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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/07/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1291/2018
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1291/2018 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. SIGNORELLI TIZIANA, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_1 opponente contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
D'ANGELO SEBASTIANO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._3
Vittorio Emanuele Orlando n. 56, Catania (studio avv. Monterosso); opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – recesso del socio – società a responsabilità limitata – preclusioni istruttorie – acquisizione documentale da parte del c.t.u.
Le parti, dopo l'emissione della sentenza non definitiva e la rimessione del procedimento in istruttoria, hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 10.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
6825/2017 emesso dalla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a corrispondere al socio euro Parte_1 Controparte_1
415.300,00, oltre interessi e spese, quale valore della quota sociale da liquidare a seguito di recesso.
La società opponente ha svolto le contestazioni che di seguito schematicamente si espongono:
1. inesistenza del diritto al recesso, in quanto non sussiste alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 2473 c.c., tenuto conto in particolare del fatto che la società non ha durata indeterminata (o a questa assimilabile, essendo prevista la scadenza del 31.12.2030), non sussistono le ipotesi previste dalla norma per il recesso nelle società a tempo determinato e lo statuto non prevede ipotesi convenzionali di recesso;
inoltre, nessun effetto può dispiegare in tal senso il ricorso ai sensi dell'art. 2473 c.c. proposto dall'opposto per la determinazione del valore della quota;
2. mancato esercizio del recesso: ha espresso la propria intenzione di Controparte_1 abbandonare la compagine sociale con raccomandata del 21.01.2014 (missiva con la quale ha esercitato il diritto di accesso ai sensi dell'art. 2476 c.c., ma non formalmente il diritto di recesso ex art. 2473 c.c.), ma a questa comunicazione non ha fatto seguito alcun atto di esercizio del diritto di recesso;
l'opposto riveste ancora la qualità di socio, avendo rifiutato la proposta di liquidazione della quota formulata dalla società all'esito dell'assemblea ordinaria del 28.10.2015; è applicabile (in difetto di una previsione espressa nello statuto) l'art. 2437bis c.c., che disciplina il diritto di recesso nelle s.p.a., prevedendo che “il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con
l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio”, mentre tale procedura non è stata seguita nel caso in esame;
3. in ogni caso, decadenza rispetto al diritto di recedere, in quanto nel termine prescritto dall'art. 2473bis c.c. non è stato esercitato il diritto (il socio con la lettera del CP_1
26.06.2012, ricevuta il 04.07.2012, ha dichiarato che la situazione perdurava da circa circa anni);
4. in ogni caso, inesatta o incerta determinazione del valore della quota, in quanto non è stata
2 identificata la data del recesso ed in sede di ricorso ai sensi dell'art. 2473 c.c. l'esperto nominato ha stimato il valore della quota al 04.07.2012 (facendo riferimento all'assemblea del 23.07.2012), ovverosia con riferimento ad un momento in cui il recesso non risultava esercitato, in violazione degli artt. 2473 e 2473ter c.c. (anzi, il socio nel periodo 04-
23.07.20212 ed anche successivamente ha continuato ed esercitare il suo diritto quale socio);
5. carattere non liquido o inesigibile del credito, in quanto non sono state seguite le modalità di liquidazione previste dall'art. 2473 co. IV c.c., secondo cui “il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione”; in particolare, nella stessa perizia di stima disposta nel contesto del procedimento richiamato è stato evidenziato che dal 2010 al 2015 Parte_1 ha ottenuto risultati d'esercizio sempre negativi e dalla visura camerale risulta che il capitale sociale ammonta a complessivi euro 62.400,00, con la conseguenza che, in assenza di acquisto della quota sociale da parte dei soci o di terzi, la società non può di rimborsare le somme richieste (eccedenti l'intero capitale sociale) e la società dovrebbe essere posta in liquidazione, a tutela dei creditori. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Ritenere e dichiarare che il sig. non ha mai esercitato alcun diritto di Controparte_1 recesso, ovvero in via subordinata l'invalidità e/o inefficacia del recesso.
Ritenere e dichiarare che il sig. non ha il diritto di recedere dalla Controparte_1 Pt_1
[...
Ritenere e dichiarare il sig. decaduto dalla possibilità di esercitare il Controparte_1 diritto di recesso.
Ritenere e dichiarare che il sig. non vanta nei confronti di Controparte_1 Parte_1 alcun credito certo, liquido ed esigibile.
In ogni caso e per le superiori richieste ed eccezioni, annullare, dichiarare nullo e privo di effetto o con qualunque altra statuizione revocare il Decreto Ingiuntivo n. 6825/17 emesso dal
Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, all'esito del proc. civ.
3 iscritto al n. 18749/2017 RG, ritenere e dichiarare che la nulla deve a Parte_1 CP_1 per le causali indicate in ricorso e rigettare la domanda di condanna al pagamento della
[...] somma di € 415.300,00 proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co 1 cpc, l'opposto al risarcimento dei danni da lite temeraria e/o condannare lo stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c.”.
si è costituito in giudizio ed ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_1 confermare l'opposto decreto ingiuntivo. rigettare ogni altra domanda spiegata dalla
contro
Parte_1 Controparte_1 compresa la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata da controparte perché integralmente infondate. in ogni caso, ritenere e dichiarare che, il socio ha ritualmente e Controparte_1 validamente esercitato il diritto di recesso quale socio della ritenere e dichiarare Parte_1 che, il socio ha diritto di ottenere la liquidazione della quota sociale secondo Controparte_1 la valutazione eseguita dal dott. , stimatore nominato dal Tribunale (vedi doc. n. 1 e 8 ), in Per_1 euro 415300,00; ritenere e dichiarare che è creditore del valore della quota sociale ad egli Controparte_1 spettante della nella misura di euro 415300,00 oltre gli interessi e la rivalutazione Parte_1 come per legge fino al soddisfo;
condannare, conseguentemente, la al pagamento della somma di euro 415300,00 in Pt_1 favore di pari al valore della quota sociale della allo stesso Controparte_1 Parte_1 spettante oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo”.
In particolare, il socio ha svolto le seguenti deduzioni:
1. sussistenza del diritto al recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., per i seguenti motivi: la società
(avendo quale termine di durata il 2030) è da considerarsi a tempo indeterminato e dunque il socio può recedere liberamente;
è configurabile una modifica dell'oggetto sociale, in quanto all'assemblea del 23.07.2012 si è discusso della risoluzione anticipata dall'accordo contrattuale con il marchio Citroen del quale era concessionaria per la vendita di Pt_1 auto nuove per Siracusa e provincia, con il parere contrario dell'opposto (che peraltro ha denunziato anche una mala gestio dei beni immobili di proprietà della società); in ogni caso, le assemblee tenute per discutere della liquidazione della quota implicano, per fatti
4 concludenti, la configurabilità di un recesso convenzionale;
2. avvenuto esercizio del recesso, come testimoniato dai seguenti elementi: richiesta di recesso, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 04.07.2012; instaurazione del procedimento ex art. 2473 co. III c.c. (concluso con statuizione di inammissibilità del reclamo proposto da
; verbale assembleare del 23.07.2012, in cui è stato discusso l'ordine del Parte_1 giorno relativo alla domanda di recesso;
analogo verbale assembleare del 31.01.2013, in cui si è discusso del punto all'ordine del giorno “dimissioni socio ”, con Controparte_1 formulazione di proposta di liquidazione della quota mediante cessione di beni immobili;
verbale assembleare del 28.10.2015, in cui è stata proposta la liquidazione della quota mediante cessione di una parte degli immobili di proprietà di per un valore Parte_1 stimato in euro 414.091,20 (proposta rifiutata con pec del 20.11.2015 a causa della non condivisione del valore stimato); verbale assembleare del 25.09.2017, con ulteriore discussione in ordine alla liquidazione della quota e formulazione di ulteriore proposta di liquidazione (tutte assemblee alle quali l'opposto era presente solo per la discussione circa la liquidazione della quota sociale a seguito di recesso, come da ordine del giorno);
3. insussistenza della decadenza rispetto al diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437bis c.c.;
4. corretta determinazione del valore della quota, essendo stato instaurato procedimento ai sensi dell'art. 2473 co. III c.c. ed essendo stato dichiarato inammissibile dalla Corte
d'appello il reclamo proposto da Parte_1
5. carattere liquido e esigibile del credito, in quanto non può ritenersi che non siano state seguite le modalità di liquidazione previste dall'art. 2473 co. IV c.c., dal momento che è in ogni caso decorso il termine previsto dalla norma e la società non ha provveduto al rimborso della quota (peraltro, con lettera del 30.05.2017, successiva al deposito della perizia di stima,
è stata chiesta la liquidazione della quota nella misura determinata dallo stimatore).
Con sentenza non definitiva emessa in data 15.07.2024 è stato accertato il diritto di recesso dell'opposto; in particolare, è stato accertato che il recesso di da Controparte_1 Pt_1 ha avuto effetto dal 28.10.2015 ed è stato dunque rimesso il procedimento in istruttoria al fine
[...] della stima della quota, con riferimento a tale data. Espletata l'attività peritale dal consulente contabile, assistito da ausiliario stimatore di beni immobili, la relativa relazione è stata depositata in data 11.02.2025.
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che la proposizione di appello nei confronti della suddetta sentenza non definitiva non comporta la sospensione del presente giudizio, in quanto tale sospensione può essere disposta dal Tribunale esclusivamente su concorde istanza delle parti, a
5 norma dell'art. 279 co. IV c.p.c., e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attesa sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279 co. IV c.p.c.); la sospensione non può essere disposta neanche in forza di un potere discrezionale, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della l. 26.11.1990, n. 353, artt. 6 e 35 (in questo senso Cass. civ., Sez.
VI, 08.05.2020, n. 8664).
Nel merito, la domanda di condanna formulata dal socio opposto sin dal Controparte_1 ricorso monitorio non può essere accolta, non potendosi stabilire il valore della quota da liquidare all'esito del recesso sulla base del compendio documentale dell'odierno giudizio.
Infatti, il c.t.u. nominato è arrivato alla stima della quota (euro 309.700,00) all'esito dell'accoglimento dell'istanza con la quale il medesimo ha richiesto di poter fondare il proprio esame sulla “situazione economico-patrimoniale della società al 18.10.2015, indicata dal Tribunale come data di riferimento della perizia di stima…unitamente al libro inventari”, documenti non tempestivamente prodotti dal creditore (attore in senso sostanziale) e la cui produzione in fase di operazioni di consulenza è stata contestata dalla società opponente, sulla base del presupposto che
“non si tratta(sse) di documenti atti a provare fatti accessori, ma a provare fatti principali, cioè il valore della quota alla data del presunto recesso, che è onere dell'attore allegare a fondamento della domanda”.
Tale istanza è stata esitata in senso positivo, sulla base dei principi affermati da Cass. civ., Sez. un., 01.02.2022 n. 3086, ma tale conclusione deve essere ripensata sulla base delle precisazioni operate dalla giurisprudenza di legittimità successiva.
Infatti, la richiamata pronuncia Cass. civ., Sez. un., n. 3086/2022 è stata successivamente interpretata dalla Suprema Corte nel senso di ritenere che nella consulenza tecnica di natura contabile l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198 co. II
c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio (Cass. civ., Sez. I, 17.01.2024, n. 1763 e Sez. III, 07.06.2024, n. 16012).
Tale conclusione è già stata fatta propria da codesto Tribunale, Sezione specializzata imprese, con la sentenza n. 1301/2025, nonché, ex multis, con l'ordinanza monocratica adottata dalla Quarta sezione civile in data 10.06.2025 nel procedimento R.G. 15214/2020. Nel caso di specie, la produzione non è stata tempestivamente operata e la controparte non ha prestato il consenso;
ciò è accaduto in cui un contesto in cui, secondo quanto si desume da quanto depositato dal c.t.u., la
6 produzione di tale documentazione è volta a provare un fatto principale e, senza la medesima, non risulta possibile la determinazione del valore della quota al momento del recesso.
Per tali motivi, risultando infondata la domanda di condanna del creditore per l'impossibilità di determinare il valore della quota, l'opposizione deve essere accolta e l'ingiunzione revocata.
Tenuto conto della sussistenza del diritto al recesso e del sostanziale revirement giurisprudenziale intervernuto in punto di poteri del c.t.u. rispetto alle acquisizioni documentali, influente in maniera determinante sulla liquidazione della quota controversa, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Analogamente, le spese di consulenza, liquidate con decreto di pari data, vengono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1291/2018, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6825/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto di pari data, a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Catania in data 21.07.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca
7
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1291/2018 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. SIGNORELLI TIZIANA, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_1 opponente contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
D'ANGELO SEBASTIANO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._3
Vittorio Emanuele Orlando n. 56, Catania (studio avv. Monterosso); opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – recesso del socio – società a responsabilità limitata – preclusioni istruttorie – acquisizione documentale da parte del c.t.u.
Le parti, dopo l'emissione della sentenza non definitiva e la rimessione del procedimento in istruttoria, hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 10.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
6825/2017 emesso dalla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a corrispondere al socio euro Parte_1 Controparte_1
415.300,00, oltre interessi e spese, quale valore della quota sociale da liquidare a seguito di recesso.
La società opponente ha svolto le contestazioni che di seguito schematicamente si espongono:
1. inesistenza del diritto al recesso, in quanto non sussiste alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 2473 c.c., tenuto conto in particolare del fatto che la società non ha durata indeterminata (o a questa assimilabile, essendo prevista la scadenza del 31.12.2030), non sussistono le ipotesi previste dalla norma per il recesso nelle società a tempo determinato e lo statuto non prevede ipotesi convenzionali di recesso;
inoltre, nessun effetto può dispiegare in tal senso il ricorso ai sensi dell'art. 2473 c.c. proposto dall'opposto per la determinazione del valore della quota;
2. mancato esercizio del recesso: ha espresso la propria intenzione di Controparte_1 abbandonare la compagine sociale con raccomandata del 21.01.2014 (missiva con la quale ha esercitato il diritto di accesso ai sensi dell'art. 2476 c.c., ma non formalmente il diritto di recesso ex art. 2473 c.c.), ma a questa comunicazione non ha fatto seguito alcun atto di esercizio del diritto di recesso;
l'opposto riveste ancora la qualità di socio, avendo rifiutato la proposta di liquidazione della quota formulata dalla società all'esito dell'assemblea ordinaria del 28.10.2015; è applicabile (in difetto di una previsione espressa nello statuto) l'art. 2437bis c.c., che disciplina il diritto di recesso nelle s.p.a., prevedendo che “il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con
l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio”, mentre tale procedura non è stata seguita nel caso in esame;
3. in ogni caso, decadenza rispetto al diritto di recedere, in quanto nel termine prescritto dall'art. 2473bis c.c. non è stato esercitato il diritto (il socio con la lettera del CP_1
26.06.2012, ricevuta il 04.07.2012, ha dichiarato che la situazione perdurava da circa circa anni);
4. in ogni caso, inesatta o incerta determinazione del valore della quota, in quanto non è stata
2 identificata la data del recesso ed in sede di ricorso ai sensi dell'art. 2473 c.c. l'esperto nominato ha stimato il valore della quota al 04.07.2012 (facendo riferimento all'assemblea del 23.07.2012), ovverosia con riferimento ad un momento in cui il recesso non risultava esercitato, in violazione degli artt. 2473 e 2473ter c.c. (anzi, il socio nel periodo 04-
23.07.20212 ed anche successivamente ha continuato ed esercitare il suo diritto quale socio);
5. carattere non liquido o inesigibile del credito, in quanto non sono state seguite le modalità di liquidazione previste dall'art. 2473 co. IV c.c., secondo cui “il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione”; in particolare, nella stessa perizia di stima disposta nel contesto del procedimento richiamato è stato evidenziato che dal 2010 al 2015 Parte_1 ha ottenuto risultati d'esercizio sempre negativi e dalla visura camerale risulta che il capitale sociale ammonta a complessivi euro 62.400,00, con la conseguenza che, in assenza di acquisto della quota sociale da parte dei soci o di terzi, la società non può di rimborsare le somme richieste (eccedenti l'intero capitale sociale) e la società dovrebbe essere posta in liquidazione, a tutela dei creditori. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Ritenere e dichiarare che il sig. non ha mai esercitato alcun diritto di Controparte_1 recesso, ovvero in via subordinata l'invalidità e/o inefficacia del recesso.
Ritenere e dichiarare che il sig. non ha il diritto di recedere dalla Controparte_1 Pt_1
[...
Ritenere e dichiarare il sig. decaduto dalla possibilità di esercitare il Controparte_1 diritto di recesso.
Ritenere e dichiarare che il sig. non vanta nei confronti di Controparte_1 Parte_1 alcun credito certo, liquido ed esigibile.
In ogni caso e per le superiori richieste ed eccezioni, annullare, dichiarare nullo e privo di effetto o con qualunque altra statuizione revocare il Decreto Ingiuntivo n. 6825/17 emesso dal
Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, all'esito del proc. civ.
3 iscritto al n. 18749/2017 RG, ritenere e dichiarare che la nulla deve a Parte_1 CP_1 per le causali indicate in ricorso e rigettare la domanda di condanna al pagamento della
[...] somma di € 415.300,00 proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co 1 cpc, l'opposto al risarcimento dei danni da lite temeraria e/o condannare lo stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c.”.
si è costituito in giudizio ed ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_1 confermare l'opposto decreto ingiuntivo. rigettare ogni altra domanda spiegata dalla
contro
Parte_1 Controparte_1 compresa la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata da controparte perché integralmente infondate. in ogni caso, ritenere e dichiarare che, il socio ha ritualmente e Controparte_1 validamente esercitato il diritto di recesso quale socio della ritenere e dichiarare Parte_1 che, il socio ha diritto di ottenere la liquidazione della quota sociale secondo Controparte_1 la valutazione eseguita dal dott. , stimatore nominato dal Tribunale (vedi doc. n. 1 e 8 ), in Per_1 euro 415300,00; ritenere e dichiarare che è creditore del valore della quota sociale ad egli Controparte_1 spettante della nella misura di euro 415300,00 oltre gli interessi e la rivalutazione Parte_1 come per legge fino al soddisfo;
condannare, conseguentemente, la al pagamento della somma di euro 415300,00 in Pt_1 favore di pari al valore della quota sociale della allo stesso Controparte_1 Parte_1 spettante oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo”.
In particolare, il socio ha svolto le seguenti deduzioni:
1. sussistenza del diritto al recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., per i seguenti motivi: la società
(avendo quale termine di durata il 2030) è da considerarsi a tempo indeterminato e dunque il socio può recedere liberamente;
è configurabile una modifica dell'oggetto sociale, in quanto all'assemblea del 23.07.2012 si è discusso della risoluzione anticipata dall'accordo contrattuale con il marchio Citroen del quale era concessionaria per la vendita di Pt_1 auto nuove per Siracusa e provincia, con il parere contrario dell'opposto (che peraltro ha denunziato anche una mala gestio dei beni immobili di proprietà della società); in ogni caso, le assemblee tenute per discutere della liquidazione della quota implicano, per fatti
4 concludenti, la configurabilità di un recesso convenzionale;
2. avvenuto esercizio del recesso, come testimoniato dai seguenti elementi: richiesta di recesso, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 04.07.2012; instaurazione del procedimento ex art. 2473 co. III c.c. (concluso con statuizione di inammissibilità del reclamo proposto da
; verbale assembleare del 23.07.2012, in cui è stato discusso l'ordine del Parte_1 giorno relativo alla domanda di recesso;
analogo verbale assembleare del 31.01.2013, in cui si è discusso del punto all'ordine del giorno “dimissioni socio ”, con Controparte_1 formulazione di proposta di liquidazione della quota mediante cessione di beni immobili;
verbale assembleare del 28.10.2015, in cui è stata proposta la liquidazione della quota mediante cessione di una parte degli immobili di proprietà di per un valore Parte_1 stimato in euro 414.091,20 (proposta rifiutata con pec del 20.11.2015 a causa della non condivisione del valore stimato); verbale assembleare del 25.09.2017, con ulteriore discussione in ordine alla liquidazione della quota e formulazione di ulteriore proposta di liquidazione (tutte assemblee alle quali l'opposto era presente solo per la discussione circa la liquidazione della quota sociale a seguito di recesso, come da ordine del giorno);
3. insussistenza della decadenza rispetto al diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437bis c.c.;
4. corretta determinazione del valore della quota, essendo stato instaurato procedimento ai sensi dell'art. 2473 co. III c.c. ed essendo stato dichiarato inammissibile dalla Corte
d'appello il reclamo proposto da Parte_1
5. carattere liquido e esigibile del credito, in quanto non può ritenersi che non siano state seguite le modalità di liquidazione previste dall'art. 2473 co. IV c.c., dal momento che è in ogni caso decorso il termine previsto dalla norma e la società non ha provveduto al rimborso della quota (peraltro, con lettera del 30.05.2017, successiva al deposito della perizia di stima,
è stata chiesta la liquidazione della quota nella misura determinata dallo stimatore).
Con sentenza non definitiva emessa in data 15.07.2024 è stato accertato il diritto di recesso dell'opposto; in particolare, è stato accertato che il recesso di da Controparte_1 Pt_1 ha avuto effetto dal 28.10.2015 ed è stato dunque rimesso il procedimento in istruttoria al fine
[...] della stima della quota, con riferimento a tale data. Espletata l'attività peritale dal consulente contabile, assistito da ausiliario stimatore di beni immobili, la relativa relazione è stata depositata in data 11.02.2025.
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che la proposizione di appello nei confronti della suddetta sentenza non definitiva non comporta la sospensione del presente giudizio, in quanto tale sospensione può essere disposta dal Tribunale esclusivamente su concorde istanza delle parti, a
5 norma dell'art. 279 co. IV c.p.c., e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attesa sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279 co. IV c.p.c.); la sospensione non può essere disposta neanche in forza di un potere discrezionale, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della l. 26.11.1990, n. 353, artt. 6 e 35 (in questo senso Cass. civ., Sez.
VI, 08.05.2020, n. 8664).
Nel merito, la domanda di condanna formulata dal socio opposto sin dal Controparte_1 ricorso monitorio non può essere accolta, non potendosi stabilire il valore della quota da liquidare all'esito del recesso sulla base del compendio documentale dell'odierno giudizio.
Infatti, il c.t.u. nominato è arrivato alla stima della quota (euro 309.700,00) all'esito dell'accoglimento dell'istanza con la quale il medesimo ha richiesto di poter fondare il proprio esame sulla “situazione economico-patrimoniale della società al 18.10.2015, indicata dal Tribunale come data di riferimento della perizia di stima…unitamente al libro inventari”, documenti non tempestivamente prodotti dal creditore (attore in senso sostanziale) e la cui produzione in fase di operazioni di consulenza è stata contestata dalla società opponente, sulla base del presupposto che
“non si tratta(sse) di documenti atti a provare fatti accessori, ma a provare fatti principali, cioè il valore della quota alla data del presunto recesso, che è onere dell'attore allegare a fondamento della domanda”.
Tale istanza è stata esitata in senso positivo, sulla base dei principi affermati da Cass. civ., Sez. un., 01.02.2022 n. 3086, ma tale conclusione deve essere ripensata sulla base delle precisazioni operate dalla giurisprudenza di legittimità successiva.
Infatti, la richiamata pronuncia Cass. civ., Sez. un., n. 3086/2022 è stata successivamente interpretata dalla Suprema Corte nel senso di ritenere che nella consulenza tecnica di natura contabile l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198 co. II
c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio (Cass. civ., Sez. I, 17.01.2024, n. 1763 e Sez. III, 07.06.2024, n. 16012).
Tale conclusione è già stata fatta propria da codesto Tribunale, Sezione specializzata imprese, con la sentenza n. 1301/2025, nonché, ex multis, con l'ordinanza monocratica adottata dalla Quarta sezione civile in data 10.06.2025 nel procedimento R.G. 15214/2020. Nel caso di specie, la produzione non è stata tempestivamente operata e la controparte non ha prestato il consenso;
ciò è accaduto in cui un contesto in cui, secondo quanto si desume da quanto depositato dal c.t.u., la
6 produzione di tale documentazione è volta a provare un fatto principale e, senza la medesima, non risulta possibile la determinazione del valore della quota al momento del recesso.
Per tali motivi, risultando infondata la domanda di condanna del creditore per l'impossibilità di determinare il valore della quota, l'opposizione deve essere accolta e l'ingiunzione revocata.
Tenuto conto della sussistenza del diritto al recesso e del sostanziale revirement giurisprudenziale intervernuto in punto di poteri del c.t.u. rispetto alle acquisizioni documentali, influente in maniera determinante sulla liquidazione della quota controversa, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Analogamente, le spese di consulenza, liquidate con decreto di pari data, vengono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1291/2018, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6825/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto di pari data, a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Catania in data 21.07.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca
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