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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G 2002/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPRETE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Rocca di Neto, Viale Aldo Moro n. 186, presso il difensore avv. LOPRETE MICHELE
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA G.DELEDDA, 1 88900 CROTONE presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.9.22, la ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento ed art. 3, co. 3 l. 104/1992 con esito negativo, ha chiesto riconoscere e dichiarare la sussistenza di CP_ entrambi i requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Sosteneva l'aggravamento delle condizioni di salute intervenuto successivamente al deposito della relazione peritale, come da documentazione sanitaria in atti, attestante “decadimento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con k mammario e artroprotesi in ginocchio dx”.
CP_ Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame, in particolare contestando le valutazioni del consulente, che riconosceva in capo alla ricorrente l'incapacità di compiere gli atti quotidiani nel periodo di sottoposizione a radioterapia, vale a dire dal 25.1.2021 al 31.5.2021, perché immotivate e contrastanti con quanto rilevato in sede di esame obiettivo, nonché avulse da una considerazione degli effetti concreti che la terapia praticata ha cagionato nel periodo suddetto.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa relativa alla documentazione sanitaria esaminata – non presente in atti- rimasta senza esito e successiva rinnovazione delle indagini peritali, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
pagina 1 di 3 In via preliminare si osserva che non è stata proposta la domanda di accertamento del diritto, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., circoscritto all'accertamento del requisito sanitario, come si legge nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente, alla luce dell'esame obiettivo effettuato, non abbia necessità di assistenza continua, essendo affetta da patologie che rientrano nella
“normale senescenza con i limiti derivanti dall'età”.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come ritenuto dal consulente tecnico, non
è emersa la prova che la ricorrente sia affetta da declino cognitivo, a tal fine ritenuta insufficiente, da sola, la relazione fisiatrica del 3.6.2022 in quanto contenente soltanto valutazioni diagnostiche non supportate da esami strumentali e che, in ogni caso, fa riferimento ad un “iniziale decadimento cognitivo” che, in mancanza di ulteriori elementi, non forniti dalla parte ricorrente, non basta a dimostrare condizioni di salute tali da integrare il requisito sanitario per le prestazioni di cui si discute.
Lo stesso deve dirsi con riferimento al referto specialistico del centro salute mentale di Crotone del
29.3.2022 che, da solo, in mancanza di ulteriore documentazione sanitaria a riguardo, non basta a dimostrare che la ricorrente sia affetta da “depressione maggiore”, come ivi si legge, trattandosi di valutazione parimenti non supportata da elementi oggettivi ed esami strumentali e, quindi, non dirimente ai fini del presente giudizio, oltre che insufficiente, da sola ed in mancanza di ulteriori elementi, a dimostrare l'impossibilità per la ricorrente di provvedere autonomamente al compimento degli atti di vita quotidiana, oltre che la necessità di assistenza continua, anche da un punto di vista relazionale ex art. 3, co. 3 L. 104/1992, come anche ritenuto dal ctu in sede di risposta alle osservazioni di parte, con valutazioni da intendersi qui integralmente richiamate.
In definitiva, non sussiste il requisito sanitario in oggetto, assorbite le ulteriori questioni non espressamente affrontate.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. contenuta in calce al ricorso per atp.
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c..
Crotone 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPRETE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Rocca di Neto, Viale Aldo Moro n. 186, presso il difensore avv. LOPRETE MICHELE
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA G.DELEDDA, 1 88900 CROTONE presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.9.22, la ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento ed art. 3, co. 3 l. 104/1992 con esito negativo, ha chiesto riconoscere e dichiarare la sussistenza di CP_ entrambi i requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Sosteneva l'aggravamento delle condizioni di salute intervenuto successivamente al deposito della relazione peritale, come da documentazione sanitaria in atti, attestante “decadimento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con k mammario e artroprotesi in ginocchio dx”.
CP_ Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame, in particolare contestando le valutazioni del consulente, che riconosceva in capo alla ricorrente l'incapacità di compiere gli atti quotidiani nel periodo di sottoposizione a radioterapia, vale a dire dal 25.1.2021 al 31.5.2021, perché immotivate e contrastanti con quanto rilevato in sede di esame obiettivo, nonché avulse da una considerazione degli effetti concreti che la terapia praticata ha cagionato nel periodo suddetto.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa relativa alla documentazione sanitaria esaminata – non presente in atti- rimasta senza esito e successiva rinnovazione delle indagini peritali, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
pagina 1 di 3 In via preliminare si osserva che non è stata proposta la domanda di accertamento del diritto, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., circoscritto all'accertamento del requisito sanitario, come si legge nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente, alla luce dell'esame obiettivo effettuato, non abbia necessità di assistenza continua, essendo affetta da patologie che rientrano nella
“normale senescenza con i limiti derivanti dall'età”.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come ritenuto dal consulente tecnico, non
è emersa la prova che la ricorrente sia affetta da declino cognitivo, a tal fine ritenuta insufficiente, da sola, la relazione fisiatrica del 3.6.2022 in quanto contenente soltanto valutazioni diagnostiche non supportate da esami strumentali e che, in ogni caso, fa riferimento ad un “iniziale decadimento cognitivo” che, in mancanza di ulteriori elementi, non forniti dalla parte ricorrente, non basta a dimostrare condizioni di salute tali da integrare il requisito sanitario per le prestazioni di cui si discute.
Lo stesso deve dirsi con riferimento al referto specialistico del centro salute mentale di Crotone del
29.3.2022 che, da solo, in mancanza di ulteriore documentazione sanitaria a riguardo, non basta a dimostrare che la ricorrente sia affetta da “depressione maggiore”, come ivi si legge, trattandosi di valutazione parimenti non supportata da elementi oggettivi ed esami strumentali e, quindi, non dirimente ai fini del presente giudizio, oltre che insufficiente, da sola ed in mancanza di ulteriori elementi, a dimostrare l'impossibilità per la ricorrente di provvedere autonomamente al compimento degli atti di vita quotidiana, oltre che la necessità di assistenza continua, anche da un punto di vista relazionale ex art. 3, co. 3 L. 104/1992, come anche ritenuto dal ctu in sede di risposta alle osservazioni di parte, con valutazioni da intendersi qui integralmente richiamate.
In definitiva, non sussiste il requisito sanitario in oggetto, assorbite le ulteriori questioni non espressamente affrontate.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. contenuta in calce al ricorso per atp.
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c..
Crotone 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
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