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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giuseppe Amoroso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2534 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(c.c. , residente in [...] ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cuneo presso lo studio dell'avv. Michela Botta che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(GI (P.IVA ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano e ivi elettivamente domiciliata,
presso lo studio dell'avv. Fabio Civale che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
pagina 1 di 11
la causa è stata decisa sulle seguenti,
conclusioni
- nell'interesse di , come da nota di precisazione delle Parte_1
conclusioni depositata in data 21.11.2024:
- “Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Asti, contrariis rejectis
- - IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra
esposti, la sentenza n. 352/23 depositata il 29/06/2023, notificata a mezzo PEC in
data 20/07/2023, R.G. 524/2022, Giudice di Pace di Alba, Dott.ssa LOVISOLO, e,
pertanto
- - CONDANNARE GI in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del dott.
[...]
la somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
per i matti meglio in atti descritti;
- - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed
accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in
favore della scrivente legale che si dichiara antistatari”.
- nell'interesse di (GI , come da Controparte_1 Controparte_2
nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 14.11.2024:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed
opportuna declaratoria, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE
- - accertare e dichiarare la manifesta infondatezza e inammissibilità ai sensi dell'art.
348-bis c.p.c. dell'appello proposto dal sig. per tutti i motivi esposti in Pt_1
pagina 2 di 11 narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
dell'appello proposto da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa nell'atto
di costituzione e risposta;
- IN VIA PRINCIPALE
- - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che
in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 352/2023 emessa il 28 giugno 2023 dal Giudice di Pace di Alba, in persona del
Giudice Avv. Pier Luisa Lovisolo
- Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di
giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo
D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2022 Parte_1
aveva convenuto in giudizio, di fronte al Giudice di pace di Alba, Controparte_1
(GI , affinché quest'ultima fosse condannata al pagamento, nei Controparte_2
confronti dell'attore, dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di eccedenza rispetto all'importo ricavato dalla vendita dei beni costituiti in pegno da alienati Parte_1
dall'originaria controparte del contratto di pegno Intesa San Paolo s.p.a. ai sensi dell'art. 14
della legge 10 maggio 1938 n. 745.
A sostegno della propria domanda aveva dedotto: Parte_1
1. che in data 04.04.2013 e in data 05.04.2013 aveva costituito Parte_1
in pegno, presso il Monte dei Pegni di Intesa San Paolo s.p.a., diversi gioielli per un importo stimato pari ad euro 6.250,00;
2. che, a seguito della consegna dei beni costituiti in pegno, il Monte dei Pegni di Intesa
pagina 3 di 11 San Paolo s.p.a. aveva rilasciato le seguenti polizze al portatore:
I. polizza non rinnovabile n. 1755644-41, recante nominativo Per_1
per euro 1.875,00 con scadenza 1° ottobre 2013;
[...]
II. polizza non rinnovabile n. 1755925-31, recante nominativo
[...]
per euro 2.000,00 con scadenza 2 ottobre 2013; Persona_2
III. polizza non rinnovabile n. 1755928-34 per Euro 2.375,00, anch'essa recante nominativo , con scadenza al 2 ottobre 2013 Persona_2
(per un valore complessivo di Euro 6.250,00);
3. che, successivamente alla costituzione in pegno, l'attore era stato arrestato e sottoposto ad una lunga carcerazione, terminata solo in data 30 luglio 2019;
4. che, nel mese di settembre del 2019, si era recato presso il Parte_1
Monte dei Pegni di Intesa San Paolo s.p.a. per ottenere la consegna delle somme eccedenti la liquidazione dei gioielli oggetto di pegno;
5. che, tuttavia, nessuna somma era stata versata all'attore;
6. che, con comunicazione PEC del 14 settembre 2020, aveva Parte_1
inoltrato formale reclamo presso Intesa San Paolo s.p.a., intimando all'istituto bancario di corrispondere l'importo costituente l'eccedenza derivata dalla vendita dei gioielli;
7. che, con la medesima comunicazione PEC, il legale di parte attrice aveva dato atto dell'impossibilità, per il suo assistito, di ritirare il suddetto importo in data antecedente al mese di settembre 2019, atteso lo stato di detenzione di
[...]
e il deposito delle polizze rilasciate dall'istituto di credito in una Parte_1
cassetta di sicurezza a cui l'attore aveva accesso esclusivo;
8. che, in data 7 ottobre 2020, il suddetto reclamo era stato riscontrato da
[...]
GI , la quale aveva dato atto di aver acquisito CP_1 Controparte_2
pagina 4 di 11 il ramo d'azienda relativo al credito su pegno di Intesa SanPaolo s.p.a.;
9. che, con il medesimo atto di riscontro, GI Controparte_1 CP_2
aveva comunicato all'attore che non avrebbe provveduto ad alcun versamento
[...]
essendo decorso il termine di cinque anni per la custodia delle eccedenze di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745;
10. che il comportamento tenuto da GI Controparte_1 Controparte_2
risultava contra ius in quanto non teneva conto della sussistenza, nel caso di specie,
di un'ipotesi di forza maggiore, con il conseguente diritto dell'attore di recuperare le somme eccedenti il valore dei gioielli venduti.
Su tali basi, aveva domandato al Giudice di Pace di Alba di Parte_1
“CONDANNARE GI in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del dott. Parte_1
la somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i fatti meglio
[...]
in atti descritti”.
Si era ritualmente costituita nel giudizio di primo grado (GI Controparte_1
la quale aveva contestato, in fatto e in diritto, le argomentazioni di Controparte_2
parte avversa, domandando il rigetto della domanda di parte attrice ed eccependo, nello specifico:
1. la scadenza, in data antecedente all'inizio della detenzione dell'attore, delle polizze al portatore rilasciate da Intesa San Paolo s.p.a.;
2. l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale – ex art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745 – per la custodia della somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di pegno;
3. il mancato invio, da parte dell'attore, di qualsiasi diffida o atto con cui rendere edotto l'ente bancario della sua situazione di detenzione e dell'impossibilità di pagina 5 di 11 rispettare il termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745.
La causa era stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali ed era stata trattenuta a decisione previa concessione dei termini per le note conclusionali.
Il processo di primo grado si è concluso con la sentenza n. 352/2023, resa nel procedimento
R.G. 524/2022, depositata il 29.06.2023, con cui il Giudice di Pace ha respinto la domanda dell'attore, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2023 e depositato presso la cancelleria del
Tribunale di Asti in pari data, ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace, riproponendo le argomentazioni GI
rassegnate nel primo grado di giudizio e dando atto dell'impossibilità, per il proprio assistito,
di conoscere il termine quinquennale di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745,
trattandosi di una normativa estremamente risalente.
In data 28.12.2023 si è costituita in giudizio (GI Controparte_1 CP_2
la quale ha contestato, in fatto e in diritto, le argomentazioni di parte avversa,
[...]
richiamando le difese rassegnate nel primo grado di giudizio e sostenendo:
I. la piena conformità alla legge del proprio operato;
II. l'impossibilità di conoscere lo status detentivo dell'attore, stante la mancanza di qualsiasi comunicazione in merito da parte di quest'ultimo;
III. l'inammissibilità dell'appello, stante la genericità delle censure addotte da
[...]
Parte_1
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e viene ora decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
***
1. L'appello proposto da è infondato e, come tale, non meritevole di Parte_1
pagina 6 di 11 accoglimento.
L'appellante fonda il suo gravame su due distinti motivi:
I. L'erroneità della decisione del giudice di prime cure in ordine al mancato riconoscimento dell'impossibilità, per di recarsi presso Parte_1
Monte dei Pegni per ritirare le somme eccedenti la liquidazione dei gioielli oggetto di pegno (pari ad euro 3.000,00);
II. L'illogicità della decisione del giudice di prime cure nel non tener conto dell'impossibilità per l'appellante – dottore in giurisprudenza (p. 4 dell'atto di appello) – di avere cognizione del termine quinquennale (stabilito dall'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745) per il ritiro delle somme eccedenti la liquidazione dei beni dati in pegno.
2. Il primo motivo è infondato.
La Suprema Corte – con orientamento pacifico e consolidato, condiviso dallo scrivente – ha stabilito che lo stato detentivo non costituisce, di per sé, condizione idonea al riconoscimento della situazione di forza maggiore in quanto occorre verificare se al soggetto impossibilitato sia stata preclusa qualsiasi possibilità di onorare l'obbligazione rimasta inadempiuta o di rispettare un termine stabilito dalla legge (Cassazione civile sez. VI - 10/01/2020, n. 319;
Cassazione civile sez. I - 22/08/2006, n. 18226; Cassazione civile sez. I - 06/02/2004, n.
2236).
Dal punto di vista processuale spetterà, pertanto, al debitore inadempiente – interessato a far valere la situazione di forza maggiore – l'onere di dimostrare (ex art. 2697 c.c.)
l'impossibilità, anche in costanza di detenzione, di rispettare il dettato legislativo o di onorare gli impegni assunti in sede contrattuale.
Nel caso di specie, l'appellante non ha soddisfatto tale onere probatorio, limitandosi ad affermare che le polizze al portatore rilasciate dall'istituto di credito si trovavano in un pagina 7 di 11 deposito a cui solo lui avrebbe potuto accedere e che qualsiasi comunicazione alla società
convenuta non avrebbe sortito alcun effetto giuridico ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745
3. Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili.
In primo luogo risulta del tutto indimostrato che le polizze al portatore rilasciate dall'istituto di credito fossero custodite in una cassetta di sicurezza a cui, anche mediante delega sottoscritta dal titolare del deposito e consegna della relativa chiave, nessun soggetto terzo potesse accedere.
In secondo luogo, non appare condivisibile l'affermazione di parte appellante secondo cui qualsiasi comunicazione all'ente creditore sarebbe stata, ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745, priva di effetti: risulta, infatti, evidente che, avendo il termine di cui all'art.14 della legge 10 maggio 1938 n. 745 natura di prescrizione, l'invio di una diffida contenente i dati identificativi delle polizze rilasciate dall'istituto di credito sarebbe stato idoneo a produrre un effetto interruttivo ex art. 2945 c.c..
Risulta, parimenti, del tutto indimostrata l'impossibilità, per l'appellante, di affidarsi a soggetti terzi o ad un legale per curare i propri affari durante il periodo di detenzione.
4. Appare, pertanto, pienamente condivisibile l'opinione espressa dal Giudice di prime cure,
secondo cui l'attore, non avendo dato notizia alla banca del suo stato detentivo e dell'intenzione di riscuotere gli importi eccedenti il valore dei beni dati in pegno, non aveva diritto alla restituzione di alcuna somma da parte di (GI Controparte_1
. Controparte_2
5. Risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello, secondo cui l'appellante sarebbe incorso in un errore incolpevole in ordine alla misura del termine di prescrizione del proprio diritto a riscuotere l'eccedenza derivante dalla vendita dei beni costituiti in pegno.
Secondo l'attore in primo grado, la risalenza della fonte normativa (la legge 10 maggio 1938
pagina 8 di 11 n. 745) avrebbe reso la disciplina dei beni costituiti in pegno non agevolmente conoscibile.
La difesa di ha, inoltre, sostenuto che l'attore, in virtù della sua Parte_1
qualifica di dottore in giurisprudenza, sarebbe incorso in un errore scusabile, ritenendo applicabile, al proprio diritto alla restituzione delle somme custodite dal Monte dei pegni,
non il termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745, ma l'ordinario termine decennale (ex art. 2945 c.c.).
Entrambe le argomentazioni sono generiche e, nel merito, infondate.
Deve, innanzitutto, osservarsi che, la legge 10 maggio 1938 n. 745 è un atto normativo di rango primario, reso conoscibile mediante pubblicazione e applicato in modo costante nella disciplina dei contratti di pegno: risulta, pertanto, superflua qualsiasi ulteriore forma di pubblicità o avviso, stante il principio ignorantia legis non excusat (Tribunale sez. lav. -
Modena, 03/06/2020, n. 169).
L'istituto di credito, pertanto, non era tenuto ad avvertire l'attore in primo grado che, una volta venduti i beni costituiti in pegno, le somme eccedenti il valore del credito garantito sarebbero state custodite della banca per cinque anni, salvo poi venire devolute al Monte dei pegni in aggiunta al suo capitale.
La difesa di parte appellante non ha, inoltre, dedotto o provato l'esistenza di alcuna circostanza in grado di determinare l'insorgere, in capo all'appellante, di una situazione di ignoranza inevitabile del dato normativo nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. un. - 16/12/2010, n. 25399).
6. Quanto alla qualifica di dottore in giurisprudenza di e alla Parte_1
possibile rilevanza di quest'ultima ai fini dell'errata individuazione del termine di prescrizione del diritto dell'attore, l'argomentazione è generica, priva di prova e del tutto incoerente con la censura avanzata nella presente sede di appello.
In proposito è sufficiente osservare che proprio il possesso di una qualifica di operatore del pagina 9 di 11 diritto avrebbe dovuto determinare, da parte dell'appellante, una più attenta analisi del quadro normativo di riferimento, trattandosi di un'attività esigibile in rapporto alla specifica tipologia di agente modello di riferimento (cfr. ex multis, Cassazione penale sez. IV,
12/11/2020, n.9745).
L'appello proposto da dovrà, pertanto, essere integralmente rigettato. Parte_1
Rimangono assorbite tutte le altre doglianze proposte dall'appellante.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro 1.101 a euro 5.300 (essendo in tale l'ammontare della somma richiesta) ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla deve essere disposto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
8. Alla reiezione del gravame consegue l'applicazione sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 115 del 30 maggio 2002, con la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alba, n. Parte_1
352/2023, depositata in cancelleria in data 29.06.2023 nella causa R.G. 524/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1. rigetta integralmente l'appello proposto e conferma la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Alba, n. 352/2023, depositata in cancelleria in data
29.06.2023 nella causa R.G. 524/2022;
2. condanna alla rifusione, in favore dell'attore di Parte_1 [...]
GI , delle spese processuali di giudizio che si CP_1 Controparte_2
liquidano in euro 1.065,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
pagina 10 di 11 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1quater del decreto del Presidente della Repubblica , n.
115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Asti in data 21.07.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giuseppe Amoroso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2534 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(c.c. , residente in [...] ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cuneo presso lo studio dell'avv. Michela Botta che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(GI (P.IVA ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano e ivi elettivamente domiciliata,
presso lo studio dell'avv. Fabio Civale che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
pagina 1 di 11
la causa è stata decisa sulle seguenti,
conclusioni
- nell'interesse di , come da nota di precisazione delle Parte_1
conclusioni depositata in data 21.11.2024:
- “Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Asti, contrariis rejectis
- - IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra
esposti, la sentenza n. 352/23 depositata il 29/06/2023, notificata a mezzo PEC in
data 20/07/2023, R.G. 524/2022, Giudice di Pace di Alba, Dott.ssa LOVISOLO, e,
pertanto
- - CONDANNARE GI in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del dott.
[...]
la somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
per i matti meglio in atti descritti;
- - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed
accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in
favore della scrivente legale che si dichiara antistatari”.
- nell'interesse di (GI , come da Controparte_1 Controparte_2
nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 14.11.2024:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed
opportuna declaratoria, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE
- - accertare e dichiarare la manifesta infondatezza e inammissibilità ai sensi dell'art.
348-bis c.p.c. dell'appello proposto dal sig. per tutti i motivi esposti in Pt_1
pagina 2 di 11 narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
dell'appello proposto da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa nell'atto
di costituzione e risposta;
- IN VIA PRINCIPALE
- - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che
in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 352/2023 emessa il 28 giugno 2023 dal Giudice di Pace di Alba, in persona del
Giudice Avv. Pier Luisa Lovisolo
- Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di
giudizio. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo
D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2022 Parte_1
aveva convenuto in giudizio, di fronte al Giudice di pace di Alba, Controparte_1
(GI , affinché quest'ultima fosse condannata al pagamento, nei Controparte_2
confronti dell'attore, dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di eccedenza rispetto all'importo ricavato dalla vendita dei beni costituiti in pegno da alienati Parte_1
dall'originaria controparte del contratto di pegno Intesa San Paolo s.p.a. ai sensi dell'art. 14
della legge 10 maggio 1938 n. 745.
A sostegno della propria domanda aveva dedotto: Parte_1
1. che in data 04.04.2013 e in data 05.04.2013 aveva costituito Parte_1
in pegno, presso il Monte dei Pegni di Intesa San Paolo s.p.a., diversi gioielli per un importo stimato pari ad euro 6.250,00;
2. che, a seguito della consegna dei beni costituiti in pegno, il Monte dei Pegni di Intesa
pagina 3 di 11 San Paolo s.p.a. aveva rilasciato le seguenti polizze al portatore:
I. polizza non rinnovabile n. 1755644-41, recante nominativo Per_1
per euro 1.875,00 con scadenza 1° ottobre 2013;
[...]
II. polizza non rinnovabile n. 1755925-31, recante nominativo
[...]
per euro 2.000,00 con scadenza 2 ottobre 2013; Persona_2
III. polizza non rinnovabile n. 1755928-34 per Euro 2.375,00, anch'essa recante nominativo , con scadenza al 2 ottobre 2013 Persona_2
(per un valore complessivo di Euro 6.250,00);
3. che, successivamente alla costituzione in pegno, l'attore era stato arrestato e sottoposto ad una lunga carcerazione, terminata solo in data 30 luglio 2019;
4. che, nel mese di settembre del 2019, si era recato presso il Parte_1
Monte dei Pegni di Intesa San Paolo s.p.a. per ottenere la consegna delle somme eccedenti la liquidazione dei gioielli oggetto di pegno;
5. che, tuttavia, nessuna somma era stata versata all'attore;
6. che, con comunicazione PEC del 14 settembre 2020, aveva Parte_1
inoltrato formale reclamo presso Intesa San Paolo s.p.a., intimando all'istituto bancario di corrispondere l'importo costituente l'eccedenza derivata dalla vendita dei gioielli;
7. che, con la medesima comunicazione PEC, il legale di parte attrice aveva dato atto dell'impossibilità, per il suo assistito, di ritirare il suddetto importo in data antecedente al mese di settembre 2019, atteso lo stato di detenzione di
[...]
e il deposito delle polizze rilasciate dall'istituto di credito in una Parte_1
cassetta di sicurezza a cui l'attore aveva accesso esclusivo;
8. che, in data 7 ottobre 2020, il suddetto reclamo era stato riscontrato da
[...]
GI , la quale aveva dato atto di aver acquisito CP_1 Controparte_2
pagina 4 di 11 il ramo d'azienda relativo al credito su pegno di Intesa SanPaolo s.p.a.;
9. che, con il medesimo atto di riscontro, GI Controparte_1 CP_2
aveva comunicato all'attore che non avrebbe provveduto ad alcun versamento
[...]
essendo decorso il termine di cinque anni per la custodia delle eccedenze di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745;
10. che il comportamento tenuto da GI Controparte_1 Controparte_2
risultava contra ius in quanto non teneva conto della sussistenza, nel caso di specie,
di un'ipotesi di forza maggiore, con il conseguente diritto dell'attore di recuperare le somme eccedenti il valore dei gioielli venduti.
Su tali basi, aveva domandato al Giudice di Pace di Alba di Parte_1
“CONDANNARE GI in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del dott. Parte_1
la somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i fatti meglio
[...]
in atti descritti”.
Si era ritualmente costituita nel giudizio di primo grado (GI Controparte_1
la quale aveva contestato, in fatto e in diritto, le argomentazioni di Controparte_2
parte avversa, domandando il rigetto della domanda di parte attrice ed eccependo, nello specifico:
1. la scadenza, in data antecedente all'inizio della detenzione dell'attore, delle polizze al portatore rilasciate da Intesa San Paolo s.p.a.;
2. l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale – ex art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745 – per la custodia della somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di pegno;
3. il mancato invio, da parte dell'attore, di qualsiasi diffida o atto con cui rendere edotto l'ente bancario della sua situazione di detenzione e dell'impossibilità di pagina 5 di 11 rispettare il termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745.
La causa era stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali ed era stata trattenuta a decisione previa concessione dei termini per le note conclusionali.
Il processo di primo grado si è concluso con la sentenza n. 352/2023, resa nel procedimento
R.G. 524/2022, depositata il 29.06.2023, con cui il Giudice di Pace ha respinto la domanda dell'attore, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2023 e depositato presso la cancelleria del
Tribunale di Asti in pari data, ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace, riproponendo le argomentazioni GI
rassegnate nel primo grado di giudizio e dando atto dell'impossibilità, per il proprio assistito,
di conoscere il termine quinquennale di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745,
trattandosi di una normativa estremamente risalente.
In data 28.12.2023 si è costituita in giudizio (GI Controparte_1 CP_2
la quale ha contestato, in fatto e in diritto, le argomentazioni di parte avversa,
[...]
richiamando le difese rassegnate nel primo grado di giudizio e sostenendo:
I. la piena conformità alla legge del proprio operato;
II. l'impossibilità di conoscere lo status detentivo dell'attore, stante la mancanza di qualsiasi comunicazione in merito da parte di quest'ultimo;
III. l'inammissibilità dell'appello, stante la genericità delle censure addotte da
[...]
Parte_1
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e viene ora decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
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1. L'appello proposto da è infondato e, come tale, non meritevole di Parte_1
pagina 6 di 11 accoglimento.
L'appellante fonda il suo gravame su due distinti motivi:
I. L'erroneità della decisione del giudice di prime cure in ordine al mancato riconoscimento dell'impossibilità, per di recarsi presso Parte_1
Monte dei Pegni per ritirare le somme eccedenti la liquidazione dei gioielli oggetto di pegno (pari ad euro 3.000,00);
II. L'illogicità della decisione del giudice di prime cure nel non tener conto dell'impossibilità per l'appellante – dottore in giurisprudenza (p. 4 dell'atto di appello) – di avere cognizione del termine quinquennale (stabilito dall'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745) per il ritiro delle somme eccedenti la liquidazione dei beni dati in pegno.
2. Il primo motivo è infondato.
La Suprema Corte – con orientamento pacifico e consolidato, condiviso dallo scrivente – ha stabilito che lo stato detentivo non costituisce, di per sé, condizione idonea al riconoscimento della situazione di forza maggiore in quanto occorre verificare se al soggetto impossibilitato sia stata preclusa qualsiasi possibilità di onorare l'obbligazione rimasta inadempiuta o di rispettare un termine stabilito dalla legge (Cassazione civile sez. VI - 10/01/2020, n. 319;
Cassazione civile sez. I - 22/08/2006, n. 18226; Cassazione civile sez. I - 06/02/2004, n.
2236).
Dal punto di vista processuale spetterà, pertanto, al debitore inadempiente – interessato a far valere la situazione di forza maggiore – l'onere di dimostrare (ex art. 2697 c.c.)
l'impossibilità, anche in costanza di detenzione, di rispettare il dettato legislativo o di onorare gli impegni assunti in sede contrattuale.
Nel caso di specie, l'appellante non ha soddisfatto tale onere probatorio, limitandosi ad affermare che le polizze al portatore rilasciate dall'istituto di credito si trovavano in un pagina 7 di 11 deposito a cui solo lui avrebbe potuto accedere e che qualsiasi comunicazione alla società
convenuta non avrebbe sortito alcun effetto giuridico ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745
3. Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili.
In primo luogo risulta del tutto indimostrato che le polizze al portatore rilasciate dall'istituto di credito fossero custodite in una cassetta di sicurezza a cui, anche mediante delega sottoscritta dal titolare del deposito e consegna della relativa chiave, nessun soggetto terzo potesse accedere.
In secondo luogo, non appare condivisibile l'affermazione di parte appellante secondo cui qualsiasi comunicazione all'ente creditore sarebbe stata, ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745, priva di effetti: risulta, infatti, evidente che, avendo il termine di cui all'art.14 della legge 10 maggio 1938 n. 745 natura di prescrizione, l'invio di una diffida contenente i dati identificativi delle polizze rilasciate dall'istituto di credito sarebbe stato idoneo a produrre un effetto interruttivo ex art. 2945 c.c..
Risulta, parimenti, del tutto indimostrata l'impossibilità, per l'appellante, di affidarsi a soggetti terzi o ad un legale per curare i propri affari durante il periodo di detenzione.
4. Appare, pertanto, pienamente condivisibile l'opinione espressa dal Giudice di prime cure,
secondo cui l'attore, non avendo dato notizia alla banca del suo stato detentivo e dell'intenzione di riscuotere gli importi eccedenti il valore dei beni dati in pegno, non aveva diritto alla restituzione di alcuna somma da parte di (GI Controparte_1
. Controparte_2
5. Risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello, secondo cui l'appellante sarebbe incorso in un errore incolpevole in ordine alla misura del termine di prescrizione del proprio diritto a riscuotere l'eccedenza derivante dalla vendita dei beni costituiti in pegno.
Secondo l'attore in primo grado, la risalenza della fonte normativa (la legge 10 maggio 1938
pagina 8 di 11 n. 745) avrebbe reso la disciplina dei beni costituiti in pegno non agevolmente conoscibile.
La difesa di ha, inoltre, sostenuto che l'attore, in virtù della sua Parte_1
qualifica di dottore in giurisprudenza, sarebbe incorso in un errore scusabile, ritenendo applicabile, al proprio diritto alla restituzione delle somme custodite dal Monte dei pegni,
non il termine di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1938 n. 745, ma l'ordinario termine decennale (ex art. 2945 c.c.).
Entrambe le argomentazioni sono generiche e, nel merito, infondate.
Deve, innanzitutto, osservarsi che, la legge 10 maggio 1938 n. 745 è un atto normativo di rango primario, reso conoscibile mediante pubblicazione e applicato in modo costante nella disciplina dei contratti di pegno: risulta, pertanto, superflua qualsiasi ulteriore forma di pubblicità o avviso, stante il principio ignorantia legis non excusat (Tribunale sez. lav. -
Modena, 03/06/2020, n. 169).
L'istituto di credito, pertanto, non era tenuto ad avvertire l'attore in primo grado che, una volta venduti i beni costituiti in pegno, le somme eccedenti il valore del credito garantito sarebbero state custodite della banca per cinque anni, salvo poi venire devolute al Monte dei pegni in aggiunta al suo capitale.
La difesa di parte appellante non ha, inoltre, dedotto o provato l'esistenza di alcuna circostanza in grado di determinare l'insorgere, in capo all'appellante, di una situazione di ignoranza inevitabile del dato normativo nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. un. - 16/12/2010, n. 25399).
6. Quanto alla qualifica di dottore in giurisprudenza di e alla Parte_1
possibile rilevanza di quest'ultima ai fini dell'errata individuazione del termine di prescrizione del diritto dell'attore, l'argomentazione è generica, priva di prova e del tutto incoerente con la censura avanzata nella presente sede di appello.
In proposito è sufficiente osservare che proprio il possesso di una qualifica di operatore del pagina 9 di 11 diritto avrebbe dovuto determinare, da parte dell'appellante, una più attenta analisi del quadro normativo di riferimento, trattandosi di un'attività esigibile in rapporto alla specifica tipologia di agente modello di riferimento (cfr. ex multis, Cassazione penale sez. IV,
12/11/2020, n.9745).
L'appello proposto da dovrà, pertanto, essere integralmente rigettato. Parte_1
Rimangono assorbite tutte le altre doglianze proposte dall'appellante.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro 1.101 a euro 5.300 (essendo in tale l'ammontare della somma richiesta) ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla deve essere disposto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
8. Alla reiezione del gravame consegue l'applicazione sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 115 del 30 maggio 2002, con la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alba, n. Parte_1
352/2023, depositata in cancelleria in data 29.06.2023 nella causa R.G. 524/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1. rigetta integralmente l'appello proposto e conferma la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Alba, n. 352/2023, depositata in cancelleria in data
29.06.2023 nella causa R.G. 524/2022;
2. condanna alla rifusione, in favore dell'attore di Parte_1 [...]
GI , delle spese processuali di giudizio che si CP_1 Controparte_2
liquidano in euro 1.065,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
pagina 10 di 11 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1quater del decreto del Presidente della Repubblica , n.
115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Asti in data 21.07.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
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