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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2635/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3684/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195556168000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1853/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha impugnato l'atto di intimazione notificatogli da ADER in base a iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate ex art. 36 ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 per l'anno di imposta 2020.
A fondamento del ricorso ha posto i motivi appresso esaminati.
Il ricorso è stato notificato sia ad ADER che alla Agenzia delle entrate.
A fondamento del ricorso sono stati posti i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella di pagamento n. 09720240195556168000 per omessa notifica degli atti prodromici:
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione o notifica degli atti prodromici necessari per l'emissione della cartella di pagamento, in particolare la comunicazione ex art. 36-ter DPR 600/1973 (c.d.
" avviso bonario"). La mancata notifica di tale comunicazione rappresenta una violazione del diritto al contraddittorio e rende la cartella di pagamento illegittima.
2. Mancanza di chiarezza e trasparenza nella cartella di pagamento: La cartella non contiene una motivazione chiara e trasparente, né esplicita i criteri di calcolo delle somme richieste, inclusi gli interessi e le sanzioni. Questo viola il diritto di difesa del contribuente e i principi di chiarezza e motivazione degli atti amministrativi previsti dalla legge.
3. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi: Il ricorrente contesta la mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi e delle sanzioni, che rappresentano una parte significativa dell'importo richiesto. Non sono indicati i criteri di calcolo, le aliquote applicate e il periodo di riferimento, rendendo difficile verificare la correttezza dell'importo richiesto.
Né ADER né l'Agenzia delle Entrate risultano costituite in Giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso ed ormai una produzione documentale sarebbe inammissibile perché tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nel caso in esame si tratta di controllo formale della dichiarazione e non semplicemente di controllo automatizzato. Ed allora è necessario, a pena di nullità (Così Cass. N. 7620/2024), il previo invio della comunicazione delle irregolarità riscontrate;
prova che ovviamente, stante la mancata costituzione in giudizio delle resistenti non è stata data.
Donde l'accoglimento del ricorso.
Gli altri motivi risultano assorbiti. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso e dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 09720240195556168000 per omessa notifica degli atti prodromici ex art. 36-ter DPR 600/1973 e dell'atto di intimazione;
condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate S.p.A. in solido al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € euro 30,00 per spese ed euro 600,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3684/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195556168000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1853/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha impugnato l'atto di intimazione notificatogli da ADER in base a iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate ex art. 36 ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 per l'anno di imposta 2020.
A fondamento del ricorso ha posto i motivi appresso esaminati.
Il ricorso è stato notificato sia ad ADER che alla Agenzia delle entrate.
A fondamento del ricorso sono stati posti i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella di pagamento n. 09720240195556168000 per omessa notifica degli atti prodromici:
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione o notifica degli atti prodromici necessari per l'emissione della cartella di pagamento, in particolare la comunicazione ex art. 36-ter DPR 600/1973 (c.d.
" avviso bonario"). La mancata notifica di tale comunicazione rappresenta una violazione del diritto al contraddittorio e rende la cartella di pagamento illegittima.
2. Mancanza di chiarezza e trasparenza nella cartella di pagamento: La cartella non contiene una motivazione chiara e trasparente, né esplicita i criteri di calcolo delle somme richieste, inclusi gli interessi e le sanzioni. Questo viola il diritto di difesa del contribuente e i principi di chiarezza e motivazione degli atti amministrativi previsti dalla legge.
3. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi: Il ricorrente contesta la mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi e delle sanzioni, che rappresentano una parte significativa dell'importo richiesto. Non sono indicati i criteri di calcolo, le aliquote applicate e il periodo di riferimento, rendendo difficile verificare la correttezza dell'importo richiesto.
Né ADER né l'Agenzia delle Entrate risultano costituite in Giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso ed ormai una produzione documentale sarebbe inammissibile perché tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nel caso in esame si tratta di controllo formale della dichiarazione e non semplicemente di controllo automatizzato. Ed allora è necessario, a pena di nullità (Così Cass. N. 7620/2024), il previo invio della comunicazione delle irregolarità riscontrate;
prova che ovviamente, stante la mancata costituzione in giudizio delle resistenti non è stata data.
Donde l'accoglimento del ricorso.
Gli altri motivi risultano assorbiti. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso e dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 09720240195556168000 per omessa notifica degli atti prodromici ex art. 36-ter DPR 600/1973 e dell'atto di intimazione;
condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate S.p.A. in solido al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € euro 30,00 per spese ed euro 600,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico