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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8465/2022 promossa da:
MA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDII LORENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MADDII LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECERE PALAZZO CP_1 P.IVA_2 DOMENICO UGO e dell'avv. POLI LORENZO ( VIA MASACCIO 219 C.F._1
50132 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA PIER ANTONIO MICHELI 12 50121
FIRENZEpresso il difensore avv. CECERE PALAZZO DOMENICO UGO
CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. IMPERIALE NASTASSYA MALVINA e Controparte_2 dell'avv. VENTRELLA ROBERTO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DI NOVOLI 73 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. IMPERIALE
NASTASSYA MALVINA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, azione od eccezione, in accoglimento delle domande di cui al presente atto, - In via principale
e nel merito: accertare e dichiarare il perfezionamento del contratto registrato in Prato, il 26 giugno 2018 al nr. 7125, rep. 360347, a firma del Notaio Dr. e per l'effetto ordinare alla Camera CP_3 di Commercio di Firenze di annotare l'emananda ordinanza ai fini pubblicitari ex lege previsti;
Voglia, inoltre, ordinare al PRA di Firenze di trascrivere l'emananda ordinanza al fine di trasferire la proprietà dei veicoli Tg EK 001 XP e Tg CS 980 KM alla Parte_2
- In subordine e nella denegata ipotesi che la compensazione dei TFR maturati non corrisposti dalla e compensati di diritto dalla con quanto dovuto in residuo conto/prezzo di acquisto CP_1 Pt_2 non sia ritenuto valido ed efficace: accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei TFR
pagina 1 di 7 maturati non corrisposti dalla e compensati di diritto dalla con quanto dovuto in CP_1 Pt_2 residuo conto/prezzo di acquisto dell'azienda.
- Condannare la al risarcimento del danno per inadempimento per una somma pari ad CP_1 euro 5.300, come sopra determinata, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge”.
CONCLUSIONI per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze: Nel merito IN VIA PRINCIPALE
- respingere integralmente la domanda avversaria per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e, IN VIA RICONVENZIONALE Contr
- accertare e dichiarare che la società “ in concorso con la sig.ra Parte_1 [...] si è illegittimamente e arbitrariamente appropriata di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici CP_2 di titolarità di sia per quanto riguarda quelli compresi nel contratto di affitto di CP_1 azienda stipulato inter partes in data 26.06.2018 che quelli eccedenti l'oggetto di tale contratto, e per l'effetto Contr
- condannare la società “ in persona del legale rappresentante pro tempore e, Parte_1 in solido, la sig.ra a restituire, ove possibile, alla i beni e diritti Controparte_2 CP_1 medesimi come dettagliati in atti e, in ogni caso condannarli, per i titoli di responsabilità esposti in atti
e, comunque, per quelli che saranno ritenuti di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, a risarcire il danno cagionato, da quantificarsi nel valore del compendio aziendale sottratto/disperso/distrutto pari ad euro 441.625,86 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, salvo gravame, eventualmente con parziale Contr compensazione di quanto versato da “ in data 26.5.2022 (doc. 13 di Parte_1 controparte).
IN VIA RICONVENZIONALE CONCORRENTE Contr
- condannare la società “ in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 Contr pagare (recte rimborsare) alla “ il canone di affitto dei fondi siti in Firenze Parte_1
Viuzzo delle Canne 26/R e 28/R (doc.12), come convenuto nel contratto di affitto di azienda del
26.6.2018 (doc. 1) nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, a far data dall'inizio dell'affitto ovvero il 26 giugno 2018 (doc. 1) fino alla effettiva liberazione dei fondi, avvenuta in data 19 gennaio 2022 e dunque per complessivi euro 21.387,00 o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, salvo diritto al gravame.
IN OGNI CASO
Con condanna delle convenute al rimborso delle spese del presente giudizio oltre compensi e onorari di causa da liquidarsi ai sensi dei vigenti parametri ministeriali.
In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e ribadite in foglio di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI per la terza chiamata: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione:
– in via preliminare: accertare e dichiarare che la sig.ra ha sempre Controparte_2 Contr correttamente agito in qualità di legale rappresentante della e nessuna Parte_1 responsabilità è ascrivile alla stessa e, per l'effetto rigettare integralmente la domanda di condanna solidale della resistente perché totalmente infondata in fatto ed in diritto per le CP_1 motivazioni indicate in narrativa disponendo, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio della sig.ra in proprio. Controparte_2
- In via subordinata di rito: nella denegata ipotesi di mancata estromissione della sig.ra
[...]
in proprio, ci si oppone al mutamento del rito ritenendo la causa documentale;
CP_2
pagina 2 di 7 - Nel merito: nella denegata ipotesi di condanna della società ricorrente e/o della sig.ra
[...] Contr
Voglia disporre che la e tenga indenne la sig.ra da CP_2 Parte_1 Controparte_2 qualunque pregiudizio economico scaturente dalla presente causa in quanto la stessa ha agito nell'interesse della società in qualità di legale rappresentante senza alcun tipo di responsabilità personale.
Con vittoria di spese e onorari di causa. Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande della terza chiamata in causa, stante la complessità della ricostruzione dei fatti e delle questioni di diritto sottese, Voglia l'Ill.mo Giudice disporre la compensazione delle spese legali.
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di mancata estromissione della terza chiamata e nella denegata ipotesi di mutamento del rito, Voglia l'Ill.mo Giudice ammettere prova per testi come capitolate nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., a cui ci si riporta integralmente, e non ammesse.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contro La ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. chiedendo accertarsi e Parte_1 dichiararsi il perfezionamento del contratto di acquisto di azienda registrato a Prato il 26.6.2018 al n.
7125 rep. 360347 e la condanna della al risarcimento del danno nei propri confronti per CP_1 ritardato adempimento.
A fondamento del ricorso ha allegato: di svolgere attività di intermediazione, produzione, commercializzazione di prodotti e servizi informatici e multimediali, oltre a consulenza e marketing, creazione, gestione di reti di vendita per conto proprio e di terzi, noleggio e vendita di prodotti elettronici e assistenza informatica;
di aver sottoscritto in data 25.6.2018 contratto di affitto di azienda con la con decorrenza 25.6.2018 per la durata di tre anni, sei mesi e cinque giorni, CP_1 pattuendo un canone di affitto di Euro 2.500,00 mensili oltre iva, decorrenti dall'1.1.2019, mentre il canone di locazione relativo ai locali aziendali, dall'1.7.2018 al 31.12.2018, veniva concordato in Euro
500,00 oltre iva mensili;
che, all'art. 7 di detto contratto, le parti prevedevano la possibilità di un futuro acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, tanto che il canone si intendeva in conto futuro prezzo di vendita, determinato in Euro 178.000,00; che, in data 24.9.2021, la ricorrente comunicava alla convenuta, a mezzo PEC e lettera raccomandata, l'esercizio del diritto di opzione di acquisto di azienda;
che, in data 28.9.2021, la comunicava tardivamente alla ricorrente la disdetta del CP_1 contratto di affitto di azienda e del contratto di locazione del fondo;
che, in virtù dell'esercitato diritto di opzione, la ricorrente asportava in altra sede i beni aziendali acquisti e, in data 6.12.2021, notificava alla convenuta diffida ad adempire con invito a presentarsi presso il Notaio di Persona_1
Firenze presso il quale veniva offerta la somma residua per la compravendita, senza esito;
che, in data
26.5.2022, la ricorrente corrispondeva alla convenuta, a saldo della compravendita di azienda, la residua somma di Euro 63.022,96 al netto dei TFR ceduti da tre dipendenti per Euro 21.978,93.
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: che l'art. 7 del contratto inter partes CP_1 stipulato in data 26.6.2018 era stato inserito con l'accordo, di carattere fiduciario, che il previsto diritto di acquisto sarebbe stato esercitato solo a richiesta e con il consenso di mai prestato;
che, in CP_1 ogni caso, la suddetta previsione non integrava un diritto di opzione in senso tecnico, di talchè la Contr comunicazione inviata da e non era idonea al trasferimento dei beni aziendali e, quindi, non la autorizzava ad appropriarsi del ramo d'azienda; di aver peraltro comunicato disdetta dal contratto di affitto di azienda con raccomandata spedita il 24.9.2021, prima che pervenisse la comunicazione Contr spedita da e lo stesso giorno via PEC;
che la ricorrente si era illegittimamente appropriata di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici facenti capo a del valore di circa Euro 450.000,00, per i quali CP_1 aveva sporto querela;
che, inoltre, la ricorrente non aveva mai pagato il canone di affitto dei locali in cui l'azienda veniva esercitata, né era stato interamente corrisposto il prezzo pattuito per l'acquisto pagina 3 di 7 ContrPa dell'azienda medesima, poiché aveva arbitrariamente compensato il credito da TFR cedutole dai dipendenti, tuttavia non esigibile visto il perdurare del rapporto di lavoro.
Ha chiesto di essere autorizzata, in via preliminare, alla chiamata in causa della sig.ra
[...]
Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha proposto domanda riconvenzionale CP_2 volta ad accertare e dichiarare che la ricorrente, in concorso con la signora si era Controparte_2 Contr illegittimamente appropriata dei beni e diritti della resistente, con la conseguente condanna della e alla loro restituzione, nonché al risarcimento del danno quantificato nel valore del compendio aziendale sottratto/distrutto, pari ad Euro 441.625,86, o nella diversa somma di giustizia;
in via riconvenzionale concorrente, ha chiesto la condanna della ricorrente a rimborsare in proprio favore il canone di affitto dei fondi siti in Firenze Viuzzo delle Canne 26/R e 28/R nella somma di Euro 500,00 mensili, a decorrere dal 26.6.2018 fino all'effettivo rilascio dei fondi medesimi, avvenuto in data 19.1.2022 e, quindi, per complessivi Euro 21.387,00, o la diversa somma di giustizia.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata in causa, sig.ra la quale ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande della resistente, in quanto già parte del giudizio quale legale rappresentante della ricorrente. Nel merito, ha contestato l'accordo fiduciario fa le parti dedotto da parte resistente ed ha evidenziato il legittimo esercizio del diritto di opzione da parte della Ha concluso per il rigetto delle domande proposte nei suoi Pt_2 Contr confronti e, in ipotesi, per essere tenuta indenne da e da qualunque pregiudizio eventualmente derivante dal presente giudizio.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario a cognizione pinea, la causa è stata istruita documentalmente e, quindi, assunta in decisione.
E' documentalmente provato che tra le parti sia stato stipulato, in data 25.6.2018, un contratto di affitto di azienda per la durata di anni tre, mesi sei e giorni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione, da intendersi tacitamente prorogato, di tre anni in tre anni, salvo disdetta da comunicare, ad opera di una delle parti, con lettera raccomandata A.R. all'altra, almeno tre mesi prima del termine di scadenza fissato o prorogato.
All'art. 7 del suddetto contratto le parti espressamente dichiarano “che il presente affitto viene effettuato nella prospettiva di un futuro acquisto dell'azienda affittata da parte dell'affittuaria. A tale riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che il canone è da intendersi in conto futuro prezzo di vendita e pertanto sarà decurtato dal prezzo di cessione di azienda, determinato fin d'ora in Euro 178.000,00. Nel caso in cui l'affittuaria intenda procedere all'effettivo acquisto dell'azienda, come sopra precisato, dovrà comunicarlo con lettera raccomandata A.R. alla concedente almeno sessanta giorni antecedenti la scadenza del presente contratto di affitto”.
Con tale clausola risulta espressamente pattuito il c.d. diritto di opzione in favore dell'affittuaria per l'acquisto dell'azienda condotta in affitto, a condizioni economiche (prezzo di acquisto) e operative (modalità di comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione) prestabilite, con la previsione che l'affittuario potesse imputare in conto prezzo parte dei canoni di affitto nel contempo pagati.
Il c.d. diritto di opzione risulta disciplinato dall'art. 1331 c.c., secondo cui “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.”.
La ratio sottesa alla disposizione è la stessa che si rinviene nella proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c., consentendo al destinatario della proposta di valutare la convenienza dell'affare e, quindi, di scegliere se stipulare o meno il contratto oggetto della proposta medesima;
di contro, il proponente rimane in una pagina 4 di 7 posizione di soggezione, in quanto obbligato a mantenere ferma la proposta e vincolato alla decisione dell'opzionario.
Quanto alla qualificazione giuridica del patto di opzione, parte della dottrina lo inserisce tra i contratti preparatori, che, come tale, stabilisce, in tutto o in parte, il contenuto di un contratto successivo, vincolando le parti: di conseguenza, per la conclusione del contratto definitivo non è necessario che le parti esprimano nuovamente il proprio consenso. Come tutti gli accordi preparatori, il patto di opzione trova la sua funzione nella predisposizione al contratto successivo, in vista del quale si incontrano due dichiarazioni di volontà: la prima è essenziale e dà luogo al patto di opzione, la seconda è irrevocabile e dà luogo al contratto definitivo.
Con comunicazione via PEC del 24.9.2021, ricevuta alle ore 18.04 dal destinatario, nonché con raccomandata A.R. inviata alla in data 28.9.2021 alle ore 16.22, ricevuta in data CP_1
30.9.2021 (come risulta dalla copia delle cartoline postali prodotte in giudizio dove si legge la data di Cont spedizione), la comunicava alla la propria volontà di esercizio Parte_1 CP_1 dell'opzione di acquisto pattuita all'art. 7 del contratto di affitto di azienda inter partes stipulato in data
25.6.2018. L'opzione, pertanto, risulta regolarmente comunicata e tempestivamente esercitata entro i
60 giorni antecedenti la prima scadenza del contratto (fissata al 31.12.2021, salva disdetta dell'altra parte).
Con raccomandata A.R. datata 16.9.2021 a firma dell'Amministratore Unico della CP_1 Contr spedita il 24.9.2021 e ricevuta dalla e, in persona di in data 28.9.2021 (come Parte_3 risulta dalla copia delle cartoline postali prodotte in giudizio), la resistente comunicava la disdetta dal contratto di affitto di azienda per la prima scadenza del 31.12.2021, in tal modo manifestando la volontà di impedirne il tacito rinnovo triennale, come stabilito all'art. 2 del contratto medesimo.
Deve, tuttavia, ritenersi che il diritto di opzione, esercitato dalla ricorrente con le modalità e nei tempi sopra indicati, sia stato validamente e tempestivamente esercitato, in quanto comunicato alla concedente con la modalità della raccomandata A.R. (come prescritto dall'art. 7 del contratto) e nei 60 giorni antecedente la scadenza del contratto medesimo, fissata al 31.12.2021 all'art. 2 del contratto.
Nonostante, infatti, la comunicazione di disdetta del contratto inviata dalla resistente con raccomandata A.R. spedita in data 24.9.2021 e ricevuta in data 28.9.2021 (lo stesso giorno dell'invio della raccomandata contenente l'esercizio del diritto di opzione), deve ritenersi che il diritto di opzione sia stato validamente e tempestivamente esercitato, in quanto, anche a seguito della comunicazione di disdetta, il contratto sarebbe giunto alla sua prima scadenza solamente il 31.12.2021.
La conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'affittuaria è l'intervenuto automatico acquisto dell'azienda oggetto del contratto di affitto, in quanto il concedente, una volta effettuata la proposta irrevocabile, rimane vincolato alla stessa e soggetto alla decisione dell'opzionario.
Nessuna dimostrazione è stata acquisita in ordine al patto, di carattere c.d. fiduciario, che, secondo la prospettazione di parte convenuta, sarebbe intervenuto tra le parti al fine di consentire all'affittuaria l'esercizio del diritto di opzione solo a richiesta e con il consenso della le richieste di prova CP_1 sul punto sono state tutte rigettate in quanto ritenute inammissibili con ordinanza del 22.2.2024, per le ragioni ivi indicate. In ogni caso, deve ritenersi che la stipula di un patto di tal genere fra le parti sarebbe stato contrastante con la stessa struttura e funzione del diritto di opzione, nel quale, come abbiamo visto, soltanto al destinatario della proposta è rimessa la valutazione della convenienza dell'affare e, quindi, di scegliere se stipulare o meno il contratto oggetto della proposta medesima, mentre il proponente rimane in una posizione di soggezione, in quanto obbligato a mantenere ferma la proposta e vincolato alla decisione dell'opzionario. Risulta, pertanto, assolutamente illogico e contrastante con la stessa pattuizione del diritto di opzione la rimessione, al contrario, alla volontà del pagina 5 di 7 concedente della scelta se acconsentire o meno all'esercizio del diritto di opzione da parte dell'affittuario.
Deve, tuttavia, ritenersi che la parte affittuaria non abbia interamente corrisposto il prezzo pattuito per l'acquisto dell'azienda. Infatti, risulta documentalmente provato dall'ordine di bonifico prodotto in Contr giudizio, con relativa conferma di esecuzione, che, in data 26.5.2022, la e abbia corrisposto, a saldo della compravendita, la somma di Euro 63.022,96, al netto dei crediti per TFR ceduti dai dipendenti per Euro 21.978,93. Tuttavia, come sancito dalla Suprema Corte, il credito al trattamento d fine rapporto, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se matura ( ed è certo, quindi, nell'an e nel quantum) con il progressivo svolgimento del rapporto stesso, tanto che ne è previsto l'accantonamento progressivo da parte del datore di lavoro (v. Cass civ. 11.1.2023 n.
524). ContrPa Ne discende che la ha illegittimamente operato la compensazione con i crediti per TFR ceduti dai dipendenti per Euro 21.978,93, non sussistendone i presupposti per difetto del requisito della esigibilità dei predetti crediti, cosicchè il trasferimento alla stessa dell'azi3enda per la quale ha esercitato il diritto di opzione all'acquisto deve essere subordinato al pagamento del residuo prezzo.
Deve, invece, rigettarsi la domanda di risarcimento danni in quanto non provata.
Deve, conseguentemente all'accoglimento della domanda attorea, rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte convenuta, sotto entrambi i profili.
Deve, infatti, dichiararsi infondata anche la domanda di condanna della ricorrente al pagamento del canone di locazione relativo ai fondi nei quali l'azienda veniva esercitata: all'art. 2 del contratto di affitto di azienda inter partes risulta pattuito solamente, a carico dell'affittuaria il canone di affitto di azienda, e non anche il canone di locazione per la conduzione del fondo, che rimaneva, evidentemente, a carico della concedente. La somma di Euro 500,00 mensili da corrispondersi per il periodo 1.7.2018-
31.12.2018 è stata pattuita pur sempre a titolo di canone di affitto di azienda, seppure in misura ridotta, in attesa che iniziasse a decorrere l'obbligazione relativa al canone di affitto nella sua misura integrale
(Euro 2.500,00 mensili a decorrere dall'1.1.2019).
Il rigetto delle domande di parte convenuta e l'accoglimento della domanda attorea comportano il non luogo a provvedere in ordine alle domande della terza chiamata in causa, Controparte_2
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA il perfezionamento del contratto registrato in Prato, il 26 giugno 2018 al nr. 7125, rep. 360347, a firma del Notaio Dr. previo pagamento del residuo prezzo della compravendita ad opera di CP_3 parte attrice, e ORDINA alla Camera di Commercio di Firenze di annotare la presente sentenza;
ORDINA, asltresì, al PRA di Firenze di trascrivere la presente sentenza al fine di trasferire la proprietà dei veicoli Tg EK 001 XP e Tg CS 980 KM alla Parte_2
RIGETTA la domanda di risarcimento danni di parte attrice;
RIGETTA le domande riconvenzionali di parte convenuta;
CONDANNA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi in favore di ciascuna parte ed in Euro 545,00 per esborsi in favore di parte attrice, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 6 di 7 Firenze, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8465/2022 promossa da:
MA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDII LORENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MADDII LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECERE PALAZZO CP_1 P.IVA_2 DOMENICO UGO e dell'avv. POLI LORENZO ( VIA MASACCIO 219 C.F._1
50132 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA PIER ANTONIO MICHELI 12 50121
FIRENZEpresso il difensore avv. CECERE PALAZZO DOMENICO UGO
CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. IMPERIALE NASTASSYA MALVINA e Controparte_2 dell'avv. VENTRELLA ROBERTO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DI NOVOLI 73 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. IMPERIALE
NASTASSYA MALVINA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, azione od eccezione, in accoglimento delle domande di cui al presente atto, - In via principale
e nel merito: accertare e dichiarare il perfezionamento del contratto registrato in Prato, il 26 giugno 2018 al nr. 7125, rep. 360347, a firma del Notaio Dr. e per l'effetto ordinare alla Camera CP_3 di Commercio di Firenze di annotare l'emananda ordinanza ai fini pubblicitari ex lege previsti;
Voglia, inoltre, ordinare al PRA di Firenze di trascrivere l'emananda ordinanza al fine di trasferire la proprietà dei veicoli Tg EK 001 XP e Tg CS 980 KM alla Parte_2
- In subordine e nella denegata ipotesi che la compensazione dei TFR maturati non corrisposti dalla e compensati di diritto dalla con quanto dovuto in residuo conto/prezzo di acquisto CP_1 Pt_2 non sia ritenuto valido ed efficace: accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei TFR
pagina 1 di 7 maturati non corrisposti dalla e compensati di diritto dalla con quanto dovuto in CP_1 Pt_2 residuo conto/prezzo di acquisto dell'azienda.
- Condannare la al risarcimento del danno per inadempimento per una somma pari ad CP_1 euro 5.300, come sopra determinata, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge”.
CONCLUSIONI per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze: Nel merito IN VIA PRINCIPALE
- respingere integralmente la domanda avversaria per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e, IN VIA RICONVENZIONALE Contr
- accertare e dichiarare che la società “ in concorso con la sig.ra Parte_1 [...] si è illegittimamente e arbitrariamente appropriata di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici CP_2 di titolarità di sia per quanto riguarda quelli compresi nel contratto di affitto di CP_1 azienda stipulato inter partes in data 26.06.2018 che quelli eccedenti l'oggetto di tale contratto, e per l'effetto Contr
- condannare la società “ in persona del legale rappresentante pro tempore e, Parte_1 in solido, la sig.ra a restituire, ove possibile, alla i beni e diritti Controparte_2 CP_1 medesimi come dettagliati in atti e, in ogni caso condannarli, per i titoli di responsabilità esposti in atti
e, comunque, per quelli che saranno ritenuti di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, a risarcire il danno cagionato, da quantificarsi nel valore del compendio aziendale sottratto/disperso/distrutto pari ad euro 441.625,86 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, salvo gravame, eventualmente con parziale Contr compensazione di quanto versato da “ in data 26.5.2022 (doc. 13 di Parte_1 controparte).
IN VIA RICONVENZIONALE CONCORRENTE Contr
- condannare la società “ in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 Contr pagare (recte rimborsare) alla “ il canone di affitto dei fondi siti in Firenze Parte_1
Viuzzo delle Canne 26/R e 28/R (doc.12), come convenuto nel contratto di affitto di azienda del
26.6.2018 (doc. 1) nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, a far data dall'inizio dell'affitto ovvero il 26 giugno 2018 (doc. 1) fino alla effettiva liberazione dei fondi, avvenuta in data 19 gennaio 2022 e dunque per complessivi euro 21.387,00 o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, salvo diritto al gravame.
IN OGNI CASO
Con condanna delle convenute al rimborso delle spese del presente giudizio oltre compensi e onorari di causa da liquidarsi ai sensi dei vigenti parametri ministeriali.
In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e ribadite in foglio di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI per la terza chiamata: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione:
– in via preliminare: accertare e dichiarare che la sig.ra ha sempre Controparte_2 Contr correttamente agito in qualità di legale rappresentante della e nessuna Parte_1 responsabilità è ascrivile alla stessa e, per l'effetto rigettare integralmente la domanda di condanna solidale della resistente perché totalmente infondata in fatto ed in diritto per le CP_1 motivazioni indicate in narrativa disponendo, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio della sig.ra in proprio. Controparte_2
- In via subordinata di rito: nella denegata ipotesi di mancata estromissione della sig.ra
[...]
in proprio, ci si oppone al mutamento del rito ritenendo la causa documentale;
CP_2
pagina 2 di 7 - Nel merito: nella denegata ipotesi di condanna della società ricorrente e/o della sig.ra
[...] Contr
Voglia disporre che la e tenga indenne la sig.ra da CP_2 Parte_1 Controparte_2 qualunque pregiudizio economico scaturente dalla presente causa in quanto la stessa ha agito nell'interesse della società in qualità di legale rappresentante senza alcun tipo di responsabilità personale.
Con vittoria di spese e onorari di causa. Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande della terza chiamata in causa, stante la complessità della ricostruzione dei fatti e delle questioni di diritto sottese, Voglia l'Ill.mo Giudice disporre la compensazione delle spese legali.
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di mancata estromissione della terza chiamata e nella denegata ipotesi di mutamento del rito, Voglia l'Ill.mo Giudice ammettere prova per testi come capitolate nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., a cui ci si riporta integralmente, e non ammesse.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contro La ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. chiedendo accertarsi e Parte_1 dichiararsi il perfezionamento del contratto di acquisto di azienda registrato a Prato il 26.6.2018 al n.
7125 rep. 360347 e la condanna della al risarcimento del danno nei propri confronti per CP_1 ritardato adempimento.
A fondamento del ricorso ha allegato: di svolgere attività di intermediazione, produzione, commercializzazione di prodotti e servizi informatici e multimediali, oltre a consulenza e marketing, creazione, gestione di reti di vendita per conto proprio e di terzi, noleggio e vendita di prodotti elettronici e assistenza informatica;
di aver sottoscritto in data 25.6.2018 contratto di affitto di azienda con la con decorrenza 25.6.2018 per la durata di tre anni, sei mesi e cinque giorni, CP_1 pattuendo un canone di affitto di Euro 2.500,00 mensili oltre iva, decorrenti dall'1.1.2019, mentre il canone di locazione relativo ai locali aziendali, dall'1.7.2018 al 31.12.2018, veniva concordato in Euro
500,00 oltre iva mensili;
che, all'art. 7 di detto contratto, le parti prevedevano la possibilità di un futuro acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, tanto che il canone si intendeva in conto futuro prezzo di vendita, determinato in Euro 178.000,00; che, in data 24.9.2021, la ricorrente comunicava alla convenuta, a mezzo PEC e lettera raccomandata, l'esercizio del diritto di opzione di acquisto di azienda;
che, in data 28.9.2021, la comunicava tardivamente alla ricorrente la disdetta del CP_1 contratto di affitto di azienda e del contratto di locazione del fondo;
che, in virtù dell'esercitato diritto di opzione, la ricorrente asportava in altra sede i beni aziendali acquisti e, in data 6.12.2021, notificava alla convenuta diffida ad adempire con invito a presentarsi presso il Notaio di Persona_1
Firenze presso il quale veniva offerta la somma residua per la compravendita, senza esito;
che, in data
26.5.2022, la ricorrente corrispondeva alla convenuta, a saldo della compravendita di azienda, la residua somma di Euro 63.022,96 al netto dei TFR ceduti da tre dipendenti per Euro 21.978,93.
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: che l'art. 7 del contratto inter partes CP_1 stipulato in data 26.6.2018 era stato inserito con l'accordo, di carattere fiduciario, che il previsto diritto di acquisto sarebbe stato esercitato solo a richiesta e con il consenso di mai prestato;
che, in CP_1 ogni caso, la suddetta previsione non integrava un diritto di opzione in senso tecnico, di talchè la Contr comunicazione inviata da e non era idonea al trasferimento dei beni aziendali e, quindi, non la autorizzava ad appropriarsi del ramo d'azienda; di aver peraltro comunicato disdetta dal contratto di affitto di azienda con raccomandata spedita il 24.9.2021, prima che pervenisse la comunicazione Contr spedita da e lo stesso giorno via PEC;
che la ricorrente si era illegittimamente appropriata di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici facenti capo a del valore di circa Euro 450.000,00, per i quali CP_1 aveva sporto querela;
che, inoltre, la ricorrente non aveva mai pagato il canone di affitto dei locali in cui l'azienda veniva esercitata, né era stato interamente corrisposto il prezzo pattuito per l'acquisto pagina 3 di 7 ContrPa dell'azienda medesima, poiché aveva arbitrariamente compensato il credito da TFR cedutole dai dipendenti, tuttavia non esigibile visto il perdurare del rapporto di lavoro.
Ha chiesto di essere autorizzata, in via preliminare, alla chiamata in causa della sig.ra
[...]
Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha proposto domanda riconvenzionale CP_2 volta ad accertare e dichiarare che la ricorrente, in concorso con la signora si era Controparte_2 Contr illegittimamente appropriata dei beni e diritti della resistente, con la conseguente condanna della e alla loro restituzione, nonché al risarcimento del danno quantificato nel valore del compendio aziendale sottratto/distrutto, pari ad Euro 441.625,86, o nella diversa somma di giustizia;
in via riconvenzionale concorrente, ha chiesto la condanna della ricorrente a rimborsare in proprio favore il canone di affitto dei fondi siti in Firenze Viuzzo delle Canne 26/R e 28/R nella somma di Euro 500,00 mensili, a decorrere dal 26.6.2018 fino all'effettivo rilascio dei fondi medesimi, avvenuto in data 19.1.2022 e, quindi, per complessivi Euro 21.387,00, o la diversa somma di giustizia.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata in causa, sig.ra la quale ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande della resistente, in quanto già parte del giudizio quale legale rappresentante della ricorrente. Nel merito, ha contestato l'accordo fiduciario fa le parti dedotto da parte resistente ed ha evidenziato il legittimo esercizio del diritto di opzione da parte della Ha concluso per il rigetto delle domande proposte nei suoi Pt_2 Contr confronti e, in ipotesi, per essere tenuta indenne da e da qualunque pregiudizio eventualmente derivante dal presente giudizio.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario a cognizione pinea, la causa è stata istruita documentalmente e, quindi, assunta in decisione.
E' documentalmente provato che tra le parti sia stato stipulato, in data 25.6.2018, un contratto di affitto di azienda per la durata di anni tre, mesi sei e giorni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione, da intendersi tacitamente prorogato, di tre anni in tre anni, salvo disdetta da comunicare, ad opera di una delle parti, con lettera raccomandata A.R. all'altra, almeno tre mesi prima del termine di scadenza fissato o prorogato.
All'art. 7 del suddetto contratto le parti espressamente dichiarano “che il presente affitto viene effettuato nella prospettiva di un futuro acquisto dell'azienda affittata da parte dell'affittuaria. A tale riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che il canone è da intendersi in conto futuro prezzo di vendita e pertanto sarà decurtato dal prezzo di cessione di azienda, determinato fin d'ora in Euro 178.000,00. Nel caso in cui l'affittuaria intenda procedere all'effettivo acquisto dell'azienda, come sopra precisato, dovrà comunicarlo con lettera raccomandata A.R. alla concedente almeno sessanta giorni antecedenti la scadenza del presente contratto di affitto”.
Con tale clausola risulta espressamente pattuito il c.d. diritto di opzione in favore dell'affittuaria per l'acquisto dell'azienda condotta in affitto, a condizioni economiche (prezzo di acquisto) e operative (modalità di comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione) prestabilite, con la previsione che l'affittuario potesse imputare in conto prezzo parte dei canoni di affitto nel contempo pagati.
Il c.d. diritto di opzione risulta disciplinato dall'art. 1331 c.c., secondo cui “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.”.
La ratio sottesa alla disposizione è la stessa che si rinviene nella proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c., consentendo al destinatario della proposta di valutare la convenienza dell'affare e, quindi, di scegliere se stipulare o meno il contratto oggetto della proposta medesima;
di contro, il proponente rimane in una pagina 4 di 7 posizione di soggezione, in quanto obbligato a mantenere ferma la proposta e vincolato alla decisione dell'opzionario.
Quanto alla qualificazione giuridica del patto di opzione, parte della dottrina lo inserisce tra i contratti preparatori, che, come tale, stabilisce, in tutto o in parte, il contenuto di un contratto successivo, vincolando le parti: di conseguenza, per la conclusione del contratto definitivo non è necessario che le parti esprimano nuovamente il proprio consenso. Come tutti gli accordi preparatori, il patto di opzione trova la sua funzione nella predisposizione al contratto successivo, in vista del quale si incontrano due dichiarazioni di volontà: la prima è essenziale e dà luogo al patto di opzione, la seconda è irrevocabile e dà luogo al contratto definitivo.
Con comunicazione via PEC del 24.9.2021, ricevuta alle ore 18.04 dal destinatario, nonché con raccomandata A.R. inviata alla in data 28.9.2021 alle ore 16.22, ricevuta in data CP_1
30.9.2021 (come risulta dalla copia delle cartoline postali prodotte in giudizio dove si legge la data di Cont spedizione), la comunicava alla la propria volontà di esercizio Parte_1 CP_1 dell'opzione di acquisto pattuita all'art. 7 del contratto di affitto di azienda inter partes stipulato in data
25.6.2018. L'opzione, pertanto, risulta regolarmente comunicata e tempestivamente esercitata entro i
60 giorni antecedenti la prima scadenza del contratto (fissata al 31.12.2021, salva disdetta dell'altra parte).
Con raccomandata A.R. datata 16.9.2021 a firma dell'Amministratore Unico della CP_1 Contr spedita il 24.9.2021 e ricevuta dalla e, in persona di in data 28.9.2021 (come Parte_3 risulta dalla copia delle cartoline postali prodotte in giudizio), la resistente comunicava la disdetta dal contratto di affitto di azienda per la prima scadenza del 31.12.2021, in tal modo manifestando la volontà di impedirne il tacito rinnovo triennale, come stabilito all'art. 2 del contratto medesimo.
Deve, tuttavia, ritenersi che il diritto di opzione, esercitato dalla ricorrente con le modalità e nei tempi sopra indicati, sia stato validamente e tempestivamente esercitato, in quanto comunicato alla concedente con la modalità della raccomandata A.R. (come prescritto dall'art. 7 del contratto) e nei 60 giorni antecedente la scadenza del contratto medesimo, fissata al 31.12.2021 all'art. 2 del contratto.
Nonostante, infatti, la comunicazione di disdetta del contratto inviata dalla resistente con raccomandata A.R. spedita in data 24.9.2021 e ricevuta in data 28.9.2021 (lo stesso giorno dell'invio della raccomandata contenente l'esercizio del diritto di opzione), deve ritenersi che il diritto di opzione sia stato validamente e tempestivamente esercitato, in quanto, anche a seguito della comunicazione di disdetta, il contratto sarebbe giunto alla sua prima scadenza solamente il 31.12.2021.
La conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'affittuaria è l'intervenuto automatico acquisto dell'azienda oggetto del contratto di affitto, in quanto il concedente, una volta effettuata la proposta irrevocabile, rimane vincolato alla stessa e soggetto alla decisione dell'opzionario.
Nessuna dimostrazione è stata acquisita in ordine al patto, di carattere c.d. fiduciario, che, secondo la prospettazione di parte convenuta, sarebbe intervenuto tra le parti al fine di consentire all'affittuaria l'esercizio del diritto di opzione solo a richiesta e con il consenso della le richieste di prova CP_1 sul punto sono state tutte rigettate in quanto ritenute inammissibili con ordinanza del 22.2.2024, per le ragioni ivi indicate. In ogni caso, deve ritenersi che la stipula di un patto di tal genere fra le parti sarebbe stato contrastante con la stessa struttura e funzione del diritto di opzione, nel quale, come abbiamo visto, soltanto al destinatario della proposta è rimessa la valutazione della convenienza dell'affare e, quindi, di scegliere se stipulare o meno il contratto oggetto della proposta medesima, mentre il proponente rimane in una posizione di soggezione, in quanto obbligato a mantenere ferma la proposta e vincolato alla decisione dell'opzionario. Risulta, pertanto, assolutamente illogico e contrastante con la stessa pattuizione del diritto di opzione la rimessione, al contrario, alla volontà del pagina 5 di 7 concedente della scelta se acconsentire o meno all'esercizio del diritto di opzione da parte dell'affittuario.
Deve, tuttavia, ritenersi che la parte affittuaria non abbia interamente corrisposto il prezzo pattuito per l'acquisto dell'azienda. Infatti, risulta documentalmente provato dall'ordine di bonifico prodotto in Contr giudizio, con relativa conferma di esecuzione, che, in data 26.5.2022, la e abbia corrisposto, a saldo della compravendita, la somma di Euro 63.022,96, al netto dei crediti per TFR ceduti dai dipendenti per Euro 21.978,93. Tuttavia, come sancito dalla Suprema Corte, il credito al trattamento d fine rapporto, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se matura ( ed è certo, quindi, nell'an e nel quantum) con il progressivo svolgimento del rapporto stesso, tanto che ne è previsto l'accantonamento progressivo da parte del datore di lavoro (v. Cass civ. 11.1.2023 n.
524). ContrPa Ne discende che la ha illegittimamente operato la compensazione con i crediti per TFR ceduti dai dipendenti per Euro 21.978,93, non sussistendone i presupposti per difetto del requisito della esigibilità dei predetti crediti, cosicchè il trasferimento alla stessa dell'azi3enda per la quale ha esercitato il diritto di opzione all'acquisto deve essere subordinato al pagamento del residuo prezzo.
Deve, invece, rigettarsi la domanda di risarcimento danni in quanto non provata.
Deve, conseguentemente all'accoglimento della domanda attorea, rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte convenuta, sotto entrambi i profili.
Deve, infatti, dichiararsi infondata anche la domanda di condanna della ricorrente al pagamento del canone di locazione relativo ai fondi nei quali l'azienda veniva esercitata: all'art. 2 del contratto di affitto di azienda inter partes risulta pattuito solamente, a carico dell'affittuaria il canone di affitto di azienda, e non anche il canone di locazione per la conduzione del fondo, che rimaneva, evidentemente, a carico della concedente. La somma di Euro 500,00 mensili da corrispondersi per il periodo 1.7.2018-
31.12.2018 è stata pattuita pur sempre a titolo di canone di affitto di azienda, seppure in misura ridotta, in attesa che iniziasse a decorrere l'obbligazione relativa al canone di affitto nella sua misura integrale
(Euro 2.500,00 mensili a decorrere dall'1.1.2019).
Il rigetto delle domande di parte convenuta e l'accoglimento della domanda attorea comportano il non luogo a provvedere in ordine alle domande della terza chiamata in causa, Controparte_2
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA il perfezionamento del contratto registrato in Prato, il 26 giugno 2018 al nr. 7125, rep. 360347, a firma del Notaio Dr. previo pagamento del residuo prezzo della compravendita ad opera di CP_3 parte attrice, e ORDINA alla Camera di Commercio di Firenze di annotare la presente sentenza;
ORDINA, asltresì, al PRA di Firenze di trascrivere la presente sentenza al fine di trasferire la proprietà dei veicoli Tg EK 001 XP e Tg CS 980 KM alla Parte_2
RIGETTA la domanda di risarcimento danni di parte attrice;
RIGETTA le domande riconvenzionali di parte convenuta;
CONDANNA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi in favore di ciascuna parte ed in Euro 545,00 per esborsi in favore di parte attrice, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 6 di 7 Firenze, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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