CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. r.g. 6607/2019 proposto da: Consorzio Co.GE.RI., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Pasquale Iannucilli, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Roma, via Lima n. 7, interno 7
- ricorrente -
contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su «atto di costituzione in sostituzione», dall'Avvocato Fabrizio Niceforo, dell'Avvocatura Regionale, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Poli n. 29, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione r,\" Campania f‘) 9.„ 1 Cons.Est.Luigi p? razio R.G. 6607/2019
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3327 Anno 2023 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 03/02/2023 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3579/2018, depositata in data 16 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1.La Regione Campania ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di euro 450.000,00, emesso in favore del Consorzio CO.GE.RI. (di seguito Consorzio), a titolo di restituzione di somme anticipate «per indennità o risarcimento danni», quale concessionario, ai sensi della convenzione n. 14 del 1 settembre 1982, in relazione alle espropriazioni poste in essere per la realizzazione della bretella di raccordo «Circonvallazione esterna di Napoli-Asse mediano-Asse di supporto ASI e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano». Il tribunale, infatti, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Regione Campania, ai sensi del DPCM del 21 febbraio 2000, in quanto quest'ultima, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non aveva provato la vigenza nella fattispecie del regime derogatorio (ossia che le strade non erano ancora state ultimate alla data del trasferimento). La Regione, con il primo motivo di appello aveva dedotto che, in realtà,, i lavori in oggetto, inerenti il lotto IV, non erano stati ancora ultimati alla data del trasferimento dei beni alla Regione, di qui la legittimazione passiva dell'Anas, e che, peraltro, trovava applicazione l'art. 3, comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000, in ordine al «contenzioso instaurato» per fatti ed atti antecedenti alla scadenza, relativamente ai beni trasferiti;
con il secondo motivo aveva evidenziato l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla contestazione del diritto di credito, non potendo il Consorzio pretendere di riversare sulla committente Regione le 2 Cons.Est.Luigi D'Orazio FA. 6607/2019 conseguenze derivanti dalle «attività illecite» posta in essere nell'espletamento dei propri compiti di concessionario. 2. La Corte d'appello ha accolto il gravame della Regione Campania, ritenendo fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo. Infatti, dopo aver premesso che era pacifico che il rapporto tra le parti doveva essere qualificato come concessione traslativa, ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale per cui, nell'ipotesi in cui l'occupazione (illegittima e/o acquisitiva) fosse stata caratterizzata dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni pubbliche del concedente, necessarie per la realizzazione dell'opera, conservando il concedente solo un potere di controllo, solo il concessionario rispondeva direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica, sia che gli stessi derivassero attività legittima, sia che derivassero da illecito NO. La colpa del concedente poteva rilevare esclusivamente nei rapporti interni, ai fini di un'eventuale rivalsa. Dalla convenzione del 1° settembre 1982, intercorsa tra il Consorzio ed il presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario di governo, risultava che al Consorzio era riconosciuto l'integrale rimborso unicamente delle indennità di espropriazione e di occupazione e degli oneri comunque corrisposti a terzi, ma non per i danni ex art. 2043 c.c.. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, però, il Consorzio aveva chiesto il rimborso di somme pagate a titolo di «indennità e somme per espropriazioni pro parte legittime e pro parte illegittime», in base alla sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 610 del 2009, che aveva condannato il Consorzio al risarcimento del danno nei confronti dei privati, avendo rilevato la illegittimità della procedura espropriativa. Il Consorzio, infatti, non aveva rispettato il termine decadenziale di tre mesi fissato dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 per procedere all'occupazione, rientrando, infatti, nei compiti del soggetto delegato l'onere di promuovere e sollecitare, nei riguardi dell'ente pubblico, titolare del potere espropriativo, la tempestiva emissione del relativo decreto. In realtà, nella fattispecie, ai fini della affermazione della «corresponsabilità del concedente» doveva essere dimostrata la sua «compartecipazione alla condotta illecita». Tuttavia, il Consorzio «non solo non ha dato prova di queste evenienze, ma non le ha 3 Cons.Est.Luigi D'Oraz43 R.G. 6607/2019 neanche dedotte». Per la Corte d'appel o, allora, doveva escludersi la responsabilità del concedente per le opere illecite svolte dal concessionario, che ne rimaneva unico responsabile, non solo nei confronti dei terzi danneggiati, ma anche nel rapporto interno con il concedente, restando esclusa la domanda di rivalsa. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio CO.GE .RI, affidandosi a due motivi e depositando memoria scritta. 4. Ha resistito la Regione Campania con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di impugnazione il Consorzio ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., per nullità della sentenza-violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., con la violazione dei principi del contraddittorio e di difesa». Per il ricorrente il secondo motivo di appello, accolto dalla Corte territoriale, era inammissibile per carenza di specificità ex art. 342 c.p.c. Nel motivo non si specificava che il Consorzio aveva richiesto somme derivanti da espropriazioni «illegittime», invece di «indennità di esproprio». In realtà, il Consorzio, nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva richiesto la restituzione per le anticipazioni di indennità, ma anche le somme risarcitorie relative ad espropriazione. La Regione Campania, dunque, non avrebbe dedotto nell'appello che il Consorzio aveva chiesto la restituzione di somme risarcitorie e non di meri indennizzi. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal, primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme lì 4 Cons.Est.luigi D'Ora zio4G. 6607/2019 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez.un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40560; Cass., sez. 6-3, 30 maggio 2018, n. 13535). Si è aggiunto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., sez. 2, 28 ottobre 2020, n. 23781). 1.3. Nella specie, il tribunale aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo articolata dalla Regione Campania, reputando che le somme richieste, a titolo di rimborso, dal Consorzio, erano tutte relative al pagamento degli indennizzi espropriativi in favore dei privati. Al contrario, la Regione Campania, con il secondo motivo di appello, ha dedotto specificamente, che, in realtà, il Consorzio aveva chiesto anche somme versate in favore dei privati a titolo risarcitorio, e non per occupazione legittima e di indennità di espropriazione, ma per irreversibile trasformazione dei beni, stante l'inefficacia dei provvedimenti espropriativi. Si legge, infatti, nel secondo motivo di appello che la richiesta di rimborso' avanzata dal Consorzio aveva ad oggetto proprio somme erogate a titolo di risarcimento danni («al riguardo si ribadisce che poiché controparte agisce per la restituzione di somme asseritamente pagate "per le anticipazioni delle indennità da somme risarcitorie relative all'espropriazione"[...]»). Inoltre, sempre nel motivo di appello, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa alla concessione traslativa, con il trasferimento al concessionario del potere di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, in base ad una specifica legge, verificandosi una scissione fra il soggetto cui opera pubblica spetta ed il 5 Cons.Est.Luigi D'Orazio . 6607/2019 soggetto cui, essendo stati appunto trasferiti poteri, sono da addebitare «i danni derivanti da una situazione illecita». Si aggiunge ancora che «in nessun caso il Consorzio poteva pretendere di riversare sul (presunto) committente le conseguenze derivanti dalle attività illecite poste in essere nell'espletamento dei propri compiti di concessionario». 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell'art. 1180 c.c., nonché dell'art. 2041 c.c. ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento alla parte della sentenza che esclude il diritto del concessionario ex lege 219/81 di azionare una domanda di rivalsa relativamente alle somme corrisposte agli espropriati a titolo di risarcimento del danno». La statuizione della Corte d'appello collimerebbe con i principi di cui all'art. 1180 c.c., nel senso che tale norma «non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere le somme versate in adempimento, essendo necessario a tal fine che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra il terzo e il debitore. Tuttavia, la violazione di legge consisterebbe nel fatto di aver escluso qualsivoglia diritto al concessionario che abbia espletato le procedure espropriative in via illegittima, mentre è pacifico che la convenzione stipulata prevedeva esclusivamente il rimborso da parte del concedente delle somme anticipate dal concessionario a titolo di indennità di esproprio. In tal modo, sarebbero violati i principi «di equità ed equilibrio giuridico», sussistendo di certo il diritto del concessionario stesso «a conseguire la sola indennità di esproprio» e non «le somme risarcitorie effettivamente pagate», onde impedire che il concedente si arricchisca con il depauperamento del concessionario. Le somme risarcitorie sono servite al concedente (Regione) a conseguire la titolarità di immobili, sicché è certo che il depauperamento del concessionario, corrispondente all'arricchimento del concedente, non può non essere rimborsato al concessionario stesso. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. A prescindere dalla circostanza che nel motivo non si indicano, in modo specifico, le somme chieste a titolo di rimborso dal Consorzio, per i pagamenti effettuati ai privati per l'occupazione legittima e per indennizzi di espropriazione, nonché quelle erogate ai privati a titolo di occupazione illegittima, con 6 Cons.Est.Luigi D'Orazio R.y 7/2019 irreversibile trasformazione del bene, quindi a titolo di fatto illecito, ex art. 2043 c.c., e neppure si individua in quale atto processuale il Consorzio abbia chiesto la restituzione esclusivamente delle somme attinenti all'indennità di esproprio, con indicazione specifica delle somme, il motivo di ricorso si scontra con la granitica giurisprudenza di legittimità in tema di «concessione traslativa», con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360-bis c.p.c.. 2.3. Infatti, per questa Corte, con la giurisprudenza ormai consolidata, l'istituto della concessione di opera pubblica è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell'opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell'interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario. Ne deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto dell'Amministrazione), è il primo, e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente d& danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito NO (anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive, ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuale rivalsa), salvo che l'illecito non sia attribuibile anche a fatti propri dell'Amministrazione concedente, i quali, però, non possono consistere nella illegittimità (e conseguente annullamento) del decreto di occupazione di urgenza in base al quale il concessionario abbia proceduto alla distruzione o radicale trasformazione del bene occupato, perché l'autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori non è parte del procedimento di espropriazione, nell'ambito del quale rientra la pretesa risarcitoria azionata dal proprietario (Cass., sez.un., 28 giugno 2018, n. 17190; Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 7 Cons.Est.Luigi D'QCo R.G. 6607/2019 12260; Cass., sez. un., 23 novembre 2007, n. 24397; Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958; Cass., sez. 1, 3 aprile 2003, n. 5123). 2.4.11 concessionario, dunque, agisce in nome proprio, in base ad una specifica norma di legge, in attuazione del principio di legalità (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., sez. 1, 28 ottobre 2011, n. 22523), divenendo unico titolare di tutte le obbligazioni, anche per un principio di «armonìzzazione dell'attività materiale e delle attività amministrative» che colora la delega, oltre che per aver perseverato nel conservare il possesso dell'imiTiobile anche dopo la scadenza del termine di occupazione legittima (Cass., sez.un., 23 novembre 2007, n. 24397, in motivazione), mentre il concedente mantiene esclusivamente un potere di controllo sull'attività del concessionario, che risponde dei danni cagionati a terzi sia per attività legittima, sia per illecito NO. 2.5.È possibile solo un'azione di rivalsa del concessionario nei confronti del cedente, tranne le ipotesi in cui si individui una precisa colpa anche del concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive o anche nell'omesso controllo (Cass., sez. 1,, 13 luglio 2004, n. 12958, in motivazione). 3. Nella specie, però, la Corte d'appello, con piena valutazione di fatto, ha ritenuto che «l'affermazione della corresponsabilità del concedente potrebbe aver luogo solamente in presenza della dimostrazione della sua compartecipazione alla condotta illecita, ovvero che la predetta occupazione illegittima, una volta resasi necessaria, fu avallata ovvero addirittura sollecitata od imposta dalla concedente. Deve, tuttavia, darsi atto che il Consorzio non solo non ha dato prova di queste evenienze, ma non lo ha neanche dedotto». Su tale specifica e precisa affermazione della Corte d'appello non v'è stata alcuna censura del Consorzio con i motivi di ricorso per cassazione. Neppure è stata impugnata la parte della motivazione della sentenza della Corte di appello, in cui si è affermato che nella convenzione dell'i settembre 1982, tra Consorzio e Regione, era riconosciuto il rimborso esclusivamente per le indennità di espropriazione e di occupazione e degli oneri comunque corrisposti ai terzi, mentre «nulla si legge sull'asserito rimborso di somme corrisposte a titolo di ristoro per i danni provocati dal concessionario a causa di 8 Cons.Est.Luigi D'Ora$b R.G. 6607/2019 errori ad esso solo imputabili nella esecuzione o nella progettazione dei lavori commissionatigli e nello svolgimento delle procedure espropriative». 4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del Consorzio ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Regione Campania spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2022 Il Consigliere Est.
- ricorrente -
contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su «atto di costituzione in sostituzione», dall'Avvocato Fabrizio Niceforo, dell'Avvocatura Regionale, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Poli n. 29, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione r,\" Campania f‘) 9.„ 1 Cons.Est.Luigi p? razio R.G. 6607/2019
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3327 Anno 2023 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 03/02/2023 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3579/2018, depositata in data 16 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1.La Regione Campania ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di euro 450.000,00, emesso in favore del Consorzio CO.GE.RI. (di seguito Consorzio), a titolo di restituzione di somme anticipate «per indennità o risarcimento danni», quale concessionario, ai sensi della convenzione n. 14 del 1 settembre 1982, in relazione alle espropriazioni poste in essere per la realizzazione della bretella di raccordo «Circonvallazione esterna di Napoli-Asse mediano-Asse di supporto ASI e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano». Il tribunale, infatti, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Regione Campania, ai sensi del DPCM del 21 febbraio 2000, in quanto quest'ultima, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non aveva provato la vigenza nella fattispecie del regime derogatorio (ossia che le strade non erano ancora state ultimate alla data del trasferimento). La Regione, con il primo motivo di appello aveva dedotto che, in realtà,, i lavori in oggetto, inerenti il lotto IV, non erano stati ancora ultimati alla data del trasferimento dei beni alla Regione, di qui la legittimazione passiva dell'Anas, e che, peraltro, trovava applicazione l'art. 3, comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000, in ordine al «contenzioso instaurato» per fatti ed atti antecedenti alla scadenza, relativamente ai beni trasferiti;
con il secondo motivo aveva evidenziato l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla contestazione del diritto di credito, non potendo il Consorzio pretendere di riversare sulla committente Regione le 2 Cons.Est.Luigi D'Orazio FA. 6607/2019 conseguenze derivanti dalle «attività illecite» posta in essere nell'espletamento dei propri compiti di concessionario. 2. La Corte d'appello ha accolto il gravame della Regione Campania, ritenendo fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo. Infatti, dopo aver premesso che era pacifico che il rapporto tra le parti doveva essere qualificato come concessione traslativa, ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale per cui, nell'ipotesi in cui l'occupazione (illegittima e/o acquisitiva) fosse stata caratterizzata dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni pubbliche del concedente, necessarie per la realizzazione dell'opera, conservando il concedente solo un potere di controllo, solo il concessionario rispondeva direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica, sia che gli stessi derivassero attività legittima, sia che derivassero da illecito NO. La colpa del concedente poteva rilevare esclusivamente nei rapporti interni, ai fini di un'eventuale rivalsa. Dalla convenzione del 1° settembre 1982, intercorsa tra il Consorzio ed il presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario di governo, risultava che al Consorzio era riconosciuto l'integrale rimborso unicamente delle indennità di espropriazione e di occupazione e degli oneri comunque corrisposti a terzi, ma non per i danni ex art. 2043 c.c.. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, però, il Consorzio aveva chiesto il rimborso di somme pagate a titolo di «indennità e somme per espropriazioni pro parte legittime e pro parte illegittime», in base alla sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 610 del 2009, che aveva condannato il Consorzio al risarcimento del danno nei confronti dei privati, avendo rilevato la illegittimità della procedura espropriativa. Il Consorzio, infatti, non aveva rispettato il termine decadenziale di tre mesi fissato dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 per procedere all'occupazione, rientrando, infatti, nei compiti del soggetto delegato l'onere di promuovere e sollecitare, nei riguardi dell'ente pubblico, titolare del potere espropriativo, la tempestiva emissione del relativo decreto. In realtà, nella fattispecie, ai fini della affermazione della «corresponsabilità del concedente» doveva essere dimostrata la sua «compartecipazione alla condotta illecita». Tuttavia, il Consorzio «non solo non ha dato prova di queste evenienze, ma non le ha 3 Cons.Est.Luigi D'Oraz43 R.G. 6607/2019 neanche dedotte». Per la Corte d'appel o, allora, doveva escludersi la responsabilità del concedente per le opere illecite svolte dal concessionario, che ne rimaneva unico responsabile, non solo nei confronti dei terzi danneggiati, ma anche nel rapporto interno con il concedente, restando esclusa la domanda di rivalsa. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio CO.GE .RI, affidandosi a due motivi e depositando memoria scritta. 4. Ha resistito la Regione Campania con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di impugnazione il Consorzio ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., per nullità della sentenza-violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., con la violazione dei principi del contraddittorio e di difesa». Per il ricorrente il secondo motivo di appello, accolto dalla Corte territoriale, era inammissibile per carenza di specificità ex art. 342 c.p.c. Nel motivo non si specificava che il Consorzio aveva richiesto somme derivanti da espropriazioni «illegittime», invece di «indennità di esproprio». In realtà, il Consorzio, nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva richiesto la restituzione per le anticipazioni di indennità, ma anche le somme risarcitorie relative ad espropriazione. La Regione Campania, dunque, non avrebbe dedotto nell'appello che il Consorzio aveva chiesto la restituzione di somme risarcitorie e non di meri indennizzi. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal, primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme lì 4 Cons.Est.luigi D'Ora zio4G. 6607/2019 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez.un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40560; Cass., sez. 6-3, 30 maggio 2018, n. 13535). Si è aggiunto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., sez. 2, 28 ottobre 2020, n. 23781). 1.3. Nella specie, il tribunale aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo articolata dalla Regione Campania, reputando che le somme richieste, a titolo di rimborso, dal Consorzio, erano tutte relative al pagamento degli indennizzi espropriativi in favore dei privati. Al contrario, la Regione Campania, con il secondo motivo di appello, ha dedotto specificamente, che, in realtà, il Consorzio aveva chiesto anche somme versate in favore dei privati a titolo risarcitorio, e non per occupazione legittima e di indennità di espropriazione, ma per irreversibile trasformazione dei beni, stante l'inefficacia dei provvedimenti espropriativi. Si legge, infatti, nel secondo motivo di appello che la richiesta di rimborso' avanzata dal Consorzio aveva ad oggetto proprio somme erogate a titolo di risarcimento danni («al riguardo si ribadisce che poiché controparte agisce per la restituzione di somme asseritamente pagate "per le anticipazioni delle indennità da somme risarcitorie relative all'espropriazione"[...]»). Inoltre, sempre nel motivo di appello, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa alla concessione traslativa, con il trasferimento al concessionario del potere di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, in base ad una specifica legge, verificandosi una scissione fra il soggetto cui opera pubblica spetta ed il 5 Cons.Est.Luigi D'Orazio . 6607/2019 soggetto cui, essendo stati appunto trasferiti poteri, sono da addebitare «i danni derivanti da una situazione illecita». Si aggiunge ancora che «in nessun caso il Consorzio poteva pretendere di riversare sul (presunto) committente le conseguenze derivanti dalle attività illecite poste in essere nell'espletamento dei propri compiti di concessionario». 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell'art. 1180 c.c., nonché dell'art. 2041 c.c. ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento alla parte della sentenza che esclude il diritto del concessionario ex lege 219/81 di azionare una domanda di rivalsa relativamente alle somme corrisposte agli espropriati a titolo di risarcimento del danno». La statuizione della Corte d'appello collimerebbe con i principi di cui all'art. 1180 c.c., nel senso che tale norma «non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere le somme versate in adempimento, essendo necessario a tal fine che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra il terzo e il debitore. Tuttavia, la violazione di legge consisterebbe nel fatto di aver escluso qualsivoglia diritto al concessionario che abbia espletato le procedure espropriative in via illegittima, mentre è pacifico che la convenzione stipulata prevedeva esclusivamente il rimborso da parte del concedente delle somme anticipate dal concessionario a titolo di indennità di esproprio. In tal modo, sarebbero violati i principi «di equità ed equilibrio giuridico», sussistendo di certo il diritto del concessionario stesso «a conseguire la sola indennità di esproprio» e non «le somme risarcitorie effettivamente pagate», onde impedire che il concedente si arricchisca con il depauperamento del concessionario. Le somme risarcitorie sono servite al concedente (Regione) a conseguire la titolarità di immobili, sicché è certo che il depauperamento del concessionario, corrispondente all'arricchimento del concedente, non può non essere rimborsato al concessionario stesso. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. A prescindere dalla circostanza che nel motivo non si indicano, in modo specifico, le somme chieste a titolo di rimborso dal Consorzio, per i pagamenti effettuati ai privati per l'occupazione legittima e per indennizzi di espropriazione, nonché quelle erogate ai privati a titolo di occupazione illegittima, con 6 Cons.Est.Luigi D'Orazio R.y 7/2019 irreversibile trasformazione del bene, quindi a titolo di fatto illecito, ex art. 2043 c.c., e neppure si individua in quale atto processuale il Consorzio abbia chiesto la restituzione esclusivamente delle somme attinenti all'indennità di esproprio, con indicazione specifica delle somme, il motivo di ricorso si scontra con la granitica giurisprudenza di legittimità in tema di «concessione traslativa», con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360-bis c.p.c.. 2.3. Infatti, per questa Corte, con la giurisprudenza ormai consolidata, l'istituto della concessione di opera pubblica è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell'opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell'interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario. Ne deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto dell'Amministrazione), è il primo, e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente d& danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito NO (anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive, ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuale rivalsa), salvo che l'illecito non sia attribuibile anche a fatti propri dell'Amministrazione concedente, i quali, però, non possono consistere nella illegittimità (e conseguente annullamento) del decreto di occupazione di urgenza in base al quale il concessionario abbia proceduto alla distruzione o radicale trasformazione del bene occupato, perché l'autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori non è parte del procedimento di espropriazione, nell'ambito del quale rientra la pretesa risarcitoria azionata dal proprietario (Cass., sez.un., 28 giugno 2018, n. 17190; Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 7 Cons.Est.Luigi D'QCo R.G. 6607/2019 12260; Cass., sez. un., 23 novembre 2007, n. 24397; Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958; Cass., sez. 1, 3 aprile 2003, n. 5123). 2.4.11 concessionario, dunque, agisce in nome proprio, in base ad una specifica norma di legge, in attuazione del principio di legalità (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., sez. 1, 28 ottobre 2011, n. 22523), divenendo unico titolare di tutte le obbligazioni, anche per un principio di «armonìzzazione dell'attività materiale e delle attività amministrative» che colora la delega, oltre che per aver perseverato nel conservare il possesso dell'imiTiobile anche dopo la scadenza del termine di occupazione legittima (Cass., sez.un., 23 novembre 2007, n. 24397, in motivazione), mentre il concedente mantiene esclusivamente un potere di controllo sull'attività del concessionario, che risponde dei danni cagionati a terzi sia per attività legittima, sia per illecito NO. 2.5.È possibile solo un'azione di rivalsa del concessionario nei confronti del cedente, tranne le ipotesi in cui si individui una precisa colpa anche del concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive o anche nell'omesso controllo (Cass., sez. 1,, 13 luglio 2004, n. 12958, in motivazione). 3. Nella specie, però, la Corte d'appello, con piena valutazione di fatto, ha ritenuto che «l'affermazione della corresponsabilità del concedente potrebbe aver luogo solamente in presenza della dimostrazione della sua compartecipazione alla condotta illecita, ovvero che la predetta occupazione illegittima, una volta resasi necessaria, fu avallata ovvero addirittura sollecitata od imposta dalla concedente. Deve, tuttavia, darsi atto che il Consorzio non solo non ha dato prova di queste evenienze, ma non lo ha neanche dedotto». Su tale specifica e precisa affermazione della Corte d'appello non v'è stata alcuna censura del Consorzio con i motivi di ricorso per cassazione. Neppure è stata impugnata la parte della motivazione della sentenza della Corte di appello, in cui si è affermato che nella convenzione dell'i settembre 1982, tra Consorzio e Regione, era riconosciuto il rimborso esclusivamente per le indennità di espropriazione e di occupazione e degli oneri comunque corrisposti ai terzi, mentre «nulla si legge sull'asserito rimborso di somme corrisposte a titolo di ristoro per i danni provocati dal concessionario a causa di 8 Cons.Est.Luigi D'Ora$b R.G. 6607/2019 errori ad esso solo imputabili nella esecuzione o nella progettazione dei lavori commissionatigli e nello svolgimento delle procedure espropriative». 4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del Consorzio ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Regione Campania spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2022 Il Consigliere Est.