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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IO D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7090 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DI CAPRIO ROSA presso Parte_1 cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ARGENZIANO CP_1
ES presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.10.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in
LA (NA) il 13.06.1981 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 12.02.1987) e Per_1
IO (il 01.09.1991).
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 800,00 mensili.
Si costituiva in data 29.01.2025 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma si dichiarava disponibile a versare mensilmente in favore della moglie un assegno pari ad euro 400,00 mensili.
Con ordinanza del 29.04.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del
01.04.2025, il G.I. autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di parte resistente l'obbligo di versare in favore di parte ricorrente un assegno pari ad euro 650,00 mensili.
All'udienza del 07.10.2025, espletata la prova testimoniale, le parti chiedevano un breve rinvio per tentare un bonario componimento.
All'udienza del 14.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale. Pertanto, la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. “I coniugi vivono già separati nel rispetto reciproco;
2. Il sig. tenuto conto dell'apporto familiare della coniuge, si obbliga altresì a versare alla sig.ra CP_1 un assegno mensile di euro 650,00 (seicentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 stessa. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT del costo della vita
e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra che comunicherà gli estremi all'atto della sottoscrizione del presente accordo;
Pt_1
3. Le parti convengono di procedere alla vendita dell'immobile sito in Marcianise, alla via Giudice Falcone n. 53, già adibito a casa coniugale, e si impegnano, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a conferire incarico a un'agenzia immobiliare per la relativa messa in vendita. Il corrispettivo derivante dalla vendita del suddetto immobile sarà suddiviso in parti uguali, nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, tra il sig. e la sig.ra con espressa rinuncia di ciascuna parte a CP_1 Pt_1 qualsivoglia ulteriore pretesa connessa al bene in questione;
4. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di euro 10.000,00 CP_1 Pt_1
(diecimila/00), a titolo di una tantum per la definizione di ogni pendenza esistente tra i coniugi, somma che la sig.ra dichiara di accettare a tacitazione definitiva di ogni pretesa connessa o derivante da tale titolo;
Pt_1
5. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione alla comunione de residuo e, più in generale, a qualsivoglia rapporto patrimoniale connesso alla pregressa convivenza e al vincolo coniugale, intendendosi il presente accordo come transazione definitiva e irrevocabile tra le stesse;
6. Il sig. dichiara di rinunciare al reclamo proposto avverso l'ordinanza n. cron. 4402/2025, emessa CP_1 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice Dott.ssa Guarino, in data 29 aprile
2025, nel procedimento di separazione iscritto al R.G. n. 7090/2024, attualmente pendente innanzi alla Corte
d'Appello di Napoli, iscritta al R.G. n. 1988/2025, con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2025 dinanzi alla Dott.ssa Tufari. La accetta tale rinuncia;
Pt_1
7. I difensori procederanno alla mancata comparizione al fine di estinguere il prefato giudizio pendente in appello;
8. Le parti convengono l'immediata efficacia del presente accordo;
9. Le spese di lite si intendono integralmente compensate con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà passiva.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_1 il 17/09/1957;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 78, Parte
I, anno 1981);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. IO D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IO D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7090 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DI CAPRIO ROSA presso Parte_1 cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ARGENZIANO CP_1
ES presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.10.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in
LA (NA) il 13.06.1981 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli (il 12.02.1987) e Per_1
IO (il 01.09.1991).
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 800,00 mensili.
Si costituiva in data 29.01.2025 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma si dichiarava disponibile a versare mensilmente in favore della moglie un assegno pari ad euro 400,00 mensili.
Con ordinanza del 29.04.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del
01.04.2025, il G.I. autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico di parte resistente l'obbligo di versare in favore di parte ricorrente un assegno pari ad euro 650,00 mensili.
All'udienza del 07.10.2025, espletata la prova testimoniale, le parti chiedevano un breve rinvio per tentare un bonario componimento.
All'udienza del 14.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale. Pertanto, la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. “I coniugi vivono già separati nel rispetto reciproco;
2. Il sig. tenuto conto dell'apporto familiare della coniuge, si obbliga altresì a versare alla sig.ra CP_1 un assegno mensile di euro 650,00 (seicentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 stessa. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT del costo della vita
e dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra che comunicherà gli estremi all'atto della sottoscrizione del presente accordo;
Pt_1
3. Le parti convengono di procedere alla vendita dell'immobile sito in Marcianise, alla via Giudice Falcone n. 53, già adibito a casa coniugale, e si impegnano, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a conferire incarico a un'agenzia immobiliare per la relativa messa in vendita. Il corrispettivo derivante dalla vendita del suddetto immobile sarà suddiviso in parti uguali, nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno, tra il sig. e la sig.ra con espressa rinuncia di ciascuna parte a CP_1 Pt_1 qualsivoglia ulteriore pretesa connessa al bene in questione;
4. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di euro 10.000,00 CP_1 Pt_1
(diecimila/00), a titolo di una tantum per la definizione di ogni pendenza esistente tra i coniugi, somma che la sig.ra dichiara di accettare a tacitazione definitiva di ogni pretesa connessa o derivante da tale titolo;
Pt_1
5. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione alla comunione de residuo e, più in generale, a qualsivoglia rapporto patrimoniale connesso alla pregressa convivenza e al vincolo coniugale, intendendosi il presente accordo come transazione definitiva e irrevocabile tra le stesse;
6. Il sig. dichiara di rinunciare al reclamo proposto avverso l'ordinanza n. cron. 4402/2025, emessa CP_1 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice Dott.ssa Guarino, in data 29 aprile
2025, nel procedimento di separazione iscritto al R.G. n. 7090/2024, attualmente pendente innanzi alla Corte
d'Appello di Napoli, iscritta al R.G. n. 1988/2025, con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2025 dinanzi alla Dott.ssa Tufari. La accetta tale rinuncia;
Pt_1
7. I difensori procederanno alla mancata comparizione al fine di estinguere il prefato giudizio pendente in appello;
8. Le parti convengono l'immediata efficacia del presente accordo;
9. Le spese di lite si intendono integralmente compensate con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà passiva.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_1 il 17/09/1957;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 78, Parte
I, anno 1981);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. IO D'Onofrio