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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14493 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2980/23 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2980 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67
l.f., vertente tra
Parte_1
in persona del curatore pro tempore (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza di Spagna n. P.IVA_1
35 presso lo studio dell'avv. Michele Riondino che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione, attrice e
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura P.IVA_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Luigi D'Auria,
ET LA e CA EL con studio in Napoli al Centro Direzionale
Isola E/5, convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. i pagamenti … e, per l'effetto, condannare la … Controparte_1
a restituire … la complessiva somma di € 27.392.42”. Con vittoria di spese.
pagina 1 Per la parte convenuta: “rigettare la domanda avversaria”. Spese refuse.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5/1/2023 la
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 [...]
per sentire “revocare, ai sensi dell'art. 67, comma Controparte_1
2, l. fall. i pagamenti” effettuati in favore della convenuta “e, per l'effetto, condannar[la] … a restituire … la complessiva somma di € 27.392.42”. A sostegno della domanda l'istante esponeva che essa era una società che
“acquisiva da istituzioni, enti pubblici … e da importanti imprese private … appalti di varia natura (facchinaggio, manutenzione e sanificazione ambientale, servizi di ristorazione) che esercitava direttamente o attraverso le proprie consorziate”; che tuttavia essa “versava” in “stato di insolvenza
… almeno dalla fine del 2017”, tanto che aveva depositato “una prima domanda di concordato <> il 22 maggio 2019”, “ritenuta inammissibile dal Tribunale di Roma in data 2 agosto 2019”, ed “una seconda domanda di concordato” il “4 novembre 2019”, parimenti dichiarata inammissibile l'8/1/2020; che nella medesima data essa era stata dichiarata fallita;
che [i]n questo contesto di conclamata decozione, la
[aveva] effettuato numerosi pagamenti ai fornitori che vantavano Pt_1
crediti già da tempo scaduti, per importi significativi”; che “[c]on specifico riferimento alla posizione della … la Controparte_1
[aveva] effettuato i seguenti pagamenti: … € 7.200,00 in data 8 Pt_1
gennaio 2019”, “€ 9.987,44 in data 11 gennaio 2019” ed “€ 10.204,98 in data 1 marzo 2019”; che “[t]ali pagamenti [erano] revocabili ai sensi degli
PAGINA 2 artt. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., trattandosi di pagamento di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nel c.d. [periodo] sospetto e con la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui la versava al Pt_1
momento dei pagamenti”; che in particolare “lo stato di insolvenza della nel periodo sospetto … era già conclamato da numerosi indizi Pt_1
sintomatici” ovvero “il notevole ritardo con cui i pagamenti venivano effettuati dalla fallita rispetto a debiti ormai scaduti da tempo”, l'esistenza di pignoramenti a suo carico e la presenza di “numerosi articoli comparsi sulla stampa, dai quali risulta[va] che già dal 2017, la non riusciva Pt_1
a far fronte con regolarità al pagamento degli stipendi dei dipendenti”.
Si costituiva la eccependo che “manca[va]” il Controparte_1
“presupposto soggettivo”, essendo il ritardo nei pagamenti “assolutamente fisiologico”, “ignoti[i]” ad essa convenuta, avente “sede a Napoli”, i pignoramenti “effettuat[i] … presso il Tribunale di Roma” e non conosciute le “<> … pubblicate, negli anni 2017-2019, su giornali e siti internet a carattere territoriale, scarsamente diffusi a livello nazionale e poco accessibili a chi non vive[va] in quel determinato territorio”, e
“sussist[endo] i presupposti di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l. fall. per l'esenzione da revocatoria (pagamenti nei termini d'uso), in quanto l'andamento complessivo del rapporto intercorso tra le parti [era] sempre stato caratterizzato da frequenti (e, comunque non eccessivamente lunghi) ritardi nel pagamento delle forniture”.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del
27/5/2025, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione del termine di giorni sessanta
PAGINA 3 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
Deve preliminarmente darsi atto che la causa è stata trattenuta in decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché il termine concesso per il deposito della comparsa conclusionale va fatto decorrere non già dalla data del 27/5/2025 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il
16/6/2025.
La domanda proposta dalla parte attrice è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero deve osservarsi che la curatela attrice ha inteso esercitare la presente azione revocatoria “ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 2 e 69 bis l. fall.”, avendo la società in bonis effettuato i pagamenti a favore di in data 8/1/2019, 11/1/2019 e Controparte_1
1/3/2019 ovvero “nel c.d. [periodo] sospetto”, “intercorrente tra il deposito della prima domanda di concordato e la sua dichiarazione di inammissibilità (22 maggio – 22 agosto 2019), nonché in quello che va dalla presentazione della seconda domanda fino alla dichiarazione di fallimento (4 novembre – 8 gennaio 2020)” (pagg. 3 e 5 dell'atto di citazione).
Orbene, al riguardo si osserva che per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo,
Pt_3 consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda (vedi Cass. civile nn. 7324/16, 15724/19, 9290/18
e 30694/19).
E detto principio di matrice giurisprudenziale è stato applicato costantemente allorché nessuna delle norme della legge fallimentare che disciplinano le azioni di inefficacia retrodatavano il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto alla data di apertura della procedura minore, ove seguita dal fallimento.
Va altresì aggiunto che la portata generale del principio ha condotto alla sua applicazione non solo nei casi di consecuzione fra più procedure minori e fallimento (cfr. Cass. civile n. 21900/13), ma anche in quello di successione fra sole procedure minori, nonché alla sua estensione anche all'ipotesi del susseguirsi tra accordi di ristrutturazione del debito e concordato preventivo
(vedi Cass. civile n. 10106/19) ed infine anche all'amministrazione straordinaria (cfr. Cass. civile n. 13838/2019).
Con l'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 69 bis I.f. (introdotto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n.
134 del 2012) il principio sopra enunciato ha poi trovato riconoscimento a
5Pt_3 livello normativo ed anzi la norma, nel prevedere la decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo e secondo comma e 69 I.f. non più dalla data di ammissione al concordato bensì da quella di pubblicazione della relativa domanda, ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all'ipotesi (mai contemplata dalla giurisprudenza) in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 162 l.f.
e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta.
Attesa infatti la contestuale previsione della possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (art. 161, co. 6 l.f.), il legislatore ha inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto, sicché, introdotta la possibilità della domanda di concordato in bianco e anticipati, quindi, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda, con riserva di presentare la proposta (e il piano) entro un termine fino a 180 giorni, equivalente alla durata del periodo sospetto per gli atti normali, si è contestualmente fatto decorrere l'inizio del periodo sospetto da quel primo atto per evitare che la presentazione di una domanda di concordato in bianco diventasse facile strumento di vanificazione delle revocatorie.
Così ricostruito il quadro ermeneutico, non può pertanto revocarsi in dubbio che a normativa vigente, considerate le disposizioni espressamente dettate per il fallimento in ordine agli effetti che questo comporta sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ivi compresi i termini di decorrenza del periodo sospetto in caso di domanda di concordato preventivo e di consecuzione tra procedure (art. 69 bis co. 2 l.f.), “[n]el caso in cui alla domanda di
6Pt_3 concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 l.f. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Orbene, stanti i superiori principi di diritto e le richiamate disposizioni normative, la tesi di parte attrice secondo cui i pagamenti in questione
“sono revocabili ai sensi degli artt. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., trattandosi di pagamento di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nel c.d. [periodo] sospetto e con la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui la versava al momento dei pagamenti” (pagg. 4 e 5 dell'atto di Pt_1
citazione) è astrattamente condivisibile;
tuttavia la curatela del fallimento si è limitata a documentare Parte_2
la pubblicazione delle domande di concordato c.d. in bianco nel registro delle imprese (cfr. della visura storica al 28/10/2021 di cui al documento n.
5 del fascicolo di parte attrice), omettendo di depositare la “prima domanda di concordato <>”, la “seconda domanda di concordato” e la sentenza di fallimento dell'“8 gennaio 2020” (ed invero è stato versato in atti unicamente un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento: vedi documento n. 1 di cui al fascicolo di parte attrice), sì da precludere al giudicante ogni e qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto dell'unitarietà del fenomeno della crisi dell'odierna parte attrice e della conseguente applicazione del computo a ritroso del c.d. periodo sospetto di cui all'art. 69 bis, co. 2 l.f. alla data di pubblicazione della domanda di concordato c.d. in bianco.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
PAGINA 7 il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_2
così provvede: Controparte_1
⁃ rigetta la domanda;
⁃ condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 20/10/2025.
Il Giudice Unico
Dott.ssa Caterina Bordo
PAGINA 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2980 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 67
l.f., vertente tra
Parte_1
in persona del curatore pro tempore (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza di Spagna n. P.IVA_1
35 presso lo studio dell'avv. Michele Riondino che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione, attrice e
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura P.IVA_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Luigi D'Auria,
ET LA e CA EL con studio in Napoli al Centro Direzionale
Isola E/5, convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. i pagamenti … e, per l'effetto, condannare la … Controparte_1
a restituire … la complessiva somma di € 27.392.42”. Con vittoria di spese.
pagina 1 Per la parte convenuta: “rigettare la domanda avversaria”. Spese refuse.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5/1/2023 la
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 [...]
per sentire “revocare, ai sensi dell'art. 67, comma Controparte_1
2, l. fall. i pagamenti” effettuati in favore della convenuta “e, per l'effetto, condannar[la] … a restituire … la complessiva somma di € 27.392.42”. A sostegno della domanda l'istante esponeva che essa era una società che
“acquisiva da istituzioni, enti pubblici … e da importanti imprese private … appalti di varia natura (facchinaggio, manutenzione e sanificazione ambientale, servizi di ristorazione) che esercitava direttamente o attraverso le proprie consorziate”; che tuttavia essa “versava” in “stato di insolvenza
… almeno dalla fine del 2017”, tanto che aveva depositato “una prima domanda di concordato <> il 22 maggio 2019”, “ritenuta inammissibile dal Tribunale di Roma in data 2 agosto 2019”, ed “una seconda domanda di concordato” il “4 novembre 2019”, parimenti dichiarata inammissibile l'8/1/2020; che nella medesima data essa era stata dichiarata fallita;
che [i]n questo contesto di conclamata decozione, la
[aveva] effettuato numerosi pagamenti ai fornitori che vantavano Pt_1
crediti già da tempo scaduti, per importi significativi”; che “[c]on specifico riferimento alla posizione della … la Controparte_1
[aveva] effettuato i seguenti pagamenti: … € 7.200,00 in data 8 Pt_1
gennaio 2019”, “€ 9.987,44 in data 11 gennaio 2019” ed “€ 10.204,98 in data 1 marzo 2019”; che “[t]ali pagamenti [erano] revocabili ai sensi degli
PAGINA 2 artt. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., trattandosi di pagamento di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nel c.d. [periodo] sospetto e con la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui la versava al Pt_1
momento dei pagamenti”; che in particolare “lo stato di insolvenza della nel periodo sospetto … era già conclamato da numerosi indizi Pt_1
sintomatici” ovvero “il notevole ritardo con cui i pagamenti venivano effettuati dalla fallita rispetto a debiti ormai scaduti da tempo”, l'esistenza di pignoramenti a suo carico e la presenza di “numerosi articoli comparsi sulla stampa, dai quali risulta[va] che già dal 2017, la non riusciva Pt_1
a far fronte con regolarità al pagamento degli stipendi dei dipendenti”.
Si costituiva la eccependo che “manca[va]” il Controparte_1
“presupposto soggettivo”, essendo il ritardo nei pagamenti “assolutamente fisiologico”, “ignoti[i]” ad essa convenuta, avente “sede a Napoli”, i pignoramenti “effettuat[i] … presso il Tribunale di Roma” e non conosciute le “<> … pubblicate, negli anni 2017-2019, su giornali e siti internet a carattere territoriale, scarsamente diffusi a livello nazionale e poco accessibili a chi non vive[va] in quel determinato territorio”, e
“sussist[endo] i presupposti di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), l. fall. per l'esenzione da revocatoria (pagamenti nei termini d'uso), in quanto l'andamento complessivo del rapporto intercorso tra le parti [era] sempre stato caratterizzato da frequenti (e, comunque non eccessivamente lunghi) ritardi nel pagamento delle forniture”.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del
27/5/2025, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione del termine di giorni sessanta
PAGINA 3 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
Deve preliminarmente darsi atto che la causa è stata trattenuta in decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché il termine concesso per il deposito della comparsa conclusionale va fatto decorrere non già dalla data del 27/5/2025 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il
16/6/2025.
La domanda proposta dalla parte attrice è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero deve osservarsi che la curatela attrice ha inteso esercitare la presente azione revocatoria “ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 2 e 69 bis l. fall.”, avendo la società in bonis effettuato i pagamenti a favore di in data 8/1/2019, 11/1/2019 e Controparte_1
1/3/2019 ovvero “nel c.d. [periodo] sospetto”, “intercorrente tra il deposito della prima domanda di concordato e la sua dichiarazione di inammissibilità (22 maggio – 22 agosto 2019), nonché in quello che va dalla presentazione della seconda domanda fino alla dichiarazione di fallimento (4 novembre – 8 gennaio 2020)” (pagg. 3 e 5 dell'atto di citazione).
Orbene, al riguardo si osserva che per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo,
Pt_3 consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda (vedi Cass. civile nn. 7324/16, 15724/19, 9290/18
e 30694/19).
E detto principio di matrice giurisprudenziale è stato applicato costantemente allorché nessuna delle norme della legge fallimentare che disciplinano le azioni di inefficacia retrodatavano il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto alla data di apertura della procedura minore, ove seguita dal fallimento.
Va altresì aggiunto che la portata generale del principio ha condotto alla sua applicazione non solo nei casi di consecuzione fra più procedure minori e fallimento (cfr. Cass. civile n. 21900/13), ma anche in quello di successione fra sole procedure minori, nonché alla sua estensione anche all'ipotesi del susseguirsi tra accordi di ristrutturazione del debito e concordato preventivo
(vedi Cass. civile n. 10106/19) ed infine anche all'amministrazione straordinaria (cfr. Cass. civile n. 13838/2019).
Con l'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 69 bis I.f. (introdotto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n.
134 del 2012) il principio sopra enunciato ha poi trovato riconoscimento a
5Pt_3 livello normativo ed anzi la norma, nel prevedere la decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo e secondo comma e 69 I.f. non più dalla data di ammissione al concordato bensì da quella di pubblicazione della relativa domanda, ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all'ipotesi (mai contemplata dalla giurisprudenza) in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 162 l.f.
e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta.
Attesa infatti la contestuale previsione della possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (art. 161, co. 6 l.f.), il legislatore ha inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto, sicché, introdotta la possibilità della domanda di concordato in bianco e anticipati, quindi, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda, con riserva di presentare la proposta (e il piano) entro un termine fino a 180 giorni, equivalente alla durata del periodo sospetto per gli atti normali, si è contestualmente fatto decorrere l'inizio del periodo sospetto da quel primo atto per evitare che la presentazione di una domanda di concordato in bianco diventasse facile strumento di vanificazione delle revocatorie.
Così ricostruito il quadro ermeneutico, non può pertanto revocarsi in dubbio che a normativa vigente, considerate le disposizioni espressamente dettate per il fallimento in ordine agli effetti che questo comporta sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ivi compresi i termini di decorrenza del periodo sospetto in caso di domanda di concordato preventivo e di consecuzione tra procedure (art. 69 bis co. 2 l.f.), “[n]el caso in cui alla domanda di
6Pt_3 concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 l.f. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Orbene, stanti i superiori principi di diritto e le richiamate disposizioni normative, la tesi di parte attrice secondo cui i pagamenti in questione
“sono revocabili ai sensi degli artt. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., trattandosi di pagamento di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nel c.d. [periodo] sospetto e con la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui la versava al momento dei pagamenti” (pagg. 4 e 5 dell'atto di Pt_1
citazione) è astrattamente condivisibile;
tuttavia la curatela del fallimento si è limitata a documentare Parte_2
la pubblicazione delle domande di concordato c.d. in bianco nel registro delle imprese (cfr. della visura storica al 28/10/2021 di cui al documento n.
5 del fascicolo di parte attrice), omettendo di depositare la “prima domanda di concordato <>”, la “seconda domanda di concordato” e la sentenza di fallimento dell'“8 gennaio 2020” (ed invero è stato versato in atti unicamente un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento: vedi documento n. 1 di cui al fascicolo di parte attrice), sì da precludere al giudicante ogni e qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto dell'unitarietà del fenomeno della crisi dell'odierna parte attrice e della conseguente applicazione del computo a ritroso del c.d. periodo sospetto di cui all'art. 69 bis, co. 2 l.f. alla data di pubblicazione della domanda di concordato c.d. in bianco.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
PAGINA 7 il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_2
così provvede: Controparte_1
⁃ rigetta la domanda;
⁃ condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 20/10/2025.
Il Giudice Unico
Dott.ssa Caterina Bordo
PAGINA 8