Sentenza 25 novembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/04/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03549/2025REG.PROV.COLL.
N. 09373/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2024, proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Creaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Istituto Diagnostico Medico Gmm, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele D’Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Centro Analisi Cliniche Idea s.a.s., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 713/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Diagnostico Medico GMM;
Vista la dichiarazione del 26 febbraio 2025 con la quale parte appellata dichiara di non aver più interesse al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e agli effetti della sentenza gravata;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Premesso in fatto che:
– l’Istituto diagnostico medico GMM, parte del contratto di rete denominata “ I due Mari ” con altri soggetti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, ha domandato all’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria (di seguito, breviter , ASP) l’accesso agli “ atti (delibere, determine, verbali, ec.) afferenti alla determinazione della stima di spesa ticket relativamente alla propria posizione e agli atti (delibere, determine, verbali ecc.) afferenti la diversa destinazione delle somme residue nell’ambito di una richiesta di pagamento di somme a conguaglio del residuo ticket per l’anno 2023 ”;
– in pendenza del giudizio, l’Azienda sanitaria ha riscontrato l’istanza con una nota di chiarimenti in cui ha precisato che “ dalla documentazione in atti risulta che nell’annualità 2023 il laboratorio de quo abbia percepito l’intero budget contrattualmente previsto al netto ticket (pari ad € 61.278,03), indicando, altresì, con la richiamata nota prot. n. 42137 dell’11.06.2024 di aver percepito, a titolo di ticket, la somma complessiva pari ad € 18.530,19. […] A ciò si aggiunga che all’art. 4 del contratto annualità 2023, è ben specificato l’importo che debba essere inteso quale “tetto massimo annuale di spesa” assegnato all’ Erogatore, e che il tetto massimo indicato è l’importo al netto ticket (art. 4 comma 9) ”;
– il T.A.R. Reggio Calabria, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse, ha ritenuto di respingere anche l’eccezione di cessata materia del contendere con riguardo alla ridetta nota di riscontro regionale, ascrivendole “ al più valore di atto interlocutorio, come tale non satisfattivo della pretesa azionata dalla ricorrente ” e ha concluso per la condanna dell’ASP all’ostensione della documentazione anelata;
– l’ASP ha appellato la decisione di prime cure abbandonando tutte le eccezioni preliminari e soffermandosi sul punto cruciale che “ la risposta della Amministrazione certifica che i documenti di cui si chiede l’ostensione non sono in possesso dell’ASP di Reggio Calabria che quindi non li detiene ”;
– all’esito della trattazione cautelare il Collegio, nel rilevare che la determinazione del budget complessivo è avvenuta in sede consensuale di stipula del contratto tra Azienda sanitaria provinciale e struttura a rete e che il riparto del budget accordato all’Istituto appellato è stato, invece, deciso internamente tra i soggetti partecipanti al contratto di rete, ha ritenuto che gli atti posti ad oggetto dell’azione ostensiva, attenendo prettamente al riparto interno, non siano materialmente nella disponibilità dell’Azienda sanitaria, sicché ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza gravata con ordinanza n. 42 del 10 gennaio 2025;
Tenuto conto che, successivamente alla statuizione cautelare:
– l’Istituto appellato, con dichiarazione prodotta agli atti del giudizio in data 26 febbraio 2025 ma non notificata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ed alla sentenza in questa sede ex adverso gravata confidando nella compensazione delle spese di giudizio;
– l’Azienda appellante, con nota del 7 marzo 2025, nel prendere atto della rinuncia al ricorso ed agli effetti della sentenza di primo grado da parte dell’Istituto GMM, ha chiesto il passaggio in decisione affinché la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio stante la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio di appello.
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, in adesione alle richieste delle parti, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO