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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3770/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Giuliano Terme, frazione Ghezzano (PI) - 56017, Via Ascoli, n. 4 presso e nello studio dell'avv. Andrea Duretti che lo rappresenta e lo difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Christian Faggella Pellegrino, ed elettivamente domiciliata in Pontasserchio (PI),
Via Che Guevara n. 23 presso e nello studio dell'avv. Marco Taddei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
(P.I. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in San Giuliano Terme - Pisa, Via L. Alamanni n. 2, presso e nello studio dell'avv. Andrea Poli che la rappresenta e la difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_3 P.IVA_3
Christian Faggella Pellegrino.
Terza intervenuta ex art. 111 c.p.c
1 Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 31.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n 1300/21 pubblicato il 14.08.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 45.858,39, debito Parte_1 originato da un contratto di prestito personale stipulato con Controparte_4
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della compagnia assicurativa “Incontra Assicurazioni spa”, e nel merito di dichiarare nullo e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il sig. ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Parte_1 Controparte_4
(contratto di prestito personale nr. 6390123);
2. Unitamente al contratto di finanziamento, lo stesso ha aderito ad una polizza assicurativa a copertura del finanziamento stipulata da CP_4
3. La Polizza (n. 1016206403) prevedeva la copertura totale del finanziamento per i rischi di invalidità permanente totale da infortunio o malattia (cfr. documento n 5 allegato all'atto di citazione);
4. Quest'ultima fattispecie si è verificata nel caso di specie ed è stata prontamente denunciata dall'attore opponente a tutte le parti interessate;
5. In particolare, in conseguenza dell'evento del 20.04.2017 (naufragio della nave
Costa Concordia sulla quale era imbarcato) il sig. è stato dichiarato non Parte_1 idoneo permanentemente al servizio di navigazione in seguito a disturbo da stress post-traumatico cronico e, come tale, è stato posto in condizione di pensionamento per invalidità;
6. Tale accaduto è stato tempestivamente comunicato ad e contestualmente CP_4
è stata inviata la relativa refertazione medica;
7. All'avverarsi delle condizioni di polizza è stato prontamente aperto il sinistro, e dunque la polizza è stata tempestivamente attivata;
2 8. La polizza prevede che, in caso di accertata invalidità permanente totale dell'assicurato, l'indennizzo è pari all'importo del capitale residuo del prestito personale alla data della certificazione di invalidità;
9. Tuttavia, nessun rimborso è stato erogato dalla compagnia assicurativa a favore di
CP_4
10. Il sig. non è il soggetto obbligato al pagamento delle somme ingiunte. Parte_1
Si è regolarmente costituita chiedendo in via preliminare di Controparte_1 concedere il termine per l'avvio della procedura di mediazione, nel merito di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e in via subordinata di condannare il Sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
45.858,39.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
11. Parte attrice ha omesso di fornire prova in ordine a due circostanze: la conferma della compagnia assicurativa circa la copertura del sinistro occorso, e il conseguente pagamento del premio assicurativo;
12. L'assenza di tale documentazione conferma, dunque, la mancata operatività della polizza sottoscritta in merito al sinistro in esame;
13. Dalla natura autonoma e distinta dei due rapporti giuridici (contratto di assicurazione e contratto di finanziamento) discende il pieno diritto della Banca a richiedere l'importo portato dal decreto ingiunto al sig. ; Parte_1
14. Parte attrice avrebbe dovuto continuare ad eseguire il pagamento delle rate contrattualmente convenute, senza possibilità di interrompere gli stessi, in attesa che venisse liquidato l'indennizzo assicurativo;
15. La documentazione medica e le corrispondenze intercorse con l'assicurazione non forniscono alcuna prova né in punto di liberazione del coobbligato, né, tanto meno, sulla asserita liquidazione del sinistro;
16. L'Assicurazione ha effettivamente erogato un indennizzo parziale pari ad euro
5.467,07;
17. Controparte non ha sollevato alcuna specifica o fondata contestazione in merito all'an ed al quantum debeatur che, dunque, devono intendersi pacifici;
3 18. La società opposta ha fornito piena prova circa la fondatezza del credito producendo la rispettiva documentazione in atti.
Si è costituita – terza chiamata in causa – chiedendo di Controparte_2 rigettare la domanda attorea così come proposta nei confronti della terza chiamata
Compagnia, e in subordine di dichiarare la terza chiamata tenuta a garantire il sig.
nei limiti ed alle condizioni di cui al contratto assicurativo. Parte_1
Nel merito ha dedotto che:
19. La compagnia risulta del tutto estranea rispetto al rapporto CP_2
contrattuale;
20. La garanzia assicurativa non può ritenersi operativa in relazione ai fatti di causa;
21. L'Art. 28, lettera K, delle condizioni Generali di Assicurazione prevede quale motivo di esclusione della operatività della garanzia assicurativa con riferimento ad
“eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress”;
22. Il contratto assicurativo risulta operativo soltanto in caso di invalidità permanente quantificata nella misura pari o superiore a 60 percento, con esclusione di eventuali stati patologici preesistenti;
23. Appare dunque evidente come il contratto assicurativo non possa ritenersi operativo rispetto alle patologie delle quali l'attore sarebbe affetto.
In data 01.03.2023 ha depositato atto di intervento ex art. 111, 3° co. c.p.c. CP_5
Ha premesso che in forza di un atto di scissione del 21.12.2022 Controparte_1 ha conferito il credito per cui si procede alla società la quale quindi ha
[...] CP_5 assunto tutti i diritti e obblighi di afferenti al credito fatto valere. Controparte_1 si è costituita in giudizio aderendo e riportandosi integralmente alle CP_5 domande, difese ed istanze formulate dalla società e ha insistito per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per ottenere l'accertamento del credito azionato in sede monitoria e la relativa condanna al pagamento. In sede di comparsa conclusione è stato dato atto della fusione per incorporazione di in CP_5 [...]
Controparte_3
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
4 Con provvedimento del 17.12.2022, il Giudice, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione esperita, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e – rigettate le istanze istruttorie formulate – ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 31.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** L'opposizione è rigettata.
Si deve rileva in via assorbente che parte opponente ha pacificamente riconosciuto di aver sottoscritto il contratto azionato in via monitoria, e che nulla ha contestato in punto di quantum, così come risultante dalla documentazione in atti;
si richiama inoltre l'art. 16.2 della condizione generali di polizza – Pagamento dell'indennizzo – in ragione del quale “Il pagamento dell'indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell'Assicurato”, con conseguente esclusione dell'eventuale pagamento diretto da parte dell'assicurazione a favore della creditrice.
Sulla domanda riconvenzionale
È parimenti rigettata la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente nei confronti di parte terza chiamata.
Dalla documentazione versata in atti, e non contestata dalle parti, emerge che:
a. Parte opponente ha sottoscritto contratto di finanziamento in data 15.04.2016
(doc.to n. 3 all.to atto di citazione)
b. A pagina 4 del suddetto contratto è indicato l'importo di € 7.143,94 quale premio assicurativo,
c. La circostanza di cui al sub. b è confermata dal documento di sintesi, invitato dalla banca, nella quale – nello spazio SERVIZI ACCESSORI – è indicato l'importo di
€ 7.143,94 quale premio pagato all'atto di accensione del rapporto per la stipula della polizza assicurativa: Protezione del Credito Personale (doc.tp 4 all.to atto di citazione in opposizione),
5 d. È allegato agli atti il modulo di adesione della Polizza n. 1016206403 stipulata da
– quale intermediario – , per una somma assicurata di € 46.832,52 Parte_2
e un premio pagato di € 4.791,65 oltre € 2.477,66,
e. La polizza è stata sottoscritta da per conto dei propri clienti (si veda pag. CP_4
1 doc.to 5 all.to all'atto di citazione in opposizione), circostanza che smentisce le eccezioni sollevate dall'opposta circa l'effettiva stipulazione della polizza, e la estraneità della banca al rapporto assicurativo.
Da quanto sopra emerge pacificamente la sottoscrizione della polizza assicurativa azionata da parte opponente, per il tramite della Banca creditrice.
Ciò accertato, parte terza chiamata contesta l'esclusione della copertura per eventuali stati patologici preesistenti.
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente, a seguito di riunione del
20.04.2017, è stata giudicato dalla Commissione Medica Permanente di 1° grado non idoneo permanentemente ai servizi della navigazione (ai sensi dell'art. 11 del II elenco del
Regio Decreto-Legge 14 dicembre 1933 n. 1773) a seguito di disturbo da stress post- traumatico cronico complicato da un disturbo depressivo, a seguito del quale la parte è stata posta in condizione di pensionamento per invalidità; la parte opponente attribuisce la patologia diagnosticata ai fatti accaduti nella notte del 13.01.2012 a bordo della nave
Concordia, come da documentazione medica che allega.
In particolare, dalla relazione del 19.10.2016 a firma della Dott.ssa e del Persona_1
Dott. – allegata da parte opponente – emerge che il già da tempo Per_2 Parte_1 soffriva di disturbi da stress post-traumatico, e nello specifico – a seguito di ulteriore episodio verificatosi durante un viaggio nell'aprile del 2016 – si legge testualmente
“Approdati nel porto di Singapore, il viene sbarcato con diagnosi di “Nevrosi d'Ansia e Parte_1
Depressione. In data 14/04/2016 viene riconosciuto dal collega del Ministero della Salute – Servizio di assistenza ai naviganti – la diagnosi di Disturbo da Stress Post-Traumatico e Sindrome Depressiva”
(cfr. pag. 17 della relazione).”
La diagnosi del medico del è stata effettuata 5 giorni prima della Parte_3 sottoscrizione del contratto di assicurazione, sul cui modulo di adesione è riportata la data
19.4.2016. Inoltre, a pag. 2 del modulo di adesione, è indicato che l'assicurato ha
6 compilato un questionario medico, nella quale deve aver dato atto – tra le altre – di non essere stato affetto – negli ultimi 5 anni – da nessuna delle patologie indicate;
nello specifico la clausola testualmente stabilisce che “Ai fini dell'assunzione del rischio relativo alla garanzia “Invalidità permanente Totale” (qui invocata dall'opponente n.d.r.) l'Assicurato deve altresì compilare un Questionario Medico. Il Questionario Medico forma parte integrante e sostanziale del contratto. Sono assicurabili solamente i soggetti che rispondono “NO” a tutte le domande oggetto del
Questionario Medico dichiarando quindi altresì di non essere stati affetti, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico. Il soggetto che risponde “SI” ad una o a più domande del
Questionario Medico non è assicurabile (nemmeno ai fini della garanzia “Perdita d'Impiego
Involontaria”) e non può quindi aderire alla Polizza Collettiva”.
Tuttavia, la parte opponente – su cui grava l'onere di dimostrate l'operatività della polizza
–, anche alla luce dell'accezione di parte terza chiamata – , non ha prodotto il questionario medico, da cui verificare le dichiarazioni rese in merito a patologie pregresse, che se dichiarate avrebbero impedito la stipulazione dell'assicurazione.
In ragione di ciò, richiamato l'art. 32 delle condizioni generali – Esclusioni per Invalidità
Permanente Totale – per cui “sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale
a) Malattie, malformazioni e stati patologici già diagnosticati all'Assicurato prima della data di decorrenza dell'Assicurazione”, accertato che il era affetto da disturbo da stress post- Parte_1 traumatico prima della sottoscrizione della Polizza, la domanda riconvenzionale è rigettata.
Viste le contestazioni di parte opponente in merito alla documentazione prodotta da parte terza chiamata si rileva che ai fini del giudizio sono state prese in considerazione le condizioni generali di polizza allegate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento, secondo i paramenti di cui al D.M. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3770/2021, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1300 del 2021 emesso dal Tribunale di Pisa,
7 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 liquidate in € 3.809,00 per compensi, iva e cpa di legge Controparte_3 oltre 15% di spese generali,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 liquidate in € 3.809,00 per compensi, iva e Controparte_2 cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3770/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Giuliano Terme, frazione Ghezzano (PI) - 56017, Via Ascoli, n. 4 presso e nello studio dell'avv. Andrea Duretti che lo rappresenta e lo difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Christian Faggella Pellegrino, ed elettivamente domiciliata in Pontasserchio (PI),
Via Che Guevara n. 23 presso e nello studio dell'avv. Marco Taddei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
(P.I. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in San Giuliano Terme - Pisa, Via L. Alamanni n. 2, presso e nello studio dell'avv. Andrea Poli che la rappresenta e la difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_3 P.IVA_3
Christian Faggella Pellegrino.
Terza intervenuta ex art. 111 c.p.c
1 Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 31.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n 1300/21 pubblicato il 14.08.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 45.858,39, debito Parte_1 originato da un contratto di prestito personale stipulato con Controparte_4
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della compagnia assicurativa “Incontra Assicurazioni spa”, e nel merito di dichiarare nullo e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il sig. ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Parte_1 Controparte_4
(contratto di prestito personale nr. 6390123);
2. Unitamente al contratto di finanziamento, lo stesso ha aderito ad una polizza assicurativa a copertura del finanziamento stipulata da CP_4
3. La Polizza (n. 1016206403) prevedeva la copertura totale del finanziamento per i rischi di invalidità permanente totale da infortunio o malattia (cfr. documento n 5 allegato all'atto di citazione);
4. Quest'ultima fattispecie si è verificata nel caso di specie ed è stata prontamente denunciata dall'attore opponente a tutte le parti interessate;
5. In particolare, in conseguenza dell'evento del 20.04.2017 (naufragio della nave
Costa Concordia sulla quale era imbarcato) il sig. è stato dichiarato non Parte_1 idoneo permanentemente al servizio di navigazione in seguito a disturbo da stress post-traumatico cronico e, come tale, è stato posto in condizione di pensionamento per invalidità;
6. Tale accaduto è stato tempestivamente comunicato ad e contestualmente CP_4
è stata inviata la relativa refertazione medica;
7. All'avverarsi delle condizioni di polizza è stato prontamente aperto il sinistro, e dunque la polizza è stata tempestivamente attivata;
2 8. La polizza prevede che, in caso di accertata invalidità permanente totale dell'assicurato, l'indennizzo è pari all'importo del capitale residuo del prestito personale alla data della certificazione di invalidità;
9. Tuttavia, nessun rimborso è stato erogato dalla compagnia assicurativa a favore di
CP_4
10. Il sig. non è il soggetto obbligato al pagamento delle somme ingiunte. Parte_1
Si è regolarmente costituita chiedendo in via preliminare di Controparte_1 concedere il termine per l'avvio della procedura di mediazione, nel merito di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e in via subordinata di condannare il Sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
45.858,39.
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
11. Parte attrice ha omesso di fornire prova in ordine a due circostanze: la conferma della compagnia assicurativa circa la copertura del sinistro occorso, e il conseguente pagamento del premio assicurativo;
12. L'assenza di tale documentazione conferma, dunque, la mancata operatività della polizza sottoscritta in merito al sinistro in esame;
13. Dalla natura autonoma e distinta dei due rapporti giuridici (contratto di assicurazione e contratto di finanziamento) discende il pieno diritto della Banca a richiedere l'importo portato dal decreto ingiunto al sig. ; Parte_1
14. Parte attrice avrebbe dovuto continuare ad eseguire il pagamento delle rate contrattualmente convenute, senza possibilità di interrompere gli stessi, in attesa che venisse liquidato l'indennizzo assicurativo;
15. La documentazione medica e le corrispondenze intercorse con l'assicurazione non forniscono alcuna prova né in punto di liberazione del coobbligato, né, tanto meno, sulla asserita liquidazione del sinistro;
16. L'Assicurazione ha effettivamente erogato un indennizzo parziale pari ad euro
5.467,07;
17. Controparte non ha sollevato alcuna specifica o fondata contestazione in merito all'an ed al quantum debeatur che, dunque, devono intendersi pacifici;
3 18. La società opposta ha fornito piena prova circa la fondatezza del credito producendo la rispettiva documentazione in atti.
Si è costituita – terza chiamata in causa – chiedendo di Controparte_2 rigettare la domanda attorea così come proposta nei confronti della terza chiamata
Compagnia, e in subordine di dichiarare la terza chiamata tenuta a garantire il sig.
nei limiti ed alle condizioni di cui al contratto assicurativo. Parte_1
Nel merito ha dedotto che:
19. La compagnia risulta del tutto estranea rispetto al rapporto CP_2
contrattuale;
20. La garanzia assicurativa non può ritenersi operativa in relazione ai fatti di causa;
21. L'Art. 28, lettera K, delle condizioni Generali di Assicurazione prevede quale motivo di esclusione della operatività della garanzia assicurativa con riferimento ad
“eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress”;
22. Il contratto assicurativo risulta operativo soltanto in caso di invalidità permanente quantificata nella misura pari o superiore a 60 percento, con esclusione di eventuali stati patologici preesistenti;
23. Appare dunque evidente come il contratto assicurativo non possa ritenersi operativo rispetto alle patologie delle quali l'attore sarebbe affetto.
In data 01.03.2023 ha depositato atto di intervento ex art. 111, 3° co. c.p.c. CP_5
Ha premesso che in forza di un atto di scissione del 21.12.2022 Controparte_1 ha conferito il credito per cui si procede alla società la quale quindi ha
[...] CP_5 assunto tutti i diritti e obblighi di afferenti al credito fatto valere. Controparte_1 si è costituita in giudizio aderendo e riportandosi integralmente alle CP_5 domande, difese ed istanze formulate dalla società e ha insistito per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per ottenere l'accertamento del credito azionato in sede monitoria e la relativa condanna al pagamento. In sede di comparsa conclusione è stato dato atto della fusione per incorporazione di in CP_5 [...]
Controparte_3
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
4 Con provvedimento del 17.12.2022, il Giudice, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione esperita, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e – rigettate le istanze istruttorie formulate – ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 31.10.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** L'opposizione è rigettata.
Si deve rileva in via assorbente che parte opponente ha pacificamente riconosciuto di aver sottoscritto il contratto azionato in via monitoria, e che nulla ha contestato in punto di quantum, così come risultante dalla documentazione in atti;
si richiama inoltre l'art. 16.2 della condizione generali di polizza – Pagamento dell'indennizzo – in ragione del quale “Il pagamento dell'indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell'Assicurato”, con conseguente esclusione dell'eventuale pagamento diretto da parte dell'assicurazione a favore della creditrice.
Sulla domanda riconvenzionale
È parimenti rigettata la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente nei confronti di parte terza chiamata.
Dalla documentazione versata in atti, e non contestata dalle parti, emerge che:
a. Parte opponente ha sottoscritto contratto di finanziamento in data 15.04.2016
(doc.to n. 3 all.to atto di citazione)
b. A pagina 4 del suddetto contratto è indicato l'importo di € 7.143,94 quale premio assicurativo,
c. La circostanza di cui al sub. b è confermata dal documento di sintesi, invitato dalla banca, nella quale – nello spazio SERVIZI ACCESSORI – è indicato l'importo di
€ 7.143,94 quale premio pagato all'atto di accensione del rapporto per la stipula della polizza assicurativa: Protezione del Credito Personale (doc.tp 4 all.to atto di citazione in opposizione),
5 d. È allegato agli atti il modulo di adesione della Polizza n. 1016206403 stipulata da
– quale intermediario – , per una somma assicurata di € 46.832,52 Parte_2
e un premio pagato di € 4.791,65 oltre € 2.477,66,
e. La polizza è stata sottoscritta da per conto dei propri clienti (si veda pag. CP_4
1 doc.to 5 all.to all'atto di citazione in opposizione), circostanza che smentisce le eccezioni sollevate dall'opposta circa l'effettiva stipulazione della polizza, e la estraneità della banca al rapporto assicurativo.
Da quanto sopra emerge pacificamente la sottoscrizione della polizza assicurativa azionata da parte opponente, per il tramite della Banca creditrice.
Ciò accertato, parte terza chiamata contesta l'esclusione della copertura per eventuali stati patologici preesistenti.
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente, a seguito di riunione del
20.04.2017, è stata giudicato dalla Commissione Medica Permanente di 1° grado non idoneo permanentemente ai servizi della navigazione (ai sensi dell'art. 11 del II elenco del
Regio Decreto-Legge 14 dicembre 1933 n. 1773) a seguito di disturbo da stress post- traumatico cronico complicato da un disturbo depressivo, a seguito del quale la parte è stata posta in condizione di pensionamento per invalidità; la parte opponente attribuisce la patologia diagnosticata ai fatti accaduti nella notte del 13.01.2012 a bordo della nave
Concordia, come da documentazione medica che allega.
In particolare, dalla relazione del 19.10.2016 a firma della Dott.ssa e del Persona_1
Dott. – allegata da parte opponente – emerge che il già da tempo Per_2 Parte_1 soffriva di disturbi da stress post-traumatico, e nello specifico – a seguito di ulteriore episodio verificatosi durante un viaggio nell'aprile del 2016 – si legge testualmente
“Approdati nel porto di Singapore, il viene sbarcato con diagnosi di “Nevrosi d'Ansia e Parte_1
Depressione. In data 14/04/2016 viene riconosciuto dal collega del Ministero della Salute – Servizio di assistenza ai naviganti – la diagnosi di Disturbo da Stress Post-Traumatico e Sindrome Depressiva”
(cfr. pag. 17 della relazione).”
La diagnosi del medico del è stata effettuata 5 giorni prima della Parte_3 sottoscrizione del contratto di assicurazione, sul cui modulo di adesione è riportata la data
19.4.2016. Inoltre, a pag. 2 del modulo di adesione, è indicato che l'assicurato ha
6 compilato un questionario medico, nella quale deve aver dato atto – tra le altre – di non essere stato affetto – negli ultimi 5 anni – da nessuna delle patologie indicate;
nello specifico la clausola testualmente stabilisce che “Ai fini dell'assunzione del rischio relativo alla garanzia “Invalidità permanente Totale” (qui invocata dall'opponente n.d.r.) l'Assicurato deve altresì compilare un Questionario Medico. Il Questionario Medico forma parte integrante e sostanziale del contratto. Sono assicurabili solamente i soggetti che rispondono “NO” a tutte le domande oggetto del
Questionario Medico dichiarando quindi altresì di non essere stati affetti, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico. Il soggetto che risponde “SI” ad una o a più domande del
Questionario Medico non è assicurabile (nemmeno ai fini della garanzia “Perdita d'Impiego
Involontaria”) e non può quindi aderire alla Polizza Collettiva”.
Tuttavia, la parte opponente – su cui grava l'onere di dimostrate l'operatività della polizza
–, anche alla luce dell'accezione di parte terza chiamata – , non ha prodotto il questionario medico, da cui verificare le dichiarazioni rese in merito a patologie pregresse, che se dichiarate avrebbero impedito la stipulazione dell'assicurazione.
In ragione di ciò, richiamato l'art. 32 delle condizioni generali – Esclusioni per Invalidità
Permanente Totale – per cui “sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale
a) Malattie, malformazioni e stati patologici già diagnosticati all'Assicurato prima della data di decorrenza dell'Assicurazione”, accertato che il era affetto da disturbo da stress post- Parte_1 traumatico prima della sottoscrizione della Polizza, la domanda riconvenzionale è rigettata.
Viste le contestazioni di parte opponente in merito alla documentazione prodotta da parte terza chiamata si rileva che ai fini del giudizio sono state prese in considerazione le condizioni generali di polizza allegate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento, secondo i paramenti di cui al D.M. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3770/2021, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1300 del 2021 emesso dal Tribunale di Pisa,
7 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 liquidate in € 3.809,00 per compensi, iva e cpa di legge Controparte_3 oltre 15% di spese generali,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 liquidate in € 3.809,00 per compensi, iva e Controparte_2 cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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