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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1849/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1849/2024
All'udienza del 06/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per
[...]
l'avv. Plemone in sostituzione dell'avv. Famà per delega orale, per l'avv. Parte_1 Controparte_1
Michela Arnoletti, per l'avv. Ponte in sostituzione dell'avv. Salvatori per delega orale e Controparte_2 quale procuratore speciale ex art. 185 c.p.c. giusta procura in atti. Per Controparte_3 nessuno compare.
[...]
Il giudice, stante la costituzione tardiva di e , revoca la dichiarazione di contumacia CP_1 CP_4 delle due società.
L'avv. Plemone eccepisce la tardività e la decadenza della comparsa di richiama le conclusioni già CP_2 svolte nel ricorso introduttivo, come modificate all'udienza del 18 febbraio 2025, ribadendo le prove documentali offerte ed evidenzia come il fondo Fon.te abbia confermato le omissioni dei versamenti, sostenuto la legittimazione del ricorrente, e chiesto il versamento diretto al fondo delle somme omesse e dovute. Non si oppone alla condanna di pagamento in via diretta al fondo.
Insiste per la condanna alle spese.
L'avv. Ponte chiede un rinvio in ragione della costituzione del Fondo per i medesimi incombenti con termine per il deposito di note.
L'avv. Plemone e l'avv. Arnoletti si oppongono alla richiesta di rinvio.
Il giudice, rilevato che il fondo Fon.te si è costituto in giudizio in data 22.4.2025 mentre solo nella CP_2 tarda serata di ieri e che, dunque, bene avrebbe potuto prendere posizione sulle difese esposte dal CP_1 rigetta la richiesta la richiesta di rinvio e invita a discutere la causa.
L'avv. Ponte insiste per il rigetto del ricorso richiamando la memoria di costituzione. Chiede di non tenere conto delle buste paga depositate in quanto non vertono sull'oggetto della domanda. Fa presente che per mero errore materiale in memoria il fondo è stato erroneamente indicato come anziché come CP_5
CP_1
L'avv. Arnoletti richiama la memoria depositata in atti e insiste per le l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1849/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- PARTE RICORRENTE -
contro c.f. , Controparte_3 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
e c.f. , ass. avv. PAOLO SALVATORI Controparte_6 P.IVA_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
e nei confronti di
, c.f. , ass. avv. IVAN CANELLI Controparte_7 P.IVA_3
- LITISCONSORTE NECESSARIO-
Oggetto: mancato versamento fondo previdenza complementare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha dedotto di aver lavorato presso l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle quale guardia Parte_1 particolare giurata alle dipendenze di dal 30.1.2016 al Controparte_3
26.11.2024, data in cui il suo rapporto di lavoro era passato senza soluzione di continuità alla Controparte_6 in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto tra le due società. Ha dedotto, inoltre,
[...] che in data 1.6.2016 aveva aderito al Fondo Fon.te delegando il datore ad effettuare i dovuti pagamenti delle spettanze del TFR.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1849/2024
CP_ Ha, quindi, lamentato che a partire dall'anno 2016 avrebbe omesso di effettuare i versamenti al Fondo, nonostante avesse sempre provveduto ad effettuare le trattenute in busta paga, per un importo che al mese di ottobre 2024 era pari ad € 5.004,16.
Ha, quindi, chiesto la condanna di di pagare al fondo pensione Fon.te detto importo Controparte_9 reintegrare la posizione individuale del ricorrente per l'importo non corrisposto e pari al 30 ottobre 2024 ad € 5.004,16 ovvero condannare le società convenute, ciascuna per la propria competenza e /o in solido tra loro a reintegrare la posizione personale del ricorrente per l'importo ritenuto di giustizia, previa occorrendo CTU tesa alla quantificazione degli importi riconosciuti e non versati, oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme dovute”.
All'udienza del 18 febbraio 2025 ha chiesto di modificare la domanda atteso che per mero errore erano stati richieste rivalutazione e interessi sulle somme non versate anziché l'importo che lo stesso avrebbe guadagnato nel caso in cui le somme fossero state tempestivamente versate sulla sua posizione risarcitoria e ha chiesto altresì di poter depositare le buste paga successive al deposito del ricorso dando atto che permanevano le omissioni contributive.
CP_
è rimasta contumace.
si è costituita tardivamente contestando che in capo a sé fosse configurabile qualsiasi Controparte_6 responsabilità per gli omessi pagamenti della società convenuta.
Il Fondo pensione Fon.te si è costituito in giudizio confermando che sulla posizione del ricorrente erano stati omessi da parte di per complessivi € 5.256 nell'arco di tutto il rapporto lavorativo e da CP_10 parte di per € 224,10. Controparte_11
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Il ricorrente ha provato documentalmente l'iscrizione al fondo, la quale è stata anche confermata dal fondo CP_ Fon.te mediante la sua costituzione in giudizio. Ha, quindi, allegato il mancato versamento da parte di delle somme mensilmente trattenute sul proprio TFR e quantificate ad ottobre 2024 in € 5.004,16. Detta omissione contributiva è stata confermato dallo stesso fondo pensionistico il quale ha dedotto di non aver CP_ ricevuto i pagamenti dovuti. Ne consegue che deve essere condannato versare al sulla CP_1 CP_1 posizione del ricorrente le somme dovute e non pagate.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può accogliersi la domanda nella misura indicata da anche se maggiore rispetto a quella azionata in ricorso. In sede di ricorso, infatti, il credito era stato CP_1 quantificato solo fino ad ottobre 2024 mentre lo ha quantificato sino al momento della cessazione del CP_1 rapporto di lavoro. Inoltre è evidente la maggiore difficoltà del lavoratore nel quantificare il proprio credito tanto è vero che anche nelle conclusioni era stata chiesta la condanna al pagamento dell'importo di €
5.004,16 o della diversa somma ritenuta di giusta, da accertarsi anche mediante CTU, e considerato anche che in sede di prima udienza il ricorrente ha dato che le omissioni contributive erano continuate anche per il periodo successivo ad ottobre 2024.
CP_
, dunque, deve essere condannata a pagare al fondo sulla posizione del ricorrente l'importo di € CP_1
5.256, oltre l'eventuale ulteriore importo che sarebbe maturato qualora il pagamento fosse avvenuto
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1849/2024
tempestivamente e le somme investite. In proposito si osserva che può essere ammessa la modifica della domanda, anche in ragione delle prevalenti ragioni di economia processuale, posto che non si arreca alcun vulnus alle esigenze difensive delle convenute.
In relazione a tali somme deve poi essere affermata la responsabilità solidale di atteso che, in quanto CP_2 affittuaria dell'azienda, è responsabile dei crediti vantati dal lavoratore al momento della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c. In proposito si osserva poi che la giurisprudenza ha già ammesso che il cessionario è responsabile in via solidale con il cedente delle quote di TFR maturate dal lavoratore alle dipendenze di quest'ultimo e non vi è ragione per assumere una diversa conclusione qualora la quota di TFR per scelta del lavoratore venga versata ad un Fondo di previdenza complementare.
non può, invece, essere condannata per le omissioni contributive sue proprie e quantificate dal fondo CP_2 in € 224,10 atteso che in ricorso non è proprio stata proposta detta domanda essendosi fatto valere CP_ esclusivamente l'inadempimento di . Pertanto la richiesta di condanna di per le propri omissioni, CP_2 per altro mai compiutamente esplicitata posto che il ricorrente non ha neanche mai quantificato una diversa richiesta di condanna, non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione
1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 2.938, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 49 per esposti.
Le spese di lite vengono compensate nei confronti del atteso che la sua partecipazione in giudizio è CP_1 necessaria essendo il destinatario del pagamento.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_12 versare al sulla posizione individuale del ricorrente l'importo di € 5.256 Controparte_1 oltre all'ulteriore somma pari al mancato incremento della quota del lavoratore;
- Condanna e a rifondere a parte Controparte_3 Controparte_12 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.938, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge, oltre € 49 per contributo unificato;
- Compensa tra il ricorrente e il Fondo pensione Fon.Te le spese di lite.
Ivrea, 6 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
4
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1849/2024
All'udienza del 06/05/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per
[...]
l'avv. Plemone in sostituzione dell'avv. Famà per delega orale, per l'avv. Parte_1 Controparte_1
Michela Arnoletti, per l'avv. Ponte in sostituzione dell'avv. Salvatori per delega orale e Controparte_2 quale procuratore speciale ex art. 185 c.p.c. giusta procura in atti. Per Controparte_3 nessuno compare.
[...]
Il giudice, stante la costituzione tardiva di e , revoca la dichiarazione di contumacia CP_1 CP_4 delle due società.
L'avv. Plemone eccepisce la tardività e la decadenza della comparsa di richiama le conclusioni già CP_2 svolte nel ricorso introduttivo, come modificate all'udienza del 18 febbraio 2025, ribadendo le prove documentali offerte ed evidenzia come il fondo Fon.te abbia confermato le omissioni dei versamenti, sostenuto la legittimazione del ricorrente, e chiesto il versamento diretto al fondo delle somme omesse e dovute. Non si oppone alla condanna di pagamento in via diretta al fondo.
Insiste per la condanna alle spese.
L'avv. Ponte chiede un rinvio in ragione della costituzione del Fondo per i medesimi incombenti con termine per il deposito di note.
L'avv. Plemone e l'avv. Arnoletti si oppongono alla richiesta di rinvio.
Il giudice, rilevato che il fondo Fon.te si è costituto in giudizio in data 22.4.2025 mentre solo nella CP_2 tarda serata di ieri e che, dunque, bene avrebbe potuto prendere posizione sulle difese esposte dal CP_1 rigetta la richiesta la richiesta di rinvio e invita a discutere la causa.
L'avv. Ponte insiste per il rigetto del ricorso richiamando la memoria di costituzione. Chiede di non tenere conto delle buste paga depositate in quanto non vertono sull'oggetto della domanda. Fa presente che per mero errore materiale in memoria il fondo è stato erroneamente indicato come anziché come CP_5
CP_1
L'avv. Arnoletti richiama la memoria depositata in atti e insiste per le l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1849/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- PARTE RICORRENTE -
contro c.f. , Controparte_3 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
e c.f. , ass. avv. PAOLO SALVATORI Controparte_6 P.IVA_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
e nei confronti di
, c.f. , ass. avv. IVAN CANELLI Controparte_7 P.IVA_3
- LITISCONSORTE NECESSARIO-
Oggetto: mancato versamento fondo previdenza complementare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha dedotto di aver lavorato presso l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle quale guardia Parte_1 particolare giurata alle dipendenze di dal 30.1.2016 al Controparte_3
26.11.2024, data in cui il suo rapporto di lavoro era passato senza soluzione di continuità alla Controparte_6 in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto tra le due società. Ha dedotto, inoltre,
[...] che in data 1.6.2016 aveva aderito al Fondo Fon.te delegando il datore ad effettuare i dovuti pagamenti delle spettanze del TFR.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1849/2024
CP_ Ha, quindi, lamentato che a partire dall'anno 2016 avrebbe omesso di effettuare i versamenti al Fondo, nonostante avesse sempre provveduto ad effettuare le trattenute in busta paga, per un importo che al mese di ottobre 2024 era pari ad € 5.004,16.
Ha, quindi, chiesto la condanna di di pagare al fondo pensione Fon.te detto importo Controparte_9 reintegrare la posizione individuale del ricorrente per l'importo non corrisposto e pari al 30 ottobre 2024 ad € 5.004,16 ovvero condannare le società convenute, ciascuna per la propria competenza e /o in solido tra loro a reintegrare la posizione personale del ricorrente per l'importo ritenuto di giustizia, previa occorrendo CTU tesa alla quantificazione degli importi riconosciuti e non versati, oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme dovute”.
All'udienza del 18 febbraio 2025 ha chiesto di modificare la domanda atteso che per mero errore erano stati richieste rivalutazione e interessi sulle somme non versate anziché l'importo che lo stesso avrebbe guadagnato nel caso in cui le somme fossero state tempestivamente versate sulla sua posizione risarcitoria e ha chiesto altresì di poter depositare le buste paga successive al deposito del ricorso dando atto che permanevano le omissioni contributive.
CP_
è rimasta contumace.
si è costituita tardivamente contestando che in capo a sé fosse configurabile qualsiasi Controparte_6 responsabilità per gli omessi pagamenti della società convenuta.
Il Fondo pensione Fon.te si è costituito in giudizio confermando che sulla posizione del ricorrente erano stati omessi da parte di per complessivi € 5.256 nell'arco di tutto il rapporto lavorativo e da CP_10 parte di per € 224,10. Controparte_11
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Il ricorrente ha provato documentalmente l'iscrizione al fondo, la quale è stata anche confermata dal fondo CP_ Fon.te mediante la sua costituzione in giudizio. Ha, quindi, allegato il mancato versamento da parte di delle somme mensilmente trattenute sul proprio TFR e quantificate ad ottobre 2024 in € 5.004,16. Detta omissione contributiva è stata confermato dallo stesso fondo pensionistico il quale ha dedotto di non aver CP_ ricevuto i pagamenti dovuti. Ne consegue che deve essere condannato versare al sulla CP_1 CP_1 posizione del ricorrente le somme dovute e non pagate.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può accogliersi la domanda nella misura indicata da anche se maggiore rispetto a quella azionata in ricorso. In sede di ricorso, infatti, il credito era stato CP_1 quantificato solo fino ad ottobre 2024 mentre lo ha quantificato sino al momento della cessazione del CP_1 rapporto di lavoro. Inoltre è evidente la maggiore difficoltà del lavoratore nel quantificare il proprio credito tanto è vero che anche nelle conclusioni era stata chiesta la condanna al pagamento dell'importo di €
5.004,16 o della diversa somma ritenuta di giusta, da accertarsi anche mediante CTU, e considerato anche che in sede di prima udienza il ricorrente ha dato che le omissioni contributive erano continuate anche per il periodo successivo ad ottobre 2024.
CP_
, dunque, deve essere condannata a pagare al fondo sulla posizione del ricorrente l'importo di € CP_1
5.256, oltre l'eventuale ulteriore importo che sarebbe maturato qualora il pagamento fosse avvenuto
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1849/2024
tempestivamente e le somme investite. In proposito si osserva che può essere ammessa la modifica della domanda, anche in ragione delle prevalenti ragioni di economia processuale, posto che non si arreca alcun vulnus alle esigenze difensive delle convenute.
In relazione a tali somme deve poi essere affermata la responsabilità solidale di atteso che, in quanto CP_2 affittuaria dell'azienda, è responsabile dei crediti vantati dal lavoratore al momento della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c. In proposito si osserva poi che la giurisprudenza ha già ammesso che il cessionario è responsabile in via solidale con il cedente delle quote di TFR maturate dal lavoratore alle dipendenze di quest'ultimo e non vi è ragione per assumere una diversa conclusione qualora la quota di TFR per scelta del lavoratore venga versata ad un Fondo di previdenza complementare.
non può, invece, essere condannata per le omissioni contributive sue proprie e quantificate dal fondo CP_2 in € 224,10 atteso che in ricorso non è proprio stata proposta detta domanda essendosi fatto valere CP_ esclusivamente l'inadempimento di . Pertanto la richiesta di condanna di per le propri omissioni, CP_2 per altro mai compiutamente esplicitata posto che il ricorrente non ha neanche mai quantificato una diversa richiesta di condanna, non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione
1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 2.938, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 49 per esposti.
Le spese di lite vengono compensate nei confronti del atteso che la sua partecipazione in giudizio è CP_1 necessaria essendo il destinatario del pagamento.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_12 versare al sulla posizione individuale del ricorrente l'importo di € 5.256 Controparte_1 oltre all'ulteriore somma pari al mancato incremento della quota del lavoratore;
- Condanna e a rifondere a parte Controparte_3 Controparte_12 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.938, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge, oltre € 49 per contributo unificato;
- Compensa tra il ricorrente e il Fondo pensione Fon.Te le spese di lite.
Ivrea, 6 maggio 2025
Il Giudice
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