Articolo 1698 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1698.

(Estinzione dell'azione nei confronti del vettore).

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto e' dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purche' in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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