lavori entro tale data.
Il ricorrente produceva documentazione attestante, a suo dire, l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023
e, in particolare, la fattura n. 380/2023 del 21 dicembre 2023 emessa dalla fornitrice dei beni e delle opere edilizie in oggetto, con indicazione dello sconto in fattura e del corrispettivo ancora a carico del ricorrente, pari ad euro 6.295,62, somma che veniva pagata con bonifico parlante in data 8 gennaio 2024.
Riteneva che le opere realizzate rientrassero certamente tra quelle per cui era previsto il beneficio fiscale ex art. 113 d.l. 34/2020 e riteneva che la documentazione suindicata dimostrasse l'inizio dei lavori prima del
30 dicembre 2023, segnalando comunque di avere prodotto anche asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento effettuato, dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio dei lavori e documentazione fotografica di inizio e fine dei lavori;
tale documentazione era stata inviata all'amministrazione finanziaria immediatamente dopo la richiesta della stessa nel periodo in cui l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso gli effetti della Comunicazione con cui il ricorrente comunicava la volontà di avvalersi dello sconto in fattura per le opere realizzate.
A fronte del silenzio successivo alla scadenza del termine dei 30 giorni previsti per la suindicata sospensione, il ricorrente chiedeva dunque all'Agenzia delle Entrate di annullare tale sospensione in autotutela e la risposta negativa era del tutto illegittima, in quanto sostanzialmente fondata sulla mancata prova dell'effettivo inizio dei lavori, non ritenendosi sufficiente una dichiarazione autocertificativa da parte del contribuente, in quanto non prevista espressamente dall'art. 3 d.l. 212/2023, mentre l'inizio dei lavori era stato compiutamente provato sia con la documentazione prodotta fino dall'inizio della procedura amministrativa, sia sulla dichiarazione con cui il ricorrente ha attestato l'inizio dei lavori.
L'Agenzia delle entrate di costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio rifiuto.
Osservava infatti come l'art. 3 d.l. 212/2023 abbia eliminato le opere realizzate dal ricorrente tra quelle per cui era ammesso il beneficio del bonus barriere architettoniche e che egli non versasse in alcuna delle ipotesi per cui il beneficio era concesso anche per il 2024 (interventi su abitazione principale effettuate da persona fisica con nucleo familiare a basso reddito o facente parte di nucleo familiare con persone affette da disabilità). Riteneva inoltre che il ricorrente non avesse provato l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del d.l. 212/2023), non essendo sufficiente a tal fine autocertificazione da parte del contribuente, in quanto non prevista dall'art. 3 d.l. 212/2023, contrariamente ad altri casi in cui la legge ha espressamente previsto tale possibilità (ad esempio nel bonus previsto dal d.l. 11/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
Il ricorrente ha effettuato interventi di sostituzione di infissi presso appartamento di sua proprietà in Pietra
Ligure, opere idonee in sé ad eliminazione delle barriere architettoniche come da asseverazione del tecnico abilitato prodotta in giudizio e non contestata sul punto dalla parte resistente.
Trattandosi di opere per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, esse permettevano al ricorrente di fruire del bonus previsto dall'art. 119 ter d.l. 30/2024, avendo peraltro scelto l'opzione dello sconto in fattura.
E' anche incontestata (e assolutamente chiara) la novità legislativa di cui all'art. 3 d.l. 29 dicembre n. 212, con cui il legislatore ha eliminato il bonus barriere architettoniche con riferimento ad opere volte ad eliminare tali barriere, se non quelle specificamente indicate dalla citata norma, tra cui non rientrano certamente quelle svolte dal ricorrente (sostituzione dei serramenti).
Tuttavia l'art. 3, comma 3, d.l. 212/2023 espressamente prevede che il beneficio fiscale, anche con riferimento alle opere poste in essere dal ricorrente, permanesse per coloro che, sussistendo tutti gli altri presupposti di legge, avessero richiesto il prescritto titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della norma suindicata
(entrata in vigore il 30 dicembre 2023) oppure, in assenza della necessità di titolo abilitativo, come nel caso di specie, avessero iniziato i lavori entro tale data.
E' dunque certo che le opere realizzate rientrano nel novero di quelle ammesse al bonus ex art. 113 d.l.
34/2020 e che esse sono invece state escluse da tale beneficio fiscale dal citato art. 3 d.l. 212/2023.
Non rientrando le opere realizzate tra quelle necessitanti titolo abilitativo (circostanza anche questa non contestata), ritiene questa Corte che il ricorrente avesse diritto al bonus in oggetto avendo provato l'inizio dei lavori prima dell'entrata in vigore del d.l. 212/2023.
E' infatti in atti la fattura n. 380/2023 del 21 dicembre 2023 emessa dalla fornitrice dei beni e delle opere edilizie in oggetto, con indicazione dello sconto in fattura e del corrispettivo ancora a carico del ricorrente, pari ad euro 6.295,62, somma che veniva pagata con bonifico parlante in data 8 gennaio 2024.
Tale fattura risulta emessa in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del d.l. 212/2023 e non vi sono elementi in atti che ne possano attestare la falsità (quantomeno sulla data di emissione); lo stesso bonifico risulta effettuato nei primi giorni del gennaio 2024, non essendo del tutto ragionevole un pagamento da parte del cliente di opere neanche iniziate.
Il ricorrente ha peraltro presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio dei lavori;
tale dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000 ha generalizzata validità in ambito amministrativo
(stanti anche le conseguenze, anche penali, in caso di mendacio) ed è del tutto idonea, nel caso di specie, ad attestare l'inizio dei lavori.
E' vero che l'art. 3, terzo comma, d.l. 212/2023 non prevede espressamente che l'inizio dei lavori possa essere oggetto di autodichiarazione del contribuente, ma tale possibilità non è certamente esclusa, né è possibile allora comprendere con quali modalità il ricorrente avrebbe potuto pienamente provare l'inizio dei lavori, qualora non siano sufficienti una fattura con data indicata, bonifico parlante e dichiarazione ex art. 47 d.p.r. 445/2000).
Avendo dunque il ricorrente dimostrato di avere effettuato interventi rientranti tra le opere ammesse ex art. 113 d.l. 34/2023 con opere iniziate prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del d.l. 212/2023, egli ha diritto al beneficio fiscale in oggetto, anche nelle forme dello sconto in fattura.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando che le normative sui bonus fiscali connessi ad opere edilizie sono stati oggetto di plurimi e non sempre coordinati interventi legislativi, così non essendovi un complessivo chiaro quadro normativo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Giudice relatore Enrico Pavone
Il Presidente Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3690/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 156226 SCONTO IN FATT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, il diniego di autotutela AGE.AGEDP2MI.REGISTRO UFFICIALE.0156226.15-05-2025-U dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale II di Milano a fronte di propria istanza del 16 aprile 2025.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3690/2025 R.G.R.
Il ricorrente riferiva di avere effettuato interventi di sostituzione di infissi presso appartamento di sua proprietà in Pietra Ligure e che, trattandosi di opere per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, intendeva fruire del bonus previsto dall'art. 119 ter d.l. 30/2024, avendo peraltro scelto l'opzione dello sconto in fattura.
Ripercorrendo la normativa in materia, riteneva di averne diritto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 3, comma 3, d.l. 29 dicembre 2023 n. 212, in quanto lo stesso, pur avendo eliminato l'opzione dello sconto in fattura per le opere come quelle effettuate dal ricorrente, esplicitamente specificava che il beneficio fiscale permanesse per coloro che, sussistendo tutti gli altri presupposti di legge, avessero richiesto il prescritto titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della norma suindicata (entrata in vigore il 30 dicembre 2023) oppure, in assenza della necessità di titolo abilitativo, come nel caso di specie, avessero iniziato i lavori entro tale data.
Il ricorrente produceva documentazione attestante, a suo dire, l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023
e, in particolare, la fattura n. 380/2023 del 21 dicembre 2023 emessa dalla fornitrice dei beni e delle opere edilizie in oggetto, con indicazione dello sconto in fattura e del corrispettivo ancora a carico del ricorrente, pari ad euro 6.295,62, somma che veniva pagata con bonifico parlante in data 8 gennaio 2024.
Riteneva che le opere realizzate rientrassero certamente tra quelle per cui era previsto il beneficio fiscale ex art. 113 d.l. 34/2020 e riteneva che la documentazione suindicata dimostrasse l'inizio dei lavori prima del
30 dicembre 2023, segnalando comunque di avere prodotto anche asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento effettuato, dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio dei lavori e documentazione fotografica di inizio e fine dei lavori;
tale documentazione era stata inviata all'amministrazione finanziaria immediatamente dopo la richiesta della stessa nel periodo in cui l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso gli effetti della Comunicazione con cui il ricorrente comunicava la volontà di avvalersi dello sconto in fattura per le opere realizzate.
A fronte del silenzio successivo alla scadenza del termine dei 30 giorni previsti per la suindicata sospensione, il ricorrente chiedeva dunque all'Agenzia delle Entrate di annullare tale sospensione in autotutela e la risposta negativa era del tutto illegittima, in quanto sostanzialmente fondata sulla mancata prova dell'effettivo inizio dei lavori, non ritenendosi sufficiente una dichiarazione autocertificativa da parte del contribuente, in quanto non prevista espressamente dall'art. 3 d.l. 212/2023, mentre l'inizio dei lavori era stato compiutamente provato sia con la documentazione prodotta fino dall'inizio della procedura amministrativa, sia sulla dichiarazione con cui il ricorrente ha attestato l'inizio dei lavori.
L'Agenzia delle entrate di costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio rifiuto.
Osservava infatti come l'art. 3 d.l. 212/2023 abbia eliminato le opere realizzate dal ricorrente tra quelle per cui era ammesso il beneficio del bonus barriere architettoniche e che egli non versasse in alcuna delle ipotesi per cui il beneficio era concesso anche per il 2024 (interventi su abitazione principale effettuate da persona fisica con nucleo familiare a basso reddito o facente parte di nucleo familiare con persone affette da disabilità). Riteneva inoltre che il ricorrente non avesse provato l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del d.l. 212/2023), non essendo sufficiente a tal fine autocertificazione da parte del contribuente, in quanto non prevista dall'art. 3 d.l. 212/2023, contrariamente ad altri casi in cui la legge ha espressamente previsto tale possibilità (ad esempio nel bonus previsto dal d.l. 11/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
Il ricorrente ha effettuato interventi di sostituzione di infissi presso appartamento di sua proprietà in Pietra
Ligure, opere idonee in sé ad eliminazione delle barriere architettoniche come da asseverazione del tecnico abilitato prodotta in giudizio e non contestata sul punto dalla parte resistente.
Trattandosi di opere per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, esse permettevano al ricorrente di fruire del bonus previsto dall'art. 119 ter d.l. 30/2024, avendo peraltro scelto l'opzione dello sconto in fattura.
E' anche incontestata (e assolutamente chiara) la novità legislativa di cui all'art. 3 d.l. 29 dicembre n. 212, con cui il legislatore ha eliminato il bonus barriere architettoniche con riferimento ad opere volte ad eliminare tali barriere, se non quelle specificamente indicate dalla citata norma, tra cui non rientrano certamente quelle svolte dal ricorrente (sostituzione dei serramenti).
Tuttavia l'art. 3, comma 3, d.l. 212/2023 espressamente prevede che il beneficio fiscale, anche con riferimento alle opere poste in essere dal ricorrente, permanesse per coloro che, sussistendo tutti gli altri presupposti di legge, avessero richiesto il prescritto titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della norma suindicata
(entrata in vigore il 30 dicembre 2023) oppure, in assenza della necessità di titolo abilitativo, come nel caso di specie, avessero iniziato i lavori entro tale data.
E' dunque certo che le opere realizzate rientrano nel novero di quelle ammesse al bonus ex art. 113 d.l.
34/2020 e che esse sono invece state escluse da tale beneficio fiscale dal citato art. 3 d.l. 212/2023.
Non rientrando le opere realizzate tra quelle necessitanti titolo abilitativo (circostanza anche questa non contestata), ritiene questa Corte che il ricorrente avesse diritto al bonus in oggetto avendo provato l'inizio dei lavori prima dell'entrata in vigore del d.l. 212/2023.
E' infatti in atti la fattura n. 380/2023 del 21 dicembre 2023 emessa dalla fornitrice dei beni e delle opere edilizie in oggetto, con indicazione dello sconto in fattura e del corrispettivo ancora a carico del ricorrente, pari ad euro 6.295,62, somma che veniva pagata con bonifico parlante in data 8 gennaio 2024.
Tale fattura risulta emessa in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del d.l. 212/2023 e non vi sono elementi in atti che ne possano attestare la falsità (quantomeno sulla data di emissione); lo stesso bonifico risulta effettuato nei primi giorni del gennaio 2024, non essendo del tutto ragionevole un pagamento da parte del cliente di opere neanche iniziate.
Il ricorrente ha peraltro presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio dei lavori;
tale dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000 ha generalizzata validità in ambito amministrativo
(stanti anche le conseguenze, anche penali, in caso di mendacio) ed è del tutto idonea, nel caso di specie, ad attestare l'inizio dei lavori.
E' vero che l'art. 3, terzo comma, d.l. 212/2023 non prevede espressamente che l'inizio dei lavori possa essere oggetto di autodichiarazione del contribuente, ma tale possibilità non è certamente esclusa, né è possibile allora comprendere con quali modalità il ricorrente avrebbe potuto pienamente provare l'inizio dei lavori, qualora non siano sufficienti una fattura con data indicata, bonifico parlante e dichiarazione ex art. 47 d.p.r. 445/2000).
Avendo dunque il ricorrente dimostrato di avere effettuato interventi rientranti tra le opere ammesse ex art. 113 d.l. 34/2023 con opere iniziate prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del d.l. 212/2023, egli ha diritto al beneficio fiscale in oggetto, anche nelle forme dello sconto in fattura.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando che le normative sui bonus fiscali connessi ad opere edilizie sono stati oggetto di plurimi e non sempre coordinati interventi legislativi, così non essendovi un complessivo chiaro quadro normativo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Giudice relatore Enrico Pavone
Il Presidente Lorenzo Di Gaetano