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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12272/2024 promossa da:
,nata a [...] il [...] e residente a [...] n.151/2 (CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Mitaritonna C.F._1 presso il cui studio legale in Bologna, Galleria Cavour n. 2, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_2 (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Altavilla presso C.F._2 il cui studio in Bologna, Via de Carbonesi n. 9, è elettivamente domiciliato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 05/11/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 04/02/2025, termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n 131/2025 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] Parte_1
Ceca il 15.6.1978, e , nato a [...] il [...] e residente a [...], celebrato a Parte_2
Bologna il 26/01/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO) al n. 4 parte 2 Serie C anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) dispone, in considerazione dei tempi di permanenza assolutamente paritetici di che i CP_1 genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – mentre le spese straordinarie verranno suddivise al 50%, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna, qui da intendersi integralmente trascritto e accettato dalle parti;
pagina 2 di 3 2) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e di aver già regolato ogni ulteriore rapporto economico e di null'altro avere a pretendere reciprocamente;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12272/2024 promossa da:
,nata a [...] il [...] e residente a [...] n.151/2 (CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Mitaritonna C.F._1 presso il cui studio legale in Bologna, Galleria Cavour n. 2, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_2 (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Altavilla presso C.F._2 il cui studio in Bologna, Via de Carbonesi n. 9, è elettivamente domiciliato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 05/11/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 04/02/2025, termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n 131/2025 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] Parte_1
Ceca il 15.6.1978, e , nato a [...] il [...] e residente a [...], celebrato a Parte_2
Bologna il 26/01/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO) al n. 4 parte 2 Serie C anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) dispone, in considerazione dei tempi di permanenza assolutamente paritetici di che i CP_1 genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – mentre le spese straordinarie verranno suddivise al 50%, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna, qui da intendersi integralmente trascritto e accettato dalle parti;
pagina 2 di 3 2) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e di aver già regolato ogni ulteriore rapporto economico e di null'altro avere a pretendere reciprocamente;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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