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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2124/2023 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Egilda De Donno e Rossella Farnelli, procuratori domiciliatari;
- appellante principale ed appellata in via incidentale -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Fedele e Paolo Federico Fedele, procuratori domiciliatari;
- appellata in via principale ed appellante in via incidentale -
, CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Ciardo, procuratore domiciliatario;
AR
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre, procuratori domiciliatari;
- appellati in via principale ed incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in poi Parte_1 [...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 364/2023 R.S. del 16.01.2023 con cui il Pt_3
Giudice di Pace di aveva accolto la domanda proposta ex artt. 2051 - 2043 c.c. da Pt_2
per il risarcimento dei danni patrimoniali riportati dalla propria autovettura Fiat CP_2
Punto tg. BA955AH a seguito del sinistro avvenuto il 21.7.2017 alle ore 6.30 circa, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto di gravame, e concludendo per il rigetto della domanda, od, in subordine, per la declaratoria dell'esclusiva responsabilità del e dell'impresa AR Controparte_1
(d'ora in poi
[...] CP_3
Con comparsa depositata il 05.06.2023 quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e comunque della domanda formulata nei propri confronti per intervenuta decadenza, nonché formulando appello incidentale avverso la disposta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con distinte comparse depositate rispettivamente il 13.06.2023 ed il 18.07.2023 si sono costituiti in giudizio ed il al fine di resistere all'impugnazione. CP_2 AR
All'udienza dell'11.06.2024 il Tribunale, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il Tribunale che gli appelli proposti meritino accoglimento per le distinte ragioni che di seguito si espongono.
Risulta dalla consultazione del fascicolo di primo grado che con atto di citazione notificato il 07.6.2019 , proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg. BA955AH, adducendo CP_2
che “…il giorno 21/07/2017 alle ore 6.30 circa, a bordo della suddetta autovettura percorreva Via
Merine, nell'abitato di nel mentre si apprestava a svoltare per via De Donno, improvvisamente Pt_2 sprofondava con la ruota anteriore e posteriore destra in una profonda buca che si veniva a creare con il suo transito, non segnalata né transennata, non visibile, che causava ingentissimi danni al mezzo”, conveniva in giudizio il al fine di conseguire il ristoro dei danni AR
patrimoniali subiti.
A seguito della costituzione dell'ente locale che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, all'udienza del 23.9.2019 il procuratore dell'attrice chiedeva di essere autorizzato
2 alla chiamata in causa di la quale a sua volta insisteva per l'evocazione Parte_3
dell'impresa alla quale aveva appaltato i lavori giusta contratto del 29.3.2011, la CP_3
quale a sua volta ancora si costituiva eccependo la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c..
All'esito dell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice e dell'escussione dei testimoni, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, pronunciando la sentenza gravata del seguente tenore: “1) Accertata la responsabilità di con esclusione di responsabilità del
e dell'impresa Soci, condanna la terza chiamata al pagamento in favore di AR
, della somma complessiva di euro 1.500,00 oltre interessi al tasso legale a far tempo della CP_2 domanda e fino all'effettivo soddisfo , oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e fino al soddisfo come in motivazione;
2) Condanna l'AQP, in persona del L.R. pro, tempore, al pagamento in favore del procuratore dell'attrice, antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.125,00 di cui euro 125,00 per spese, euro 1.000,00 per compensi di lite per l'intero giudizio oltre spese generali, iva e cap co-me per legge.3) Compensa tra le residue parti in causa le spese processuali”.
Avverso tale decisione ha proposto appello principale deducendo l'illegittimità Parte_3
della decisione prioritariamente per l'insussistenza dei presupposti per l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso il profilarsi del caso fortuito.
Ritiene il decidente che in parte qua l'impugnazione meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad
3 interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III,
27/04/2023, n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col
4 trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051
c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
Orbene, premesso che nel corso del giudizio non è mai stata prodotta alcuna relazione dei
VV.UU. asseritamente intervenuti, l'unico teste oculare escusso, , Testimone_1
riconoscendo la documentazione fotografica prodotta dall'attrice, ha consentito di
5 acclarare che la buca ritratta nelle foto in atti, di notevole estensione e dai contorni nettamente delineati, non ebbe “a formarsi” in occasione del passaggio dell'autovettura dell'attrice, ma solo a riempirsi di acqua a causa della rottura del tombino sopraelevato travolto dal passaggio della .
Ne consegue che, non solo essa, di considerevole ampiezza e vuota prima del passaggio dell'auto, ben poteva essere avvistata agli albori di una giornata estiva, in cui “…c'era luce e non pioveva al momento del fatto” (cfr. dich. ), ma non lo fu colpevolmente Tes_1
dall'attrice che in sede di interrogatorio formale ha ammesso di non aver mantenuto una congrua distanza dall'auto che la precedeva (“non ho visto buche e comunque, davanti a me, vi era un'altra autovettura che mi precedeva al momento del fatto”), ma che soprattutto avrebbe potuto evitarla qualora avesse percorso la strada conformemente alle prescrizioni del vigente Codice.
Dalla visione delle foto prodotte, infatti, ed in particolare quella di pag. 107 del fascicolo dell'attrice in cui è visibile sulla destra l'angolo del marciapiede, emerge evidente che la buca di cui si discute, che occupa trasversalmente quasi la metà della larga carreggiata di via
Merine, è ubicata non già in corrispondenza della corsia della via De Donno che la provenendo da via Merine avrebbe dovuto imboccare, bensì quella opposta, ovvero che da via De Donno si immette su via Merine: ne consegue che la ebbe ad incappare in essa perché ebbe a “tagliare” la curva, in violazione del disposto di cui all'art. 154 co. 3 CdS, che le imponeva di “…b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, (…). In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
…”; oltretutto avrebbe avuto modo di avvistarla se avesse mantenuto la congrua distanza dall'auto che la precedeva e che le avrebbe permesso di sincerarsi del fondo stradale che andava percorrendo.
Ne consegue che, dovendo il sinistro ascriversi all'imprudente condotta di guida dell'attrice, che ha assorbito ogni ulteriore serie causale, la domanda meritava di essere rigettata, ed in tal senso va riformata la statuizione di merito contenuta nella sentenza impugnata.
In virtù della riforma, necessita di essere altresì rivista la regolamentazione delle spese di lite, oggetto di censura sia da parte di che di con appello incidentale. Parte_3 CP_3
Quanto alla prima, indubbiamente la soccombenza dell'attrice rispetto alla pretesa principale, impone di porre a carico della stessa le spese sostenute dall'appellante per il
6 doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197) ed esclusa la fase istruttoria, a differenza di quanto va fatto per il il quale ha fatto acquiescenza alla AR
compensazione disposta anche nei suoi confronti dal Giudice di primo grado, ed ha resistito al gravame, ritenuto fondato.
Quanto invece alla evocata chiamata in causa da merita integrale CP_3 Parte_3
condivisione il disposto di Cassazione civile sez. VI, 28/03/2022, n.9941, secondo cui “In forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Nel caso di specie, pure a voler prescindere dalla sussistenza della decadenza ex art. 1667
c.c. dall'azione formulata, tempestivamente eccepita, la manleva proposta nei confronti dell'appaltatrice non avrebbe potuto essere accolta, difettando la prova delle prestazioni eseguite dalla in virtù del contratto, e soprattutto dell'inerenza di essere in CP_3
relazione al tratto stradale in questione, contestate dall'evocata sin dall'atto della sua costituzione (“…la esponente rileva come nel luogo del presunto sinistro non abbia ffettuato alcun intervento afferente al manto stradale come interessatamente sostenuto dall'AQP…”), risultando prodotto in primo grado estratto di esso riproducente l'art. 21, non già quello illustrativo dell'oggetto dell'appalto commissionato.
Per tale ragione, in accoglimento del gravame incidentale, meritano di essere poste a carico di le spese di lite sostenute da per la difesa in entrambi i gradi di Parte_3 CP_3
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 364/2023 R.S. del Giudice di Pace di Parte_1
e su quello incidentale formulato da Pt_2 CP_3
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
CP_2
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1
di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 1.265,00 per il
7 primo ed in € 1.700,00 per il presente, oltre € 147,00 per spese, spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) In accoglimento del gravame incidentale, condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che CP_3
liquida ex D.M. 55/14 in € 1.265,00 per il primo ed in € 1.700,00 per il presente, oltre C.U., spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra CP_2
ed il AR
Lecce, 09.6.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2124/2023 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Egilda De Donno e Rossella Farnelli, procuratori domiciliatari;
- appellante principale ed appellata in via incidentale -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Fedele e Paolo Federico Fedele, procuratori domiciliatari;
- appellata in via principale ed appellante in via incidentale -
, CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Ciardo, procuratore domiciliatario;
AR
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre, procuratori domiciliatari;
- appellati in via principale ed incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in poi Parte_1 [...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 364/2023 R.S. del 16.01.2023 con cui il Pt_3
Giudice di Pace di aveva accolto la domanda proposta ex artt. 2051 - 2043 c.c. da Pt_2
per il risarcimento dei danni patrimoniali riportati dalla propria autovettura Fiat CP_2
Punto tg. BA955AH a seguito del sinistro avvenuto il 21.7.2017 alle ore 6.30 circa, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto di gravame, e concludendo per il rigetto della domanda, od, in subordine, per la declaratoria dell'esclusiva responsabilità del e dell'impresa AR Controparte_1
(d'ora in poi
[...] CP_3
Con comparsa depositata il 05.06.2023 quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e comunque della domanda formulata nei propri confronti per intervenuta decadenza, nonché formulando appello incidentale avverso la disposta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con distinte comparse depositate rispettivamente il 13.06.2023 ed il 18.07.2023 si sono costituiti in giudizio ed il al fine di resistere all'impugnazione. CP_2 AR
All'udienza dell'11.06.2024 il Tribunale, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il Tribunale che gli appelli proposti meritino accoglimento per le distinte ragioni che di seguito si espongono.
Risulta dalla consultazione del fascicolo di primo grado che con atto di citazione notificato il 07.6.2019 , proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg. BA955AH, adducendo CP_2
che “…il giorno 21/07/2017 alle ore 6.30 circa, a bordo della suddetta autovettura percorreva Via
Merine, nell'abitato di nel mentre si apprestava a svoltare per via De Donno, improvvisamente Pt_2 sprofondava con la ruota anteriore e posteriore destra in una profonda buca che si veniva a creare con il suo transito, non segnalata né transennata, non visibile, che causava ingentissimi danni al mezzo”, conveniva in giudizio il al fine di conseguire il ristoro dei danni AR
patrimoniali subiti.
A seguito della costituzione dell'ente locale che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, all'udienza del 23.9.2019 il procuratore dell'attrice chiedeva di essere autorizzato
2 alla chiamata in causa di la quale a sua volta insisteva per l'evocazione Parte_3
dell'impresa alla quale aveva appaltato i lavori giusta contratto del 29.3.2011, la CP_3
quale a sua volta ancora si costituiva eccependo la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c..
All'esito dell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice e dell'escussione dei testimoni, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, pronunciando la sentenza gravata del seguente tenore: “1) Accertata la responsabilità di con esclusione di responsabilità del
e dell'impresa Soci, condanna la terza chiamata al pagamento in favore di AR
, della somma complessiva di euro 1.500,00 oltre interessi al tasso legale a far tempo della CP_2 domanda e fino all'effettivo soddisfo , oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e fino al soddisfo come in motivazione;
2) Condanna l'AQP, in persona del L.R. pro, tempore, al pagamento in favore del procuratore dell'attrice, antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.125,00 di cui euro 125,00 per spese, euro 1.000,00 per compensi di lite per l'intero giudizio oltre spese generali, iva e cap co-me per legge.3) Compensa tra le residue parti in causa le spese processuali”.
Avverso tale decisione ha proposto appello principale deducendo l'illegittimità Parte_3
della decisione prioritariamente per l'insussistenza dei presupposti per l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso il profilarsi del caso fortuito.
Ritiene il decidente che in parte qua l'impugnazione meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad
3 interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III,
27/04/2023, n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col
4 trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051
c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
Orbene, premesso che nel corso del giudizio non è mai stata prodotta alcuna relazione dei
VV.UU. asseritamente intervenuti, l'unico teste oculare escusso, , Testimone_1
riconoscendo la documentazione fotografica prodotta dall'attrice, ha consentito di
5 acclarare che la buca ritratta nelle foto in atti, di notevole estensione e dai contorni nettamente delineati, non ebbe “a formarsi” in occasione del passaggio dell'autovettura dell'attrice, ma solo a riempirsi di acqua a causa della rottura del tombino sopraelevato travolto dal passaggio della .
Ne consegue che, non solo essa, di considerevole ampiezza e vuota prima del passaggio dell'auto, ben poteva essere avvistata agli albori di una giornata estiva, in cui “…c'era luce e non pioveva al momento del fatto” (cfr. dich. ), ma non lo fu colpevolmente Tes_1
dall'attrice che in sede di interrogatorio formale ha ammesso di non aver mantenuto una congrua distanza dall'auto che la precedeva (“non ho visto buche e comunque, davanti a me, vi era un'altra autovettura che mi precedeva al momento del fatto”), ma che soprattutto avrebbe potuto evitarla qualora avesse percorso la strada conformemente alle prescrizioni del vigente Codice.
Dalla visione delle foto prodotte, infatti, ed in particolare quella di pag. 107 del fascicolo dell'attrice in cui è visibile sulla destra l'angolo del marciapiede, emerge evidente che la buca di cui si discute, che occupa trasversalmente quasi la metà della larga carreggiata di via
Merine, è ubicata non già in corrispondenza della corsia della via De Donno che la provenendo da via Merine avrebbe dovuto imboccare, bensì quella opposta, ovvero che da via De Donno si immette su via Merine: ne consegue che la ebbe ad incappare in essa perché ebbe a “tagliare” la curva, in violazione del disposto di cui all'art. 154 co. 3 CdS, che le imponeva di “…b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, (…). In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
…”; oltretutto avrebbe avuto modo di avvistarla se avesse mantenuto la congrua distanza dall'auto che la precedeva e che le avrebbe permesso di sincerarsi del fondo stradale che andava percorrendo.
Ne consegue che, dovendo il sinistro ascriversi all'imprudente condotta di guida dell'attrice, che ha assorbito ogni ulteriore serie causale, la domanda meritava di essere rigettata, ed in tal senso va riformata la statuizione di merito contenuta nella sentenza impugnata.
In virtù della riforma, necessita di essere altresì rivista la regolamentazione delle spese di lite, oggetto di censura sia da parte di che di con appello incidentale. Parte_3 CP_3
Quanto alla prima, indubbiamente la soccombenza dell'attrice rispetto alla pretesa principale, impone di porre a carico della stessa le spese sostenute dall'appellante per il
6 doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197) ed esclusa la fase istruttoria, a differenza di quanto va fatto per il il quale ha fatto acquiescenza alla AR
compensazione disposta anche nei suoi confronti dal Giudice di primo grado, ed ha resistito al gravame, ritenuto fondato.
Quanto invece alla evocata chiamata in causa da merita integrale CP_3 Parte_3
condivisione il disposto di Cassazione civile sez. VI, 28/03/2022, n.9941, secondo cui “In forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Nel caso di specie, pure a voler prescindere dalla sussistenza della decadenza ex art. 1667
c.c. dall'azione formulata, tempestivamente eccepita, la manleva proposta nei confronti dell'appaltatrice non avrebbe potuto essere accolta, difettando la prova delle prestazioni eseguite dalla in virtù del contratto, e soprattutto dell'inerenza di essere in CP_3
relazione al tratto stradale in questione, contestate dall'evocata sin dall'atto della sua costituzione (“…la esponente rileva come nel luogo del presunto sinistro non abbia ffettuato alcun intervento afferente al manto stradale come interessatamente sostenuto dall'AQP…”), risultando prodotto in primo grado estratto di esso riproducente l'art. 21, non già quello illustrativo dell'oggetto dell'appalto commissionato.
Per tale ragione, in accoglimento del gravame incidentale, meritano di essere poste a carico di le spese di lite sostenute da per la difesa in entrambi i gradi di Parte_3 CP_3
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 364/2023 R.S. del Giudice di Pace di Parte_1
e su quello incidentale formulato da Pt_2 CP_3
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
CP_2
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1
di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 1.265,00 per il
7 primo ed in € 1.700,00 per il presente, oltre € 147,00 per spese, spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) In accoglimento del gravame incidentale, condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che CP_3
liquida ex D.M. 55/14 in € 1.265,00 per il primo ed in € 1.700,00 per il presente, oltre C.U., spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra CP_2
ed il AR
Lecce, 09.6.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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