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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/09/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20075 / 2020
Tribunale Di Barcellona Pozzo Di Gotto
All'udienza dell'11 settembre 2025, innanzi al Giudice, Got Francesco
Montera, sono comparsi: l'avv. Angelo Pajno il quale precisa le conclusioni nell'interesse di parte attrice riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e alla luce delle risposte date dal ctu insiste nell'accoglimento delle proprie domande e nel rigetto di quelle avversarie. Discute la causa e chiede la decisione.
È anche comparso l'avv. Domenico Siracusa per delega dell'avv. Bauro il quale preliminarmente chiede la revoca del provvedimento del giudice del 15.7.2025 rappresentando che nelle note di trattazione scritta si è
limitati a richiedere il richiamo del CTU evidenziando le motivazioni del detto richiamo ossia la non esauriente risposta del ctu alle osservazioni mosse da parte convenuta alla bozza. In subordine si insite nelle richieste istruttorie articolate nelle proprie memorie ed in particolare nella richiesta di prova testimoniale ed in ulteriore subordine si precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa di costituzione e precisate in corso di causa e, in caso di assegnazione di causa a sentenza o disposizione per la discussione si chiedono termini per depositare note conclusive.
L'avv. Pajno si oppone alle richieste avversarie rappresentando che è di tutta evidenza che il giudice aveva adeguatamente valutato i chiarimenti Pag. 1 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
forniti dal CTU alle osservazioni di controparte ritenendo quindi la causa matura per la decisione. Si oppone altresì a tutte le ulteriori richieste,
anche di natura istruttoria, oggi reiterate da parte convenuta e rileva la irritualità della richiesta di termine per memorie posto l'adempimento fissato per la udienza odierna. Insiste nelle proprie conclusioni.
Il Giudice
discussa la causa, preliminarmente, rigetta le richieste di parte convenuta e:
conferma il provvedimento del 15.07.2025 stante la irregolare formulazione delle note scritte di udienza depositate dalla predetta parte il 30.06.2025;
rigetta la richiesta di deposito di memorie conclusionali, in considerazione di quanto disposto per la udienza odierna con ordinanza del 15.07.2025 e così si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 2 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Barcellona Pozzo Di Gotto
in composizione monocratica
Nella persona del Giudice U. On. Francesco Montera
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza, con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n 20075/2020
promossa da
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Lipari (ME), via Maurolico n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Angelo ed Erika Pajno, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti,
- ATTORE –
Contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma (RM), viale C.F._2
Angelico n. 101, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bauro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, - CONVENUTA –
avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali e trascrizioni.-
Pag. 3 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
all'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto notificato per via consolare in data 28 novembre 2021, il IG. citava in giudizio la IG.ra , Parte_2 Controparte_1
deducendo di essere titolare di un bene immobile confinante con la proprietà della convenuta, che ha edificato in violazione delle distanze di legge. L'attore concludeva chiedendo di “1) ritenere ammissibile in rito e fondata nel merito l'odierna iniziativa giudiziaria e quindi, per l'effetto, 2) dichiarare che il vano realizzato dalla convenuta Controparte_1
in ampliamento rispetto alla originaria consistenza del proprio fabbricato, sito in Comune di Lipari, Isola di Filicudi, in catasto allibrato al f.13, part. 449, viola - in danno del confinante lotto di proprietà di cui al medesimo fg.13, part. 450 - le distanze di legge Pt_1
stabilite dallo strumento urbanistico del Comune di Lipari;
3) condannare quindi la convenuta alla integrale demolizione di tale vano in Pag. 4 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
ampliamento; 4) sotto il profilo istruttorio, ammettere e disporre CTU al fine di accertare, con riguardo al manufatto per cui è causa e in danno della confinante proprietà la violazione delle distanze di legge Pt_1
per come stabilite dallo strumento urbanistico del Comune di Lipari per tali zone censuarie o anche da eventuale, diversa, fonte normativa quale
l'art. 873 c.c.; 5) riservare al prosieguo quelle eventuali integrazioni probatorie che dovessero appalesarsi utili alla luce delle argomentazioni difensive di controparte;
6) con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata l'11 febbraio 2022, si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo l'inapplicabilità della disciplina delle distanze ai volumi tecnici e, in ogni caso, il rispetto dei limiti legali in virtù del principio di prevenzione. La convenuta concludeva chiedendo di “1) rigettare tutte le domande avversarie, perché palesemente inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, con ogni più ampia formula di legge;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha operato un'illegittima trasformazione del proprio immobile, identificato in catasto al foglio 13 partt. 450 e 460, tanto nella parte interna della grotta già esistente (precedentemente neppure censita in catasto) quanto nella parte esterna, realizzando sull'esistente fondo agricolo una copertura, una serie di opere in muratura (terrazzo, scalinate, sedili, cucina in muratura, ecc.) e delle docce;
3) accertare e dichiarare che tutte le predette opere interne ed esterne non sono conformi ai vigenti strumenti urbanistici e violano le distanze di legge di cui agli artt. 873 e segg. c.c. e
905 e segg. c.c.; 4) condannare l'attore all'integrale demolizione di tutte le opere indicate e/o di tutte quelle di cui emerga, all'esito della richiedenda ed espletanda CTU, la non conformità a legge;
5) condannare
l'attore al risarcimento di tutti i danni cagionati e cagionandi all'attrice nella misura di euro 25.000,00 e/o nella misura maggiore e/o minore che
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sarà accertata nel corso del procedimento e/o che potrà essere fissata equitativamente dal Giudice;
6) con espressa riserva di precise e modificare le difese, di produrre documenti e di formulare istanze istruttorie anche all'esito delle scelte difensive effettuate ex adverso; 7) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CNPA ed IVA”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, l'attore integrava le proprie domande nel senso di “1) accertare e dichiarare che la IG.ra accedendo Controparte_1
alla propria abitazione - meglio specificata in citazione - attraverso la scalinata insistente sulla confinante proprietà esercita una Pt_1
illegittima servitù di veduta sul compendio immobiliare di proprietà di quest'ultimo individuato in catasto al fg. 13, particelle n.450 e 460; 2) di conseguenza e per l'effetto inibire ad essa convenuta il passaggio su tale scalinata non avendo la stessa mai acquisito la titolarità del relativo diritto;
3) quale mezzo al fine, ammettere e disporre CTU onde verificare quanto esposto da parte attrice al punto 1) che precede;
4) con riserva di ogni ulteriore articolazione istruttoria al riguardo nei modi e termini di rito”.
Disposta la consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata all'udienza del 3 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito era rimessa alla udienza odierna anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc e decisa come segue.
***
In via pregiudiziale, si osserva che le domande formulate dall'attore in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., vigente ratione temporis, sono inammissibili poiché tale atto è deputato “alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle Pag. 6 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
conclusioni già proposte”. Invero, si tratta di domande nuove per petitum
e causa petendi, di talché non possono essere sussunte nell'alveo dell'emendatio libelli. Né l'attore ha proposto le domande in questione all'udienza di trattazione del 3 febbraio, in ciò assorbendo ogni valutazione sulla conseguenzialità rispetto alle difese della convenuta.
Nel merito, si rileva che l'unica domanda di parte attrice non sia fondata.
Ed infatti, invoca la violazione della distanza di dieci Parte_2
metri prescritta in via regolamentare dal rimettendosi Controparte_2
alla consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della denunciata inosservanza e chiedendo, per l'effetto, la condanna della “... convenuta alla integrale demolizione di tale vano in ampliamento”.
Orbene, sul punto si osserva.
Prescindendo dalla verifica circa l'assolvimento dell'onere probatorio, non è contestato tra le parti che l'attività edificatoria della convenuta sia
“certamente di epoca antecedente all'approvazione del PDF del Comune di Lipari” (pag. 3 dell'atto di citazione). Ed è indiscutibile che tale atto -il citato PDF del comune di Lipari- non possa avere efficacia retroattiva a mente dell'art. 11 delle disposizioni preliminari alla legge, che è applicabile al regolamento amministrativo in forza della natura generale della norma richiamata, come si evince dalla circostanza che il secondo comma sia dedicato ai contratti collettivi di lavoro.
In ogni caso, il regime ordinario di irretroattività promana direttamente dal principio di legalità dell'attività amministrativa e di certezza del diritto, non potendo la condotta essere incisa in senso sfavorevole da una norma entrata in vigore successivamente al momento in cui è stata posta in essere.
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Ma non solo.
Non appaiono rilevanti neanche le prescrizioni “della disciplina urbanistica (REC del Comune di Lipari relativo alle zone territoriali “E”) vigente già all'epoca della realizzazione del manufatto di parte collidente” (pag. 1 della prima memoria istruttoria di parte attrice), poiché l'atto in questione non è stato prodotto in giudizio, non è conoscibile d'ufficio avendo natura amministrativa ed il relativo contenuto non è pacifico tra le parti.
Fermo che la domanda attorea sia tesa alla valutazione delle “distanze di legge stabilite dallo strumento urbanistico del Comune di Lipari”
(domanda n. 2 dell'atto di citazione), in ogni caso, è da rilevare che l'attore medesimo sostenga che “le domande svolte invece da parte attrice non trovano il principale apporto negli artt. 873 – 877 del c.c. - il cui presupposto in punto di diritto attiene ad esigenze di natura meramente igienico -sanitari a nell'ambito delle distanze tra edifici” (cfr. pag. 1 della prima memoria istruttoria).
Ed invero, l'art. 873 c.c. si riferisce alle “costruzioni”, di cui la giurisprudenza accoglie una nozione ampia, che “si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera” (Cass. Civ., sez. II, sent. 20 luglio
2011, n. 15972).
Tuttavia, per quanto ampia possa essere l'interpretazione adottata, è imprescindibile che il manufatto sia il frutto di un'attività costruttiva umana. L'attore, pertanto, non può lamentare la violazione delle norme Pag. 8 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
sulle distanze rispetto ad un'opera naturale quale una grotta. Né rileva la circostanza che quest'ultima sia stata resa abitabile, poiché resta indimostrato in giudizio che le migliorie abbiano ecceduto la volumetria naturale dell'antro.
La considerazione spiegata è confermata dagli assunti giurisprudenziali in ordine alla distinzione tra terrapieno artificiale e naturale, orientati nel senso che “in tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali ed
è assoggettato al rispetto delle distanze stesse” (ex multis Cass. Civ., sez. II, ord. 23 luglio 2024, n. 20323). Mutatis mutandis, la res naturalis non è assimilabile ad una costruzione, rappresentando quest'ultima il prodotto dell'attività artificiale di fabbricazione.
Al riguardo la S. C. ha di recente statuito che L'art. 873 c.c. si riferisce, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto -quindi qualsiasi prodotto derivato da una attività di lavorazione artificiale - avente caratteristiche di consistenza e stabilità rimettendo al giudice di merito, l'accertamento di tale idoneità (Cassazione civile, Sez. II, sentenza 27 luglio 2025, n.
21283).
Consegue che alla luce degli esiti della ctu , ove il tecnico incaricato, rispondendo al primo quesito < Descrivere i luoghi ed accertare quanto indicato da parte attrice al punto 2 dell'atto di citazione e quindi se il
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vano realizzato dalla convenuta in ampliamento Controparte_1
rispetto alla originaria consistenza del proprio fabbricato, sito in Comune di Lipari, Isola di Filicudi, in catasto allibrato al f.13, part. 449, viola - in danno del confinante lotto di proprietà i cui al medesimo fg.13, Pt_1
part. 450 - le distanze di legge stabilite dallo strumento urbanistico del
Comune di Lipari ed in regola con le relative norme>>, ha concluso che
“...Dal risultato del rilievo mettendo a confronto foglio di mappa e rilievo come si evince dalla relazione allegata da rilievo (All.C), l'ampliamento previsto autorizzato con i giusti titoli abilitativi depositati nei fascicoli telematici, i punti del contorno dell'ampliamento (vedi relazione rilievo punti 112 -113) sono ad una distanza media di ml 1,91 quindi non rispetta la distanza minima di 10 ml...”, non si possa applicare, al caso di specie, la disciplina ex art. 873 c.c., posto che l'immobile di parte attrice non possa certamente definirsi costruzione considerato che lo stesso CTU lo definisce “grotta” e/o “casa-grotta” (cfr. pag. 5 della relazione di CTU) quindi res naturalis adattata a casa di abitazione, alla stessa stregua, quindi, del terrapieno naturale di cui al citato precedente giurisprudenziale
Per medesime ragioni è immeritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale relativa alla violazione delle norme edilizie in materia di distanze.
La domanda attinente all'inosservanza delle disposizioni circa le vedute
è parimenti infondata, per l'assorbente considerazione che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la distanza media fra le abitazioni è pari ad 1,91 m (cfr. pag. 5 della perizia). Pertanto, il distanziamento è superiore al limite di 1,5 m previsto dall'art. 905 c.c., in ciò rendendo superflua ogni altra valutazione collaterale.
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La domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno è manifestamente da rigettare per difetto di allegazione e prova del danno - conseguenza. Come noto, a mente dell'art. 872 c.c., “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito”. Tuttavia, il risarcimento per equivalente è subordinato alle regole generali di cui agli artt. 1223 e 2043 del codice civile.
La formulazione dell'art. 872 c.c. conduce a ritenere che la compensazione monetaria sia una forma di tutela diversa rispetto alla riduzione in pristino, che si atteggia a rimedio in forma specifica rispetto alla violazione delle norme sulle distanze e le vedute. Di conseguenza, se l'eventuale abusività delle opere integra il danno-evento, è tutto da dimostrare il danno-conseguenza, avversando l'ordinamento una nozione di pregiudizio in re ipsa, nemmeno se la lesione abbia ad oggetto un diritto fondamentale, quale la proprietà nella prospettiva sovranazionale.
Invero, l'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., prevede che siano risarcibili le conseguenze immediate e dirette del danno, in ciò chiarendo che tra i due termini del rapporto corra un rapporto di causalità giuridica. La convenuta non ha allegato il danno subito dall'eventuale violazione delle norme edilizie, né lo ha dimostrato, derivandone il rigetto della domanda. Né sarebbe bastevole dedurre astrattamente la violazione della riservatezza, posto che, in disparte la considerazione circa l'interesse tutelato dalle norme edilizie, che non è certo quello di non avere vicini, il pregiudizio deve essere accertato in concreto.
La richiesta in via riconvenzionale di accertamento del carattere abusivo delle opere realizzate dall'attore è, in via assorbente, inammissibile per
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difetto di interesse ad agire. Invero, a mezzo di tale azione, l'istante può chiedere che sia eliminata la situazione di incertezza relativa ad un proprio diritto ovvero all'inesistenza di un diritto altrui. La domanda soggiace al regime generale di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c., dovendo dunque essere confortata da legittimazione ed interesse ad agire.
Orbene, in disparte ogni considerazione sulla giurisdizione, allo stato da sviluppare esclusivamente in via astratta non essendo stati dedotti gli elementi di fatto rilevanti al fine di qualificare l'attività dell'attore quale sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività ovvero a permesso di costruire, va osservato che la convenuta non avrebbe alcuna utilità dalla pronuncia dichiarativa. In altri termini, l'accoglimento della domanda non produrrebbe alcun vantaggio nella sfera giuridica dell'istante. La situazione di incertezza da sciogliere mercè l'intervento giurisdizionale deve obiettivamente arrecare un pregiudizio alla convenuta, che non lamenta alcunché di consistenza autonoma rispetto all'interesse al mantenimento della giusta distanza fra edifici ovvero al diritto di veduta.
In ordine all'eventuale lesione della riservatezza, sono replicabili le considerazioni già spese in ordine alla domanda di risarcimento.
Quanto detto determina l'assorbimento di ogni ulteriore indagine sulla sussistenza della legittimazione ad agire in forza della mera vicinitas, la cui sufficienza è problematicamente predicabile in seno alla giurisdizione ordinaria.
La domanda consequenziale di demolizione delle opere eventualmente abusive ventila un difetto assoluto di giurisdizione. Premesso che la giurisdizione esclusiva in materia di segnalazione certificata di inizio attività (art. 133, comma 1, lett. a, n. 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) esula
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dai rapporti fra privati (e parimenti v'è da dire in ordine alla giurisdizione ordinaria di legittimità, laddove l'attività edilizia sia oggetto di permesso di costruire), si osserva che il potere di condanna alla riduzione in pristino è conferito dall'art. 872 c.c. al giudice ordinario esclusivamente in materia di inosservanza delle norme sulle distanze e sulle vedute.
Rispetto al resto, il rimedio è il risarcimento per equivalente. Ciò non esclude la corrispettiva tutela amministrativa, che concorre con quella ordinaria quantomeno in materia di segnalazione certificata di inizio attività, rivestendo la convenuta la posizione di controinteressata. E, tuttavia, la ragione del difetto assoluto di giurisdizione riposa nella previsione di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a., a mente del quale ultimo
“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Non constando l'esercizio dei poteri inibitori e repressivi della Pubblica Amministrazione rispetto all'attività edilizia esperita dall'attore, in questa sede non si può declinare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, giacché questi potrà essere adito solo dopo che l'autorità amministrativa abbia svolto le proprie determinazioni a tutela dell'interesse pubblico, anche su sollecitazione dei controinteressati, che abbiano un interesse differenziato rispetto al mero ripristino della legalità.
Visto l'art. 92 c.p.c., la soccombenza reciproca fonda la compensazione integrale delle spese. L'onorario del consulente tecnico d'ufficio va posto definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, essendo stata l'attività peritale svolta in favore sia dell'attore sia della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni
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contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nel giudizio iscritto al n. R. G. 20075/2020:
1. rigetta la domanda principale;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di cui al n.
2 della comparsa di costituzione e risposta;
3. dichiara il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda n. 4 della comparsa di costituzione e risposta;
4. rigetta per il resto;
5. compensa integralmente le spese processuali;
6. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Barcellona P. G., nella Camera di Consiglio all'esito dell'udienza dell'11/09/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got Francesco Montera
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Tribunale Di Barcellona Pozzo Di Gotto
All'udienza dell'11 settembre 2025, innanzi al Giudice, Got Francesco
Montera, sono comparsi: l'avv. Angelo Pajno il quale precisa le conclusioni nell'interesse di parte attrice riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e alla luce delle risposte date dal ctu insiste nell'accoglimento delle proprie domande e nel rigetto di quelle avversarie. Discute la causa e chiede la decisione.
È anche comparso l'avv. Domenico Siracusa per delega dell'avv. Bauro il quale preliminarmente chiede la revoca del provvedimento del giudice del 15.7.2025 rappresentando che nelle note di trattazione scritta si è
limitati a richiedere il richiamo del CTU evidenziando le motivazioni del detto richiamo ossia la non esauriente risposta del ctu alle osservazioni mosse da parte convenuta alla bozza. In subordine si insite nelle richieste istruttorie articolate nelle proprie memorie ed in particolare nella richiesta di prova testimoniale ed in ulteriore subordine si precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa di costituzione e precisate in corso di causa e, in caso di assegnazione di causa a sentenza o disposizione per la discussione si chiedono termini per depositare note conclusive.
L'avv. Pajno si oppone alle richieste avversarie rappresentando che è di tutta evidenza che il giudice aveva adeguatamente valutato i chiarimenti Pag. 1 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
forniti dal CTU alle osservazioni di controparte ritenendo quindi la causa matura per la decisione. Si oppone altresì a tutte le ulteriori richieste,
anche di natura istruttoria, oggi reiterate da parte convenuta e rileva la irritualità della richiesta di termine per memorie posto l'adempimento fissato per la udienza odierna. Insiste nelle proprie conclusioni.
Il Giudice
discussa la causa, preliminarmente, rigetta le richieste di parte convenuta e:
conferma il provvedimento del 15.07.2025 stante la irregolare formulazione delle note scritte di udienza depositate dalla predetta parte il 30.06.2025;
rigetta la richiesta di deposito di memorie conclusionali, in considerazione di quanto disposto per la udienza odierna con ordinanza del 15.07.2025 e così si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 2 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Barcellona Pozzo Di Gotto
in composizione monocratica
Nella persona del Giudice U. On. Francesco Montera
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza, con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n 20075/2020
promossa da
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Lipari (ME), via Maurolico n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Angelo ed Erika Pajno, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti,
- ATTORE –
Contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma (RM), viale C.F._2
Angelico n. 101, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bauro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, - CONVENUTA –
avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali e trascrizioni.-
Pag. 3 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
all'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto notificato per via consolare in data 28 novembre 2021, il IG. citava in giudizio la IG.ra , Parte_2 Controparte_1
deducendo di essere titolare di un bene immobile confinante con la proprietà della convenuta, che ha edificato in violazione delle distanze di legge. L'attore concludeva chiedendo di “1) ritenere ammissibile in rito e fondata nel merito l'odierna iniziativa giudiziaria e quindi, per l'effetto, 2) dichiarare che il vano realizzato dalla convenuta Controparte_1
in ampliamento rispetto alla originaria consistenza del proprio fabbricato, sito in Comune di Lipari, Isola di Filicudi, in catasto allibrato al f.13, part. 449, viola - in danno del confinante lotto di proprietà di cui al medesimo fg.13, part. 450 - le distanze di legge Pt_1
stabilite dallo strumento urbanistico del Comune di Lipari;
3) condannare quindi la convenuta alla integrale demolizione di tale vano in Pag. 4 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
ampliamento; 4) sotto il profilo istruttorio, ammettere e disporre CTU al fine di accertare, con riguardo al manufatto per cui è causa e in danno della confinante proprietà la violazione delle distanze di legge Pt_1
per come stabilite dallo strumento urbanistico del Comune di Lipari per tali zone censuarie o anche da eventuale, diversa, fonte normativa quale
l'art. 873 c.c.; 5) riservare al prosieguo quelle eventuali integrazioni probatorie che dovessero appalesarsi utili alla luce delle argomentazioni difensive di controparte;
6) con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata l'11 febbraio 2022, si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo l'inapplicabilità della disciplina delle distanze ai volumi tecnici e, in ogni caso, il rispetto dei limiti legali in virtù del principio di prevenzione. La convenuta concludeva chiedendo di “1) rigettare tutte le domande avversarie, perché palesemente inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, con ogni più ampia formula di legge;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha operato un'illegittima trasformazione del proprio immobile, identificato in catasto al foglio 13 partt. 450 e 460, tanto nella parte interna della grotta già esistente (precedentemente neppure censita in catasto) quanto nella parte esterna, realizzando sull'esistente fondo agricolo una copertura, una serie di opere in muratura (terrazzo, scalinate, sedili, cucina in muratura, ecc.) e delle docce;
3) accertare e dichiarare che tutte le predette opere interne ed esterne non sono conformi ai vigenti strumenti urbanistici e violano le distanze di legge di cui agli artt. 873 e segg. c.c. e
905 e segg. c.c.; 4) condannare l'attore all'integrale demolizione di tutte le opere indicate e/o di tutte quelle di cui emerga, all'esito della richiedenda ed espletanda CTU, la non conformità a legge;
5) condannare
l'attore al risarcimento di tutti i danni cagionati e cagionandi all'attrice nella misura di euro 25.000,00 e/o nella misura maggiore e/o minore che
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sarà accertata nel corso del procedimento e/o che potrà essere fissata equitativamente dal Giudice;
6) con espressa riserva di precise e modificare le difese, di produrre documenti e di formulare istanze istruttorie anche all'esito delle scelte difensive effettuate ex adverso; 7) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CNPA ed IVA”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, l'attore integrava le proprie domande nel senso di “1) accertare e dichiarare che la IG.ra accedendo Controparte_1
alla propria abitazione - meglio specificata in citazione - attraverso la scalinata insistente sulla confinante proprietà esercita una Pt_1
illegittima servitù di veduta sul compendio immobiliare di proprietà di quest'ultimo individuato in catasto al fg. 13, particelle n.450 e 460; 2) di conseguenza e per l'effetto inibire ad essa convenuta il passaggio su tale scalinata non avendo la stessa mai acquisito la titolarità del relativo diritto;
3) quale mezzo al fine, ammettere e disporre CTU onde verificare quanto esposto da parte attrice al punto 1) che precede;
4) con riserva di ogni ulteriore articolazione istruttoria al riguardo nei modi e termini di rito”.
Disposta la consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata all'udienza del 3 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito era rimessa alla udienza odierna anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc e decisa come segue.
***
In via pregiudiziale, si osserva che le domande formulate dall'attore in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., vigente ratione temporis, sono inammissibili poiché tale atto è deputato “alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle Pag. 6 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
conclusioni già proposte”. Invero, si tratta di domande nuove per petitum
e causa petendi, di talché non possono essere sussunte nell'alveo dell'emendatio libelli. Né l'attore ha proposto le domande in questione all'udienza di trattazione del 3 febbraio, in ciò assorbendo ogni valutazione sulla conseguenzialità rispetto alle difese della convenuta.
Nel merito, si rileva che l'unica domanda di parte attrice non sia fondata.
Ed infatti, invoca la violazione della distanza di dieci Parte_2
metri prescritta in via regolamentare dal rimettendosi Controparte_2
alla consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della denunciata inosservanza e chiedendo, per l'effetto, la condanna della “... convenuta alla integrale demolizione di tale vano in ampliamento”.
Orbene, sul punto si osserva.
Prescindendo dalla verifica circa l'assolvimento dell'onere probatorio, non è contestato tra le parti che l'attività edificatoria della convenuta sia
“certamente di epoca antecedente all'approvazione del PDF del Comune di Lipari” (pag. 3 dell'atto di citazione). Ed è indiscutibile che tale atto -il citato PDF del comune di Lipari- non possa avere efficacia retroattiva a mente dell'art. 11 delle disposizioni preliminari alla legge, che è applicabile al regolamento amministrativo in forza della natura generale della norma richiamata, come si evince dalla circostanza che il secondo comma sia dedicato ai contratti collettivi di lavoro.
In ogni caso, il regime ordinario di irretroattività promana direttamente dal principio di legalità dell'attività amministrativa e di certezza del diritto, non potendo la condotta essere incisa in senso sfavorevole da una norma entrata in vigore successivamente al momento in cui è stata posta in essere.
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Ma non solo.
Non appaiono rilevanti neanche le prescrizioni “della disciplina urbanistica (REC del Comune di Lipari relativo alle zone territoriali “E”) vigente già all'epoca della realizzazione del manufatto di parte collidente” (pag. 1 della prima memoria istruttoria di parte attrice), poiché l'atto in questione non è stato prodotto in giudizio, non è conoscibile d'ufficio avendo natura amministrativa ed il relativo contenuto non è pacifico tra le parti.
Fermo che la domanda attorea sia tesa alla valutazione delle “distanze di legge stabilite dallo strumento urbanistico del Comune di Lipari”
(domanda n. 2 dell'atto di citazione), in ogni caso, è da rilevare che l'attore medesimo sostenga che “le domande svolte invece da parte attrice non trovano il principale apporto negli artt. 873 – 877 del c.c. - il cui presupposto in punto di diritto attiene ad esigenze di natura meramente igienico -sanitari a nell'ambito delle distanze tra edifici” (cfr. pag. 1 della prima memoria istruttoria).
Ed invero, l'art. 873 c.c. si riferisce alle “costruzioni”, di cui la giurisprudenza accoglie una nozione ampia, che “si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera” (Cass. Civ., sez. II, sent. 20 luglio
2011, n. 15972).
Tuttavia, per quanto ampia possa essere l'interpretazione adottata, è imprescindibile che il manufatto sia il frutto di un'attività costruttiva umana. L'attore, pertanto, non può lamentare la violazione delle norme Pag. 8 a 14 R. G. n. 20075 / 2020
sulle distanze rispetto ad un'opera naturale quale una grotta. Né rileva la circostanza che quest'ultima sia stata resa abitabile, poiché resta indimostrato in giudizio che le migliorie abbiano ecceduto la volumetria naturale dell'antro.
La considerazione spiegata è confermata dagli assunti giurisprudenziali in ordine alla distinzione tra terrapieno artificiale e naturale, orientati nel senso che “in tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali ed
è assoggettato al rispetto delle distanze stesse” (ex multis Cass. Civ., sez. II, ord. 23 luglio 2024, n. 20323). Mutatis mutandis, la res naturalis non è assimilabile ad una costruzione, rappresentando quest'ultima il prodotto dell'attività artificiale di fabbricazione.
Al riguardo la S. C. ha di recente statuito che L'art. 873 c.c. si riferisce, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto -quindi qualsiasi prodotto derivato da una attività di lavorazione artificiale - avente caratteristiche di consistenza e stabilità rimettendo al giudice di merito, l'accertamento di tale idoneità (Cassazione civile, Sez. II, sentenza 27 luglio 2025, n.
21283).
Consegue che alla luce degli esiti della ctu , ove il tecnico incaricato, rispondendo al primo quesito < Descrivere i luoghi ed accertare quanto indicato da parte attrice al punto 2 dell'atto di citazione e quindi se il
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vano realizzato dalla convenuta in ampliamento Controparte_1
rispetto alla originaria consistenza del proprio fabbricato, sito in Comune di Lipari, Isola di Filicudi, in catasto allibrato al f.13, part. 449, viola - in danno del confinante lotto di proprietà i cui al medesimo fg.13, Pt_1
part. 450 - le distanze di legge stabilite dallo strumento urbanistico del
Comune di Lipari ed in regola con le relative norme>>, ha concluso che
“...Dal risultato del rilievo mettendo a confronto foglio di mappa e rilievo come si evince dalla relazione allegata da rilievo (All.C), l'ampliamento previsto autorizzato con i giusti titoli abilitativi depositati nei fascicoli telematici, i punti del contorno dell'ampliamento (vedi relazione rilievo punti 112 -113) sono ad una distanza media di ml 1,91 quindi non rispetta la distanza minima di 10 ml...”, non si possa applicare, al caso di specie, la disciplina ex art. 873 c.c., posto che l'immobile di parte attrice non possa certamente definirsi costruzione considerato che lo stesso CTU lo definisce “grotta” e/o “casa-grotta” (cfr. pag. 5 della relazione di CTU) quindi res naturalis adattata a casa di abitazione, alla stessa stregua, quindi, del terrapieno naturale di cui al citato precedente giurisprudenziale
Per medesime ragioni è immeritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale relativa alla violazione delle norme edilizie in materia di distanze.
La domanda attinente all'inosservanza delle disposizioni circa le vedute
è parimenti infondata, per l'assorbente considerazione che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la distanza media fra le abitazioni è pari ad 1,91 m (cfr. pag. 5 della perizia). Pertanto, il distanziamento è superiore al limite di 1,5 m previsto dall'art. 905 c.c., in ciò rendendo superflua ogni altra valutazione collaterale.
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La domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno è manifestamente da rigettare per difetto di allegazione e prova del danno - conseguenza. Come noto, a mente dell'art. 872 c.c., “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito”. Tuttavia, il risarcimento per equivalente è subordinato alle regole generali di cui agli artt. 1223 e 2043 del codice civile.
La formulazione dell'art. 872 c.c. conduce a ritenere che la compensazione monetaria sia una forma di tutela diversa rispetto alla riduzione in pristino, che si atteggia a rimedio in forma specifica rispetto alla violazione delle norme sulle distanze e le vedute. Di conseguenza, se l'eventuale abusività delle opere integra il danno-evento, è tutto da dimostrare il danno-conseguenza, avversando l'ordinamento una nozione di pregiudizio in re ipsa, nemmeno se la lesione abbia ad oggetto un diritto fondamentale, quale la proprietà nella prospettiva sovranazionale.
Invero, l'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., prevede che siano risarcibili le conseguenze immediate e dirette del danno, in ciò chiarendo che tra i due termini del rapporto corra un rapporto di causalità giuridica. La convenuta non ha allegato il danno subito dall'eventuale violazione delle norme edilizie, né lo ha dimostrato, derivandone il rigetto della domanda. Né sarebbe bastevole dedurre astrattamente la violazione della riservatezza, posto che, in disparte la considerazione circa l'interesse tutelato dalle norme edilizie, che non è certo quello di non avere vicini, il pregiudizio deve essere accertato in concreto.
La richiesta in via riconvenzionale di accertamento del carattere abusivo delle opere realizzate dall'attore è, in via assorbente, inammissibile per
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difetto di interesse ad agire. Invero, a mezzo di tale azione, l'istante può chiedere che sia eliminata la situazione di incertezza relativa ad un proprio diritto ovvero all'inesistenza di un diritto altrui. La domanda soggiace al regime generale di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c., dovendo dunque essere confortata da legittimazione ed interesse ad agire.
Orbene, in disparte ogni considerazione sulla giurisdizione, allo stato da sviluppare esclusivamente in via astratta non essendo stati dedotti gli elementi di fatto rilevanti al fine di qualificare l'attività dell'attore quale sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività ovvero a permesso di costruire, va osservato che la convenuta non avrebbe alcuna utilità dalla pronuncia dichiarativa. In altri termini, l'accoglimento della domanda non produrrebbe alcun vantaggio nella sfera giuridica dell'istante. La situazione di incertezza da sciogliere mercè l'intervento giurisdizionale deve obiettivamente arrecare un pregiudizio alla convenuta, che non lamenta alcunché di consistenza autonoma rispetto all'interesse al mantenimento della giusta distanza fra edifici ovvero al diritto di veduta.
In ordine all'eventuale lesione della riservatezza, sono replicabili le considerazioni già spese in ordine alla domanda di risarcimento.
Quanto detto determina l'assorbimento di ogni ulteriore indagine sulla sussistenza della legittimazione ad agire in forza della mera vicinitas, la cui sufficienza è problematicamente predicabile in seno alla giurisdizione ordinaria.
La domanda consequenziale di demolizione delle opere eventualmente abusive ventila un difetto assoluto di giurisdizione. Premesso che la giurisdizione esclusiva in materia di segnalazione certificata di inizio attività (art. 133, comma 1, lett. a, n. 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) esula
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dai rapporti fra privati (e parimenti v'è da dire in ordine alla giurisdizione ordinaria di legittimità, laddove l'attività edilizia sia oggetto di permesso di costruire), si osserva che il potere di condanna alla riduzione in pristino è conferito dall'art. 872 c.c. al giudice ordinario esclusivamente in materia di inosservanza delle norme sulle distanze e sulle vedute.
Rispetto al resto, il rimedio è il risarcimento per equivalente. Ciò non esclude la corrispettiva tutela amministrativa, che concorre con quella ordinaria quantomeno in materia di segnalazione certificata di inizio attività, rivestendo la convenuta la posizione di controinteressata. E, tuttavia, la ragione del difetto assoluto di giurisdizione riposa nella previsione di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a., a mente del quale ultimo
“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Non constando l'esercizio dei poteri inibitori e repressivi della Pubblica Amministrazione rispetto all'attività edilizia esperita dall'attore, in questa sede non si può declinare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, giacché questi potrà essere adito solo dopo che l'autorità amministrativa abbia svolto le proprie determinazioni a tutela dell'interesse pubblico, anche su sollecitazione dei controinteressati, che abbiano un interesse differenziato rispetto al mero ripristino della legalità.
Visto l'art. 92 c.p.c., la soccombenza reciproca fonda la compensazione integrale delle spese. L'onorario del consulente tecnico d'ufficio va posto definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, essendo stata l'attività peritale svolta in favore sia dell'attore sia della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni
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contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nel giudizio iscritto al n. R. G. 20075/2020:
1. rigetta la domanda principale;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di cui al n.
2 della comparsa di costituzione e risposta;
3. dichiara il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda n. 4 della comparsa di costituzione e risposta;
4. rigetta per il resto;
5. compensa integralmente le spese processuali;
6. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Barcellona P. G., nella Camera di Consiglio all'esito dell'udienza dell'11/09/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got Francesco Montera
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