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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9694 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17576/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 9/4/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 9/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SAMANTHA BATTISTON e dall'avv. SUSANNA RITA
AR nel cui studio in MILANO, VIALE BIANCA MARIA 17 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. ROBERTO GRITTINI nel cui studio in ABBIATEGRASSO, CORSO SAN
MARTINO n. 81 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. , quale curatore speciale dei minori , nato a [...] CP_2 Persona_1
(MI) il 9.4.2010, , nato a [...] il [...] e , Per_2 CP_1 CP_3 nata a [...] il [...];
CURATORE SPECIALE
1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/6/2022.
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Disporre il prosieguo dell'istruttoria considerato che, allo stato la causa non risulta sufficientemente istruita per poter puntualmente quantificare i termini di partecipazione di ciascun genitore al mantenimento dei minori
IN SUBORDINE
- valutata la sussistenza dei presupposti di legge nel caso di specie, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra ed il sig. in data 27/06/2009 nel Comune di Magenta (MI), con Pt_1 CP_1 atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2009;
-Confermare l'affido ai Servizi dei figli minori , e , con residenza anagrafica presso l'abitazione Per_1 Per_2 CP_3 paterna e concordare gradualmente dei rientri presso la casa materna;
- Non essendo possibile stabilire giorni di frequentazione da parte della madre disporre che la medesima possa vedere
e tenere con sé i , e almeno due pomeriggi alla settimana conformemente ai desideri e/o Per_1 Per_2 CP_3 necessità dei minori.
- disporre l'audizione dei minori o quantomeno di e;
Per_1 Per_2
- Disporre che i genitori dividano le spese straordinarie per il 75% a carico del signor e per la restante parte CP_1 del 25% alla signora come da Protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale;
Pt_1
- Disporre che le spese dei minori rimangano a carico del signor non avendo la signora ad oggi CP_1 Pt_1 attività lavorativa stabile.
Per LUIGI DI NORO:
In via principale:
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra in data CP_1 Pt_1
27/06/2009 nel Comune di Magenta (MI), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2009;
- REVOCARE l'affido all'Ente dei minori , e disposto in data 16.06.2022; Per_1 Per_2 CP_3
- RIPRISTINARE in capo al Sig. la piena responsabilità genitoriale dei minori e per l'effetto CP_1
AFFIDARE i figli minori , e in modo super esclusivo al Sig. ; Per_1 Per_2 CP_3 CP_1
- DELEGARE ai servizi sociali competenti per territorio di residenza della madre, ovvero di concerto con il Servizio
Tutela Minori e Famiglia di Magenta, la gestione delle visite e degli incontri madre – figli secondo le modalità e le tempistiche dagli stessi ritenute più opportune;
[...
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58, unicamente al Sig. CP_
2 - DISPORRE/CONFERMARE il collocamento e la residenza anagrafica dei figli minori , e CP_3 Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58;
- DISPORRE in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli non economicamente Pt_1 autosufficienti, corrispondendo in favore del Sig. la somma mensile di complessivi € 300,00 (100,00 euro per CP_1 ciascun minore); tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato al Sig. in via CP_1 anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta alla rivalutazione annuale, dovuta per legge, in base all'indice Istat-costo vita;
- DISPORRE che i genitori dividano le spese straordinarie per il 50% a carico della signora e per la restante Pt_1 parte del 50% al Signor come da Protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale. Con riguardo alle CP_1 spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte duna richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le detrazioni fiscali connesse al mantenimento dei figli verranno effettuate dalle parti nella misura del 50% ciascuno mentre gli assegni famigliari verranno percepiti unicamente dal ciò anche nel caso in cui vengano richiesti dalla Sig.ra CP_1 Pt_1
- DISPORRE che il Sig. percepisca interamente l'assegno unico;
CP_1
- ORDINARE alla Sig.ra l'esibizione del contratto di lavoro e per l'effetto ORDINARE al datore di lavoro Pt_1 della stessa la corresponsione del mantenimento mensile - pari ad euro 300,00 - direttamente in capo al Sig. CP_1
a mezzo bonifico bancario;
[...]
- RESPINGERE tutte le richieste ex adverso formulate;
In subordine
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra in data CP_1 Pt_1
27/06/2009 nel Comune di Magenta (MI), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2009;
- REVOCARE l'affido all'Ente dei minori , e disposto in data 16.06.2022; Per_1 Per_2 CP_3
- RIPRISTINARE in capo al Sig. la piena responsabilità genitoriale dei minori e per l'effetto CP_1
AFFIDARE i figli minori , e in modo esclusivo al Sig. ; Per_1 Per_2 CP_3 CP_1
- ESPRESSAMENTE DELEGARE il Sig. ad assumere in autonomia decisioni in ordine a questioni CP_1 fondamentali riguardanti istruzione, salute, educazione/religione, rilascio e o richiesta di documenti d'identità validi per l'espatrio, per i minori , e , attribuendo al medesimo espresso potere di sottoscrizione della Per_1 Per_2 CP_3 documentazione richiesta/necessaria;
- DELEGARE ai servizi sociali competenti per territorio di residenza della madre, ovvero di concerto con il Servizio
Tutela Minori e Famiglia di Magenta, la gestione delle visite e degli incontri madre – figli secondo le modalità e le tempistiche dagli stessi ritenute più opportune;
[...
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58, unicamente al Sig. CP_
- DISPORRE/CONFERMARE il collocamento e la residenza anagrafica dei figli minori , e CP_3 Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58;
- DISPORRE in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli non economicamente Pt_1 autosufficienti, corrispondendo in favore del Sig. la somma mensile di complessivi € 300,00 (100,00 euro per CP_1
3 ciascun minore); tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato al Sig. in via CP_1 anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta alla rivalutazione annuale, dovuta per legge, in base all'indice Istat-costo vita;
- DISPORRE che i genitori dividano le spese straordinarie per il 50% a carico della signora e per la restante Pt_1 parte del 50% al Signor come da Protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale. CP_1
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte duna richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le detrazioni fiscali connesse al mantenimento dei figli verranno effettuate dalle parti nella misura del 50% ciascuno mentre gli assegni famigliari verranno percepiti unicamente dal ciò anche nel caso in cui vengano richiesti dalla Sig.ra CP_1
Pt_1
- DISPORRE che il Sig. percepisca interamente l'assegno unico;
CP_1
- ORDINARE alla Sig.ra l'esibizione del contratto di lavoro e per l'effetto ORDINARE al datore di lavoro Pt_1 della stessa la corresponsione del mantenimento mensile - pari ad euro 300,00 -direttamente in capo al Sig. CP_1
a mezzo bonifico bancario;
[...]
- RESPINGERE tutte le richieste ex adverso formulate;
Per il CURATORE SPECIALE:
1.- disporre l'affido super esclusivo dei figli minori , e al padre;
Per_1 Per_2 CP_3
2.- confermare il collocamento dei minori presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3.- assegnare la casa coniugale, sita in Marcallo con NE (MI), Strada Vicinale delle Vigne n. 58, al padre;
4.- confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per residenza dei minori, di concerto, laddove necessario, con il Servizio Sociale territorialmente competente per residenza della signora di regolamentare Pt_1
e monitorare le frequentazioni tra i minori e la madre, prevedendo, allo stato, che esse si svolgano in Spazio Neutro, con ampia delega a modularle, ampliandole, liberalizzandole o, di contro, limitandole o sospendendole, sulla base dell'andamento delle stesse e nell'esclusivo interesse dei minori;
5.- incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente per residenza dei minori, di concerto con i Servizi
Specialistici sanitari competenti per territorio, di promuovere gli interventi di sostegno e di cura ritenuti necessari nell'interesse dei minori e di proseguire e monitorare quelli attualmente attivi, ossia: le valutazioni psico-diagnostiche per e;
Per_1 Per_2 il percorso di sostegno psicologico per la minore;
CP_3 gli interventi di educativa domiciliare presso il padre;
6.- incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente per la madre, di concerto con i Servizi Specialistici sanitari competenti per territorio, di predisporre ogni intervento di supporto necessario alla signora attivando Pt_1 un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la presa in carico presso il CPS;
7.- confermare in capo alla signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento Pt_1 al padre di un importo pari a 300,00 € al mese (100,00 € per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata e soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Milano;
4 8.- disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dal signor . CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Magenta Parte_1 CP_1
(MI) il 27.6.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2009, atto n.
28 – Parte II, serie A.
Dal matrimonio nascevano i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]). CP_3
Le parti si sono separate consensualmente, come da decreto di omologa del Tribunale di
Milano del 24.9.2020, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale assegnata al sig. , e stabilendo che i minori sarebbero stati CP_1 presso i genitori in modo paritetico;
stabilivano, altresì, che il sig. avrebbe versato alla sig.ra CP_1 la somma di € 300 mensili a titolo di mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
Con ricorso, depositato in data 9.4.2021, richiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando come, nonostante quanto stabilito in sede di separazione, sin dal mese di giugno 2020 i minori dimoravano stabilmente presso di lei, facendo visita al padre solo raramente;
i figli minori, difatti, manifestavano avversione nello stare da soli col padre, il quale li rimproverava continuamente e imponeva loro la presenza della sua nuova compagna.
In merito alla propria condizione reddituale, la ricorrente deduceva di essere assunta con contratto a tempo determinato part-time sino al 23.4.2021, e di dovere corrispondere € 570 di canone di locazione, rappresentando, quindi, le proprie difficoltà economiche.
Pertanto, la ricorrente richiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, stabilirsi che il padre avrebbe visto i figli almeno due giorni alla settimana, disporre a carico del resistente un contributo di mantenimento pari ad € 300 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.9.2021, si costituiva in giudizio
, il quale evidenziava come la ricorrente, sin dal 2014/2015, aveva manifestato intensi CP_1 scatti di rabbia, tali da indirizzarla ad accertamenti sanitari a causa di un marcato scompenso psichico;
la stessa, però, rifiutava una terapia farmacologica, e persisteva nei propri comportamenti collerici e vessatori, lasciandosi andare, anche alla presenza dei figli, a continui episodi di violenza fisica e verbale verso il marito. La ricorrente manifestava la propria inadeguatezza nella crescita dei figli: li accompagnava regolarmente in ritardo a scuola, entrava in conflitto con gli insegnanti, non si
5 preoccupava delle iscrizioni scolastiche né dell'acquisto del materiale didattico, non curava i figli dal punto di vista dell'igiene. Inoltre, la ricorrente non rispettava in alcun modo gli accordi di separazione, decidendo lei se e quando il padre potesse vedere i figli.
Pertanto, il resistente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava disporsi l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori, con frequentazione materna per due giorni alla settimana, disporsi a carico della madre contributo di mantenimento pari ad € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le parti, in data 28.9.2021, comparivano dinanzi al Giudice delegato per la Fase Presidenziale, il quale, con ordinanza del 29.9.2021, disponeva consulenza tecnica d'ufficio e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Conferma l'affido dei tre figli , e ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 CP_3 della responsabilità genitoriale, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) Dispone il collocamento dei minori presso la madre, collocamento già attuato dai coniugi;
3) Provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, quanto alle frequentazioni padre-figli;
4) Ridetermina in € 450,00 mensili (ossia € 150,00 a figlia) il contributo a carico del padre per il mantenimento dei tre figlie, somma da versarsi alla in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
In data 19.5.2022 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, il Giudice delegato, con ordinanza del 16.6.2022, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Affida i tre figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]) al Per_1 Per_2 CP_3
Comune di residenza (attualmente Robecco sul Naviglio), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto agli incarichi affidati ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
2) Mantiene i minori collocati presso la madre, genitore che presenta delle fragilità importanti, ma risulta essere il punto di riferimento per i tre figli;
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i tre figli minori secondo il calendario già sperimentato durante le operazioni peritali e quindi: - dalla fine dell'anno scolastico 2021/2022: a weekend alternati dal venerdì pomeriggio con due pernottamenti sino a domenica sera, nonché tre pomeriggi infrasettimanali dal pomeriggio sino a dopo cena;
- dalla presa in carico da parte dei Servizi Sociali: a weekend alternati da venerdì pomeriggio sino domenica sera, nonché tre pomeriggi infrasettimanali di cui due con pernottamento (la settimana in cui il weekend è di competenza materna) e uno con pernottamento (l'altra settimana), compatibilmente con gli impegni di lavoro del;
durante CP_1 le vacanze di Natale i figli staranno con padre o madre in periodi paritetici (24.12/31.12 mattina;
31/12 pomeriggio/6.1. alternando di anno in anno il primo o il secondo periodo); le vacanze di Pasqua e di carnevale saranno alternate tra madre e padre di anno in anno;
nel corso delle vacanze estive, ciascun genitore terrà i figli due settimane consecutive nel mese di luglio e due nel mese di agosto;
durante le vacanze estive del 2022, posto che la madre ad oggi non sa se avrà ferie, i figli staranno con il padre una settimana a fine giugno e una settimana a luglio (un periodo il padre si recherà con i figli dai propri genitori in Abruzzo); i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il giorno del compleanno della sig.ra e con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno del sig. ; Pt_1 CP_1
4) Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici: - prendano in carico con urgenza il nucleo familiare, vista la complessa situazione familiare e la situazione preoccupante specie della figlia più piccola;
- diano avvio con urgenza ad una presa in carico psicologica per la minore , bambina a rischio CP_3 evolutivo;
- diano avvio ad un intervento di educativa domiciliare presso madre e padre a cadenza settimanale
(eventualmente in collaborazione con i Sevizi Sociali del Comune di residenza del padre, Marcallo con NE); - diano avvio ad un percorso di supporto genitoriale per entrambi i genitori, con incontri individuali e di coppia, per favorire una migliore comunicazione;
- mantengano uno stretto monitoraggio sui genitori e sull'effettiva volontà e capacità trasformativa degli stessi e sull'avvio da parte della madre di idoneo percorso di trattamento psicologico o psichiatrico individuale;
- provvedano a trasmettere a questo Ufficio relazione di aggiornamento entro e non oltre il 28.10.2022;
5) Invita la ricorrente ad avviare idoneo percorso di trattamento psicologico o psichiatrico individuale;
7 6) Conferma, allo stato, i provvedimenti economici vigenti;
Depositate le memorie integrative, il resistente rilevava come i minori fossero collocati pressoché esclusivamente presso i nonni materni, dal momento che la ricorrente, per ragioni lavorative, trascorreva la maggior parte della settimana a Lodi, e richiedeva, quindi, il collocamento degli stessi presso la propria abitazione.
Con ordinanza del 4.11.2022, il Giudice Istruttore nominava un curatore speciale per i minori e assumeva i seguenti provvedimenti:
CONFERMA l'affido dei minori all'Ente e il collocamento dei minori presso l'abitazione della madre.
DISPONE altresì che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario - in collaborazione con i Servizi del Comune di
Marcallo con NE di residenza del padre, provvedano a dare pronta attuazione a tutti gli incarichi già demandati a supporto del nucleo con ordinanza del 16/06/2022, e in particolare all'intervento di educativa domiciliare presso madre
e padre con cadenza settimanale, nonchè nello specifico: - a monitorare l'effettivo rispetto del regime di collocamento dei minori e del calendario delle frequentazioni con il genitore non collocatario, vigilando sull'andamento degli incontri padre/figli e intervenendo a rimodularne tempi e modalità, in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli interessi dei minori, nonchè avuto riguardo alla loro situazione psicofisica e alle loro esigenze educative e bisogni, segnalando tempestivamente eventuali necessità di modifica al regime di collocamento in atto ovvero l'opportunità di forme di affido extra-familiari; - a verificare l'idoneità della situazione abitativa materna, segnalando altresì senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- a estendere l'indagine agli altri membri dei nuclei familiari materno e paterno, abitualmente coinvolti nella gestione e cura dei minori (in particolare i nonni materni, lo zio materno e la nonna e la zia paterne); - a monitorare l'effettivo avvio del percorso di sostegno psicologico per la minore , presso il professionista CP_3 privato, designato di comune accordo dalle parti, ovvero in mancanza, ad attuare con urgenza la presa in carico psicologica per la bambina;
- a verificare l'effettivo avvio da parte della madre - stante la riferita disponibilità della stessa - di un idoneo percorso di trattamento psicologico o psichiatrico individuale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.12.2022, si costituiva in giudizio la curatrice speciale avv. , la quale richiedeva la conferma delle statuizioni sino CP_2
a quel momento assunte.
All'udienza del 19.4.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto di status e, con sentenza n. 5966/2023 pubblicata il 13.7.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa la causa sul ruolo, veniva concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito di relazione dei Servizi Sociali del 8.11.2023 e di istanza urgente del curatore speciale del 28.11.2023, il Giudice Istruttore, con provvedimento del 9.1.2024, disponeva che i minori fossero collocati presso il padre, delegava i Servizi Sociali a provvedere alla regolamentazione di visite con la madre in modalità osservata e protetta, e revocava il contributo di mantenimento posto a carico del padre con decorrenza da gennaio 2024.
A seguito di istanza di parte resistente, il Giudice, con provvedimento del 30.4.2025, poneva a carico della ricorrente l'obbligo di versare € 300 mensili per il mantenimento dei figli minori, con
8 decorrenza da gennaio 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disponeva, altresì, che l'assegno unico fosse versato integralmente in favore del padre.
A seguito di monitoraggio, la causa giungeva all'udienza del 2.10.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
La causa era decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità ed i tempi di permanenza della minore con i genitori, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno tre figli, (di anni 15), (di anni 12) e (di anni 11). Per_1 Per_2 CP_3
In sede di separazione consensuale, le parti prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento paritetico degli stessi.
Tale calendario paritario non veniva, però, mai attuato, per motivazioni che le parti ricostruiscono in modo differente;
la ricorrente sosteneva che i minori dimorassero stabilmente presso la propria abitazione, in quanto non avevano piacere a trascorrere del tempo con il padre, sia per la presenza presso la ex casa familiare della sua nuova compagna, sia per il contegno tenuto dal padre, caratterizzato da eccessivi rimproveri;
il resistente, invece, addebitava il mancato rispetto del calendario paritario alla ricorrente, la quale decideva in autonomia se e quando i bambini dovessero vedere il padre, impedendo, di fatto, una regolare frequentazione.
9 Il resistente, poi, deduceva una marcata inidoneità genitoriale materna, evidenziando come i minori venissero accompagnati sistematicamente in ritardo a scuola, come la madre entrasse in conflitto con gli insegnanti e non si presentasse con puntualità ai colloqui stabiliti, come non predisponesse il materiale didattico necessario per i figli e non curasse adeguatamente la loro igiene personale.
Occorre osservare come, invero, le carenze relative alla figura materna – e la correttezza della ricostruzione offerta dal sig. - sono emerse da molteplici elementi raccolti in corso di CP_1 causa.
In sede di consulenza tecnica d'ufficio, si dava atto che la sig.ra pur avendo Pt_1 mantenuto nel corso delle operazioni peritali un atteggiamento collaborativo, manifestava “una peculiare difficoltà nel rispettare gli orari degli appuntamenti presentandosi molte volte con estremo ritardo (tra i 20 e i 50 minuti) senza peraltro avvisare né la CTU né la propria consulente di parte.
In tutte queste situazioni la signora è apparsa fatua e poco consapevole dell'inadeguatezza del proprio comportamento, ha sempre attribuito a cause generiche esterne le ragioni dei ritardi evidenziando in concreto seri limiti di organizzazione personale” (cfr. pag. 6 della ctu). In merito alla personalità della sig.ra veniva evidenziato, in corso di consulenza, che la stessa si Pt_1 caratterizza per una “affettività discontrollata”, come emergente anche dalle registrazioni in atti, esaminate compiutamente dalla ctu, da cui risultano il clima di elevata conflittualità tra i coniugi e le ingiurie (figlio di puttana, brutto stronzo, sei uno schifoso violento) e le minacce (allora se CP_1 vuoi una coltellata stasera io sono pronto a dartela, Vuoi una coltellata?) proferite dalla ricorrente ai danni del resistente, il tutto alla presenza dei figli minori. Del resto, la ctu concludeva nel senso che la ricorrente “presenta un profilo psicopatologico che si esprime in un grave disturbo del pensiero con conseguente alterazione dell'esame di realtà, con possibili scivolamenti di tipo psicotico a carico dell'organizzazione del pensiero in grado di limitare fortemente il suo funzionamento personologico”
(cfr. pag. 20 della ctu). La ctu concludeva, dal punto di vista delle competenze genitoriali, che la sig.ra pur avendo adeguatamente accudito i figli, non possiede valide competenze Pt_1 organizzative (“le scuole segnalano ripetuti ritardi dei bambini all'ingresso a scuola e dimenticanze di materiale. Dalle insegnanti si è inoltre appreso di reazioni talvolta scomposte della donna ai conseguenti richiami giunti dall'istituzione scolastica, circostanza che dà conto di un adattamento sociale non sempre adeguato”, pag. 22 della ctu), ed appare poco consapevole dell'impatto sui minori dei propri stati d'animo, specie in relazione al conflitto con il loro padre.
Le carenze genitoriali della sig.ra sono emerse in maniera ancora più evidente, Pt_1 nel corso del giudizio.
10 La sig.ra innanzitutto, non si presentava frequentemente agli appuntamenti Pt_1 fissati con gli operatori del Servizio Sociale e manteneva un atteggiamento rigido nelle sue posizioni e poco collaborativo (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.10.2022). Allo stesso modo, la ricorrente non si presentava al primo incontro con l'educatrice, né si presentava al secondo colloquio con la dott.ssa del Consultorio Familiare. Atteggiamento analogo veniva tenuto dalla Persona_3 ricorrente con le insegnanti dei figli, le quali rappresentavano la loro difficoltà causata da comportamenti inadeguati messi in atto dalla sig.ra che, in diverse occasioni, le aggrediva Pt_1 verbalmente. Medesimo contegno la ricorrente ha avuto rispetto al percorso di psicoterapia di CP_3 avviato intempestivamente a causa della sua scarsa disponibilità.
La ricorrente, dopo l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, collocava – in ragione di proprie esigenze lavorative - i figli minori presso i nonni materni, senza darne tempestiva comunicazione all'ente affidatario;
dopo questo cambio di collocamento, i Servizi Sociali accertavano la inidoneità di tale soluzione abitativa, che non prevedeva adeguati spazi per i minori, oltre che una carenza nella cura igienica dei bambini (“La casa dei sigg. è una villetta con Pt_1 un cortile circostante e un orto retrostante. All'interno si trovava un piccolo soggiorno-cucina, poco illuminato, arredato con mobili poco curati;
in generali si osservava una complessiva mancanza di igiene e scarsa areazione. Un lungo corridoio portava a due camere, con letti raffazzonati e lenzuola gettate sopra. Nella camera matrimoniale, le persiane erano chiuse ed era impossibile girare intorno al letto per raggiungere un armadio retrostante, perché tutto incastrato. Nella cameretta, le persiane erano chiuse con impossibilità di apertura dall'esterno, perché davano sulla botola della cantina. La nonna ha cercato di spiegare all'assistente sociale scrivente come e dove ciascun componente dormisse, ma sembra che i posti letto non siano ben definiti e i minori non abbiano uno spazio dedicato per riposare, oltre a non avere a disposizione scrivania o luoghi dedicati allo studio e al gioco”, cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.10.2022). Anche in altre occasioni, l'educatrice rilevava la carenza di igiene dei ragazzi, oltre che l'inadeguatezza del loro abbigliamento rispetto alla stagione (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 2.2.2023).
Rispetto al calendario di frequentazioni padre/figli, la sig.ra confermava, ai Pt_1
Servizi Sociali, di non averlo osservato, “adducendo inizialmente di non aver compreso che fosse da rispettare, aggiungendo poi di non condividerlo e infine che preferisce attenersi ai desideri dei figli”.
I Servizi evidenziavano che le posizioni della sig.ra “appaiono molto rigide e inflessibili e Pt_1 al contempo scarsamente contestualizzate e motivate (…) appare inaccessibile a modalità autocritiche o anche solamente riflessive su quanto afferma e crede, assumendo un atteggiamento a tratti difensivo e/o offensivo, mai equilibrato” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.10.2022).
11 La sig.ra con grande fatica, avviava un percorso al CPS, rifiutandolo, Pt_1 inizialmente, ritenendo di non avere problematiche psichiatriche e non accettando la terapia farmacologica che, in un primo momento, le veniva suggerita;
anche rispetto a tale servizio ha avuto difficoltà nel dare avvio alla presa in carico e a garantire la necessaria continuità negli appuntamenti.
Tutte le problematiche sopra delineate raggiungevano, poi, il culmine, alla fine del 2023.
I Servizi Sociali davano atto che la ricorrente, dopo un colloquio tenutosi nel mese di maggio
2023, non si presentava a vari appuntamenti, rifiutando qualsiasi contatto, anche telefonico, e rendendo impossibile ai Servizi proseguire coi percorsi disposti. Emergeva, altresì, che, nuovamente,
i minori si erano trasferiti presso i nonni materni, e che la sig.ra aveva subìto uno sfratto Pt_1 dalla sua abitazione, senza comunicare nulla in merito all'ente affidatario;
i minori continuavano a non avere materiale scolastico curato e a non essere curati nell'igiene (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 8.11.2023). Il Servizio Sociale concludeva, quindi, nel senso che “l'assetto psicologico della sig.ra necessita di essere affrontato ed elaborato in un setting psicoterapeutico e Pt_1 psichiatrico che prevedeva una presa in carico continuativa e frequente;
la signora è solo all'inizio di tale percorso e manifesta una motivazione e un'adesione incostante;
l'efficacia e l'apprezzabilità di tale percorso sull'esercizio della genitorialità non è prevedibile, anche per ciò che riguarda i tempi”. I Servizi affermavano che “il vortice confusivo” che caratterizza il suo attuale approccio con i figli appare pregiudizievole e non arginabile (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 8.11.2023).
A seguito di tali avvenimenti, interveniva il provvedimento del Tribunale del 9.1.2024, con il quale i minori venivano collocati presso il padre e venivano disposti incontri madre/figli in Spazio
Neutro.
Anche successivamente al cambio di collocamento dei minori, permanevano le problematiche già riscontrate in capo alla figura materna.
I Servizi Sociali danno atto che, durante gli incontri in spazio neutro, “emerge la difficoltà della sig.ra a sintonizzarsi sui bisogni dei figli e sulle loro specificità individuali;
la donna Pt_1 tende a gestire il tempo seguendo il flusso del suo pensiero e le proprie iniziative, con scarsa sintonizzazione con i figli, impermeabile alle loro critiche”. La madre, in occasione degli incontri in spazio neutro, arrivava con puntualità solo due volte, negli altri casi sempre con ritardi tra 15 e 45 minuti, talvolta senza avvisare. Anche rispetto alle telefonate/videochiamate con i figli minori, non assicurava la giusta continuità, rendendosi talora irreperibile, così frustrando le aspettative dei ragazzi. I Servizi Sociali danno atto che “la signora manifesta una persistente difficoltà a Pt_1 comprendere e accettare le disposizioni, a suo dire immotivate, di codesta AG vivendo ogni intervento come lesivo del proprio ruolo come genitore;
vive gli operatori come ostacoli che le impediscono di crescere i figli, rappresentandosi le difficoltà solo su un piano concreto. Ribadisce spesso
12 l'ingiustizia delle disposizioni del Decreto, evidenziando che non sia corretto che i bambini le siano stati allontanati per motivi economici” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 21.6.2024).
Da tutti i percorsi svolti, è emerso che la sig.ra ha carenti competenze genitoriali, Pt_1 sia sotto il profilo della cura primaria dei minori - non avendone curato adeguatamente l'igiene e l'abbigliamento quando erano presso di lei collocati – sia sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore
– avendo la stessa più volte frapposto ostacoli alla regolare frequentazione padre/figli. Né la ricorrente ha, sino ad ora, dimostrato concretamente di volere aderire ai percorsi indicati dall'autorità giudiziaria
– da lei vissuti come una ingiustizia – così da potere migliorare la propria condizione psicologica, il tutto a beneficio del suo rapporto con i minori.
Passando all'esame della figura paterna, si osserva che la ctu evidenziava, anche nel sig.
alcune carenze, sottolineandone una “marcata passività”, una certa limitazione nel CP_1 coinvolgimento affettivo, oltre che una limitata capacità di sintonizzarsi adeguatamente sui bisogni emotivi della prole (“poco evolute sono apparse le capacità introspettive ed empatiche e allo stato non si colgono movimenti di revisione critica della propria condotta passata, impermeata da una marcata passività” pag. 17 della ctu). In merito alle competenze genitoriali, in particolare, la ctu evidenzia: “Rispetto alla sig.ra il padre sembra nell'attualità maggiormente in grado di Pt_1 astenersi dall'esporre i figli al conflitto genitoriale, evitando riferimento o critiche nei confronti della moglie al cospetto dei bambini. Sul piano affettivo, tuttavia, la sua scarsa capacità di ingaggio profondo lo porta a realizzare anche con i figli un contatto spesso frustrante, nel quale i minori possono percepirlo come eccessivamente duro o normativo, a discapito di un legame maggiormente gratificante sul piano delle emozioni e degli affetti. Problematico risulta l'esercizio del ruolo normativo per la tendenza ad assumere posizioni rigide e una scarsa capacità di mediazione con le istanze dei figli che tracima anche nel ricorso a punizioni corporali che seppure non appaiono, dalle descrizioni, di intensa violenza sul piano fisico, risultano comunque svilenti, umilianti e inadeguate”
(cfr. pag. 19 della ctu).
Rispetto a quanto concluso in ctu, va, però, dato atto che il sig. , nel corso del CP_1 giudizio, ha dimostrato ampia collaborazione quanto ai percorsi svolti con i Servizi Sociali, laddove questi si è sempre presentato puntuale e sempre più in grado di rappresentare i bisogni emotivi dei figli, oltre che maggiormente capace di mettere in atto interventi educativi meno rigidi e formali (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 2.2.2023). Anche rispetto al rapporto con le insegnanti, è emerso che ai colloqui online partecipava solo il padre, e che quest'ultimo appariva maggiormente interessato al rendimento dei figli e collaborativo rispetto agli interventi più opportuni per sostenerli. Il sig. CP_1 ha fornito piena collaborazione al Servizio, si è sempre dimostrato disponibile, preciso, puntuale, la sua attenzione e cura dei figli minori è apparsa sempre adeguata, e si percepisce un miglioramento,
13 rispetto al passato, presumibilmente anche come conseguenza del lavoro psicologico, in relazione alla capacità di stabilire vicinanza emotiva con i figli e di prestare attenzione alle loro esigenze relazionali e affettive (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 8.11.2023). Anche da ultimo, i Servizi
Sociali danno atto che il sig. appare rispondere in modo adeguato ai bisogni dei figli ed è CP_1 sempre maggiormente in grado di affidarsi agli operatori e di usufruire dei supporti in atto (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 23.9.2025).
Pertanto, alla luce delle carenze genitoriali materne sopra delineate, appare nell'interesse dei minori disporre il loro affidamento super esclusivo al padre, il quale, viceversa, ha saputo sfruttare a pieno i supporti attivati in corso di causa, così dimostrando di volere concretamente migliorare la sua relazione con i figli. I minori saranno collocati presso l'abitazione paterna, anche ai fini della residenza anagrafica.
Va precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei figli minori, tenuto conto che gli stessi sono stati già sentiti svariate volte dagli operatori dei Servizi Sociali, così che un ulteriore loro coinvolgimento nelle vicende di causa appare, invero, contrario al loro interesse.
Quanto alle frequentazioni madre/figli, sebbene l'ultima relazione dei Servizi Sociali di Acqui
Terme dia atto di una maggiore disponibilità della sig.ra non si ritiene che i tempi siano Pt_1 ancora maturi per una liberalizzazione degli incontri. Da ultimo i Servizi Sociali di Magenta, difatti, specificano che “l'attuale regolamentazione degli incontri madre-figlia sia l'unica possibile, tenuto conto delle esigenze dei ragazzi, del perdurare delle difficoltà materne e dell'assenza di informazioni rispetto alla sua presa in carico da parte dei Servizi per lei territorialmente competenti” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 23.9.2025).
Pertanto, deve confermarsi l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza dei minori, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della madre, di regolamentare e monitorare le frequentazioni tra i minori e la madre, prevedendo, allo stato, che esse si svolgano in Spazio Neutro, con delega al Servizio Sociale a modularle, ampliandole, liberalizzandole o, di contro, limitandole o sospendendole, sulla base dell'andamento delle stesse e nell'esclusivo interesse dei minori.
Il Servizio Sociale territorialmente competente per residenza dei minori è, altresì, incaricato di promuovere gli interventi di sostegno e di cura ritenuti necessari nell'interesse dei minori e di proseguire e monitorare quelli attualmente attivi, ossia: le valutazioni psico-diagnostiche per Per_1
e il percorso di sostegno psicologico per la minore gli interventi di educativa Per_2 CP_3 domiciliare presso l'abitazione paterna.
Il Servizio Sociale territorialmente competente per la madre, di concerto con i Servizi
Specialistici sanitari competenti per territorio, è incaricato di predisporre ogni intervento di supporto
14 necessario alla signora attivando un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la presa Pt_1 in carico presso il CPS.
I Servizi Sociali incaricati provvederanno a inoltrare relazioni semestrali di monitoraggio al
Giudice Tutelare in sede.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata al resistente, con le eventuali pertinenze e con gli arredi, quale conseguenza del collocamento dei figli minori presso di lui.
Il contributo di mantenimento per i figli minori
Al fine di determinare il contributo di mantenimento dovuto dalla madre per i figli minori, atteso il collocamento di questi ultimi presso il padre, è necessario ricostruire le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente, in corso di causa, ha dedotto di avere svolto varie attività lavorative. In sede di ricorso allegava di avere svolto, sino al giugno 2020, attività lavorativa presso una RSA, dietro stipendio lordo di € 1.500 mensili, e, sino al mese di ottobre 2020, attività di OSS con retribuzione di
€ 650 mensili;
di essere, alla data del deposito del ricorso (9.4.2021), assunta con contratto a tempo determinato part time, dal 1.3.2021 al 23.4.2021, con retribuzione oraria pari ad € 6,60 per un totale di 86,5 ore mensili (cfr. doc. 7 allegato al ricorso); all'udienza del 16.6.2022, allegava di svolgere attività di OSS dietro retribuzione di € 1.400/€ 1.500 mensili;
all'udienza del 15.2.2023, affermava di avere reperito nuova attività lavorativa a Morimondo presso un'altra struttura;
all'udienza del
13.3.2024, dichiarava di lavorare presso la struttura “Il Gelso” e di percepire circa € 1.300 mensili;
successivamente, dichiarava di avere trovato lavoro di OSS a Lodi;
da ultimo dichiarava di essersi trasferita in Piemonte e di svolgere attività lavorativa in Provincia di Crema (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 27.5.2025).
La ricorrente, in sede di ricorso, documentava contratto di affitto, per il canone mensile di €
500 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso). In corso di causa, la ricorrente si trasferiva, prima, presso l'abitazione del compagno a Boffalora D'Adda e, poi, in Acqui Terme (cfr. note del 11.4.2025); da ultimo, dichiarava che nel mese di ottobre si sarebbe trasferita presso l'abitazione dei propri genitori.
Il resistente svolge attività di Carabiniere e presenta redditi netti mensili pari a circa € 2.200 per l'anno 2018, pari a circa € 2.100 per l'anno 2019, pari a circa € 1.700 per l'anno 2020 (cfr. disclosure allegata alla comparsa di costituzione e risposta), pari a circa € 1.700 per l'anno 2021, pari a circa € 2.200 per l'anno 2022, pari a circa € 2.200 per l'anno 2023 (cfr. docc. allegati all'istanza del
11.4.2025). Lo stesso è onerato del pagamento del mutuo per una rata mensile di € 655,24.
Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali e della capacità lavorativa della ricorrente, ampiamente testimoniata dalle svariate attività lavorative svolte in corso di causa, appare congruo, in
15 accoglimento della richiesta del resistente, porre a carico della madre contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili (€ 100 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza da gennaio
2024, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025.
Quanto alla richiesta formulata dal resistente di ordinare al datore di lavoro della ricorrente di versare il contributo dovuto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 473 bis. 37 c.p.c., il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo di mantenimento, può avanzare, in autonomia, richiesta di versamento diretto ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato.
L'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dal padre, stante il collocamento esclusivo dei figli minori presso di lui.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste integralmente a carico della ricorrente, la quale risulta soccombente in merito a tutte le domande.
In ragione della soccombenza, le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono parimenti poste a carico della ricorrente.
Le spese e compensi del Curatore speciale, anche questo ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto, vengono integralmente poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, dato atto che con sentenza non definitiva n. 5966/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così statuisce:
1. Affida i figli minori , nato il [...], , nato il [...], Persona_1 Persona_4 [...]
, nata il [...], in [...] esclusiva al padre presso il quale rimarranno collocati, anche ai fini CP_3 della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (affido super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in relazione ai documenti validi per l'espatrio;
2. Conferisce incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza dei minori, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della madre, di regolamentare e monitorare le frequentazioni tra i minori e la madre, prevedendo, allo stato, che esse
16 si svolgano in Spazio Neutro, con delega al Servizio Sociale a modularle, ampliandole, liberalizzandole o, di contro, limitandole o sospendendole, sulla base dell'andamento delle stesse e nell'esclusivo interesse dei minori;
3. Conferisce incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza dei minori di promuovere gli interventi di sostegno e di cura ritenuti necessari nell'interesse dei minori e di proseguire e monitorare quelli attualmente attivi, ossia: le valutazioni psico-diagnostiche per Per_1
e il percorso di sostegno psicologico per la minore gli interventi di educativa Per_2 CP_3 domiciliare presso l'abitazione paterna;
4. Conferisce incarico ai Servizi Sociali territorialmente competente per la madre, di concerto con i
Servizi Specialistici sanitari competenti per territorio, di predisporre ogni intervento di supporto necessario alla signora attivando un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la presa Pt_1 in carico presso il CPS;
5. Assegna la casa coniugale sita in Marcallo Con NE, Via vicinale delle Vigne n. 38 a CP_1
[...]
6. Dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 dei figli minori, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025), con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
7. Dispone che le spese straordinarie siano poste al 50% a carico di ciascun genitore e siano disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
17 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dal padre;
18 9. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 liquidate in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Parte_1
11. Condanna alla refusione delle spese del presente giudizio a favore del Parte_1
Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali dei Comuni di
Acqui Terme e di Robecco sul Naviglio.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 9/4/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 9/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SAMANTHA BATTISTON e dall'avv. SUSANNA RITA
AR nel cui studio in MILANO, VIALE BIANCA MARIA 17 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. ROBERTO GRITTINI nel cui studio in ABBIATEGRASSO, CORSO SAN
MARTINO n. 81 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. , quale curatore speciale dei minori , nato a [...] CP_2 Persona_1
(MI) il 9.4.2010, , nato a [...] il [...] e , Per_2 CP_1 CP_3 nata a [...] il [...];
CURATORE SPECIALE
1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/6/2022.
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Disporre il prosieguo dell'istruttoria considerato che, allo stato la causa non risulta sufficientemente istruita per poter puntualmente quantificare i termini di partecipazione di ciascun genitore al mantenimento dei minori
IN SUBORDINE
- valutata la sussistenza dei presupposti di legge nel caso di specie, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra ed il sig. in data 27/06/2009 nel Comune di Magenta (MI), con Pt_1 CP_1 atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2009;
-Confermare l'affido ai Servizi dei figli minori , e , con residenza anagrafica presso l'abitazione Per_1 Per_2 CP_3 paterna e concordare gradualmente dei rientri presso la casa materna;
- Non essendo possibile stabilire giorni di frequentazione da parte della madre disporre che la medesima possa vedere
e tenere con sé i , e almeno due pomeriggi alla settimana conformemente ai desideri e/o Per_1 Per_2 CP_3 necessità dei minori.
- disporre l'audizione dei minori o quantomeno di e;
Per_1 Per_2
- Disporre che i genitori dividano le spese straordinarie per il 75% a carico del signor e per la restante parte CP_1 del 25% alla signora come da Protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale;
Pt_1
- Disporre che le spese dei minori rimangano a carico del signor non avendo la signora ad oggi CP_1 Pt_1 attività lavorativa stabile.
Per LUIGI DI NORO:
In via principale:
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra in data CP_1 Pt_1
27/06/2009 nel Comune di Magenta (MI), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2009;
- REVOCARE l'affido all'Ente dei minori , e disposto in data 16.06.2022; Per_1 Per_2 CP_3
- RIPRISTINARE in capo al Sig. la piena responsabilità genitoriale dei minori e per l'effetto CP_1
AFFIDARE i figli minori , e in modo super esclusivo al Sig. ; Per_1 Per_2 CP_3 CP_1
- DELEGARE ai servizi sociali competenti per territorio di residenza della madre, ovvero di concerto con il Servizio
Tutela Minori e Famiglia di Magenta, la gestione delle visite e degli incontri madre – figli secondo le modalità e le tempistiche dagli stessi ritenute più opportune;
[...
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58, unicamente al Sig. CP_
2 - DISPORRE/CONFERMARE il collocamento e la residenza anagrafica dei figli minori , e CP_3 Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58;
- DISPORRE in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli non economicamente Pt_1 autosufficienti, corrispondendo in favore del Sig. la somma mensile di complessivi € 300,00 (100,00 euro per CP_1 ciascun minore); tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato al Sig. in via CP_1 anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta alla rivalutazione annuale, dovuta per legge, in base all'indice Istat-costo vita;
- DISPORRE che i genitori dividano le spese straordinarie per il 50% a carico della signora e per la restante Pt_1 parte del 50% al Signor come da Protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale. Con riguardo alle CP_1 spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte duna richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le detrazioni fiscali connesse al mantenimento dei figli verranno effettuate dalle parti nella misura del 50% ciascuno mentre gli assegni famigliari verranno percepiti unicamente dal ciò anche nel caso in cui vengano richiesti dalla Sig.ra CP_1 Pt_1
- DISPORRE che il Sig. percepisca interamente l'assegno unico;
CP_1
- ORDINARE alla Sig.ra l'esibizione del contratto di lavoro e per l'effetto ORDINARE al datore di lavoro Pt_1 della stessa la corresponsione del mantenimento mensile - pari ad euro 300,00 - direttamente in capo al Sig. CP_1
a mezzo bonifico bancario;
[...]
- RESPINGERE tutte le richieste ex adverso formulate;
In subordine
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra in data CP_1 Pt_1
27/06/2009 nel Comune di Magenta (MI), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2009;
- REVOCARE l'affido all'Ente dei minori , e disposto in data 16.06.2022; Per_1 Per_2 CP_3
- RIPRISTINARE in capo al Sig. la piena responsabilità genitoriale dei minori e per l'effetto CP_1
AFFIDARE i figli minori , e in modo esclusivo al Sig. ; Per_1 Per_2 CP_3 CP_1
- ESPRESSAMENTE DELEGARE il Sig. ad assumere in autonomia decisioni in ordine a questioni CP_1 fondamentali riguardanti istruzione, salute, educazione/religione, rilascio e o richiesta di documenti d'identità validi per l'espatrio, per i minori , e , attribuendo al medesimo espresso potere di sottoscrizione della Per_1 Per_2 CP_3 documentazione richiesta/necessaria;
- DELEGARE ai servizi sociali competenti per territorio di residenza della madre, ovvero di concerto con il Servizio
Tutela Minori e Famiglia di Magenta, la gestione delle visite e degli incontri madre – figli secondo le modalità e le tempistiche dagli stessi ritenute più opportune;
[...
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58, unicamente al Sig. CP_
- DISPORRE/CONFERMARE il collocamento e la residenza anagrafica dei figli minori , e CP_3 Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna sita in Marcallo Con NE Via Vicinale delle Vigne n. 58;
- DISPORRE in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli non economicamente Pt_1 autosufficienti, corrispondendo in favore del Sig. la somma mensile di complessivi € 300,00 (100,00 euro per CP_1
3 ciascun minore); tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario su c/c intestato al Sig. in via CP_1 anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta alla rivalutazione annuale, dovuta per legge, in base all'indice Istat-costo vita;
- DISPORRE che i genitori dividano le spese straordinarie per il 50% a carico della signora e per la restante Pt_1 parte del 50% al Signor come da Protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale. CP_1
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte duna richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le detrazioni fiscali connesse al mantenimento dei figli verranno effettuate dalle parti nella misura del 50% ciascuno mentre gli assegni famigliari verranno percepiti unicamente dal ciò anche nel caso in cui vengano richiesti dalla Sig.ra CP_1
Pt_1
- DISPORRE che il Sig. percepisca interamente l'assegno unico;
CP_1
- ORDINARE alla Sig.ra l'esibizione del contratto di lavoro e per l'effetto ORDINARE al datore di lavoro Pt_1 della stessa la corresponsione del mantenimento mensile - pari ad euro 300,00 -direttamente in capo al Sig. CP_1
a mezzo bonifico bancario;
[...]
- RESPINGERE tutte le richieste ex adverso formulate;
Per il CURATORE SPECIALE:
1.- disporre l'affido super esclusivo dei figli minori , e al padre;
Per_1 Per_2 CP_3
2.- confermare il collocamento dei minori presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3.- assegnare la casa coniugale, sita in Marcallo con NE (MI), Strada Vicinale delle Vigne n. 58, al padre;
4.- confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per residenza dei minori, di concerto, laddove necessario, con il Servizio Sociale territorialmente competente per residenza della signora di regolamentare Pt_1
e monitorare le frequentazioni tra i minori e la madre, prevedendo, allo stato, che esse si svolgano in Spazio Neutro, con ampia delega a modularle, ampliandole, liberalizzandole o, di contro, limitandole o sospendendole, sulla base dell'andamento delle stesse e nell'esclusivo interesse dei minori;
5.- incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente per residenza dei minori, di concerto con i Servizi
Specialistici sanitari competenti per territorio, di promuovere gli interventi di sostegno e di cura ritenuti necessari nell'interesse dei minori e di proseguire e monitorare quelli attualmente attivi, ossia: le valutazioni psico-diagnostiche per e;
Per_1 Per_2 il percorso di sostegno psicologico per la minore;
CP_3 gli interventi di educativa domiciliare presso il padre;
6.- incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente per la madre, di concerto con i Servizi Specialistici sanitari competenti per territorio, di predisporre ogni intervento di supporto necessario alla signora attivando Pt_1 un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la presa in carico presso il CPS;
7.- confermare in capo alla signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento Pt_1 al padre di un importo pari a 300,00 € al mese (100,00 € per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata e soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Milano;
4 8.- disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dal signor . CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Magenta Parte_1 CP_1
(MI) il 27.6.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2009, atto n.
28 – Parte II, serie A.
Dal matrimonio nascevano i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]). CP_3
Le parti si sono separate consensualmente, come da decreto di omologa del Tribunale di
Milano del 24.9.2020, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale assegnata al sig. , e stabilendo che i minori sarebbero stati CP_1 presso i genitori in modo paritetico;
stabilivano, altresì, che il sig. avrebbe versato alla sig.ra CP_1 la somma di € 300 mensili a titolo di mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
Con ricorso, depositato in data 9.4.2021, richiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando come, nonostante quanto stabilito in sede di separazione, sin dal mese di giugno 2020 i minori dimoravano stabilmente presso di lei, facendo visita al padre solo raramente;
i figli minori, difatti, manifestavano avversione nello stare da soli col padre, il quale li rimproverava continuamente e imponeva loro la presenza della sua nuova compagna.
In merito alla propria condizione reddituale, la ricorrente deduceva di essere assunta con contratto a tempo determinato part-time sino al 23.4.2021, e di dovere corrispondere € 570 di canone di locazione, rappresentando, quindi, le proprie difficoltà economiche.
Pertanto, la ricorrente richiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, stabilirsi che il padre avrebbe visto i figli almeno due giorni alla settimana, disporre a carico del resistente un contributo di mantenimento pari ad € 300 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.9.2021, si costituiva in giudizio
, il quale evidenziava come la ricorrente, sin dal 2014/2015, aveva manifestato intensi CP_1 scatti di rabbia, tali da indirizzarla ad accertamenti sanitari a causa di un marcato scompenso psichico;
la stessa, però, rifiutava una terapia farmacologica, e persisteva nei propri comportamenti collerici e vessatori, lasciandosi andare, anche alla presenza dei figli, a continui episodi di violenza fisica e verbale verso il marito. La ricorrente manifestava la propria inadeguatezza nella crescita dei figli: li accompagnava regolarmente in ritardo a scuola, entrava in conflitto con gli insegnanti, non si
5 preoccupava delle iscrizioni scolastiche né dell'acquisto del materiale didattico, non curava i figli dal punto di vista dell'igiene. Inoltre, la ricorrente non rispettava in alcun modo gli accordi di separazione, decidendo lei se e quando il padre potesse vedere i figli.
Pertanto, il resistente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava disporsi l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori, con frequentazione materna per due giorni alla settimana, disporsi a carico della madre contributo di mantenimento pari ad € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le parti, in data 28.9.2021, comparivano dinanzi al Giudice delegato per la Fase Presidenziale, il quale, con ordinanza del 29.9.2021, disponeva consulenza tecnica d'ufficio e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
1) Conferma l'affido dei tre figli , e ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 CP_3 della responsabilità genitoriale, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) Dispone il collocamento dei minori presso la madre, collocamento già attuato dai coniugi;
3) Provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, quanto alle frequentazioni padre-figli;
4) Ridetermina in € 450,00 mensili (ossia € 150,00 a figlia) il contributo a carico del padre per il mantenimento dei tre figlie, somma da versarsi alla in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
In data 19.5.2022 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, il Giudice delegato, con ordinanza del 16.6.2022, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Affida i tre figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]) al Per_1 Per_2 CP_3
Comune di residenza (attualmente Robecco sul Naviglio), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto agli incarichi affidati ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
2) Mantiene i minori collocati presso la madre, genitore che presenta delle fragilità importanti, ma risulta essere il punto di riferimento per i tre figli;
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i tre figli minori secondo il calendario già sperimentato durante le operazioni peritali e quindi: - dalla fine dell'anno scolastico 2021/2022: a weekend alternati dal venerdì pomeriggio con due pernottamenti sino a domenica sera, nonché tre pomeriggi infrasettimanali dal pomeriggio sino a dopo cena;
- dalla presa in carico da parte dei Servizi Sociali: a weekend alternati da venerdì pomeriggio sino domenica sera, nonché tre pomeriggi infrasettimanali di cui due con pernottamento (la settimana in cui il weekend è di competenza materna) e uno con pernottamento (l'altra settimana), compatibilmente con gli impegni di lavoro del;
durante CP_1 le vacanze di Natale i figli staranno con padre o madre in periodi paritetici (24.12/31.12 mattina;
31/12 pomeriggio/6.1. alternando di anno in anno il primo o il secondo periodo); le vacanze di Pasqua e di carnevale saranno alternate tra madre e padre di anno in anno;
nel corso delle vacanze estive, ciascun genitore terrà i figli due settimane consecutive nel mese di luglio e due nel mese di agosto;
durante le vacanze estive del 2022, posto che la madre ad oggi non sa se avrà ferie, i figli staranno con il padre una settimana a fine giugno e una settimana a luglio (un periodo il padre si recherà con i figli dai propri genitori in Abruzzo); i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma e il giorno del compleanno della sig.ra e con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno del sig. ; Pt_1 CP_1
4) Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici: - prendano in carico con urgenza il nucleo familiare, vista la complessa situazione familiare e la situazione preoccupante specie della figlia più piccola;
- diano avvio con urgenza ad una presa in carico psicologica per la minore , bambina a rischio CP_3 evolutivo;
- diano avvio ad un intervento di educativa domiciliare presso madre e padre a cadenza settimanale
(eventualmente in collaborazione con i Sevizi Sociali del Comune di residenza del padre, Marcallo con NE); - diano avvio ad un percorso di supporto genitoriale per entrambi i genitori, con incontri individuali e di coppia, per favorire una migliore comunicazione;
- mantengano uno stretto monitoraggio sui genitori e sull'effettiva volontà e capacità trasformativa degli stessi e sull'avvio da parte della madre di idoneo percorso di trattamento psicologico o psichiatrico individuale;
- provvedano a trasmettere a questo Ufficio relazione di aggiornamento entro e non oltre il 28.10.2022;
5) Invita la ricorrente ad avviare idoneo percorso di trattamento psicologico o psichiatrico individuale;
7 6) Conferma, allo stato, i provvedimenti economici vigenti;
Depositate le memorie integrative, il resistente rilevava come i minori fossero collocati pressoché esclusivamente presso i nonni materni, dal momento che la ricorrente, per ragioni lavorative, trascorreva la maggior parte della settimana a Lodi, e richiedeva, quindi, il collocamento degli stessi presso la propria abitazione.
Con ordinanza del 4.11.2022, il Giudice Istruttore nominava un curatore speciale per i minori e assumeva i seguenti provvedimenti:
CONFERMA l'affido dei minori all'Ente e il collocamento dei minori presso l'abitazione della madre.
DISPONE altresì che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario - in collaborazione con i Servizi del Comune di
Marcallo con NE di residenza del padre, provvedano a dare pronta attuazione a tutti gli incarichi già demandati a supporto del nucleo con ordinanza del 16/06/2022, e in particolare all'intervento di educativa domiciliare presso madre
e padre con cadenza settimanale, nonchè nello specifico: - a monitorare l'effettivo rispetto del regime di collocamento dei minori e del calendario delle frequentazioni con il genitore non collocatario, vigilando sull'andamento degli incontri padre/figli e intervenendo a rimodularne tempi e modalità, in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli interessi dei minori, nonchè avuto riguardo alla loro situazione psicofisica e alle loro esigenze educative e bisogni, segnalando tempestivamente eventuali necessità di modifica al regime di collocamento in atto ovvero l'opportunità di forme di affido extra-familiari; - a verificare l'idoneità della situazione abitativa materna, segnalando altresì senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- a estendere l'indagine agli altri membri dei nuclei familiari materno e paterno, abitualmente coinvolti nella gestione e cura dei minori (in particolare i nonni materni, lo zio materno e la nonna e la zia paterne); - a monitorare l'effettivo avvio del percorso di sostegno psicologico per la minore , presso il professionista CP_3 privato, designato di comune accordo dalle parti, ovvero in mancanza, ad attuare con urgenza la presa in carico psicologica per la bambina;
- a verificare l'effettivo avvio da parte della madre - stante la riferita disponibilità della stessa - di un idoneo percorso di trattamento psicologico o psichiatrico individuale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.12.2022, si costituiva in giudizio la curatrice speciale avv. , la quale richiedeva la conferma delle statuizioni sino CP_2
a quel momento assunte.
All'udienza del 19.4.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto di status e, con sentenza n. 5966/2023 pubblicata il 13.7.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa la causa sul ruolo, veniva concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito di relazione dei Servizi Sociali del 8.11.2023 e di istanza urgente del curatore speciale del 28.11.2023, il Giudice Istruttore, con provvedimento del 9.1.2024, disponeva che i minori fossero collocati presso il padre, delegava i Servizi Sociali a provvedere alla regolamentazione di visite con la madre in modalità osservata e protetta, e revocava il contributo di mantenimento posto a carico del padre con decorrenza da gennaio 2024.
A seguito di istanza di parte resistente, il Giudice, con provvedimento del 30.4.2025, poneva a carico della ricorrente l'obbligo di versare € 300 mensili per il mantenimento dei figli minori, con
8 decorrenza da gennaio 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disponeva, altresì, che l'assegno unico fosse versato integralmente in favore del padre.
A seguito di monitoraggio, la causa giungeva all'udienza del 2.10.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
La causa era decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità ed i tempi di permanenza della minore con i genitori, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno tre figli, (di anni 15), (di anni 12) e (di anni 11). Per_1 Per_2 CP_3
In sede di separazione consensuale, le parti prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento paritetico degli stessi.
Tale calendario paritario non veniva, però, mai attuato, per motivazioni che le parti ricostruiscono in modo differente;
la ricorrente sosteneva che i minori dimorassero stabilmente presso la propria abitazione, in quanto non avevano piacere a trascorrere del tempo con il padre, sia per la presenza presso la ex casa familiare della sua nuova compagna, sia per il contegno tenuto dal padre, caratterizzato da eccessivi rimproveri;
il resistente, invece, addebitava il mancato rispetto del calendario paritario alla ricorrente, la quale decideva in autonomia se e quando i bambini dovessero vedere il padre, impedendo, di fatto, una regolare frequentazione.
9 Il resistente, poi, deduceva una marcata inidoneità genitoriale materna, evidenziando come i minori venissero accompagnati sistematicamente in ritardo a scuola, come la madre entrasse in conflitto con gli insegnanti e non si presentasse con puntualità ai colloqui stabiliti, come non predisponesse il materiale didattico necessario per i figli e non curasse adeguatamente la loro igiene personale.
Occorre osservare come, invero, le carenze relative alla figura materna – e la correttezza della ricostruzione offerta dal sig. - sono emerse da molteplici elementi raccolti in corso di CP_1 causa.
In sede di consulenza tecnica d'ufficio, si dava atto che la sig.ra pur avendo Pt_1 mantenuto nel corso delle operazioni peritali un atteggiamento collaborativo, manifestava “una peculiare difficoltà nel rispettare gli orari degli appuntamenti presentandosi molte volte con estremo ritardo (tra i 20 e i 50 minuti) senza peraltro avvisare né la CTU né la propria consulente di parte.
In tutte queste situazioni la signora è apparsa fatua e poco consapevole dell'inadeguatezza del proprio comportamento, ha sempre attribuito a cause generiche esterne le ragioni dei ritardi evidenziando in concreto seri limiti di organizzazione personale” (cfr. pag. 6 della ctu). In merito alla personalità della sig.ra veniva evidenziato, in corso di consulenza, che la stessa si Pt_1 caratterizza per una “affettività discontrollata”, come emergente anche dalle registrazioni in atti, esaminate compiutamente dalla ctu, da cui risultano il clima di elevata conflittualità tra i coniugi e le ingiurie (figlio di puttana, brutto stronzo, sei uno schifoso violento) e le minacce (allora se CP_1 vuoi una coltellata stasera io sono pronto a dartela, Vuoi una coltellata?) proferite dalla ricorrente ai danni del resistente, il tutto alla presenza dei figli minori. Del resto, la ctu concludeva nel senso che la ricorrente “presenta un profilo psicopatologico che si esprime in un grave disturbo del pensiero con conseguente alterazione dell'esame di realtà, con possibili scivolamenti di tipo psicotico a carico dell'organizzazione del pensiero in grado di limitare fortemente il suo funzionamento personologico”
(cfr. pag. 20 della ctu). La ctu concludeva, dal punto di vista delle competenze genitoriali, che la sig.ra pur avendo adeguatamente accudito i figli, non possiede valide competenze Pt_1 organizzative (“le scuole segnalano ripetuti ritardi dei bambini all'ingresso a scuola e dimenticanze di materiale. Dalle insegnanti si è inoltre appreso di reazioni talvolta scomposte della donna ai conseguenti richiami giunti dall'istituzione scolastica, circostanza che dà conto di un adattamento sociale non sempre adeguato”, pag. 22 della ctu), ed appare poco consapevole dell'impatto sui minori dei propri stati d'animo, specie in relazione al conflitto con il loro padre.
Le carenze genitoriali della sig.ra sono emerse in maniera ancora più evidente, Pt_1 nel corso del giudizio.
10 La sig.ra innanzitutto, non si presentava frequentemente agli appuntamenti Pt_1 fissati con gli operatori del Servizio Sociale e manteneva un atteggiamento rigido nelle sue posizioni e poco collaborativo (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.10.2022). Allo stesso modo, la ricorrente non si presentava al primo incontro con l'educatrice, né si presentava al secondo colloquio con la dott.ssa del Consultorio Familiare. Atteggiamento analogo veniva tenuto dalla Persona_3 ricorrente con le insegnanti dei figli, le quali rappresentavano la loro difficoltà causata da comportamenti inadeguati messi in atto dalla sig.ra che, in diverse occasioni, le aggrediva Pt_1 verbalmente. Medesimo contegno la ricorrente ha avuto rispetto al percorso di psicoterapia di CP_3 avviato intempestivamente a causa della sua scarsa disponibilità.
La ricorrente, dopo l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, collocava – in ragione di proprie esigenze lavorative - i figli minori presso i nonni materni, senza darne tempestiva comunicazione all'ente affidatario;
dopo questo cambio di collocamento, i Servizi Sociali accertavano la inidoneità di tale soluzione abitativa, che non prevedeva adeguati spazi per i minori, oltre che una carenza nella cura igienica dei bambini (“La casa dei sigg. è una villetta con Pt_1 un cortile circostante e un orto retrostante. All'interno si trovava un piccolo soggiorno-cucina, poco illuminato, arredato con mobili poco curati;
in generali si osservava una complessiva mancanza di igiene e scarsa areazione. Un lungo corridoio portava a due camere, con letti raffazzonati e lenzuola gettate sopra. Nella camera matrimoniale, le persiane erano chiuse ed era impossibile girare intorno al letto per raggiungere un armadio retrostante, perché tutto incastrato. Nella cameretta, le persiane erano chiuse con impossibilità di apertura dall'esterno, perché davano sulla botola della cantina. La nonna ha cercato di spiegare all'assistente sociale scrivente come e dove ciascun componente dormisse, ma sembra che i posti letto non siano ben definiti e i minori non abbiano uno spazio dedicato per riposare, oltre a non avere a disposizione scrivania o luoghi dedicati allo studio e al gioco”, cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.10.2022). Anche in altre occasioni, l'educatrice rilevava la carenza di igiene dei ragazzi, oltre che l'inadeguatezza del loro abbigliamento rispetto alla stagione (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 2.2.2023).
Rispetto al calendario di frequentazioni padre/figli, la sig.ra confermava, ai Pt_1
Servizi Sociali, di non averlo osservato, “adducendo inizialmente di non aver compreso che fosse da rispettare, aggiungendo poi di non condividerlo e infine che preferisce attenersi ai desideri dei figli”.
I Servizi evidenziavano che le posizioni della sig.ra “appaiono molto rigide e inflessibili e Pt_1 al contempo scarsamente contestualizzate e motivate (…) appare inaccessibile a modalità autocritiche o anche solamente riflessive su quanto afferma e crede, assumendo un atteggiamento a tratti difensivo e/o offensivo, mai equilibrato” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.10.2022).
11 La sig.ra con grande fatica, avviava un percorso al CPS, rifiutandolo, Pt_1 inizialmente, ritenendo di non avere problematiche psichiatriche e non accettando la terapia farmacologica che, in un primo momento, le veniva suggerita;
anche rispetto a tale servizio ha avuto difficoltà nel dare avvio alla presa in carico e a garantire la necessaria continuità negli appuntamenti.
Tutte le problematiche sopra delineate raggiungevano, poi, il culmine, alla fine del 2023.
I Servizi Sociali davano atto che la ricorrente, dopo un colloquio tenutosi nel mese di maggio
2023, non si presentava a vari appuntamenti, rifiutando qualsiasi contatto, anche telefonico, e rendendo impossibile ai Servizi proseguire coi percorsi disposti. Emergeva, altresì, che, nuovamente,
i minori si erano trasferiti presso i nonni materni, e che la sig.ra aveva subìto uno sfratto Pt_1 dalla sua abitazione, senza comunicare nulla in merito all'ente affidatario;
i minori continuavano a non avere materiale scolastico curato e a non essere curati nell'igiene (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 8.11.2023). Il Servizio Sociale concludeva, quindi, nel senso che “l'assetto psicologico della sig.ra necessita di essere affrontato ed elaborato in un setting psicoterapeutico e Pt_1 psichiatrico che prevedeva una presa in carico continuativa e frequente;
la signora è solo all'inizio di tale percorso e manifesta una motivazione e un'adesione incostante;
l'efficacia e l'apprezzabilità di tale percorso sull'esercizio della genitorialità non è prevedibile, anche per ciò che riguarda i tempi”. I Servizi affermavano che “il vortice confusivo” che caratterizza il suo attuale approccio con i figli appare pregiudizievole e non arginabile (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 8.11.2023).
A seguito di tali avvenimenti, interveniva il provvedimento del Tribunale del 9.1.2024, con il quale i minori venivano collocati presso il padre e venivano disposti incontri madre/figli in Spazio
Neutro.
Anche successivamente al cambio di collocamento dei minori, permanevano le problematiche già riscontrate in capo alla figura materna.
I Servizi Sociali danno atto che, durante gli incontri in spazio neutro, “emerge la difficoltà della sig.ra a sintonizzarsi sui bisogni dei figli e sulle loro specificità individuali;
la donna Pt_1 tende a gestire il tempo seguendo il flusso del suo pensiero e le proprie iniziative, con scarsa sintonizzazione con i figli, impermeabile alle loro critiche”. La madre, in occasione degli incontri in spazio neutro, arrivava con puntualità solo due volte, negli altri casi sempre con ritardi tra 15 e 45 minuti, talvolta senza avvisare. Anche rispetto alle telefonate/videochiamate con i figli minori, non assicurava la giusta continuità, rendendosi talora irreperibile, così frustrando le aspettative dei ragazzi. I Servizi Sociali danno atto che “la signora manifesta una persistente difficoltà a Pt_1 comprendere e accettare le disposizioni, a suo dire immotivate, di codesta AG vivendo ogni intervento come lesivo del proprio ruolo come genitore;
vive gli operatori come ostacoli che le impediscono di crescere i figli, rappresentandosi le difficoltà solo su un piano concreto. Ribadisce spesso
12 l'ingiustizia delle disposizioni del Decreto, evidenziando che non sia corretto che i bambini le siano stati allontanati per motivi economici” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 21.6.2024).
Da tutti i percorsi svolti, è emerso che la sig.ra ha carenti competenze genitoriali, Pt_1 sia sotto il profilo della cura primaria dei minori - non avendone curato adeguatamente l'igiene e l'abbigliamento quando erano presso di lei collocati – sia sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore
– avendo la stessa più volte frapposto ostacoli alla regolare frequentazione padre/figli. Né la ricorrente ha, sino ad ora, dimostrato concretamente di volere aderire ai percorsi indicati dall'autorità giudiziaria
– da lei vissuti come una ingiustizia – così da potere migliorare la propria condizione psicologica, il tutto a beneficio del suo rapporto con i minori.
Passando all'esame della figura paterna, si osserva che la ctu evidenziava, anche nel sig.
alcune carenze, sottolineandone una “marcata passività”, una certa limitazione nel CP_1 coinvolgimento affettivo, oltre che una limitata capacità di sintonizzarsi adeguatamente sui bisogni emotivi della prole (“poco evolute sono apparse le capacità introspettive ed empatiche e allo stato non si colgono movimenti di revisione critica della propria condotta passata, impermeata da una marcata passività” pag. 17 della ctu). In merito alle competenze genitoriali, in particolare, la ctu evidenzia: “Rispetto alla sig.ra il padre sembra nell'attualità maggiormente in grado di Pt_1 astenersi dall'esporre i figli al conflitto genitoriale, evitando riferimento o critiche nei confronti della moglie al cospetto dei bambini. Sul piano affettivo, tuttavia, la sua scarsa capacità di ingaggio profondo lo porta a realizzare anche con i figli un contatto spesso frustrante, nel quale i minori possono percepirlo come eccessivamente duro o normativo, a discapito di un legame maggiormente gratificante sul piano delle emozioni e degli affetti. Problematico risulta l'esercizio del ruolo normativo per la tendenza ad assumere posizioni rigide e una scarsa capacità di mediazione con le istanze dei figli che tracima anche nel ricorso a punizioni corporali che seppure non appaiono, dalle descrizioni, di intensa violenza sul piano fisico, risultano comunque svilenti, umilianti e inadeguate”
(cfr. pag. 19 della ctu).
Rispetto a quanto concluso in ctu, va, però, dato atto che il sig. , nel corso del CP_1 giudizio, ha dimostrato ampia collaborazione quanto ai percorsi svolti con i Servizi Sociali, laddove questi si è sempre presentato puntuale e sempre più in grado di rappresentare i bisogni emotivi dei figli, oltre che maggiormente capace di mettere in atto interventi educativi meno rigidi e formali (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 2.2.2023). Anche rispetto al rapporto con le insegnanti, è emerso che ai colloqui online partecipava solo il padre, e che quest'ultimo appariva maggiormente interessato al rendimento dei figli e collaborativo rispetto agli interventi più opportuni per sostenerli. Il sig. CP_1 ha fornito piena collaborazione al Servizio, si è sempre dimostrato disponibile, preciso, puntuale, la sua attenzione e cura dei figli minori è apparsa sempre adeguata, e si percepisce un miglioramento,
13 rispetto al passato, presumibilmente anche come conseguenza del lavoro psicologico, in relazione alla capacità di stabilire vicinanza emotiva con i figli e di prestare attenzione alle loro esigenze relazionali e affettive (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 8.11.2023). Anche da ultimo, i Servizi
Sociali danno atto che il sig. appare rispondere in modo adeguato ai bisogni dei figli ed è CP_1 sempre maggiormente in grado di affidarsi agli operatori e di usufruire dei supporti in atto (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 23.9.2025).
Pertanto, alla luce delle carenze genitoriali materne sopra delineate, appare nell'interesse dei minori disporre il loro affidamento super esclusivo al padre, il quale, viceversa, ha saputo sfruttare a pieno i supporti attivati in corso di causa, così dimostrando di volere concretamente migliorare la sua relazione con i figli. I minori saranno collocati presso l'abitazione paterna, anche ai fini della residenza anagrafica.
Va precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei figli minori, tenuto conto che gli stessi sono stati già sentiti svariate volte dagli operatori dei Servizi Sociali, così che un ulteriore loro coinvolgimento nelle vicende di causa appare, invero, contrario al loro interesse.
Quanto alle frequentazioni madre/figli, sebbene l'ultima relazione dei Servizi Sociali di Acqui
Terme dia atto di una maggiore disponibilità della sig.ra non si ritiene che i tempi siano Pt_1 ancora maturi per una liberalizzazione degli incontri. Da ultimo i Servizi Sociali di Magenta, difatti, specificano che “l'attuale regolamentazione degli incontri madre-figlia sia l'unica possibile, tenuto conto delle esigenze dei ragazzi, del perdurare delle difficoltà materne e dell'assenza di informazioni rispetto alla sua presa in carico da parte dei Servizi per lei territorialmente competenti” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 23.9.2025).
Pertanto, deve confermarsi l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza dei minori, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della madre, di regolamentare e monitorare le frequentazioni tra i minori e la madre, prevedendo, allo stato, che esse si svolgano in Spazio Neutro, con delega al Servizio Sociale a modularle, ampliandole, liberalizzandole o, di contro, limitandole o sospendendole, sulla base dell'andamento delle stesse e nell'esclusivo interesse dei minori.
Il Servizio Sociale territorialmente competente per residenza dei minori è, altresì, incaricato di promuovere gli interventi di sostegno e di cura ritenuti necessari nell'interesse dei minori e di proseguire e monitorare quelli attualmente attivi, ossia: le valutazioni psico-diagnostiche per Per_1
e il percorso di sostegno psicologico per la minore gli interventi di educativa Per_2 CP_3 domiciliare presso l'abitazione paterna.
Il Servizio Sociale territorialmente competente per la madre, di concerto con i Servizi
Specialistici sanitari competenti per territorio, è incaricato di predisporre ogni intervento di supporto
14 necessario alla signora attivando un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la presa Pt_1 in carico presso il CPS.
I Servizi Sociali incaricati provvederanno a inoltrare relazioni semestrali di monitoraggio al
Giudice Tutelare in sede.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata al resistente, con le eventuali pertinenze e con gli arredi, quale conseguenza del collocamento dei figli minori presso di lui.
Il contributo di mantenimento per i figli minori
Al fine di determinare il contributo di mantenimento dovuto dalla madre per i figli minori, atteso il collocamento di questi ultimi presso il padre, è necessario ricostruire le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente, in corso di causa, ha dedotto di avere svolto varie attività lavorative. In sede di ricorso allegava di avere svolto, sino al giugno 2020, attività lavorativa presso una RSA, dietro stipendio lordo di € 1.500 mensili, e, sino al mese di ottobre 2020, attività di OSS con retribuzione di
€ 650 mensili;
di essere, alla data del deposito del ricorso (9.4.2021), assunta con contratto a tempo determinato part time, dal 1.3.2021 al 23.4.2021, con retribuzione oraria pari ad € 6,60 per un totale di 86,5 ore mensili (cfr. doc. 7 allegato al ricorso); all'udienza del 16.6.2022, allegava di svolgere attività di OSS dietro retribuzione di € 1.400/€ 1.500 mensili;
all'udienza del 15.2.2023, affermava di avere reperito nuova attività lavorativa a Morimondo presso un'altra struttura;
all'udienza del
13.3.2024, dichiarava di lavorare presso la struttura “Il Gelso” e di percepire circa € 1.300 mensili;
successivamente, dichiarava di avere trovato lavoro di OSS a Lodi;
da ultimo dichiarava di essersi trasferita in Piemonte e di svolgere attività lavorativa in Provincia di Crema (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 27.5.2025).
La ricorrente, in sede di ricorso, documentava contratto di affitto, per il canone mensile di €
500 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso). In corso di causa, la ricorrente si trasferiva, prima, presso l'abitazione del compagno a Boffalora D'Adda e, poi, in Acqui Terme (cfr. note del 11.4.2025); da ultimo, dichiarava che nel mese di ottobre si sarebbe trasferita presso l'abitazione dei propri genitori.
Il resistente svolge attività di Carabiniere e presenta redditi netti mensili pari a circa € 2.200 per l'anno 2018, pari a circa € 2.100 per l'anno 2019, pari a circa € 1.700 per l'anno 2020 (cfr. disclosure allegata alla comparsa di costituzione e risposta), pari a circa € 1.700 per l'anno 2021, pari a circa € 2.200 per l'anno 2022, pari a circa € 2.200 per l'anno 2023 (cfr. docc. allegati all'istanza del
11.4.2025). Lo stesso è onerato del pagamento del mutuo per una rata mensile di € 655,24.
Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali e della capacità lavorativa della ricorrente, ampiamente testimoniata dalle svariate attività lavorative svolte in corso di causa, appare congruo, in
15 accoglimento della richiesta del resistente, porre a carico della madre contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili (€ 100 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza da gennaio
2024, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025.
Quanto alla richiesta formulata dal resistente di ordinare al datore di lavoro della ricorrente di versare il contributo dovuto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 473 bis. 37 c.p.c., il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo di mantenimento, può avanzare, in autonomia, richiesta di versamento diretto ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato.
L'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dal padre, stante il collocamento esclusivo dei figli minori presso di lui.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste integralmente a carico della ricorrente, la quale risulta soccombente in merito a tutte le domande.
In ragione della soccombenza, le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono parimenti poste a carico della ricorrente.
Le spese e compensi del Curatore speciale, anche questo ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto, vengono integralmente poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, dato atto che con sentenza non definitiva n. 5966/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così statuisce:
1. Affida i figli minori , nato il [...], , nato il [...], Persona_1 Persona_4 [...]
, nata il [...], in [...] esclusiva al padre presso il quale rimarranno collocati, anche ai fini CP_3 della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (affido super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in relazione ai documenti validi per l'espatrio;
2. Conferisce incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza dei minori, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza della madre, di regolamentare e monitorare le frequentazioni tra i minori e la madre, prevedendo, allo stato, che esse
16 si svolgano in Spazio Neutro, con delega al Servizio Sociale a modularle, ampliandole, liberalizzandole o, di contro, limitandole o sospendendole, sulla base dell'andamento delle stesse e nell'esclusivo interesse dei minori;
3. Conferisce incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza dei minori di promuovere gli interventi di sostegno e di cura ritenuti necessari nell'interesse dei minori e di proseguire e monitorare quelli attualmente attivi, ossia: le valutazioni psico-diagnostiche per Per_1
e il percorso di sostegno psicologico per la minore gli interventi di educativa Per_2 CP_3 domiciliare presso l'abitazione paterna;
4. Conferisce incarico ai Servizi Sociali territorialmente competente per la madre, di concerto con i
Servizi Specialistici sanitari competenti per territorio, di predisporre ogni intervento di supporto necessario alla signora attivando un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la presa Pt_1 in carico presso il CPS;
5. Assegna la casa coniugale sita in Marcallo Con NE, Via vicinale delle Vigne n. 38 a CP_1
[...]
6. Dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 dei figli minori, entro il 20 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025), con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
7. Dispone che le spese straordinarie siano poste al 50% a carico di ciascun genitore e siano disciplinate come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
17 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dal padre;
18 9. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 liquidate in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Parte_1
11. Condanna alla refusione delle spese del presente giudizio a favore del Parte_1
Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali dei Comuni di
Acqui Terme e di Robecco sul Naviglio.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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